Sentenza 23 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/06/2004, n. 11659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11659 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FONDI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 72, presso l'avvocato CIUFO CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO CIUFO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MM BE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 321/01 del Giudice di pace di FONDI, depositata il 30/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2004 dal Consigliere Dott. Stefano PETITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27-30 novembre 2001, il Giudice di pace di Fondi accoglieva l'opposizione ex art. 22 legge 24 novembre 2001, n. 689, proposta da ME TO avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale di Fondi del 19 luglio 2001, per violazione dell'art. 142, comma 8^, cod. str..
Il Giudice, premesso che, ai sensi dell'art. 200 dello stesso codice, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata, e che, ai sensi del successivo art. 201, le ragioni che hanno reso impossibile la immediata contestazione - necessariamente inerenti alle circostanze di tempo, di luogo e di situazione contingente esistenti al momento dell'accertamento per le quali non è stato possibile fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari - devono essere indicati nel verbale, che, in base all'art. 385 del regolamento di esecuzione, deve a sua volta essere notificato al contravventore, riteneva che, nella specie, le ragioni indicate nel verbale notificato fossero generiche, ripetitive e non idonee a consentire la valutazione della effettiva sussistenza dell'impedimento alla immediata contestazione.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorre il Comune di Fondi sulla base di un unico complesso motivo;
il ME non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Fondi censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione nonché per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 200 e 201 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 384 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Il ricorrente rileva che il Giudice di pace si è limitato ad utilizzare una definizione di stile, sulla base della quale ha ritenuto i motivi indicati nel verbale di contravvenzione non idonei a giustificare la mancata contestazione immediata della infrazione. Ad avviso del ricorrente, la motivazione sarebbe del tutto insufficiente, giacché nel verbale di contravvenzione i motivi erano specificamente indicati: "veicolo lanciato in velocità su strada ad elevato traffico, pattuglia isolata senza collegamento radio. L'inseguimento risultava impossibile e pericoloso per l'incolumità pubblica e degli agenti". Con ciò, osserva il Comune, i verbalizzanti hanno dato conto delle circostanze relative alla condotta di guida del veicolo, di quelle relative alla strada, alle condizioni di traffico, alla organizzazione del servizio e ai mezzi tecnici, nonché di quelle obiettive, desumibili dal contesto spazio- temporale.
Quanto alla denunciata violazione di legge, il ricorrente richiama le pronunce di questa Corte intervenute nella materia della contestazione delle violazioni al codice della strada e alla specificità di queste rispetto alle altre violazioni alle quali si applica la disciplina generale di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sottolineando come, ai sensi degli artt. 201 e
201 cod. str., non sarebbe passibile di estinzione la sanzione per effetto della mancata contestazione immediata, purché nel verbale di contestazione siano indicate le ragioni che non hanno reso possibile la contestazione stessa, il che costituisce requisito di legittimità del verbale e degli atti successivi. Tuttavia, ricorda il ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sindacato giurisdizionale non può avere ad oggetto le modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte della pubblica amministrazione.
