Sentenza 16 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2018, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 15781-2012 proposto da: TR CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ROBERTO SCOTT
62, presso lo studio dell'avvocato SANDRO CAMPAGNA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
IMPREPAR IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO LEOPOLDO FREGOLI
8, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 675/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2011 R.G.N. 480/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO rIERGIOVANNI PATTI;
udito il P_M_ in p&r5nna. del SuotltutQ Procuratof Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per improcedibilità e in subordine inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato CAMPAGNA SANDRO;
udito l'Avvocato COZZOLINO FABIO MASSIMO. RG 15781/2012
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 20 giugno 2011, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello proposto da OC RI avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell'opposizione proposta da Imprepar - Impregilo Partecipazioni s.p.a., aveva dichiarato la nullità del precetto intimatole dal predetto per il pagamento della somma di C 70.268,09, a titolo di retribuzioni da settembre 1998 a giugno 2001, oltre quelle da luglio 2001 e per la reintegrazione nel posto di lavoro, cui già era stata condannata (oltre che al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento del 10 novembre 1993) Alosa Immobiliare s.p.a., cedente il 22 dicembre 1994 il ramo d'azienda cui era addetto il lavoratore licenziato a I.L.C.E. s.r.I., poi trasformatasi nell'odierna opponente appellata. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, come il primo giudice, l'inesistenza del credito intimato in pagamento, per la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro: mai, del resto, instauratosi nei confronti di Imprepar s.p.a., per la destinazione dell'ordine di reintegrazione suindicato e della condanna al pagamento delle retribuzioni maturate ad Alosa Immobiliare s.p.a., che a ciò aveva provveduto fino all'intimazione di un nuovo licenziamento per giusta causa il 25 luglio 1997, successivo alla cessione del ramo d'azienda ed impugnato dal lavoratore solo stragiudizialmente. Sicchè, nessun giudicato poteva ritenersi formato in merito alla legittimazione passiva della società appellata, in supposta violazione del principio di ne bis in idem, essendosi l'invocata sentenza n. 5485/2005 della Corte d'appello di Roma, in giudicato, limitata a dare atto dell'impugnazione del (primo) licenziamento per riduzione di personale del 10 novembre 1993 nei confronti di entrambe le società cedente e cessionaria del ramo (allora I.L.C.E. s.r.I.), senza alcuna pronuncia in proposito idonea al giudicato. Con atto notificato il 16 (22) giugno 2012, OC RI ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva Imprepar - Impregilo Partecipazioni s.p.a. con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RG 15781/2012
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per inosservanza del principio di ne bis in idem, avendo la Corte territoriale disatteso l'accertamento, con efficacia di giudicato, della legittimazione passiva della cessionaria del ramo d'azienda in ordine all'obbligo di pagamento, a norma dell'art. 2112 c.c., d'elle retribuzioni maturate in favore del lavoratore OC RI, con tale cessione trasferito, contenuto nella sentenza n. 5485/2005 della Corte d'appello di Roma (in riferimento alla pronunciata condanna della cessionaria di mensilità retributive fino al 1998, e quindi anche in epoca successiva al licenziamento intimato da Alosa Immobiliare s.p.a. il 25 luglio 1997, dopo la cessione del ramo d'azienda), in essa pure richiamato il giudicato formatosi su detta legittimazione passiva con la sentenza del Tribunale di Roma n. 2982/2001: il cui omesso esame integrante vizio di omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in riferimento a tale documento.
2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione della sentenza in riferimento alla pronuncia di risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti, non richiesta, né dedotta la circostanza tra i motivi di opposizione a precetto.
3. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per inosservanza del principio di ne bis in idem in ordine alla legittimazione passiva, accertata con efficacia di giudicato, della cessionaria del ramo d'azienda all'obbligo di pagamento delle retribuzioni maturate in favore del lavoratore OC RI, è fondato.
3.1. In via di premessa, deve essere ritenuta la sussistenza del requisito di specificità, sotto il profilo di autosufficienza del ricorso, contestato dalla società controricorrente. Ed infatti, le due sentenze invocate in funzione di giudicato esterno sono state prodotte dal lavoratore nel fascicolo di primo grado allegato al ricorso, RG 15781/2012 rispettivamente sub f) (la sentenza n. 2982, rectius 2892, del 14 dicembre 2000 - 19 febbraio 2001 del Tribunale di Roma) e sub h), i) (la sentenza n. 5485/2005 della Corte d'appello di Roma) e la loro motivazione risulta trascritta alle note sub 3) e 4) a pgg. da 8 a 10 del ricorso, sicchè questa Corte può direttamente esaminarle (Cass. 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass. 13 marzo 2009, n. 6184; Cass. 30 aprile 2010, n. 10537).
