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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 05.08.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui della trattazione scritta, esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
3005/20245
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Giovanni Valtulini ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato, resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso regolarmente notificato, agiva in Parte_1 giudizio nei confronti dell' , innanzi all'intestato Tribunale, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 319 2024 00024175 64 000 07 formato in data 23.11.2024, notificato in data 06.12.2024, dell'importo complessivo di € 25.396,94, a titolo di contributi IVS della gestione artigiani sul reddito eccedente dell'anno 2017 e relative sanzioni civili, chiedendone l'annullamento, previa sospensione.
Parte opponente, in particolare, eccepiva la prescrizione quinquennale dei contributi ex L. 335/1995 e l'infondatezza dell'addebito contributivo, evidenziando che lo stesso deriva dal presupposto avviso di accertamento notificato in data 26.07.2023 da Agenzia delle Entrate n. T9F01B200719 anno 2017, impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria.
Nel costituirsi in giudizio, l' pur contestando l'eccezione di CP_1 prescrizione, preso atto della pendenza del giudizio di opposizione in sede tributaria del presupposto atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, chiedeva la conferma dell'avviso di addebito opposto con condanna di parte ricorrente alla corresponsione delle maggiori o minori somme che dovessero risultare all'esito del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria.
Nelle more del giudizio, il contenzioso tributario si concludeva con un accordo conciliativo (prodotto da parte ricorrente con le note del 20.03.2025, con riduzione del reddito accertato da € 76.872,00 ad €. 42.883,00.
L' insisteva, dunque, per la condanna di parte opponente al CP_1 pagamento dei minori contributi sulla base del minor reddito concordato in sede conciliativa;
parte ricorrente sosteneva irrilevante in questa sede l'accordo raggiunto innanzi al Giudice tributario, ma in via gradata nel caso in cui questo giudicante dovesse accedere alla richiesta di ricalcolo indicato da ed alla relativa domanda dei contributi CP_1 chiedeva che dalla richiesta venissero escluse sanzioni ed interessi, come previsto dalle norme in tema di mediazione, applicabili in via estensiva ed analogica.
*** Non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, essendo del tutto condivisibili le argomentazioni sviluppate dall nelle sue difese. CP_1
Parte ricorrente sostiene che la pretesa debitoria sia prescritta in data 31.12.2022, ma non tiene in debita considerazione la sospensione covid per complessivi giorni 311, infatti, nel caso di specie si deve tener conto che il decorso della prescrizione è stato sospeso dall'articolo 37 del DL n° 18 del 2020, convertito dalla legge 27 del 2020, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 ( 129 giorni) e, ulteriormente, dall'articolo 11, comma 9, del
DL 183 del 2020,convertito dalla legge 21 del 2021, per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (altri 182 giorni).
La prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 si allungherà, pertanto, di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione e poiché il termine nella specie ha iniziato a decorrere prima del 23 febbraio 2020, è necessario aggiungere altri 311 giorni per completare il quinquennio entro il quale il diritto di credito poteva essere validamente esercitato, quindi il termine di prescrizione ultimo, anche seguendo la tesi attorea sarà non già il 31.12.2022, bensì il
07.11.2023; l'accertamento unificato da parte dell'Agenzia delle
Entrate è stato notificato in data 26.07.2023, pertanto, la pretesa non può ritenersi prescritta.
Ora, sulla bade dell'accordo giudiziale raggiunto nell'ambito del contenzioso tributario (v. allegazione con le note del 20.03.2025 di parte ricorrente), l' insiste – correttamente – per la conferma CP_1 dell'avviso di addebito opposto nella misura parzialmente sgravata sulla base dell'accordo conciliativo ex art. 48 D.Lgs. 546/1992 tra
Agenzia delle Entrate e ricorrente, coem da provvedimento datato
08.04.2025 e depositato in causa in data 09.04.2025.
L' ha, infatti, provveduto a modificare in conseguenza CP_1 dell'accordo conciliativo il reddito presente in archivio e a sgravare parzialmente l'AVA opposto, ricalcolando il dovuto in base al reddito rideterminato e riducendo le rispettive sanzioni.
Al riguardo, la Cassazione ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale …omissis… ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, tanto che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute" (Cass. 19.6.09, n. 14300). La richiesta, quindi, da parte dell'Istituto di contributi basati sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate deve tener necessariamente conto di eventuali successivi accordi intervenuti tra contribuente ed
Amministrazione finanziaria”.
L' ha correttamente sgravato parzialmente l'avviso di addebito CP_1 in relazione alla contribuzione riferita alla parte di imponibile non riconosciuto nell'accordo conciliativo, con sgravio anche di tutte le sanzioni civili e degli oneri di legge riferiti ai contributi sgravati.
