Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 379 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Ettore Giovanni Fioresta, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Per l'udienza del 14/04/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/01/2024, il ricorrente ha domandato la revisione del decreto, con cui è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, emesso dal Tribunale di
Lecce in data 2/07/2010, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli, pari ad euro 400,00 mensili;
motivo della domanda risulta essere, per quanto concerne il figlio , la raggiunta indipendenza economica, relativamente al figlio Per_1 Per_2
l'inerzia nel cercare un'occupazione, stante anche l'abbandono degli studi. Afferma il ricorrente, in linea col diffuso intendimento giurisprudenziale sul punto, che, sebbene sussista l'obbligo in capo ai genitori di mantenere i figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti,
1
Per l'udienza del 13/05/2024, l'avv. di parte ricorrente ha chiesto un rinvio in ragione della pendenza di trattative per il bonario componimento della controversia.
In data 9 ottobre 2024 il difensore di parte ricorrente ha depositato l'accordo delle parti con cui la resistente, sebbene non formalmente costituita in giudizio, ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento formulata dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, avendo entrambi i figli raggiunto l'indipendenza economica.
Il Giudice, ritenuto necessario che l'accordo sottoposto al Tribunale fosse sottoscritto in udienza al fine di verificare l'autenticità della firma, ha disposto un rinvio e, per l'udienza del
14/04/2025, le parti hanno confermato il predetto accordo, volto a regolare i loro rapporti patrimoniali nei seguenti termini:
a) la SI.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento che ha Controparte_1 percepito finora in favore dei figli, essendo questi ultimi divenuti economicamente autosufficienti e, in ogni caso, in un'età idonea alla ricerca e allo svolgimento di un proficuo lavoro, dichiarando sin d'ora di non avere nulla a che pretendere in relazione al mantenimento dei figli;
b) il SI. rinuncia ad ogni pretesa in relazione a quanto eventualmente Pt_1 corrisposto alla SI.ra a titolo di rimborso per spese di Controparte_1 mantenimento dei figli a qualunque titolo versate, dichiarando di non avere nulla a che pretendere dalla ex moglie.
La domanda può trovare accoglimento in quanto le condizioni concordate dalle parti appaiono adeguate alla tutela delle reciproche esigenze, sicché non vi è ragione per discostarsene.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, a parziale modifica del decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Lecce in data 2/07/2010, così provvede:
2 1) dispone la modifica del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lecce in data
11/01/2017 in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/6/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3