Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3535/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3535/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIONE LUCA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. ORLANDINI CECILIA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 29 FIRENZE presso il difensore avv. TARTAGLIONE LUCA
Parte ricorrente contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e
[...] P.IVA_1 dell'avv. CORTI MARCO, elettivamente domiciliata in VIA PASQUALE VILLARI 39 FIRENZE presso l'avv. MARTUCCI TERESA MARIA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
esponendo di essere istato scritto alla di essere titolare di
[...] CP_2
pensione di vecchiaia dal 1.8.2012 e che la ha applicato nei suoi confronti una Parte_2 trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in forza dell'art. 22 del Regolamento della stessa approvato con D.M. n. 14.7.2004, delle delibere n. 4 del 28.10.2008, n. 3 del 27.6.2013 e n. 10 del
29.11.2017 dell'Assemblea di Delegati, per un importo complessivo di € 8.576,48 da agosto 2012 a dicembre 2023; ha affermato l'illegittimità delle trattenute, in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale.
Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità del prelievo operato dalla Controparte_2
a favore dei Dottori Commercialisti, a titolo di contributo di solidarietà, sui ratei di
[...] pensione percepiti dal Dott. dal gennaio 2013 ad oggi;
Parte_1
[...]
è tenuta a corrispondere al Parte_3 Dott. la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà; Parte_1
- condannare la a favore dei a Controparte_2 Controparte_1 restituire al Dott. quanto trattenutogli a tale titolo sui singoli ratei, dal gennaio 2013 alla Parte_1 data della presente pronuncia, ad oggi pari a € 8.576,48, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro;
- condannare la a favore dei Dottori Commercialisti al Controparte_2 pagamento in favore del Dott. delle spese di lite”. Parte_1
La (d'ora in avanti, anche Controparte_2 Controparte_2
ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. e artt. 57 ss. CP_2
Regolamento Unitario della nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande, affermando CP_2 la legittimità dell'introduzione del contributo di solidarietà in forza della autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privati e in funzione dell'equilibrio di bilancio, chiedendo il rigetto integrale del ricorso;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito restitutorio per il periodo precedente al 12.1.2019, o, decennale per il periodo anteriore al 12.1.2014 (tenuto conto della notifica del ricorso in data 12.1.2024), o, comunque e in denegata ipotesi, per il periodo antecedente al 16.1.2013 (essendo in atti comunicazione del 16.1.2023, peraltro non firmata personalmente dal ricorrente, ma solo dai suoi difensori); ha infine eccepito, per carenza di attualità dell'interesse ad agire, l'inammissibilità della domanda svolta pro futuro, anche considerata la cessata applicazione del contributo di solidarietà a decorrere dal 1.1.2024. Ha concluso chiedendo al
Tribunale:
“In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e delle disposizioni speciali del Regolamento applicato dalla . CP_2
Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
In subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al
12.1.2019, ovvero, in subordine anteriore al 12.1.2014, ovvero, in via di ulteriore subordine, anteriore al 16.1.2013. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, Piaccia all'Ill.mo Giudice adito limitare la restituzione delle somme sulla base dei cedolini depositati da controparte e, quindi, nel minor importo di € 3.934,97 (gennaio 2019 – dicembre 2023), ovvero, di € 4.412,09 (giugno 2018 – dicembre 2023).
In ogni caso, rigettare la domanda di vedersi corrispondere gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli arretrati.
In ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda volta a rendere non più operabile (per il futuro) il contributo di solidarietà sui ratei di pensione successivi”.
La causa, istruita allo stato degli atti, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. ***
Eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso
Parte resistente ha eccepito ex art. 443 c.p.c. l'improcedibilià del ricorso (depositato il 18.10.2021) per non avere il ricorrente previamente esperito i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa.
L'eccezione è infondata.
L'art. 443 c.p.c. stabilisce che: “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie […] non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione della controversia in materia amministrativa”, mentre l'eccezione della convenuta individua nei Regolamenti interni (artt. 57 ss. del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza: doc. 5 fasc. res.; doc. 7 fasc. ric.) la fonte che disciplina il procedimento amministrativo.
Anche laddove si ritenesse superata l'inidoneità del riferimento a fonti normative non riconducibili, all'evidenza, alle leggi speciali che la norma processuale richiama, l'eccezione è infondata atteso che i provvedimenti sottesi alle trattenute oggetto della causa (art. 22 Regolamento di Disciplina del Regime
Previdenziale della delibere della Assemblea dei Delegati) non rientrano tra quelli per i CP_2 quali l'art. 57 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della ammette il CP_2
ricorso al Consiglio di Amministrazione.
Merito
L'oggetto della domanda è l'accertamento dell'illegittimità del contributo di solidarietà che la ha CP_2 trattenuto sui ratei liquidati e maturati della pensione di vecchiaia del ricorrente, in esecuzione dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale (doc. 1 fasc. res.), per il quinquennio
1.1.2004 – 31.12.2008, prorogato per gli ulteriori quinquenni 1.1.2009 -31.12.2013 (con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 4 del 28.10.2008), 1.1.2014-31.12.2018 (con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 3 del 27.6.2013), 1.1.2019-31.12.2023 (con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10 del 29.11.2017) – ( doc. 4 fasc. res.), nella misura percentuale rispettivamente specificata, con conseguente diritto alla restituzione delle somme trattenute.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto come di seguito precisato.
