Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
all'udienza del 28/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 709 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Lorena Coppola per procura allegata al ricorso in appello;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Savarese per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2323/2023, pubblicata il 19/12/2023 (controversia in materia di locazione).
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno, in riforma dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento del presente appello, così provvedere:
1
l'appellato al risarcimento del danno, da liquidarsi ut supra, nei riguardi dell'appellante. Ordinare la ripetizione di tutto quanto l'odierno esponente si vedesse costretto a pagare, anche spontaneamente, per le causali di cui alla gravata pronuncia ed al solo fine di evitare azioni esecutive a suo danno. Condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed accessori anche del doppio grado di giudizio, da determinarsi ex D.M. 55/2014 e/o succ. mod. e/o integraz., con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per parte appellata: “In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello per tardività essendo stato depositato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;
- in subordine, dichiarare inammissibile l'appello per carenza dei requisiti ex art. 434 c.p.c.; - rigettare l'eccezione di nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo;
Nel merito: - rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del grado”.
FATTI DI CAUSA
Avendo locato, con contratto del 8.8.2019, un appartamento sito nel Comune di
Nocera Inferiore per uso abitativo, notificava, in data 17.9.2021, Controparte_1
l'intimazione di sfratto per mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi da marzo a settembre 2021 e citava il conduttore dinanzi al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore per la convalida e l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti (€ 3.500,00)
e a scadere.
Stante l'opposizione del conduttore, il giudizio proseguiva nelle forme previste dall'art. 447 bis c.p.c., previa ordinanza di mutamento del rito, e all'esito la sentenza in oggetto accoglieva la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, introdotta con l'intimazione di sfratto per morosità; condannava al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 6.000,00 a titolo di canoni di locazione per le mensilità da marzo 2021 a febbraio
2022, oltre interessi;
rigettava “tutte le ulteriori domande proposte nell'interesse delle parti” (la domanda riconvenzionale di condanna di al risarcimento Controparte_1
2 dei danni patiti da per l'inadempimento dell'obbligo del locatore di Parte_1
provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile locato e per la temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c.).
Confermato il rigetto delle istanze istruttorie di parte convenuta (prova per testi e
Ctu), il giudice di primo grado esponeva, nel merito, che la morosità protratta dal mese di marzo 2021 sino al mese di febbraio 2022 per un importo complessivo di € 6.000,00
è sicuramente idonea a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, a norma dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978; che il conduttore non ha fornito adeguata prova dei fatti dedotti a sostegno della sua domanda riconvenzionale;
che al momento della stipulazione del contatto ha dichiarato di avere preventivamente visionato ed ispezionato l'immobile oggetto della locazione, di avere rilevato che è adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti;
che l'attore ha dedotto che il convenuto ha realizzato, in dispregio a quanto pattuito, la costruzione di pareti divisorie con blocchi di calcestruzzo cellulare per ottenere due camere da letto all'interno del locale adibito a soggiorno, realizzandole prive di finestre e posizionando all'interno camere realizzate, prive di aperture di areazione, due
“termosifoni” di alluminio raccordati, con tubi a vista, all'impianto preesistente;
che sul punto non vi sono tempestive contestazioni del convenuto;
che, in definitiva, non sussistono elementi processualmente rilevanti per affermare che si siano prodotti danni all'immobile tali da comportare una parziale o totale inutilizzabilità dell'immobile stesso, danni che siano causalmente ascrivibili a responsabilità del locatore, per cui ogni domanda riconvenzionale va rigettata. propone appello, con il quale: - censura la sentenza per omesso Parte_1
esame dell'eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice per
“nullità/invalidità dell'espletato procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs.
28/2010”, poiché “nessun invito è stato posto in essere nei confronti del sig. ” Pt_1
(primo motivo); - deduce la nullità della sentenza per non aver deciso la controversia nell'udienza di discussione con lettura o redazione del dispositivo ai sensi dell'art. 437
c.p.c., “essendo stata la controversia decisa invece con il rito ordinario nella camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno”, “giacché la trattazione della controversia è avvenuta in modalità scritta e le parti non erano presenti in udienza”, “ragion per cui, per non incorrere nella macroscopica violazione di legge, avrebbe dovuto redigere
3 separato dispositivo notificandolo alle parti” (secondo motivo); - deduce la nullità della sentenza perché, dopo aver disposto la conversione del rito e fissato l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., ha omesso di ordinare la comparizione delle parti dinnanzi a sé per il tentativo obbligatorio di conciliazione, essendo vietata la trattazione con il deposito telematico delle note scritte per le controversie in cui è necessaria la comparizione delle parti (terzo motivo); - impugna il rigetto della domanda riconvenzionale, trattandosi di una decisione “emessa in violazione del principio di non contestazione” e senza considerare che la mancata manutenzione (rispetto alle diffuse infiltrazioni di umidità con ampi distacchi di intonaco), più volte denunciata al locatore,
è stata confermata dalla consulenza tecnica di parte e che il locatore non ha dimostrato, mediante elementi volti a superare quanto acclarato dalla consulenza, che la colpa non fosse ad esso imputabile (quarto motivo).
