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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serena Baccolini Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 709/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA XXIV Parte_1 C.F._1
MAGGIO 26, 84122 SALERNO presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE MAROTTA che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ), incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti BARBARA
[...] P.IVA_2
TERRANOVA e MASSIMO SERRA
APPELLATA
NONCHE'
1 (P. IVA ) elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI Controparte_3 P.IVA_3
ANGELIO PAPIO 35, 84122 SALERNO presso lo studio dell'Avv. LUIGI AMENDOLA che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Pegno
sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento del presente appello ed in riforma integrale della Sentenza n. 899/23 del 02.02.2023 pubblicata il 03.02.2023,
- Accertare e dichiarare, alla luce della documentazione depositata e per tutti i motivi innanzi esposti, l'illegittimo comportamento tenuto dalla appellata Controparte_2
Accertare e dichiarare il diritto del di ottenere dalla Parte_1 Controparte_2 il risarcimento dei danni subiti e subendi, nella misura di € 859.715,12, maggiorata degli
[...] interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno del fatto (06.03.2017) e sino all'effettiva ripetizione, oltre agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, così come saranno quantificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., comunque in misura non inferiore ad
€ 500.000,00.
- Per effetto della declaratoria di cui sopra condannare la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti in favore del sig. Parte_1
così come sopra determinati e quantificati.
- Con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previo ogni opportuno accertamento: respingere l'appello e tutte le domande svolte dal sig. in quanto prive di fondamento Parte_1
per i motivi esposti nella comparsa in appello e negli atti del primo grado, con conferma della
Sentenza impugnata;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e delle domande svolte dal sig. , Parte_1
condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare e/o Controparte_3 restituire e/o risarcire al sig. l'importo di € 859.715,12 (controvalore di vendita dei Parte_1
Titoli di cui è causa, accreditato alla ed ogni altro danno al medesimo in ipotesi Controparte_3
2 riconosciuto, ovvero a tenere indenne la da ogni esborso, pagamento e conseguenza CP_1
pregiudizievole; con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe i gradi di giudizio.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per Controparte_3
Piaccia alla Giustizia dell'Ill.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto giacchè infondato, non provato in fatto ed in diritto. In ogni caso vinte le spese del doppio grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.a. In data 14.06.2016 acquistava presso (di seguito anche solo Parte_1 CP_3
“ ”) n. 7076,427 azioni del fondo “JPM GLOBAL MULTI STRATEGY INCOME D ACC CP_3
EUR” a fronte di un prezzo complessivo interamente versato pari ad euro 804.400,00 (vd. doc.
“acquisto azioni 14 06” fasc. I grado, ). Parte_1
Successivamente, in data 17.06.2016, in qualità di “soggetto Controparte_2 incaricato dei pagamenti”, comunicava a l'avvenuto ricevimento della domanda di Parte_1 sottoscrizione delle suddette azioni (vd. doc. “conferma acquisto”, fasc. I grado, ). Parte_1
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
(a seguire anche solo “ ) chiedendo al Tribunale adito di voler Controparte_2 CP_2
accertare l'inadempimento di quest'ultima, quale soggetto incaricato dei pagamenti, al contratto di mandato inter partes, e dunque, per l'effetto, di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere risarcito per l'importo di € 859.715,12, oltre interessi legali e rivalutazione, ed oltre agli ulteriori danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in via equitativa, comunque in misura non inferiore ad € 500.000,00.
A tal fine, il deduceva che l'acquisto delle azioni citate era stato effettuato mediante Pt_1 sottoscrizione del “modulo di sottoscrizione successiva” (vd. doc. “modulo di sottoscrizione”, fasc. I grado, ), il quale, al punto 7, rubricato “Conferimento del mandato al soggetto Parte_1 incaricato dei pagamenti”, stabilisce che “Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla o al soggetto da essa designato, le richieste Pt_2
di sottoscrizione, conversione e rimborso;
ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto. Il mandato può essere
3 revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r. Con la revoca il Sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni”.
Esponeva dunque, che, con raccomandata a/r del 20.07.2016, aveva impartito a l'ordine CP_2
di vendita di tutte le azioni, chiedendo contestualmente di accreditare l'importo ricavato sul c/c a lui intestato, acceso presso il Banco di Napoli, sede di Salerno (vd. doc. “lettera 20 07 16, fasc. I grado,
): l'ordine di vendita delle azioni “inspiegabilmente” non era stato però eseguito e, Parte_1
pertanto, venuto meno il rapporto fiduciario, egli aveva comunicato a con CP_2 raccomandata del 02.08.2016 (vd. doc. “lettera 02 08 16”, fasc. I grado, ), la revoca Parte_1 espressa dall'incarico di soggetto incaricato dei pagamenti, indicando la modalità di consegna dei titoli.
Successivamente, esponeva sempre il ricorrente, con missiva datata 19.09.2016, CP_2 comunicava di non aver eseguito l'ordine di vendita in ragione della sussistenza di un “pegno per garanzia pignoratizia posto in favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna” (vd. doc. “lettera bnp 19 09 16”, fasc. I grado, ). Parte_1
Dopo taluni scambi di corrispondenza fra le parti, in data 20.03.2017 il riceveva da Pt_1 [...]
una comunicazione con la quale la stessa rappresentava di aver ricevuto la domanda di CP_2
rimborso del comparto Controparte_4
, inoltrata dal tramite e che, in conseguenza della vendita delle
[...] Pt_1 CP_3 azioni, era stato rimborsato il complessivo importo di € 859.715,12 direttamente a . CP_3
Adduceva dunque il ricorrente che si era resa inadempiente agli obblighi contrattuali CP_2
assunti ed espressamente indicati nel punto 7 del modulo di sottoscrizione, non avendo dato seguito né all'ordine di vendita impartito, né alla successiva revoca del mandato, perseverando, invece, nel sostenere, senza alcun conforto documentale e chiaramente contro gli interessi del cliente , che Pt_1
i titoli di proprietà del medesimo fossero stati costituiti in pegno, senza mai esibire alcuna Pt_1 prova certa a riguardo e, soprattutto, senza mai verificare l'effettiva esistenza del pegno: il denaro ricavato dalla vendita dei titoli, pari a complessivi euro 859.715,12, era stato quindi versato da
[...]
quale soggetto incaricato dei pagamenti già in realtà revocato, direttamente alla e non CP_2 CP_3
sul c/c intestato al . Pt_1
I.b. Si costituiva nel giudizio di primo grado domandando il rigetto delle domande CP_2
attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle domande del , chiedeva di voler condannare –di cui domandava, al fine, Pt_1 CP_3
l'autorizzazione alla chiamata in giudizio– a tenerla indenne da ogni esborso, pagamento e conseguenza pregiudizievole.
