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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 617 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo Ernesto Bacile, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in qualità di cessionaria dei rapporti intrattenuti con Controparte_2
AN PU SpA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 26 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2011 AN PU SpA notificava a e ai fideiussori Parte_1 Pt_2
e due atti di precetto per il pagamento complessivo di ingenti
[...] Parte_3
somme derivanti da tre contratti di mutuo ipotecario stipulati tra il 2007 e il 2009, tutti garantiti da fideiussioni personali e da ipoteche su immobili e terreni.
pagina 1 di 8 proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, chiedendo Parte_1
la nullità dei precetti, richiamando un giudizio di merito, già pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi, nel quale si contestava la legittimità delle pattuizioni contrattuali (in particolare quelle sugli interessi, sull'anatocismo, sull'estinzione anticipata e sulle fideiussioni), chiedendo l'applicazione del tasso legale, il ricalcolo del dare-avere e la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
La società opponente sosteneva di aver regolarmente pagato le rate fino all'agosto 2009 e di aver successivamente riscontrato irregolarità negli addebiti, eccependo l'inefficacia dei titoli esecutivi, l'omessa notifica degli stessi, il difetto di titolarità del credito per effetto della cessione ad PU Finance n. 4 S.r.l. e l'erroneità del calcolo delle somme precettate.
AN PU SpA, anche quale mandataria di PU Finance n. 4 S.r.l., si costituiva contestando l'opposizione. Dopo la precisazione delle conclusioni e una rimessione sul ruolo, interveniva in giudizio , subentrata per cessione in blocco nella titolarità CP_3
del credito già appartenente a , che faceva proprie tutte Parte_4
le difese già svolte.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 467/2023, pubblicata in data 16/03/2023, con la quale il Tribunale di Brindisi così disponeva:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva sostanziale di Controparte_4
(oggi incorporata in attesa la legittimazione passiva della Controparte_5
Società per la gestione di Attività ; per l'effetto dichiara la CP_3
estromissione dal giudizio di Controparte_4
- rigetta la domanda di declaratoria di nullità dell'atto di precetto notificato in data
03.03.2011 per l'importo di 536.329,41 euro in relazione al contratto di mutuo del
27.02.2007 a rogito per notaio Avv. Aldo Preite n. 20111 del repertorio n.10482 della raccolta;
- dichiara nullo l'atto di precetto notificato in data 28 febbraio 2011 per l'importo di
234.210,93 euro in relazione al contratto di mutuo del 31.03.2008 a rogito per notaio Avv. Aldo Preite n. 21274 del repertorio n.11389 della raccolta e al contratto di mutuo dell'8.9.2009 a rogito per notaio Avv. Aldo Preite n. 22392 del repertorio n. 12317 della raccolta;
Con
- dichiara non luogo a provvedere in ordine alle altre domande formulate da
[...]
Controparte_7
Sulla legittimazione passiva di AN PU SpA
pagina 2 di 8 Il giudice affrontava preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
AN PU SpA esclusivamente con riferimento alla domanda di nullità degli atti di precetto, poiché tutte le ulteriori domande relative alla legittimità degli addebiti bancari erano già state definite con la sentenza n. 463/2023, resa nel giudizio n. 800139/2010 RG.
La parte opposta aveva eccepito che, a seguito della liquidazione coatta amministrativa di
(di cui AN PU era partecipata) e delle successive operazioni di Parte_4
cessione previste dal DL n. 99/2017, AN PU — sia in proprio sia quale mandataria di PU Finance 4 S.r.l., e quindi anche (che l'ha incorporata) — Controparte_5
non era più legittimata passivamente nel giudizio.
Il Tribunale ricostruiva la complessa vicenda normativa e negoziale: con il D.L. n. 99/2017 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, in data 26/06/2017, Parte_4 aveva ceduto a un ramo d'azienda bancario. Tale cessione aveva escluso Controparte_5
espressamente i contenziosi relativi a fatti anteriori alla data di esecuzione del contratto, i quali erano rimasti in capo alla procedura di liquidazione. Successivamente, con atto del
10/07/2017, i crediti deteriorati (tra cui quelli verso e i fideiussori Parte_1 Pt_2
e ) erano stati retrocessi a AN PU e infine, in forza dell'art. 5 del DL Pt_3
Cont 99/2017, erano stati ceduti ad (già ), nell'ambito del patrimonio destinato CP_1
“Gruppo Veneto”, con efficacia dall'11/04/2018.
Alla luce di tale assetto normativo e contrattuale, il giudice concludeva che l'unico soggetto attualmente legittimato passivo era , mentre AN PU (oggi CP_1
incorporata in ) era priva di legittimazione sia sostanziale che processuale e Controparte_5
pertanto doveva essere estromessa dal giudizio.