, costituitosi, eccepisce la tardività dell'appello, depositato in data Controparte_1
19.6.2024 oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. che, decorrendo dalla pubblicazione della sentenza in data 18.12.2023, è scaduto il 18.6.2024. Risponde ai motivi di appello, osservando che l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione è stata proposta dall'appellante per la prima volta in appello e non nella prima udienza, come previsto a pena di decadenza;
che lo stesso appellante ha introdotto il procedimento di mediazione;
che l'appellante non ha allegato una concreta ed apprezzabile lesione del diritto di difesa per l'omessa lettura del dispositivo all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta;
che, per tale modalità di trattazione, il deposito del dispositivo all'esito della udienza e la sua immediata comunicazione a mezzo pec sono perfettamente conformi al dettato normativo e consentono il raggiungimento dello scopo dell'atto; che verbale e dispositivo, simultaneamente redatti, sono stati in tal guisa immediatamente comunicati;
che l'omissione del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 420, comma
1, c.p.c. non comporta la nullità della sentenza, a meno che non sia dimostrato un concreto pregiudizio per i diritti delle parti;
che in giudizio non è stata espletata alcuna
Ctu che, a detta dell'appellante, avrebbe confermato le sue tesi, mentre non è pertinente il principio di non contestazione, risultando evidente che “nelle note di trattazione scritta, nella memoria integrativa, nella memoria conclusionale ed in ogni difesa la parte appellata abbia sempre contestato e documentalmente sconfessato l'impianto
4 speculativo avversario”; che l'appellante non ha reiterato la richiesta di ammissione delle prove rigettate in primo grado, per cui esse sono da intendersi per rinunciate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello tardivo, la quale si basa sul presupposto che la data di pubblicazione della sentenza (non notificata), da cui decorre il termine di sei mesi per proporre l'appello ex art. 327 c.p.c., sia quella del 18.12.2023 “come risulta inequivocabilmente dall'ultima pagina della stessa e dall'estratto “info fascicolo del Portale Servizi Telematici””.
In effetti, in calce alla sentenza si legge, dopo la sottoscrizione del giudice,
“Sentenza depositata telematicamente in data 18/12/2023”, ma è evidente che si tratta di una nota apposta dal redattore della sentenza, che indica la data in cui ha inviato la sentenza per il deposito telematico, e non di un'attestazione del cancelliere a cui spetta la pubblicazione della sentenza. Ciò è confermato dalla registrazione cronologica degli eventi del fascicolo telematico, ove è annotata la data del 18.12.2023 come quella del deposito della minuta della sentenza. La sua pubblicazione è, invece, avvenuta il giorno dopo (19.12.2023), come risulta dal suo inserimento nel registro cronologico, risultante dalla seguente annotazione “Sentenza n. 2323/2023 pubbl. il 19/12/2023 RG n.
5276/2021 Repert. n. 3044/2023 del 19/12/2023” e dalla sua comunicazione alle parti in data 19.12.2023. È da tale momento di pubblicazione della sentenza (e non dalla data di invio telematico della sentenza per il deposito), che la rende conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria con l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo, che inizia a decorrere il termine (lungo) per l'impugnazione. Di qui la tempestività dell'appello, proposto mediante deposito del ricorso (in data 19.6.2024) entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., avvenuta in data 19.12.2023.
Venendo ai motivi di impugnazione, il primo ripropone l'eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice per aver omesso l'invito al convenuto a comparire dinanzi all'organismo di mediazione per il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del D.L.vo n. 28 del 2010, nel testo applicabile ratione temporis, prima della sostituzione dell'art. 5 ad opera dell'art. 7 del
D.L.vo n. 149 del 2022, anche per le controversie in materia di locazione.
5 Il motivo è infondato. L'eccezione di improcedibilità è stata avanzata da
[...]
per la prima volta nella nota scritta depositata in data 20.11.2023 in Pt_1 sostituzione dell'udienza di discussione del 23.11.2023. Non era stata proposta, né nella memoria integrativa depositata in data 30.6.2022, dopo il mutamento del rito e l'assegnazione da parte del giudice del termine per la presentazione della domanda di mediazione, né nella nota scritta depositata in data 4.11.2022, in sostituzione dell'udienza del 10.11.2022. Trattandosi di eccezione proponibile dal convenuto, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza (dopo il mutamento del rito), come espressamente previsto dal comma 1-bis dell'art. 5 cit., la sua riproposizione in appello, così come la sua proposizione in primo grado dopo la prima udienza, risulta inammissibile perché tardiva.
Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo di appello, che deducono tre cause di nullità della sentenza: per la nullità del decreto che ha sostituito la prima udienza dopo la conversione del rito con il deposito delle note scritte, essendo necessaria, secondo l'appellante, la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione (terzo motivo); perché emessa all'esito di un'udienza a trattazione (in forma scritta) diversa da quella prevista dalla legge e per omessa lettura del dispositivo in udienza, in violazione dell'art. 429 c.p.c. (secondo motivo).
Dagli atti risulta che, disposto il mutamento del rito e il prosieguo del giudizio nelle forme del rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia la prima udienza di discussione
(del 10.11.2022), sia quella successiva (del 23.11.2023) sono state sostituite dallo scambio di note scritte e che alla “udienza con trattazione scritta del 23/11/2023” il giudice ha “pronunciato e pubblicato” la sentenza “mediante redazione e deposito del dispositivo”, comunicato alle parti in pari data.
Nella nota scritta depositata in data 4.11.2022, per l'udienza del 10.11.2022, il convenuto non ha eccepito alcuna nullità del decreto che aveva disposto la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta. Sarebbe, perciò, sanata una eventuale nullità
(relativa) per violazione del supposto divieto di sostituzione dell'udienza che prevede la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Quanto alla sostituzione dell'udienza del 23.11.2023, alcuna nullità relativa sussiste, dato che la causa è stata trattata con modalità scritta (c.d. cartolare), conformemente all'art. 127-ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 del D.L.vo n. 149 del 222, applicabile a decorrere dal 1.1.2023
6 anche ai procedimenti civili pendenti, non esclusi i procedimenti speciali, il quale consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti
“diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Diversamente dalla norma processuale transitoria dettata per il periodo dell'emergenza pandemica (art. 83, comma 7, lett. h), del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 37 del 2020), la quale consentiva la trattazione c.d. cartolare solo delle udienze civili “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”. Pertanto, la trattazione c.d. cartolare della seconda udienza di discussione (del 23.11.2023) è conforme al modello legale. Allo stesso modo, la causa è stata decisa, conformemente al modello legale, mediante il deposito telematico del dispositivo e la sua comunicazione alle parti alla data di udienza del 23.11.2023, equivalente alla lettura in udienza (Cass., ord., 21.11.2023, n.
32358; Cass., 26.6.2024, n. 17587). Di qui l'infondatezza del secondo e termo motivo.
Il quarto motivo, di merito, devolve in appello la questione della sussistenza dell'inadempimento del locatore rispetto all'obbligo di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso abitativo, mediante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per ovviare alle infiltrazioni di umidità. Inadempimento dedotto in giudizio, sia come eccezione ex art. 1460 c.c. rispetto alla domanda di risoluzione contrattuale proposta dal locatore e di pagamento dei canoni, sia come domanda riconvenzionale risarcitoria.
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che il conduttore non abbia fornito la prova dei danni all'immobile ascrivibili al locatore tali da comportare una parziale o totale inutilizzabilità dello stesso. Obietta che il principio di non contestazione dell'attore lo esonera dall'onere della prova e, comunque, ritiene di aver dimostrato, con la produzione della perizia di parte non contestata, che l'immobile presenta diffuse infiltrazioni di umidità con ampi distacchi di intonaco e che ciò era stato più volte denunciato invano al locatore.
La perizia di parte prodotta da evidenzia la presenza diffusa di Parte_1 muffe in tutto l'appartamento, con rigonfiamenti e scostamento degli intonaci alla base dei muri esterni della camera da letto rivolti ad est. Secondo il perito di parte, il fenomeno è dovuto, in misura minore, all'umidità da risalita (quella da pioggia e
7 vento), dato il tipo di tamponatura perimetrale ipotizzabile, e in misura maggiore dall'umidità di condensa (ponti termici) del vapore d'acqua contenuto nell'aria. Si tratta di vizi strutturali che richiedono una serie di interventi preliminari sulle pareti
(rimozione degli elementi danneggiati per usura e per cattiva messa in opera), interventi su solaio (isolamento termico del lastrico solare) e l'isolamento termico delle pareti (di tipo a cappotto).