I.c. Autorizzata la chiamata del terzo da parte del Tribunale, si costituiva in giudizio la CP_3
quale, associandosi alle difese di instava per il rigetto delle domande attoree. CP_2
4 I.d. Previo mutamento del rito – da sommario ad ordinario - e concessi i termini previsti dall'art. 83
VI comma c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 899/2023, pubblicata in data 3 febbraio 2023, ha rigettato le domande proposte da , condannandolo al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
e da , oltre al rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge. CP_2 CP_3
II. La sentenza di primo grado.
II.a Il Tribunale di Milano, rigettata la preliminare eccezione di litispendenza, nonché l'istanza ex art. 295 c.p.c.1, ha, nel merito, rigettato le domande attoree.
Nel proprio iter motivazionale, il primo giudice ha puntualizzato che:
- emerge prova certa del fatto che il abbia sottoscritto, in data 13.11.2007, un contratto di Pt_1
costituzione in pegno di titoli o valori, avente ad oggetto certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi , caricati sul deposito titoli n. 86501; l'importo dei titoli sottoposti a pegno è pari Pt_2 al valore di euro 1.793.774,00; l'art. 1 di tale contratto caratterizza il pegno ad oggetto come rotativo; allorquando in data 14.04.2016 il ha acquistato, dopo aver venduto i precedenti titoli per un Pt_1
importo pressoché uguale, sempre tramite il soggetto collocatore e per l'importo di euro CP_3
804.400,00, azioni JPMF Global Multi Str D A E, con richiesta di deposito di tali titoli sul dossier n.
86501, il vincolo di pegno si è esteso, in ragione della sua rotatività, su tali ultimi titoli;
- il ha infatti mancato di dedurre, ancor prima che di provare, che alla data di acquisto delle Pt_1
azioni il dossier n. 86501 avesse, al suo interno, titoli per un valore già pari o superiore al valore massimo del pegno e quindi ad euro 1.793.774,00.
Ha dunque concluso (testuale): “Pertanto, trattandosi di titoli sottoposti al vincolo di pegno, correttamente il soggetto incaricato dei pagamenti non ha proceduto al rimborso e correttamente il creditore pignoratizio in data 7.3.2017, ai sensi dell'art. 5 del contratto di pegno del CP_3
13.11.2007, previa messa in mora del e preavviso di escussione del pegno in data 13.9.2016 Pt_1
(v. doc. n. 6 terza chiamata), preavviso ribaditogli in data 26.1.2017 (v. doc. n. 5 terza chiamata), ha in data 13.3.2017 escusso il pegno incassando da incassando l'importo di euro CP_4
845.550,61 con riferimento al maggior debito vantato nei confronti dell'attore e pari ad euro
2.121.554,87.
5 III. L'appello.
III.a. Avverso tale decisione ha interposto appello , dichiarando di voler impugnare le Parte_1
seguenti parti della sentenza:
1) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che allorquando in data
14.4.2016 il ha acquistato -dopo aver venduto i precedenti titoli per un importo Pt_1 pressocché uguale-, sempre tramite il soggetto collocatore , per l'importo di euro CP_3
804.400,00, azioni JPMF Global Multi Str D A E, con richiesta di deposito di tali titoli sul dossier n. 86501, il vincolo di pegno si è esteso per quanto sopra detto anche su tali titoli
2) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che non ha provato Pt_1 che, alla data dell'acquisto, il dossier n. 86501 avesse al suo interno titoli per un valore pari
o superiore valore massimo del pegno e quindi ad euro 1.793.774,00 cosicché non era caduto il vincolo di pegno anche sulle azioni JPMF Global Multi Str
3) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano sostiene che la ha CP_3
correttamente, in data 13.3.2017, escusso il pegno incassando da incassando CP_4
l'importo di euro 845.550,61 con riferimento al maggior debito vantato nei confronti dell'attore e pari ad euro 2.121.554,87.
4) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto provato credito vantato da nei confronti dell'attore, pari ad euro 2.121.554,87 CP_3
5) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che trattandosi di titoli
sottoposti al vincolo di pegno, correttamente il soggetto incaricato dei pagamenti
[...]
non ha proceduto al rimborso CP_2
6) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che il non ha Pt_1 adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, non risultando ascrivibili alla convenuta
o alla terza chiamata alcuna condotta non improntata a correttezza e buona fede o violativa di precetti normativi o negoziali sia con riferimento al rapporto di mandato con la prima sia con riferimento al contratto di pegno con la seconda
7) non si è pronunciato sulle questioni giuridiche e difese dedotte in giudizio dall'odierno appellante in relazione alla nullità ed inesistenza del contratto di pegno per tutte le motivazioni addotte.
Con un primo motivo l'appellante lamenta la violazione del principio dell'onere della prova, nonché la violazione dell'art. 183, VI comma, c.p.c. e dell'art. 2786 c.c. per aver il giudice di primo grado rilevato che il vincolo di pegno si è esteso anche sui titoli per cui è causa.
6 Denuncia violazione dell'art. 2786 I comma c.c.2 per non avere il giudice rilevato che CP_3 sulla quale ricadeva l'onere probatorio, non ha fornito prova di essere in possesso dei certificati al portatore relativi alle n. 7.076,427 quote del fondo J.P.Morgan global multi strategy. Deduce, in particolare: “l'argomentazione del Giudice è erronea poiché la traditio, costitutiva del pegno ai sensi di legge, necessitava – così come era avvenuto per il pegno del 13.11.2007 – il possesso da parte della dei certificati al portatore rappresentativi delle quote del fondo, circostanza CP_3
questa che non è mai stata provata dalla banca (espressamente onerata sul punto). Infatti, i certificati al portatore relativi alle n. 7.076,427 quote del fondo J.P.Morgan global multi strategy non sono mai stati esibiti e neppure è stato depositato un documento in cui siano stati almeno indicati, così come è avvenuto per il pegno costituito il 13.11.07.” (vd. pag. 12 dell'atto di citazione d'appello).