Stante la sensibile riduzione del quantum debeatur, le spese di lite si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- conferma parzialmente l'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme come rideterminate dall' con CP_1 provvedimento di sgravio del 08.04.2025.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, 05.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 05.08.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui della trattazione scritta, esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
3005/20245
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Giovanni Valtulini ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato, resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso regolarmente notificato, agiva in Parte_1 giudizio nei confronti dell' , innanzi all'intestato Tribunale, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 319 2024 00024175 64 000 07 formato in data 23.11.2024, notificato in data 06.12.2024, dell'importo complessivo di € 25.396,94, a titolo di contributi IVS della gestione artigiani sul reddito eccedente dell'anno 2017 e relative sanzioni civili, chiedendone l'annullamento, previa sospensione.
Parte opponente, in particolare, eccepiva la prescrizione quinquennale dei contributi ex L. 335/1995 e l'infondatezza dell'addebito contributivo, evidenziando che lo stesso deriva dal presupposto avviso di accertamento notificato in data 26.07.2023 da Agenzia delle Entrate n. T9F01B200719 anno 2017, impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria.
Nel costituirsi in giudizio, l' pur contestando l'eccezione di CP_1 prescrizione, preso atto della pendenza del giudizio di opposizione in sede tributaria del presupposto atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, chiedeva la conferma dell'avviso di addebito opposto con condanna di parte ricorrente alla corresponsione delle maggiori o minori somme che dovessero risultare all'esito del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria.
Nelle more del giudizio, il contenzioso tributario si concludeva con un accordo conciliativo (prodotto da parte ricorrente con le note del 20.03.2025, con riduzione del reddito accertato da € 76.872,00 ad €. 42.883,00.
L' insisteva, dunque, per la condanna di parte opponente al CP_1 pagamento dei minori contributi sulla base del minor reddito concordato in sede conciliativa;
parte ricorrente sosteneva irrilevante in questa sede l'accordo raggiunto innanzi al Giudice tributario, ma in via gradata nel caso in cui questo giudicante dovesse accedere alla richiesta di ricalcolo indicato da ed alla relativa domanda dei contributi CP_1 chiedeva che dalla richiesta venissero escluse sanzioni ed interessi, come previsto dalle norme in tema di mediazione, applicabili in via estensiva ed analogica.
*** Non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, essendo del tutto condivisibili le argomentazioni sviluppate dall nelle sue difese. CP_1
Parte ricorrente sostiene che la pretesa debitoria sia prescritta in data 31.12.2022, ma non tiene in debita considerazione la sospensione covid per complessivi giorni 311, infatti, nel caso di specie si deve tener conto che il decorso della prescrizione è stato sospeso dall'articolo 37 del DL n° 18 del 2020, convertito dalla legge 27 del 2020, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 ( 129 giorni) e, ulteriormente, dall'articolo 11, comma 9, del
DL 183 del 2020,convertito dalla legge 21 del 2021, per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (altri 182 giorni).
La prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 si allungherà, pertanto, di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione e poiché il termine nella specie ha iniziato a decorrere prima del 23 febbraio 2020, è necessario aggiungere altri 311 giorni per completare il quinquennio entro il quale il diritto di credito poteva essere validamente esercitato, quindi il termine di prescrizione ultimo, anche seguendo la tesi attorea sarà non già il 31.12.2022, bensì il
07.11.2023; l'accertamento unificato da parte dell'Agenzia delle
Entrate è stato notificato in data 26.07.2023, pertanto, la pretesa non può ritenersi prescritta.
Ora, sulla bade dell'accordo giudiziale raggiunto nell'ambito del contenzioso tributario (v. allegazione con le note del 20.03.2025 di parte ricorrente), l' insiste – correttamente – per la conferma CP_1 dell'avviso di addebito opposto nella misura parzialmente sgravata sulla base dell'accordo conciliativo ex art. 48 D.Lgs. 546/1992 tra
Agenzia delle Entrate e ricorrente, coem da provvedimento datato
08.04.2025 e depositato in causa in data 09.04.2025.
L' ha, infatti, provveduto a modificare in conseguenza CP_1 dell'accordo conciliativo il reddito presente in archivio e a sgravare parzialmente l'AVA opposto, ricalcolando il dovuto in base al reddito rideterminato e riducendo le rispettive sanzioni.
Al riguardo, la Cassazione ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale …omissis… ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, tanto che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute" (Cass. 19.6.09, n. 14300). La richiesta, quindi, da parte dell'Istituto di contributi basati sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate deve tener necessariamente conto di eventuali successivi accordi intervenuti tra contribuente ed
Amministrazione finanziaria”.
L' ha correttamente sgravato parzialmente l'avviso di addebito CP_1 in relazione alla contribuzione riferita alla parte di imponibile non riconosciuto nell'accordo conciliativo, con sgravio anche di tutte le sanzioni civili e degli oneri di legge riferiti ai contributi sgravati.
Stante la sensibile riduzione del quantum debeatur, le spese di lite si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- conferma parzialmente l'avviso di addebito opposto limitatamente alle somme come rideterminate dall' con CP_1 provvedimento di sgravio del 08.04.2025.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, 05.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta