Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 10888/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10888/2018 promossa da:
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà CP_1 CP_2
genitoriale sulla figlia minore , rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Persona_1
Tommasino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Carinola (CE), al Corso Umberto I,
Palazzo Corea;
- Attori-
Nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Amministratore Controparte_3
Delegato , rappresentata e difesa dagli avv.ti Steve Fucci e Giuseppe Stellato, Controparte_4
presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Maria C.V. (CE), al C.so Garibaldi n. 8;
-Convenuta-
E di
, in persona del Direttore Generale p.t., Dott. rappresentata e CP_5 Controparte_6
difesa dagli avv.ti Marco Alois e Daniela Lumaca, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso l'UOC Affari Legali aziendale in , alla Via Unità Italiana n. 28; CP_5
-Convenuta- nonché di pagina 1 di 5
-Convenuto-
avente ad OGGETTO: Responsabilità medica.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 25.02.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri e nella qualità di CP_1 CP_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , convenivano in giudizio la Persona_1
nonché l' ed il al fine di sentir Controparte_3 CP_5 Controparte_7 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione condannare la parte convenuta al risarcimento del maggior danno subito e subendi, per conto proprio e per conto della figlia minore ed ogni altro danno che sorga evidente nel procedimento legato al danno biologico e danno patrimoniale, così some da tabella, da sottolineare di non meno importanza della necessità della di essere assistita a vita, contemplando tutte le Persona_1
opportune perdite di chance. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,50% maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
Si costituiva la la quale, in via preliminare, eccepiva la mancata Controparte_3
attivazione della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la CP_5
sia una persona giuridica distinta e diversa dall' pertanto, chiedeva Controparte_3 CP_5
la condanna alla refusione delle spese di giudizio.
Si costituiva, altresì, il , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_7
passiva non trovando la domanda introduttiva del giudizio alcuna correlazione con le competenze allo stesso riservate da leggi e regolamenti. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita attraverso la prova orale e l'espletamento di ctu medico-legale, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 25.02.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
La domanda si ritiene infondata per quanto si osserva.
Il giudizio ha ad oggetto la responsabilità medica in cui sarebbero incorsi i sanitari della Controparte_3 nell'esecuzione del parto cesareo della sig.ra In particolare, secondo parte
[...] CP_1
attrice, il ritardo dello sviluppo psicomotorio e del linguaggio, di cui sarebbe affetta la minore
[...]
, sarebbe conseguenza della manovra di RI praticata in sede di parto e dell'anestesia Per_1
totale somministrata alla partoriente.
Ciò precisato, si osserva come <In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. >> (Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 20812 del 20/08/2018).
Nel caso in esame parte attrice, quindi, avrebbe dovuto provare il nesso tra il ritardo mentale della minore e le modalità di gestione del parto.
Tuttavia, si ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onere, in quanto dalla documentazione medica in atti e soprattutto dalla consulenza d'ufficio, a firma dei dott.ri , e Per_2 Per_3 [...]
pur evincendosi la sussistenza di alcune negligenze da parte dei sanitari, non si ravvedono Per_4
elementi sufficienti, per ritenere raggiunta la prova relativamente all'accertamento del nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso.