Sotto un secondo profilo, l'appellante contesta la tardività con cui a fronte dell'eccepita CP_3 inesistenza del pegno da parte del sin dal primo scritto difensivo, ha allegato “l'elenco delle Pt_1 sostituzioni dei titoli a far dall'anno 2007 e sino all'anno 2014” (ossia con le note ex art. 183 VI comma, n. 3).
Argomenta, inoltre, di non aver mai inoltrato alcuna domanda di rimborso in data 06.03.2017. Poiché
non era in possesso dei certificati al portatore relativi alle azioni ad oggetto, e per questo non CP_3
poteva escutere direttamente la garanzia pignoratizia, la stessa si era trovata costretta ad inviare una richiesta di rimborso in nome e per conto del . Pt_1
L'appellante censura quindi la decisione del Tribunale per aver ritenuto che l'inserimento dei titoli all'interno del conto deposito titoli n. 86501 varrebbe, di per sé sola, a certificare l'esistenza del pegno. Argomenta, a tal fine, che tale conto altro non è che un “portafogli” di proprietà del cliente all'interno del quale lo stesso conserva i titoli acquistati;
nel corso del giudizio di primo grado è stata,
a più riprese, sottolineata l'assenza di un contratto sottoscritto dal avente ad oggetto la Pt_1
funzione di garanzia del predetto conto e che tale funzione è stata attribuita unicamente dalla banca. di aver autorizzato, tramite domanda di rimborso del 07.06.2016, la ad autorizzare il CP_5 CP_3 soggetto collocatore a prelevare i titoli dal proprio conto “se, come sostenuto dalla il CP_3
dossier n. 86501 avesse assolto alla funzione di garanzia non sarebbe stata richiesta nessuna autorizzazione del , essendo, di contro, necessaria quella della stessa” (vd. Pt_1 CP_3 pag. 17 dell'atto di citazione in appello).
In via via subordinata all'accoglimento dei primi due motivi d'appello, considerata la sostenuta inesistenza del pegno sulle azioni per cui è vicenda, insiste nell'accoglimento delle domande formulate in primo grado, reiterando le medesime difese.
III.b. Si è costituita in giudizio , incorporante, per fusione, di CP_1 Controparte_2
la quale ha demandato il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta, in quanto
[...]
infondata in fatto ed in diritto.
III.c. Anche costituendosi nel presente giudizio di appello, ha concluso CP_3 demandando il rigetto dell'appello e richiamandosi alle valutazioni mosse dal giudice di primo grado.
III.d. Alla prima udienza, celebrata in data 10.01.2024, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. al 18 dicembre 2024. Con decreto dell'11 gennaio 2024 di correzione di verbale di udienza, la Corte ha rilevato che, atteso che l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 27 febbraio 2023, stante dunque l'applicabilità del vecchio rito, l'udienza successiva, al 18 dicembre 2024, era da intendersi fissata ai fini della precisazione delle conclusioni.
Le parti, dunque, hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza cartolare del 18.12.2024 e la
Corte, in pari data, concessi i termini per lo scambio degli scritti conclusivi, ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14.04.2025.
IV. Le osservazioni della Corte:
IV.a. L'impugnazione è infondata, e va pertanto, respinta, per le ragioni che seguono.
Le censure dell'appellante possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione. Preliminarmente, si impone tuttavia una disamina dei fatti di causa, così come emergenti dagli atti e dai documenti depositati.
ha sottoscritto, in data 13.11.2007, a favore della (poi Parte_1 Controparte_6 divenuta , un contratto di costituzione in pegno di titoli per il valore di € 1.793.774,00, CP_3
a garanzia di plurimi rapporti di mutui chirografari intrattenuti con il medesimo istituto bancario (vd. doc. 4 fasc. I grado). Controparte_2
In particolare, tale garanzia ha ad oggetto “certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi sicav, come da elenco allegato, tutti caricati sul deposito titoli n. 86501”.
Il contratto di costituzione in pegno dei titoli prevede, espressamente, la possibilità di estendere la garanzia ad altri titoli, qualificandosi pertanto, così come rilevato dal giudice di primo grado, quale pegno rotativo: l'art. 1, denominato “Oggetto della garanzia e credito garantito”, prevede che “I titoli o gli altri valori che, con il consenso della Banca, fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia, a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno nei limiti del valore della sottoscrizione del presente atto, escludendosi fin d'ora ogni effetto novativo”.
Con contratto di variazione di pegno del 28.1.2009, e la Parte_1 Controparte_6
richiamata la precedente costituzione in pegno dei titoli del 13.11.2007, hanno inteso estendere detta
8 garanzia al mutuo ipotecario stipulato, fra le parti, sempre in data 28.01.2009 per € 1.800.000,00. (cfr. docc. 2 e 3, fasc. I grado, ): mutuo concesso in sostituzione dei precedenti mutui chirografari. CP_3
In tale occasione, sono stati aggiunti altri titoli in pegno, sempre immessi nel deposito titoli n. 86501.
Detto ciò, il pegno sottoscritto nel 2007 si è esteso alle 7.076,427 azioni del fondo “JPM GLOBAL
MULTI STRATEGY INCOME D ACC EUR” secondo lo schema che segue, già ricostruito dal primo giudice: con richiesta in data 7.6.2016 il ha richiesto a il rimborso di n. 6.175,80 Pt_1 CP_3
azioni/quote JPMF Europe Str D depositate sul dossier n. 86501, realizzando il controvalore di euro
804.437,00, da mettere a disposizione “per cassa”; a norma dell'art. 2 del già citato contratto di pegno del 2007, in caso di rimborso, totale o parziale, dei titoli, la garanzia pignoratizia era destinata a trasferirsi sulle somme incassate;
incassato il controvalore dei predetti titoli assoggettati a garanzia, in data 14.4.2016 il ha acquistato, sempre tramite collocatore e per l'importo pressocché Pt_1 CP_3
uguale di euro 804.400,00, le azioni/quote JPMF Global Multi Str D A E di cui si discute in causa, con il deposito anche di tali titoli sul dossier n. 86501. Non essendo stato neppure allegato che il valore dei titoli in pegno, già presenti a quella data sul conto n. 86501, superasse quello massimo del pegno, e quindi euro 1.793.774,00, condivisibilmente il Tribunale ha concluso che il vincolo si sia esteso ai nuovi titoli, acquistati in sostituzione dei precedenti.