3.2. Tanto premesso, occorre osservare come il giudicato vada assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione debba essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi: con la conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. s.u. 28 novembre 2007, n. 24664; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21200; Cass. 30 aprile 2010, n. 10537).
3.3. Qualora poi due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto: e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (per l'affermazione di tale principio, riguardando tale efficacia anche i rapporti di durata, in più specifico riferimento e con le opportune puntualizzazioni, pure all'autonomia dei periodi d'imposta in materia tributaria: Cass. s.u. 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512; Cass. 29 luglio 2011, n. 16675). RG 15781/2012 3.4. Ebbene, nel caso di specie, in virtù delle citate sentenze n. 5485/2005 della Corte d'appello di Roma e n. 2982/2001 (rectius: 2892/2001) del Tribunale di Roma, è stato accertato con efficacia di giudicato (esterno) l'obbligo della cessionaria di ramo d'azienda, odierna controricorrente, del pagamento delle retribuzioni, maturate in periodo successivo alla cessione del detto ramo in favore di lavoratore ad esso addetto (per la sua inclusione in esso, nonostante non risultasse inserito nell'elenco all'epoca della cessione in quanto anteriormente attinto da licenziamento, successivamente accertato illegittimo con il conseguente effetto retroattivo della pronuncia): e pertanto in applicazione del regime di responsabilità previsto dall'art. 2112 c.c. Sicchè, il precetto intimato dal lavoratore, ed oggetto dell'opposizione accolta proposta da Imprepar - Impregilo Partecipazioni s.p.a., si fonda sullo stesso titolo obbligatorio (causa petendi), ossia la responsabilità di parte cessionaria di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. (subentrata, in virtù dei principi regolanti il regime di circolazione dell'azienda, nel medesimo rapporto giuridico di lavoro), accertato tra le stesse parti con le suindicate sentenze in giudicato, riguardanti la situazione giuridica ovvero la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune all'odierna controversia.
3.5. Appare allora evidente come la Corte territoriale abbia disatteso il principio di ne bis in idem, sulla base di una valutazione della questione di diritto autonoma e diversa (per le ragioni in particolare esposte al penultimo capoverso della penultima pagina della sentenza), preclusa dalla formazione su di essa del giudicato esterno illustrato.
4. Il secondo motivo, relativo a violazione dell'art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione della sentenza in riferimento alla pronuncia di risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti non richiesta, è inammissibile.
4.1. Ed infatti la conclusione secondo cui "i/ rapporto, anche per il decorso di un notevole lasso di tempo (oltre 10 anni)" si sarebbe "definitivamente concluso, come osserva anche il primo giudice" (ultimo capoverso della penultima pagina della sentenza), non può all'evidenza essere ritenuta autonoma ratio decidendi. RG 15781/2012 Essa costituisce piuttosto un'argomentazione incidentale di mero completamento inGgegs, a rinforzo conclusivo del ragionamento inteso ad escludere la formazione di un giudicato incidente sulla questione controversa, proprio sulla ravvisata cessazione del rapporto ("In realtà, il rapporto di lavoro ... era stato ricostituito in capo all'originario datore di lavoro ... sino ad un nuovo licenziamento per giusta causa in data 25 luglio 1997 ... impugnato solo stragiudizialmente, senza che sia intervenuta alcuna decisione che accertasse il difetto di legittimazione del datore di lavoro ... ": così al penultimo capoverso della penultima pagina della sentenza): e ad esso, infatti, essa si collega con vincolo di immediata dipendenza logico- giuridica ("Deve quindi concludersi che ... ": secondo il testuale esordio dell'ultimo capoverso della penultima pagina della sentenza).
4.2. Ed è noto come in sede di legittimità sia inammissibile, per difetto di interesse, la censura rivolta avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici siccome non integranti autonome rationes decidendi, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. 5 giugno 2007,m n. 13068; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4053; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380).
5. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
cassa la sentenza e rinvia, anche per la