Dalle risultanze peritali, infatti, emerge l'assenza di responsabilità dei sanitari della clinica in cui la sig.ra partorì. I ccttuu hanno riferito che: “pur ritenendo che la Minore sia CP_1 Persona_1 senz'altro affetta da Ritardo di Sviluppo psicomotorio, secondario a grave Ritardo Mentale, non vi sia la possibilità di affermare con la medesima certezza che tale condizione clinica sia ascrivibile all'imperizia dei medici che hanno assistito al parto della bambina, quanto piuttosto ad una condizione congenita/prenatale” (v. pag. 15 elaborato). Aggiungevano: “L'attenta analisi documentale a riguardo del “management” ostetrico tenuto dai sanitari del P.O. nel CP_3
corso del primo ricovero della gestante è stata accurata e conforme a quanto raccomandato dalle buone pratiche assistenziali. I sanitari, come si evince dalla cartella, informavano più volte dei danni derivanti dal fumo materno sul feto. I sanitari, ulteriormente, bene informavano la gestante dei rischi che potava correre, in considerazione della sua dimissione volontaria, in quanto era necessario un
pagina 3 di 5 accurato e continuo monitoraggio del benessere fetale….il riscontro di liquido “tinto”, al ricovero, non era da considerare un segnale di ipossia fetale acuta ed è stato corretto iniziare il monitoraggio del benessere fetale tramite la Cardiotocografia (CTG)… Nel caso in questione, proprio l'attenta analisi ed interpretazione del CTG, in una fase ancora iniziale del primo stadio del travaglio di parto, faceva propendere, correttamente e nei giusti tempi, per il Contestualizzando al caso Parte_1 di specie ed in assenza di eventi sentinella acuti, l'analisi dei valori emogas-analitici alla nascita (pH
7.24 – EB- 4.3 – Lat 4.6) rilevava un perfetto equilibrio dei valori, elemento che automaticamente porta ad escludere una asfissia intra-partale e/o ritardo nell'esecuzione del . Il calcolo Parte_2 predittivo dell'”excess base” (EB) misura la capacità del feto di tollerare l'ipossia (riserva di ossigeno), ossia il tempo necessario affinchè l'ipossia si trasformi in asfissia (acidosi metabolica significativa) e complicanze neurologiche/respiratorie di grado moderato-severo si manifestano nel
10% dei neonati con EB compreso tra -12 e -16 mmol/L e nel 40% in quelli con EB maggiore di – 16 mmol/L…. Orbene, nel caso di nostro interesse non si aveva alcun rilievo di una Sindrome
Neurologica, il CFM continuativo (allegato B) presentava un tracciato normale con margine inferiore
> 5 μv e margine superiore > 10 μv con aspetto compatto, pertanto non vi era indicazione al trattamento ipotermico secondo le raccomandazioni vigenti all'epoca (Raccomandazioni per
l'assistenza al neonato con encefalopatia ipossico-ischemica possibile candidato al trattamento ipotermico, Gruppo di Studio di Neurologia Neonatale della Società Italiana di Neonatologia, 2009).
Ad ulteriore conferma dell'assenza di esiti neurologici va evidenziato che l'ecografica cerebrale eseguita durante il ricovero era nella norma (ved. allegato A)” (v pagg. 19 e ss).
Concludevano: “sussistono comportamenti censurabili per negligenza ed imprudenza dei Sanitari di
Pineta Grande, che comunque non hanno determinato un danno ipossico perinatale significativo.
Non si è verificata una condizione ipossica perinatale acuta significativa che possa giustificare il ritardo mentale attuale. Non sussiste nesso di causalità materiale tra lo stato di ritardo mentale attuale
e l'espletamento del parto del 04/07/2012 (assenza di danno ipossico perinatale significativo, ecografia cerebrale negativa, monitoraggio ECG negativo, assenza di tetraparesi spastica o discinetica, presenza di fattori eziologici alternativi quali ritardato accrescimento intrauterino, tabagismo)” (v. pg 25).
In merito alle contestazioni mosse alla ctu da parte attrice in sede di comparsa conclusionale, seppur la
Suprema Corte abbia riconosciuto la loro ammissibilità, anche in mancanza di osservazioni alla bozza da parte del ctp, precisando che <Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica
d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-
pagina 4 di 5 giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u.
e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio>> (Cass.
Sez. U, Sent. n. 5624 del 21/02/2022), tuttavia le stesse appaiono sterili, in quanto non sollevano contestazioni oggettive, di carattere tecnico-scientifico, atte a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità. Secondo parte attrice, i ccttuu avrebbero dovuto ricorrere alla cosiddetta “mappatura genetica”, che avrebbe potuto stabilire con scientifica certezza la natura delle problematiche della paziente, in modo da stabilire su chi far ricadere eventualmente la causa delle problematiche riportate dalla bambina. Tuttavia, dimentica che <Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 29315 del 07/12/2017).
In conclusione, pur avendo ravvisato delle negligenze, il collegio peritale non ha rinvenuto il nesso causale tra le stesse e il ritardo mentale residuato alla bambina, per cui, in mancanza di prova sul nesso, la domanda non può che essere rigettata.
Il rigetto della domanda risulta assorbente rispetto alle ulteriori questioni.
Data la delicatezza della materia e ritenuto che solamente la consulenza ha potuto escludere la responsabilità dei sanitari, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, così provvede:
- rigetta la domanda;
- spese compensate;
- pone le spese di ctu, come già liquidate, a carico dell'Erario, in considerazione dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
S.M.C.V., 11/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano pagina 5 di 5