E' poi da rilevare che l'annotazione dei nuovi titoli, da parte dell'intermediario, nel conto destinato ad accogliere i titoli a garanzia, ha tenuto luogo della consegna fisica dei certificati, trattandosi, come non oggetto di contestazione in causa, di titoli dematerializzati.
Detto ciò, la clausola n. 7 contenuta nel doc. cit. “modulo di sottoscrizione”, rubricata “Conferimento del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti”, recita:
Nell'Allegato A al modulo di sottoscrizione si precisa poi in cosa consistano le funzioni del soggetto incaricato dei pagamenti:
9 Come già chiaramente indicato dal Tribunale, al paragrafo B “Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni” del modulo di sottoscrizione è previsto specificamente che le richieste di rimborso devono essere presentate al medesimo soggetto collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, il quale “le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti”: pertanto, il soggetto responsabile del rimborso dei titoli era , soggetto collocatore, e non solo CP_3 CP_2 incaricata materialmente dell'esecuzione del pagamento ove la domanda di rimborso le fosse stata trasmessa da . CP_3
Ciò posto, alcun inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di mandato è ravvisabile nella condotta di la quale, come risulta per tabulas, avendo ricevuto una (non prevista) CP_2
richiesta diretta di rimborso dal , si è rivolta in primis, come corretto, al collocatore , per Pt_1 CP_3
poi riferire al suo mandante che, alla luce della documentazione trasmessale dal soggetto collocatore3, le azioni acquistate erano vincolate da pegno (vd. doc. 5, fasc. I grado, . CP_2
Non si vede, in effetti, quale indagine dovesse compiere in ordine all'esistenza della CP_2
garanzia pignoratizia: il punto centrale della questione è che la richiesta di rimborso dei titoli poteva pervenire alla stessa, quale soggetto incaricato dei pagamenti, solo dal collocatore, ed il collocatore, compulsato dopo l'anomala richiesta del sottoscrittore, non ha confermato che potesse procedersi al rimborso, ma anzi ciò ha motivatamente negato, al ché deve escludersi che potesse CP_2
eseguire quanto preteso dal (essendo la situazione in sostanza parificabile a quella di assenza Pt_1
di una domanda di rimborso, che provenisse all'incaricato dei pagamenti dall'unico soggetto legittimato a trasmetterla).
Infine, non sussiste inadempimento di per aver provveduto, dopo la richiesta di CP_2 rimborso trasmessa effettivamente da allorché quest'ultima ha inteso escutere la garanzia CP_3 3 Difatti, emerge per tabulas, che , con lettera del 29.08.2016, informava della circostanza per cui le CP_3 CP_2 quote del comparto erano vincolate da pegno a favore della Controparte_4 stessa (vd. doc. 7, fasc. I grado, . CP_3 CP_2 10 pignoratizia a deconto del maggior credito rinveniente dal contratto di mutuo del 28.1.20094, a effettuare il versamento del controvalore dei titoli direttamente alla stessa , a maggior ragione CP_3
perché si è trattato a quel punto di un atto compiuto quando già il rapporto di mandato era cessato in ragione della revoca.
E' infatti da sottolineare che l'odierno appellante ha rivolto a un'azione di responsabilità CP_2
contrattuale, che postula la violazione, in costanza di rapporto, dei precetti negoziali, o, comunque, della buona fede contrattuale, e la condotta tenuta da come dedotta in causa, non risulta CP_2
violativa né degli uni, né dell'altra.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, che assorbono ogni altro profilo, la sentenza impugnata si sottrae a censura e può essere confermata.
V. Al rigetto dell'appello segue, secondo la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di entrambe le appellate, così come liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri medi per lo scaglione di valore della causa (da € 520.001,00 a €
1.000.000) ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 899/2023, pubblicata in data 3 febbraio 2023;
2. condanna alla rifusione in favore di elle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio liquidate in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% oltre IVA e CPA;
3. condanna alla rifusione in favore di elle spese di lite del Parte_1 Controparte_3
presente grado di giudizio liquidate in euro 18.511,00 per compensi, sempre oltre rimborso forfetario nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
4. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.04.2025
11 Il Consigliere est. Il Preside nte
Beatrice Siccardi Serena Baccolini
12 pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudice di primo grado ha disatteso: i) le eccezioni di litispendenza e di continenza sollevate da
[...] in relazione al procedimento n. 7328/2017 R.G., perché estinto;
ii) le eccezioni di litispendenza e di Controparte_2 continenza sollevate da entrambe e in relazione al diverso procedimento n. Controparte_2 CP_3 7321/2016. Difatti, con riferimento a tale ultimo procedimento, quanto all'eccezione di litispendenza, il Tribunale ha rilevato come la causa proposta innanzi al Tribunale di Salerno si fondasse su soggetti e titoli differenti;
del pari, tale differenza, fra soggetti e titoli, come pure l'insussistenza di un rapporto di interdipendenza fra le cause ha spinto il Tribunale al rigetto dell'eccezione di continenza. Infine, l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. è stata rigettata sul presupposto dell'assenza di qualsivoglia nesso di pregiudizialità tra la causa pendente innanzi al Tribunale di Salerno ed il presente giudizio. 2 “Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa”.