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, come correttamente osservato dal ricorrente, e come ripetutamente affermato da questa Corte, la norma generale in materia di sanzioni amministrative recata dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui la mancata contestazione immediata della violazione non produce un effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, non è applicabile alle violazioni del codice della strada (tra le più recenti, v. Cass., n. 11971 del 2003, n. 13774 del 2002). Per queste ultime, gli artt. 200 e 201 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e gli artt. 384 e 385 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, stabiliscono infatti una disciplina speciale,
disponendo che "la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata" (art. 200, comma 1^, cit.), e indicando, a titolo esemplificativo, nel regolamento di attuazione, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata (art. 384, cit.). Queste norme dispongono, inoltre, che, nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata dell'infrazione, il verbale deve però contenere "la indicazione dei motivi" che l'hanno impedita (art. 201, comma 1^; art. 385, comma 1^) (v. Cass., n. 11971 del 2003, n. 13774 del 2002, n. 9502 del 2002). L'omissione della immediata contestazione dell'addebito, può, quindi, incidere sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, configurando un vizio di violazione di legge, perché ha un rilievo essenziale per la correttezza del relativo procedimento, dato che è preordinata a permettere al trasgressore di esporre subito le proprie ragioni (Cass., n. 11971 del 2003, n. 9502 del 2002, n. 14313 del 2001). Tuttavia, dal complesso delle norme sopra richiamate, risulta che, per le violazioni dei precetti del codice della strada, tanto accade qualora nel verbale non siano stati indicati i motivi che l'hanno impedita;
il che significa che l'indicazione, da parte dell'ufficiale accertatore, di una delle ragioni tra quelle indicate dall'ari. 384 d.P.R. n. 495 del 1992, rende ipso facto legittimo il verbale (Cass., n. 11713 del 2003, n. 14313 del 2001). In applicazione della disciplina richiamata, pertanto, il giudice dell'opposizione al verbale di accertamento, ovvero all'ordinanza- ingiunzione, deve in linea preliminare verificare - entro i limiti delle censure svolte dalla parte - se nel verbale siano stati indicati i motivi che, eventualmente, hanno impedito la contestazione immediata dell'infrazione. Qualora detto accertamento abbia esito positivo, resta esclusa, per ciò solo, l'ammissibilità di una pronunzia di annullamento del provvedimento sanzionatorio. Una volta accertato che nel verbale sono stati indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, si pone l'ulteriore questione dell'ammissibilità del sindacato del giudice su detti motivi e dei limiti entro i quali lo stesso può essere svolto. Al riguardo, occorre ricordare che l'ari. 384 d.P.R. n. 495 del 1992, enumera a titolo esemplificativo - dunque senza carattere di esaustività - una serie di casi in cui è impossibile la contestazione immediata, alcuni dei quali sono stati tipizzati. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha quindi precisato che l'espressa identificazione in quest'ultima norma delle ipotesi che legittimano l'omissione della contestazione immediata comporta che la loro indicazione nel verbale esclude ex se l'esistenza di un margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, in quanto sussiste per le medesime l'affermazione ex lege della sua impossibilità (Cass., n. 16713 del 2003, n. 11713 del 2003, 14313 del 2001). Pertanto, l'indicazione nel verbale della ricorrenza di casi normativamente predeterminati - in particolare, di quelli esplicitati dall'art. 384, comma 1^, lettere b), c), d), f), d.P.R. n. 495 del 1992 - non richiede ulteriori giustificazioni ed esclude l'apprezzamento da parte del giudice in ordine alla effettiva impossibilità della contestazione immediata, fatta salva l'impugnazione, nei modi di legge, del verbale, su tali affermazioni, per difetto di veridicità.
Peraltro, la questione ha una sua peculiare specificità in relazione alle ipotesi disciplinate dall'art. 384, comma 1^, lettere a) ed e), cit., concernenti, rispettivamente, la mancata contestazione immediata a causa dell'"impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità" e l'accertamento dell'eccesso di velocità a mezzo "autovelox".
In relazione a quest'ultima fattispecie, costituisce ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall'obbligo di contestazione immediata quella in cui detto accertamento avvenga "per mezzo di apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento" (art. 384, comma 1^, lettera e, prima parte). In riferimento a questa fattispecie, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'indicazione nel verbale di accertamento dell'utilizzazione di apparecchi di rilevamento dotati delle succitate caratteristiche esonera gli agenti accertatoti dall'onere di ulteriori indicazioni circa l'impossibilità di contestazione immediata, restando salva l'impugnazione, nei modi di legge, del verbale per difetto di veridicità su tali affermazioni (Cass., n. 11971 del 2003, n. 14313 del 2001, m. 3836 del 2001). L'eccesso di velocità può, invece, essere accertato mediante apparecchiature di tipo diverso da quello sopra indicate;
