Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/03/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 05.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella Causa iscritta al n° 1109/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Crispo Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1
Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.03.2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità civile e, in subordine, all'assegno di invalidità civile
- ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP - per avere la stessa affermato la sussistenza di una invalidità nella misura del 60% - ed affermando, di contro, la sussistenza dei requisiti sanitari a decorrere
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Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5.02.2025, il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visto gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, anche a mezzo di un parere medico a firma del dott. per cui l'opposizione non può considerarsi Persona_1 inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
In buona sostanza, parte ricorrente si duole della generale sottovalutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, del quadro patologico caratterizzato da scoliosi dorsolombare destro convessa con dismetria degli arti inferiori, spondilodiscoartrosi con discopatie cervicali e lombari, pregresso intervento di ernia discale L5-S1, artrosi coxo-femorale bilaterale in pregressa necrosi asettica della testa del femore a destra, sindrome fibromialgica familiare associata a mielopatia spondilogena cervicale e lombare, sindrome del tunnel carpale bilaterale, che comporterebbero una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 55% in analogia al codice 7004. Inoltre, parte ricorrente si duole del fatto che il Ctu avrebbe omesso di valutare le patologie dell'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori e l'aneurisma del setto interatriale che, secondo la prospettazione dell'istante, comporterebbero globalmente una invalidità nella misura percentuale del 79%.
2 Ebbene, alla luce delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, si è reputato necessario un approfondimento medico, ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica con affidamento dell'incarico al dott. Persona_2
Tuttavia, anche la nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio ha confermato che non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dei benefici richiesti.
Ed invero il CTU nominato, afferma che la ricorrente è affetta da: “1)Deficit motorio-posturale in soggetto con sindrome fibromialgica familiare, artrosi poli-distrettuale, discopatia e atteggiamento scoliotico del rachide lombare, pregresso remoto episodio di necrosi asettica della testa del femore destro e lieve flebopatia cronica degli arti inferiori;
2) Aneurisma del setto interatriale in soggetto con lieve insufficienza valvolare mitro- tricuspidale;
3) Sindrome del colon irritabile in soggetto con pregresso riscontro endoscopico di gastrite cronica moderata;
4) Ipertrofia dei turbinati nasali in soggetto con deviazione del setto nasale;
5) Tireopatia nodulare in eutiroidismo;
6) Sindrome algo-disfunzionale temporo-mandibolare su malocclusione dentale;
7) Lieve disturbo depressivo reattivo;
8) Esiti di resezione di istmocele e di polipectomia del canale cervicale mediante isteroscopia operativa.”, precisando che “Tale complesso morboso determina una riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 61%, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale” (cfr. relazione peritale in atti)
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU dott. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Per_2
Essi rendono la ricorrente invalido civile nella misura percentuale del 61%.
Il Ctu ha adeguatamente valutato, alla luce delle risultanze documentali e dell'accurato esame obiettivo espletato, le patologie di cui risulta essere affetta la ricorrente. Le conclusioni del
Consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto logicamente articolate e adeguatamente motivate.
Né le parti hanno formulato specifiche e puntuali contestazioni alle risultanze della ctu.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la concessione della indennità di accompagnamento, né della pensione di inabilità civile, né dell'assegno mensile di invalidità civile.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dalla parte ricorrente, le spese di lite sono irripetibili.
Le spese della Ctu, redatta in sede di ATP e nel presente giudizio, come liquidate in separati CP_ decreti, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 a) respinge la domanda, e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito per la concessione della indennità di accompagnamento, né della pensione di inabilità civile, né dell'assegno di invalidità civile;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separati decreti, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Nola, 15.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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