7 4 , in data 7.3.2017, ai sensi dell'art. 5 del contratto di pegno del 13.11.2007, previa messa in mora del e CP_3 Pt_1 preavviso di escussione del pegno in data 13.9.2016 (vd. doc. n. 6, , fasc. I grado), preavviso ribaditogli in data CP_3 26.1.2017 (v. doc. n. 5, , fasc. I grado), ha, in data 13.3.2017, escusso il pegno, incassando da l'importo CP_3 CP_4 di euro 845.550,61 con riferimento al maggior debito vantato nei confronti dell'attore e pari ad euro 2.121.554,87.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serena Baccolini Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 709/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA XXIV Parte_1 C.F._1
MAGGIO 26, 84122 SALERNO presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE MAROTTA che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ), incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti BARBARA
[...] P.IVA_2
TERRANOVA e MASSIMO SERRA
APPELLATA
NONCHE'
1 (P. IVA ) elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI Controparte_3 P.IVA_3
ANGELIO PAPIO 35, 84122 SALERNO presso lo studio dell'Avv. LUIGI AMENDOLA che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Pegno
sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento del presente appello ed in riforma integrale della Sentenza n. 899/23 del 02.02.2023 pubblicata il 03.02.2023,
- Accertare e dichiarare, alla luce della documentazione depositata e per tutti i motivi innanzi esposti, l'illegittimo comportamento tenuto dalla appellata Controparte_2
Accertare e dichiarare il diritto del di ottenere dalla Parte_1 Controparte_2 il risarcimento dei danni subiti e subendi, nella misura di € 859.715,12, maggiorata degli
[...] interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno del fatto (06.03.2017) e sino all'effettiva ripetizione, oltre agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, così come saranno quantificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., comunque in misura non inferiore ad
€ 500.000,00.
- Per effetto della declaratoria di cui sopra condannare la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti in favore del sig. Parte_1
così come sopra determinati e quantificati.
- Con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previo ogni opportuno accertamento: respingere l'appello e tutte le domande svolte dal sig. in quanto prive di fondamento Parte_1
per i motivi esposti nella comparsa in appello e negli atti del primo grado, con conferma della
Sentenza impugnata;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e delle domande svolte dal sig. , Parte_1
condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare e/o Controparte_3 restituire e/o risarcire al sig. l'importo di € 859.715,12 (controvalore di vendita dei Parte_1
Titoli di cui è causa, accreditato alla ed ogni altro danno al medesimo in ipotesi Controparte_3
2 riconosciuto, ovvero a tenere indenne la da ogni esborso, pagamento e conseguenza CP_1
pregiudizievole; con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe i gradi di giudizio.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per Controparte_3
Piaccia alla Giustizia dell'Ill.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto giacchè infondato, non provato in fatto ed in diritto. In ogni caso vinte le spese del doppio grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.a. In data 14.06.2016 acquistava presso (di seguito anche solo Parte_1 CP_3
“ ”) n. 7076,427 azioni del fondo “JPM GLOBAL MULTI STRATEGY INCOME D ACC CP_3
EUR” a fronte di un prezzo complessivo interamente versato pari ad euro 804.400,00 (vd. doc.
“acquisto azioni 14 06” fasc. I grado, ). Parte_1
Successivamente, in data 17.06.2016, in qualità di “soggetto Controparte_2 incaricato dei pagamenti”, comunicava a l'avvenuto ricevimento della domanda di Parte_1 sottoscrizione delle suddette azioni (vd. doc. “conferma acquisto”, fasc. I grado, ). Parte_1
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
(a seguire anche solo “ ) chiedendo al Tribunale adito di voler Controparte_2 CP_2
accertare l'inadempimento di quest'ultima, quale soggetto incaricato dei pagamenti, al contratto di mandato inter partes, e dunque, per l'effetto, di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere risarcito per l'importo di € 859.715,12, oltre interessi legali e rivalutazione, ed oltre agli ulteriori danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in via equitativa, comunque in misura non inferiore ad € 500.000,00.
A tal fine, il deduceva che l'acquisto delle azioni citate era stato effettuato mediante Pt_1 sottoscrizione del “modulo di sottoscrizione successiva” (vd. doc. “modulo di sottoscrizione”, fasc. I grado, ), il quale, al punto 7, rubricato “Conferimento del mandato al soggetto Parte_1 incaricato dei pagamenti”, stabilisce che “Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla o al soggetto da essa designato, le richieste Pt_2
di sottoscrizione, conversione e rimborso;
ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto. Il mandato può essere
3 revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r. Con la revoca il Sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni”.
Esponeva dunque, che, con raccomandata a/r del 20.07.2016, aveva impartito a l'ordine CP_2
di vendita di tutte le azioni, chiedendo contestualmente di accreditare l'importo ricavato sul c/c a lui intestato, acceso presso il Banco di Napoli, sede di Salerno (vd. doc. “lettera 20 07 16, fasc. I grado,
): l'ordine di vendita delle azioni “inspiegabilmente” non era stato però eseguito e, Parte_1
pertanto, venuto meno il rapporto fiduciario, egli aveva comunicato a con CP_2 raccomandata del 02.08.2016 (vd. doc. “lettera 02 08 16”, fasc. I grado, ), la revoca Parte_1 espressa dall'incarico di soggetto incaricato dei pagamenti, indicando la modalità di consegna dei titoli.
Successivamente, esponeva sempre il ricorrente, con missiva datata 19.09.2016, CP_2 comunicava di non aver eseguito l'ordine di vendita in ragione della sussistenza di un “pegno per garanzia pignoratizia posto in favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna” (vd. doc. “lettera bnp 19 09 16”, fasc. I grado, ). Parte_1
Dopo taluni scambi di corrispondenza fra le parti, in data 20.03.2017 il riceveva da Pt_1 [...]
una comunicazione con la quale la stessa rappresentava di aver ricevuto la domanda di CP_2
rimborso del comparto Controparte_4
, inoltrata dal tramite e che, in conseguenza della vendita delle
[...] Pt_1 CP_3 azioni, era stato rimborsato il complessivo importo di € 859.715,12 direttamente a . CP_3
Adduceva dunque il ricorrente che si era resa inadempiente agli obblighi contrattuali CP_2
assunti ed espressamente indicati nel punto 7 del modulo di sottoscrizione, non avendo dato seguito né all'ordine di vendita impartito, né alla successiva revoca del mandato, perseverando, invece, nel sostenere, senza alcun conforto documentale e chiaramente contro gli interessi del cliente , che Pt_1
i titoli di proprietà del medesimo fossero stati costituiti in pegno, senza mai esibire alcuna Pt_1 prova certa a riguardo e, soprattutto, senza mai verificare l'effettiva esistenza del pegno: il denaro ricavato dalla vendita dei titoli, pari a complessivi euro 859.715,12, era stato quindi versato da
[...]
quale soggetto incaricato dei pagamenti già in realtà revocato, direttamente alla e non CP_2 CP_3
sul c/c intestato al . Pt_1
I.b. Si costituiva nel giudizio di primo grado domandando il rigetto delle domande CP_2
attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle domande del , chiedeva di voler condannare –di cui domandava, al fine, Pt_1 CP_3
l'autorizzazione alla chiamata in giudizio– a tenerla indenne da ogni esborso, pagamento e conseguenza pregiudizievole.