Trattandosi di un fenomeno causato da un vizio strutturale dell'immobile locato, non derivante da un guasto interno degli impianti (così da generare, senz'altro, l'obbligo del locatore di ripristinare il buono stato locativo), non è ipotizzabile un obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto, di cui all'art. 1575 n. 2 c.c. Tale obbligazione si traduce solo nell'obbligo, previsto dall'art. 1576
c.c., di provvedere a tutte le riparazioni necessarie a mantenere la cosa nello stato esistente all'atto della stipulazione del contratto in relazione alla sua destinazione contrattuale. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, i vizi strutturali della cosa locata che impediscono o riducono notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, non configurano un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 1575 c.c., e ciò anche se si tratti di difetti eliminabili e/o di difetti manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione, mentre l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art.1576
c.c. diviene operante solo in caso di guasti o deterioramenti della cosa dovuti alla naturale usura e in quegli accadimenti che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene (Cass., 21.11.2011, n. 24459).
La Suprema Corte pone in evidenza la diversità dei rimedi che l'ordinamento appresta al conduttore, a seconda che il vizio attenga alla struttura della cosa locata (da cui deriva la garanzia per vizi della cosa locata) o si tratti di guasti della stessa (da cui deriva un obbligo di manutenzione).
I vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.), incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione (art. 1581 c.c.). Tali vizi alterano l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa locata, non generano alcun obbligo di manutenzione straordinaria a carico del
8 locatore ma apprestano al conduttore (solo) i rimedi consistenti nella risoluzione del contratto o nella riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, non potendosi configurare in presenza di tali vizi intrinseci e strutturali un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ex art. 1575 c.c. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni se il locatore non prova di avere senza sua colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna (art. 1578, comma 2, c.c.).
Invece, guasti o deterioramenti della cosa locata, dovuti alla naturale usura, effetto del tempo, o ad accadimenti accidentali, che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, possono rilevare rispetto all'obbligo di manutenzione, posto dalla legge a carico del locatore, quale proiezione nel tempo dell'obbligo di consegna in buono stato di manutenzione (art. 1575 c.c.), e rispetto all'obbligo di riparazione ex art. 1576 c.c., l'inosservanza dei quali determina l'inadempimento contrattuale (Cass.,
14.3.2013, n. 6580).
Facendo applicazione di questi principi, i vizi strutturali dell'immobile locato che causano la formazione di umidità all'interno dell'appartamento, esistenti sin dall'origine anche se manifestatisi solo successivamente all'inizio della locazione, non configurano un inadempimento del locatore deducibile in giudizio come eccezione ex art. 1460 c.c., tale da autorizzare la sospensione del pagamento dei canoni. Possono essere, invece, dedotti in giudizio per fondare una domanda la risoluzione del contratto per vizi della cosa locata o una domanda di riduzione del corrispettivo, ma nessuna delle due domande risulta proposta in via riconvenzionale. Di qui l'infondatezza dell'appello nella parte in cui pronuncia la risoluzione del contratto e condanna il conduttore al pagamento dei canoni.
L'unica domanda riconvenzionale proposta è la condanna al risarcimento dei danni che, se sono causati da vizi della cosa locata, richiede che, al momento della consegna della cosa dal locatore al conduttore, il primo sia a conoscenza o ignori colpevolmente i vizi ed il secondo li ignori incolpevolmente. Pur riconoscendo che si tratti di vizi strutturali manifestatisi solo dopo l'inizio della locazione, il rimedio risarcitorio deve essere accordato solo se il conduttore assolve all'onere di allegare specificamente i danni e di provare che siano conseguenza immediata e diretta dell'umidità dell'appartamento (art. 1223 c.c.). Il conduttore non ha, però, assolto Parte_1
9 pienamente neanche all'onere di allegazione specifica, poiché ha rappresentato genericamente danni consistenti nel danneggiamento di elementi di arredo (non meglio indicati), nell'acquisto di un immobile “non preventivato e per di più in periodo di grave ed indigente difficoltà economiche dovute anche dal periodo epidemologico”
(non meglio definito) e in danni alla salute (non meglio chiariti). Non è stato, poi, assolto, come rilevato dal giudice di prime cure, l'onere della prova, risultando acquisita solo la produzione di fatture di “macero arredi” e di acquisto arredi che, però, non dimostrano in alcun modo che i primi siano stati danneggiati dall'umidità dell'appartamento. La prova per testi e la Ctu, che avrebbe dovuto “accertare i danni materiali subiti dal sig. relativamente ai mobili di arredo danneggiati ed il Pt_1 valore degli stessi”, rigettata dal primo giudice, non è stata riproposta in appello. Di qui il rigetto anche del quarto motivo di impugnazione.
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Anche per il secondo grado deve farsi applicazione del principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia
13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile modesto).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 709/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di appello Parte_1 in favore di , che liquida in € 3.500,00 per onorari di difesa, oltre Controparte_1
10 il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 28/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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