In tema di imposizione del contributo di solidarietà sulle pensioni di anzianità e vecchiaia, con atto regolamentare o negoziale della CNPADC e degli enti previdenziali privatizzati, si è consolidato un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha affermato:
- “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la trattenuta, operata dalla
[...]
i dottori commercialisti, a titolo di contributo di solidarietà su una Controparte_3 pensione già maturata)” (Cass. sez. L. ord. 19711/2017);
- “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in Controparte_2
funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. sez. L. sent. n. 31875/2018).
E' stato poi ulteriormente riaffermato e argomentato, avuto riguardo alla sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti, che “Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti”; aggiungendosi che “ deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una "variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento".
Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su
"ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata , ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.”; precisandosi poi, con riferimento alla norma invocata dalla a supporto della propria tesi, che “Quanto alla disposizione di cui CP_2
all'art 1 comma 488 della L. n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica , - secondo cui :
"L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n.
296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte ( cfr Cass 6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente"; infine che “Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". (Cfr. Cass. sez. L. sent. n. 603/2019). Quindi, è stato da ultimo ribadito che “deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore" Cass. sez. L. sent n. 32385/2021).
Pertanto la trattenuta effettuata in forza della previsione regolamentare e delle deliberazioni in esame, che hanno disposto di rinnovarne l'applicazione, è illegittima.
A conclusioni diverse non conduce il riferimento all'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”).
Con riferimento al contributo di solidarietà applicato per gli anni 2012–2013, deve, infatti, considerarsi che l'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”), stabiliva che: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del
30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
La resistente non ha provato di avere applicato, nel biennio in esame, con riferimento al CP_2
trattamento del ricorrente, il contributo di solidarietà nella misura di legge e dalle tabelle F (F.1 ed F.2), allegate all'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della (doc. 6 CP_2 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.), emerge che le percentuali applicate sono superiori all'1%.
Conseguentemente, anche le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà negli anni 2012 e
2013 sono da giudicarsi illegittime.
Eccezione di prescrizione e quantum
Parte resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti restitutori inerenti i ratei della pensione.
Ritiene il giudicante che i ratei delle prestazioni pensionistiche non liquidati a favore del pensionato siano soggetti a prescrizione decennale, attenendo la prescrizione quinquennale ai ratei liquidati (cfr.
Cass. SS. UU. sent n. 17742/2015; Cass. sez. L. sent. n. 2563/2016; conforme Cass. sez. L sent. n.
18309/2020), avuto riguardo alla nozione di liquidità del credito di cui all'art. 129 del R.D. n.
19827/35, quale messa a disposizione a favore dell'avente diritto delle somme, completato il procedimento amministrativo di spesa.
Al riguardo, deve richiamarsi da ultimo, a conferma di tale orientamento, una recente decisione della
Suprema Corte, secondo la quale: “13. Questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del
D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti gli effetti una persona CP_2 Pt_4
giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr.
10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17.
Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. 18. La ha esercitato unilateralmente un potere di CP_2
prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale” (Cass. S.L. sent. n.
31527/2022).
Nel caso in esame, dunque, ove la trattenuta illegittima è da restituire, il credito della prestazione pensionistica non può dirsi liquido, poiché trattasi di somme che non sono state poste in riscossione o messe a disposizione dell'avente diritto ed il credito è soggetto alla prescrizione decennale.
Il rilievo sollevato dal ricorrente e relativo alla prescrizione decennale è quindi fondato e la domanda formulata compre un periodo non coperto da prescrizione, posto che il decorso di quest'ultima prescrizione è stato utilmente interrotto con la notifica della comunicazione del 16.1.2023, sottoscritta dagli avv.ti Luca Tartaglione e Cecilia Orlandini “in nome e per conto del Dott. (doc. 3 Parte_1
fasc. ric.).
Pertanto, deve essere condannata alla restituzione delle trattenute a titolo di contributo di CP_2
solidarietà effettuate sui ratei della pensione, al netto della prescrizione maturata fino al 16.1.2013, per un totale di € 8.567,48, oltre interessi legali.
Invero, la liquidazione della pensione relativa al periodo agosto 2012-maggio 2018 è avvenuta solo nel mese di maggio 2018 e, per tale periodo, è stata disposta una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà pari ad € 4.494,39, ricavabile dalla CU 2019 relativa all'anno 2018: nel riquadro “oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5” è indicato l'intero importo a titolo di contributo di solidarietà applicato nell'anno 2018 pari ad € 4.971,51; sottraendo da tale importo le trattenute a titolo di contributo di solidarietà dei mesi giugno-dicembre 2018, di cui ai cedolini pensione, pari ad € 477,12, si ricava, appunto, l'importo di € 4.494,39 (doc. 2 fasc. ric.).
La trattenuta a titolo di contributo di solidarietà è poi proseguita mensilmente (doc. 1 fasc. ric.), per un importo complessivo, dal gennaio 2013 al dicembre 2023, di € 8.576,48.
Non deve pronunciarsi sul futuro, non essendo contestato che il contributo si solidarietà non sia stato più applicato a partire dal 1.1.2024.
Le spese di lite sono poste a carico di in forza del principio della soccombenza e sono CP_2
liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mod, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della sui ratei della pensione di vecchiaia, la cui CP_2 applicazione è stata rinnovata con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 4 del 28/10/2008, n. 3 del 27/06/2013, n. 10 del 29/11/2017, condanna alla restituzione a favore del ricorrente CP_2 dell'importo complessivo di € 8.576,48 per illegittime trattenute a titolo di contributo di Parte_1
solidarietà effettuate sui ratei della pensione da gennaio 2013 a dicembre 2023, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per CP_2 competenze professionali, € 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre i.v.a.
e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.