I.c. Autorizzata la chiamata del terzo da parte del Tribunale, si costituiva in giudizio la CP_3
quale, associandosi alle difese di instava per il rigetto delle domande attoree. CP_2
4 I.d. Previo mutamento del rito – da sommario ad ordinario - e concessi i termini previsti dall'art. 83
VI comma c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 899/2023, pubblicata in data 3 febbraio 2023, ha rigettato le domande proposte da , condannandolo al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
e da , oltre al rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge. CP_2 CP_3
II. La sentenza di primo grado.
II.a Il Tribunale di Milano, rigettata la preliminare eccezione di litispendenza, nonché l'istanza ex art. 295 c.p.c.1, ha, nel merito, rigettato le domande attoree.
Nel proprio iter motivazionale, il primo giudice ha puntualizzato che:
- emerge prova certa del fatto che il abbia sottoscritto, in data 13.11.2007, un contratto di Pt_1
costituzione in pegno di titoli o valori, avente ad oggetto certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi , caricati sul deposito titoli n. 86501; l'importo dei titoli sottoposti a pegno è pari Pt_2 al valore di euro 1.793.774,00; l'art. 1 di tale contratto caratterizza il pegno ad oggetto come rotativo; allorquando in data 14.04.2016 il ha acquistato, dopo aver venduto i precedenti titoli per un Pt_1
importo pressoché uguale, sempre tramite il soggetto collocatore e per l'importo di euro CP_3
804.400,00, azioni JPMF Global Multi Str D A E, con richiesta di deposito di tali titoli sul dossier n.
86501, il vincolo di pegno si è esteso, in ragione della sua rotatività, su tali ultimi titoli;
- il ha infatti mancato di dedurre, ancor prima che di provare, che alla data di acquisto delle Pt_1
azioni il dossier n. 86501 avesse, al suo interno, titoli per un valore già pari o superiore al valore massimo del pegno e quindi ad euro 1.793.774,00.
Ha dunque concluso (testuale): “Pertanto, trattandosi di titoli sottoposti al vincolo di pegno, correttamente il soggetto incaricato dei pagamenti non ha proceduto al rimborso e correttamente il creditore pignoratizio in data 7.3.2017, ai sensi dell'art. 5 del contratto di pegno del CP_3
13.11.2007, previa messa in mora del e preavviso di escussione del pegno in data 13.9.2016 Pt_1
(v. doc. n. 6 terza chiamata), preavviso ribaditogli in data 26.1.2017 (v. doc. n. 5 terza chiamata), ha in data 13.3.2017 escusso il pegno incassando da incassando l'importo di euro CP_4
845.550,61 con riferimento al maggior debito vantato nei confronti dell'attore e pari ad euro
2.121.554,87.
5 III. L'appello.
III.a. Avverso tale decisione ha interposto appello , dichiarando di voler impugnare le Parte_1
seguenti parti della sentenza:
1) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che allorquando in data
14.4.2016 il ha acquistato -dopo aver venduto i precedenti titoli per un importo Pt_1 pressocché uguale-, sempre tramite il soggetto collocatore , per l'importo di euro CP_3
804.400,00, azioni JPMF Global Multi Str D A E, con richiesta di deposito di tali titoli sul dossier n. 86501, il vincolo di pegno si è esteso per quanto sopra detto anche su tali titoli
2) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che non ha provato Pt_1 che, alla data dell'acquisto, il dossier n. 86501 avesse al suo interno titoli per un valore pari
o superiore valore massimo del pegno e quindi ad euro 1.793.774,00 cosicché non era caduto il vincolo di pegno anche sulle azioni JPMF Global Multi Str
3) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano sostiene che la ha CP_3
correttamente, in data 13.3.2017, escusso il pegno incassando da incassando CP_4
l'importo di euro 845.550,61 con riferimento al maggior debito vantato nei confronti dell'attore e pari ad euro 2.121.554,87.
4) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto provato credito vantato da nei confronti dell'attore, pari ad euro 2.121.554,87 CP_3
5) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che trattandosi di titoli
sottoposti al vincolo di pegno, correttamente il soggetto incaricato dei pagamenti
[...]
non ha proceduto al rimborso CP_2
6) La parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che il non ha Pt_1 adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, non risultando ascrivibili alla convenuta
o alla terza chiamata alcuna condotta non improntata a correttezza e buona fede o violativa di precetti normativi o negoziali sia con riferimento al rapporto di mandato con la prima sia con riferimento al contratto di pegno con la seconda
7) non si è pronunciato sulle questioni giuridiche e difese dedotte in giudizio dall'odierno appellante in relazione alla nullità ed inesistenza del contratto di pegno per tutte le motivazioni addotte.
Con un primo motivo l'appellante lamenta la violazione del principio dell'onere della prova, nonché la violazione dell'art. 183, VI comma, c.p.c. e dell'art. 2786 c.c. per aver il giudice di primo grado rilevato che il vincolo di pegno si è esteso anche sui titoli per cui è causa.
6 Denuncia violazione dell'art. 2786 I comma c.c.2 per non avere il giudice rilevato che CP_3 sulla quale ricadeva l'onere probatorio, non ha fornito prova di essere in possesso dei certificati al portatore relativi alle n. 7.076,427 quote del fondo J.P.Morgan global multi strategy. Deduce, in particolare: “l'argomentazione del Giudice è erronea poiché la traditio, costitutiva del pegno ai sensi di legge, necessitava – così come era avvenuto per il pegno del 13.11.2007 – il possesso da parte della dei certificati al portatore rappresentativi delle quote del fondo, circostanza CP_3
questa che non è mai stata provata dalla banca (espressamente onerata sul punto). Infatti, i certificati al portatore relativi alle n. 7.076,427 quote del fondo J.P.Morgan global multi strategy non sono mai stati esibiti e neppure è stato depositato un documento in cui siano stati almeno indicati, così come è avvenuto per il pegno costituito il 13.11.07.” (vd. pag. 12 dell'atto di citazione d'appello).
Sotto un secondo profilo, l'appellante contesta la tardività con cui a fronte dell'eccepita CP_3 inesistenza del pegno da parte del sin dal primo scritto difensivo, ha allegato “l'elenco delle Pt_1 sostituzioni dei titoli a far dall'anno 2007 e sino all'anno 2014” (ossia con le note ex art. 183 VI comma, n. 3).
Argomenta, inoltre, di non aver mai inoltrato alcuna domanda di rimborso in data 06.03.2017. Poiché
non era in possesso dei certificati al portatore relativi alle azioni ad oggetto, e per questo non CP_3
poteva escutere direttamente la garanzia pignoratizia, la stessa si era trovata costretta ad inviare una richiesta di rimborso in nome e per conto del . Pt_1
L'appellante censura quindi la decisione del Tribunale per aver ritenuto che l'inserimento dei titoli all'interno del conto deposito titoli n. 86501 varrebbe, di per sé sola, a certificare l'esistenza del pegno. Argomenta, a tal fine, che tale conto altro non è che un “portafogli” di proprietà del cliente all'interno del quale lo stesso conserva i titoli acquistati;
nel corso del giudizio di primo grado è stata,
a più riprese, sottolineata l'assenza di un contratto sottoscritto dal avente ad oggetto la Pt_1
funzione di garanzia del predetto conto e che tale funzione è stata attribuita unicamente dalla banca. di aver autorizzato, tramite domanda di rimborso del 07.06.2016, la ad autorizzare il CP_5 CP_3 soggetto collocatore a prelevare i titoli dal proprio conto “se, come sostenuto dalla il CP_3
dossier n. 86501 avesse assolto alla funzione di garanzia non sarebbe stata richiesta nessuna autorizzazione del , essendo, di contro, necessaria quella della stessa” (vd. Pt_1 CP_3 pag. 17 dell'atto di citazione in appello).
In via via subordinata all'accoglimento dei primi due motivi d'appello, considerata la sostenuta inesistenza del pegno sulle azioni per cui è vicenda, insiste nell'accoglimento delle domande formulate in primo grado, reiterando le medesime difese.
III.b. Si è costituita in giudizio , incorporante, per fusione, di CP_1 Controparte_2
la quale ha demandato il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta, in quanto
[...]
infondata in fatto ed in diritto.
III.c. Anche costituendosi nel presente giudizio di appello, ha concluso CP_3 demandando il rigetto dell'appello e richiamandosi alle valutazioni mosse dal giudice di primo grado.
III.d. Alla prima udienza, celebrata in data 10.01.2024, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. al 18 dicembre 2024. Con decreto dell'11 gennaio 2024 di correzione di verbale di udienza, la Corte ha rilevato che, atteso che l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 27 febbraio 2023, stante dunque l'applicabilità del vecchio rito, l'udienza successiva, al 18 dicembre 2024, era da intendersi fissata ai fini della precisazione delle conclusioni.
Le parti, dunque, hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza cartolare del 18.12.2024 e la
Corte, in pari data, concessi i termini per lo scambio degli scritti conclusivi, ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14.04.2025.
IV. Le osservazioni della Corte:
IV.a. L'impugnazione è infondata, e va pertanto, respinta, per le ragioni che seguono.
Le censure dell'appellante possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione. Preliminarmente, si impone tuttavia una disamina dei fatti di causa, così come emergenti dagli atti e dai documenti depositati.
ha sottoscritto, in data 13.11.2007, a favore della (poi Parte_1 Controparte_6 divenuta , un contratto di costituzione in pegno di titoli per il valore di € 1.793.774,00, CP_3
a garanzia di plurimi rapporti di mutui chirografari intrattenuti con il medesimo istituto bancario (vd. doc. 4 fasc. I grado). Controparte_2
In particolare, tale garanzia ha ad oggetto “certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi sicav, come da elenco allegato, tutti caricati sul deposito titoli n. 86501”.
Il contratto di costituzione in pegno dei titoli prevede, espressamente, la possibilità di estendere la garanzia ad altri titoli, qualificandosi pertanto, così come rilevato dal giudice di primo grado, quale pegno rotativo: l'art. 1, denominato “Oggetto della garanzia e credito garantito”, prevede che “I titoli o gli altri valori che, con il consenso della Banca, fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia, a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno nei limiti del valore della sottoscrizione del presente atto, escludendosi fin d'ora ogni effetto novativo”.
Con contratto di variazione di pegno del 28.1.2009, e la Parte_1 Controparte_6
richiamata la precedente costituzione in pegno dei titoli del 13.11.2007, hanno inteso estendere detta
8 garanzia al mutuo ipotecario stipulato, fra le parti, sempre in data 28.01.2009 per € 1.800.000,00. (cfr. docc. 2 e 3, fasc. I grado, ): mutuo concesso in sostituzione dei precedenti mutui chirografari. CP_3
In tale occasione, sono stati aggiunti altri titoli in pegno, sempre immessi nel deposito titoli n. 86501.
Detto ciò, il pegno sottoscritto nel 2007 si è esteso alle 7.076,427 azioni del fondo “JPM GLOBAL
MULTI STRATEGY INCOME D ACC EUR” secondo lo schema che segue, già ricostruito dal primo giudice: con richiesta in data 7.6.2016 il ha richiesto a il rimborso di n. 6.175,80 Pt_1 CP_3
azioni/quote JPMF Europe Str D depositate sul dossier n. 86501, realizzando il controvalore di euro
804.437,00, da mettere a disposizione “per cassa”; a norma dell'art. 2 del già citato contratto di pegno del 2007, in caso di rimborso, totale o parziale, dei titoli, la garanzia pignoratizia era destinata a trasferirsi sulle somme incassate;
incassato il controvalore dei predetti titoli assoggettati a garanzia, in data 14.4.2016 il ha acquistato, sempre tramite collocatore e per l'importo pressocché Pt_1 CP_3
uguale di euro 804.400,00, le azioni/quote JPMF Global Multi Str D A E di cui si discute in causa, con il deposito anche di tali titoli sul dossier n. 86501. Non essendo stato neppure allegato che il valore dei titoli in pegno, già presenti a quella data sul conto n. 86501, superasse quello massimo del pegno, e quindi euro 1.793.774,00, condivisibilmente il Tribunale ha concluso che il vincolo si sia esteso ai nuovi titoli, acquistati in sostituzione dei precedenti.