ciò, però, non comporta di per sè solo l'inderogabilità dell'obbligo di contestazione immediata, potendo accadere che in questo caso ricorrano le ipotesi di impossibilità di raggiungere il veicolo in quanto "lanciato ad eccessiva velocità" (art. 384, comma 1^, lettera a, d.P.R. n. 495 del 1992), ovvero di fermarlo "in tempo utile o nei modi regolamentari" (art. 384, comma 1^, lettera e, d.P.R. cit.) Nonostante si tratti di ipotesi che lasciano margini di apprezzamento in sede giudiziale, è saldo l'orientamento di questa Corte nel senso che tale impossibilità deve essere valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall'amministrazione, quale risultante dalla motivazione contenuta nel verbale (Cass., n. 16713 del 2003, n. 11971 del 2003, n. 11722 del 2003). Resta quindi esclusa la possibilità di censurare, in sede giudiziaria, le modalità di organizzazione del servizio, che rientrano nella discrezionalità amministrativa, dovendosi ritenere che l'art. 384, il quale prevede fra le ipotesi di deroga all'obbligo di contestazione immediata, in relazione all'uso di apparecchiature autovelox, la impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di accertamento, abbia inteso ricomprendere fra i casi di impossibilità di contestazione immediata tutti quelli in cui in concreto il servizio sia stato organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari non sia possibile, ovvero scevro da pericolo (Cass., n. 11971 del 2003, n. 3836 del 2001, 2494 del 2001). Infatti, ha ancora precisato la giurisprudenza di questa Corte, non è configurabile un obbligo della P.A. di organizzare il servizio mediante un dispiegamento di più pattuglie, con modalità onerose, ovvero che possano dare luogo a situazioni di pericolo per la vita delle persone, cosicché, in riferimento all'infrazione accertata a mezzo di autovelox, se l'organo accertatore ha indicato nel verbale i motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata ed essi sono riconducibili alla previsione dell'art. 384, comma 1^, lettere a) ed e), d.P.R. n. 495 del 1992, il giudice non può esprimere un apprezzamento al riguardo (Cass., n. 16713 del 2003, 11971 del 2003, n. 14313 del 2001). In altri termini, il giudice non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall'atto, ma dalle modalità esterne ad esso con cui era organizzato il servizio di rilevazione e accertamento delle violazioni, sindacando le scelte tecniche e organizzative del servizio, con valutazione che, se effettuata, configura una inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (Cass., n. 11971 del 2003, n. 4048 del 2002, n. 7103 del 2001). Alla luce di principi ora sintetizzati, le censure del Comune ricorrente sono fondate e vanno accolte.
La sentenza impugnata difetta, invero, di una specifica illustrazione delle ragioni per le quali il verbale di contestazione non avrebbe contenuto una idonea indicazione dei motivi che, in concreto, hanno reso impossibile la contestazione immediata della infrazione. Il Giudice si è limitato ad affermare che "le ragioni inserite nel verbale impugnato, si rivelano piuttosto generiche, ripetitive, quasi di rito, non idonee a mettere il giudicante in grado di valutare l'effettivo impedimento alla immediata contestazione". In nessuna parte della sentenza, ne' in quella relativa allo svolgimento del processo e alla indicazione dei motivi della opposizione, ne' in quella concernente i motivi della decisione, vengono riportate le ragioni indicate nel verbale di contravvenzione come impeditive della contestazione immediata della infrazione.
In tale contesto, quindi, l'applicazione dei principi della contestazione dell'infrazione a mezzo autovelox, desunti dalla giurisprudenza di questa Corte, che pure nella sentenza impugnata vengono richiamati, si appalesa del tutto astratta e priva di un qualsiasi aggancio al caso di specie. In tanto, infatti, si può ritenere, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, che le indicazioni delle ragioni della impossibilità della mancata contestazione immediata contenute nel verbale siano inidonee a giustificare l'operato degli agenti accertatoli, in quanto di quelle ragioni il giudicante abbia tenuto conto;
il che deve escludersi sia avvenuto nel caso di specie, desumendosi dal provvedimento impugnato che nel verbale di accertamento era indicata una motivazione - che, per le ragioni suesposte, avrebbe potuto essere di per sè sufficiente e insuscettibile di sindacato in sede giudiziaria - e che il giudice ha ritenuto, con motivazione del tutto insufficiente, inidonee a giustificare la mancata contestazione immediata. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata. Poiché dal ricorso in opposizione risulta che era stato proposto un ulteriore motivo, non esaminato dal giudice di merito, deve essere disposto il rinvio al Giudice di pace di Fondi, in persona di diverso magistrato, il quale, nei limiti in precedenza indicati e desumibili dal congiunto operare degli artt. 200 e 201 cod. str. e degli artt. 384 e 385 d.P.R. n. 495 del 1992, provvedere a nuovo esame della opposizione proposta in sede di merito.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Fondi, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004