Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati
Dott. Piergiorgio Morosini Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
Dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4840 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...] Parte_1
E
, nata a [...] in data [...] Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliata in Palermo, Via Carini, n. 80, presso lo studio dell'avv. Pinuccia Amato che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 29/10/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, vivranno separati senza darsi reciproca molestia.
2) Le parti dichiarano di avere già da tempo provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà esclusiva di ciascuno di loro e di non avere sotto tale profilo nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3) I coniugi fisseranno la loro residenza e dimora dove riterranno opportuno ed inoltre non dovranno rendere conto della loro vita privata che sarà, però, improntata al reciproco ri-spetto, favorendo il miglior rapporto possibile dei figli con l'altro genitore e con i rispettivi parenti.
4) Il Sig. si impegna a versare in favore della Sig.ra Parte_1 Parte_2 l'importo mensile di Euro300,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore dei due figli, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, ed, altresì, di rinunciare al 50% dell'importo dell'assegno unico ad esso spettante e destinandolo così, fino alla sussistenza del beneficio medesimo, a titolo di mantenimento per i figli.
Il Sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno Pt_1 necessarie per la prole, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il Consiglio dell'Or-dine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019, cui le parti dichiarano di aderire.
In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite in seno al medesimo protocollo da parte di uno dei genitori, l'altro genitore non sarà tenuto al pagamento della quota richiesta per la specifica spesa.
6) Entrambi i ricorrenti prestano in seno al presente ricorso reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio da parte delle Autorità Competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsabilità.
7) In ragione del fatto che entrambi i coniugi hanno un ottimo rapporto con i figli, e che gli stessi hanno convenuto di optare per il regime di affidamento condiviso, i figli minori ver-ranno dunque affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'immobile dove è stabilita la madre.
La potestà genitoriale verrà esercitata, dunque, da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative cioè all'istruzione, educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspira-zioni dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare che i minori abbiano un rapporto equi-librato e continuativo con ciascuno di essi, nonché con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale;
gli stessi, di comune accordo, convengono i tempi e le modalità atte a garantire una equilibrata presenza dei figli presso ciascuno di essi, concordando, sin da adesso, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni di lavoro e quelli scolastici dei minori. I genitori convengono altresì che, in ipotesi di disaccordo sul diritto di visita, il sig.
[...]
avrà facoltà di tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: Parte_1 - per tre giorni alla settimana, per 3 ore continuative al giorno, dalle 19 alle 22, nelle setti-mane in cui il padre non abbia diritto al weekend con i figli e per due giorni alla settimana nelle settimane in cui avrà i figli con sé per il weekend, con facoltà di prelevarli dal domicilio domestico e di portarli con sé, nonché di riaccompagnarli presso la casa familiare;
- nei weekend, secondo il principio dell'alternanza, con uno dei genitori, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal giorno 1 al giorno 15 del mese di agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- relativamente alle principali festività dell'anno, i coniugi concordano di regolamentare le visite dei minori secondo il principio dell'alternanza, facendo trascorrere ai minori una festa con ciascun genitore ed invertendo l'ordine l'anno successivo. In tali occasioni i mi-nori avranno la possibilità di pernottare con il genitore con cui hanno trascorso la giornata festiva.
Si ribadisce, inoltre, che detto regime di incontri potrà essere dalle parti liberamente modi-ficato qualora entrambi concordassero sul punto condizioni differenti di volta in volta”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 29/10/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 01/07/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 166 - P. II – Serie A - Anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 26/02/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini