TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14487 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 35830/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT IE Presidente
IL PR IC
AN AL IC relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35830/2024, vertente tra
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Paola D'Elia
-ricorrente-
e
CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Roberta Ruggeri
-resistente- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio in data 11
giugno 1983 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli
(classe 1984), (classe 1987) e (classe 1997), tutti Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni.
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale dal coniuge rappresentando CP_1
che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
costituitosi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia CP_1
sullo status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, formulando le seguenti conclusioni congiunte:
“1. La casa coniugale di via delle Palme n. 64 di proprietà
esclusiva della sig.ra viene assegnata alla Parte_1
stessa ed il sig. i trasferirà nell'appartamento CP_1
di sua proprietà sito in Roma via delle Petunie n. 27 entro la
data del 31.12.2025 asportando i propri effetti personali;
2
2. Alla data del 31.12.2025 contestualmente alla riconsegna
dell'appartamento di via delle Palme n. 64 la sig.ra i Pt_1
obbliga a corrispondere al Sig. la somma CP_1
complessiva di €. 11.500 a titolo di contributo alle spese di
trasloco;
3. Qualora alla data del 01.01.2026 il sig. non avrà CP_1
ancora ottenuto la disponibilità del proprio appartamento sito
in Roma via delle Petunie n. 27 potrà chiedere alla sig.ra
una ulteriore proroga fino alla data del 30.06.2026 e Pt_1
la somma dovuta dalla sig.ra l sig. ll'atto della Pt_1 CP_1
riconsegna sarà ridotta alla complessiva somma di €. 7.900;
4. Il sig. si obbliga al pagamento delle rate CP_1
ordinarie del condominio via delle Palme n. 64 a far data dal
01.01.2024 fino alla data dell'effettivo rilascio del suddetto
appartamento.”
Le parti, presenti di persona all'udienza del 10 luglio 2025, hanno confermato e sottoscritto alla presenza del giudice relatore le condizioni di cui sopra. La causa era stata dunque rimessa al collegio per la decisione ma poi è stata rimessa sul ruolo istruttorio, con ordinanza pubblicata il 4
agosto c.a., per la mancanza in atti dell'estratto dell'atto di matrimonio, poi prodotto dalle parti il successivo 18 settembre.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni
3 prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Pt_1 CP_1
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese della lite compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 15 Parte_1
dicembre 1959 a Roma e nato il [...] a CP_1
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 11 giugno
1983; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00571, parte 2, serie A04, anno 1983;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite interamente compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
4 Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 8 ottobre 2025
Il IC estensore
AN AL
Il Presidente
RT IE
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT IE Presidente
IL PR IC
AN AL IC relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35830/2024, vertente tra
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Paola D'Elia
-ricorrente-
e
CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Roberta Ruggeri
-resistente- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio in data 11
giugno 1983 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli
(classe 1984), (classe 1987) e (classe 1997), tutti Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni.
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale dal coniuge rappresentando CP_1
che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
costituitosi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia CP_1
sullo status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, formulando le seguenti conclusioni congiunte:
“1. La casa coniugale di via delle Palme n. 64 di proprietà
esclusiva della sig.ra viene assegnata alla Parte_1
stessa ed il sig. i trasferirà nell'appartamento CP_1
di sua proprietà sito in Roma via delle Petunie n. 27 entro la
data del 31.12.2025 asportando i propri effetti personali;
2
2. Alla data del 31.12.2025 contestualmente alla riconsegna
dell'appartamento di via delle Palme n. 64 la sig.ra i Pt_1
obbliga a corrispondere al Sig. la somma CP_1
complessiva di €. 11.500 a titolo di contributo alle spese di
trasloco;
3. Qualora alla data del 01.01.2026 il sig. non avrà CP_1
ancora ottenuto la disponibilità del proprio appartamento sito
in Roma via delle Petunie n. 27 potrà chiedere alla sig.ra
una ulteriore proroga fino alla data del 30.06.2026 e Pt_1
la somma dovuta dalla sig.ra l sig. ll'atto della Pt_1 CP_1
riconsegna sarà ridotta alla complessiva somma di €. 7.900;
4. Il sig. si obbliga al pagamento delle rate CP_1
ordinarie del condominio via delle Palme n. 64 a far data dal
01.01.2024 fino alla data dell'effettivo rilascio del suddetto
appartamento.”
Le parti, presenti di persona all'udienza del 10 luglio 2025, hanno confermato e sottoscritto alla presenza del giudice relatore le condizioni di cui sopra. La causa era stata dunque rimessa al collegio per la decisione ma poi è stata rimessa sul ruolo istruttorio, con ordinanza pubblicata il 4
agosto c.a., per la mancanza in atti dell'estratto dell'atto di matrimonio, poi prodotto dalle parti il successivo 18 settembre.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni
3 prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Pt_1 CP_1
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese della lite compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 15 Parte_1
dicembre 1959 a Roma e nato il [...] a CP_1
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 11 giugno
1983; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00571, parte 2, serie A04, anno 1983;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite interamente compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
4 Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 8 ottobre 2025
Il IC estensore
AN AL
Il Presidente
RT IE
5