E' poi da rilevare che l'annotazione dei nuovi titoli, da parte dell'intermediario, nel conto destinato ad accogliere i titoli a garanzia, ha tenuto luogo della consegna fisica dei certificati, trattandosi, come non oggetto di contestazione in causa, di titoli dematerializzati.
Detto ciò, la clausola n. 7 contenuta nel doc. cit. “modulo di sottoscrizione”, rubricata “Conferimento del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti”, recita:
Nell'Allegato A al modulo di sottoscrizione si precisa poi in cosa consistano le funzioni del soggetto incaricato dei pagamenti:
9 Come già chiaramente indicato dal Tribunale, al paragrafo B “Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni” del modulo di sottoscrizione è previsto specificamente che le richieste di rimborso devono essere presentate al medesimo soggetto collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, il quale “le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti”: pertanto, il soggetto responsabile del rimborso dei titoli era , soggetto collocatore, e non solo CP_3 CP_2 incaricata materialmente dell'esecuzione del pagamento ove la domanda di rimborso le fosse stata trasmessa da . CP_3
Ciò posto, alcun inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di mandato è ravvisabile nella condotta di la quale, come risulta per tabulas, avendo ricevuto una (non prevista) CP_2
richiesta diretta di rimborso dal , si è rivolta in primis, come corretto, al collocatore , per Pt_1 CP_3
poi riferire al suo mandante che, alla luce della documentazione trasmessale dal soggetto collocatore3, le azioni acquistate erano vincolate da pegno (vd. doc. 5, fasc. I grado, . CP_2
Non si vede, in effetti, quale indagine dovesse compiere in ordine all'esistenza della CP_2
garanzia pignoratizia: il punto centrale della questione è che la richiesta di rimborso dei titoli poteva pervenire alla stessa, quale soggetto incaricato dei pagamenti, solo dal collocatore, ed il collocatore, compulsato dopo l'anomala richiesta del sottoscrittore, non ha confermato che potesse procedersi al rimborso, ma anzi ciò ha motivatamente negato, al ché deve escludersi che potesse CP_2
eseguire quanto preteso dal (essendo la situazione in sostanza parificabile a quella di assenza Pt_1
di una domanda di rimborso, che provenisse all'incaricato dei pagamenti dall'unico soggetto legittimato a trasmetterla).
Infine, non sussiste inadempimento di per aver provveduto, dopo la richiesta di CP_2 rimborso trasmessa effettivamente da allorché quest'ultima ha inteso escutere la garanzia CP_3 3 Difatti, emerge per tabulas, che , con lettera del 29.08.2016, informava della circostanza per cui le CP_3 CP_2 quote del comparto erano vincolate da pegno a favore della Controparte_4 stessa (vd. doc. 7, fasc. I grado, . CP_3 CP_2 10 pignoratizia a deconto del maggior credito rinveniente dal contratto di mutuo del 28.1.20094, a effettuare il versamento del controvalore dei titoli direttamente alla stessa , a maggior ragione CP_3
perché si è trattato a quel punto di un atto compiuto quando già il rapporto di mandato era cessato in ragione della revoca.
E' infatti da sottolineare che l'odierno appellante ha rivolto a un'azione di responsabilità CP_2
contrattuale, che postula la violazione, in costanza di rapporto, dei precetti negoziali, o, comunque, della buona fede contrattuale, e la condotta tenuta da come dedotta in causa, non risulta CP_2
violativa né degli uni, né dell'altra.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, che assorbono ogni altro profilo, la sentenza impugnata si sottrae a censura e può essere confermata.
V. Al rigetto dell'appello segue, secondo la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di entrambe le appellate, così come liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri medi per lo scaglione di valore della causa (da € 520.001,00 a €
1.000.000) ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 899/2023, pubblicata in data 3 febbraio 2023;
2. condanna alla rifusione in favore di elle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio liquidate in euro 18.511,00 per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% oltre IVA e CPA;
3. condanna alla rifusione in favore di elle spese di lite del Parte_1 Controparte_3
presente grado di giudizio liquidate in euro 18.511,00 per compensi, sempre oltre rimborso forfetario nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
4. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.04.2025
11 Il Consigliere est. Il Preside nte
Beatrice Siccardi Serena Baccolini
12 pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudice di primo grado ha disatteso: i) le eccezioni di litispendenza e di continenza sollevate da
[...] in relazione al procedimento n. 7328/2017 R.G., perché estinto;
ii) le eccezioni di litispendenza e di Controparte_2 continenza sollevate da entrambe e in relazione al diverso procedimento n. Controparte_2 CP_3 7321/2016. Difatti, con riferimento a tale ultimo procedimento, quanto all'eccezione di litispendenza, il Tribunale ha rilevato come la causa proposta innanzi al Tribunale di Salerno si fondasse su soggetti e titoli differenti;
del pari, tale differenza, fra soggetti e titoli, come pure l'insussistenza di un rapporto di interdipendenza fra le cause ha spinto il Tribunale al rigetto dell'eccezione di continenza. Infine, l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. è stata rigettata sul presupposto dell'assenza di qualsivoglia nesso di pregiudizialità tra la causa pendente innanzi al Tribunale di Salerno ed il presente giudizio. 2 “Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa”.
7 4 , in data 7.3.2017, ai sensi dell'art. 5 del contratto di pegno del 13.11.2007, previa messa in mora del e CP_3 Pt_1 preavviso di escussione del pegno in data 13.9.2016 (vd. doc. n. 6, , fasc. I grado), preavviso ribaditogli in data CP_3 26.1.2017 (v. doc. n. 5, , fasc. I grado), ha, in data 13.3.2017, escusso il pegno, incassando da l'importo CP_3 CP_4 di euro 845.550,61 con riferimento al maggior debito vantato nei confronti dell'attore e pari ad euro 2.121.554,87.