Nel merito della pretesa creditoria.
Quanto al merito, il Tribunale rinviava integralmente agli accertamenti posti a fondamento della sentenza resa nel giudizio n. 800139/2010 R.G., consistiti nell'esame dei contratti di mutuo posti a fondamento degli atti di precetto. In particolare, per i mutui n. 106667 del
27/02/2007 e n. 115148 del 31/03/2008 era stata accertata la sostanziale correttezza dei tassi applicati, con differenze minime e solo in poche rate, cioè tali da non determinare un significativo maggior costo del finanziamento. In relazione al mutuo del 2007, il debito residuo era stato quantificato in € 708.257,05 oltre interessi;
per il mutuo del 2008, il debito residuo in linea capitale era stato determinato in € 133.142,64 oltre interessi.
Diversamente, per il mutuo n. 123314 dell'8 settembre 2009, in mancanza della documentazione necessaria (in particolare del piano di ammortamento e del relativo ISC),
pagina 3 di 8 non era stato possibile un completo confronto dei tassi;
tuttavia, essendo pacifici l'erogazione del finanziamento e l'omesso pagamento delle rate, era stato accertato un debito pari a € 95.000 in linea capitale, oltre € 204,36 per interessi di preammortamento.
Valutazione degli atti di precetto
Con il primo atto di precetto del 28/02/2011, relativo ai mutui del 2008 e del 2009, veniva intimato il pagamento di € 234.210,93. Poiché il credito effettivamente accertato in sentenza per tali due mutui ammontava complessivamente a € 228.142,64, il Tribunale riteneva il precetto erroneo nell'importo e quindi nullo.
Con il secondo atto di precetto del 03/03/2011, relativo al mutuo del 2007, veniva intimato il pagamento di € 536.329,41, a fronte di un credito accertato in € 708.257,05 oltre interessi. In questo caso, il Tribunale riteneva la pretesa creditoria fondata, rigettando la domanda di nullità del precetto.
Le ulteriori eccezioni dell'opponente (omessa notifica del titolo esecutivo e difetto di titolarità del credito) venivano ritenute superate dall'accoglimento parziale dell'opposizione nel merito.
In conclusione, l'opposizione veniva parzialmente accolta: dichiarata la nullità del primo atto di precetto, rigettata quella del secondo ed estromessa AN PU SpA per difetto di legittimazione passiva. In ragione dell'esito complessivo della controversia, il Tribunale disponeva la compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto il presente Parte_1
appello, chiedendone la riforma parziale sulla base di unico motivo.
Si à costituita , resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza di discussione del 26 novembre 2025, tenuta ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte, sostitutive dell'udienza in presenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo e unico motivo, rubricato “illegittimità della sentenza impugnata sotto il profilo dell'omessa pronuncia in relazione all' eccepita mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e del difetto di notifica del titolo esecutivo. error in iudicando”, l'appellante ritiene erronea la sentenza proponendo doglianze riconducibili ai seguenti profili.
1.a - Il Giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di difetto di prova della
pagina 4 di 8 cessione del credito, sollevata sia nel giudizio di opposizione a precetto sia nel giudizio di merito relativo all'accertamento del saldo conclusosi con sentenza n. 463/2023, impugnata con separato atto di appello. Secondo l'appellante, non avrebbe fornito la CP_1
prova primaria dell'avvenuta inclusione del credito specifico nella cessione in blocco;
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe generica e priva di indicazioni idonee a identificare il credito ceduto, il debitore, le garanzie. Di qui la carenza di legittimazione sostanziale;
1.b - il precetto del 3 marzo 2011 sarebbe nullo per omessa notificazione del titolo esecutivo; assume l'appellante che l'art. 41 TUB non sia applicabile al cessionario non bancario e che il primo Giudice abbia omesso di decidere la relativa eccezione.
Il motivo è infondato.
Giova richiamare la Cassazione, che con la recente sentenza n. 391/2025 si è così espressa:
“… come da questa Corte costantemente ed anche recentemente chiarito (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 28790 del 2024 e, in precedenza, Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente
l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass.
Civ. 22 giugno 2023, n. 17944). Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che – va premesso
e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016,
n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814)
L'ipotesi – è opportuno ribadirlo - viene ad integrarsi in presenza di una specifica e tempestiva contestazione del ceduto, in quanto il silenzio di quest'ultimo in ordine alla
pagina 5 di 8 deduzione della cessione verrà ad integrare invece una situazione di non contestazione del fatto storico - costituito, appunto, dalla cessione - come tale valorizzabile dal giudice ex art. 115 c.p.c. ai fini dell'affermazione dell'esistenza di adeguata prova della cessione medesima. È da precisare, a tal riguardo, che farà eccezione il solo giudizio di legittimità
– qualora il cessionario intervenga unicamente in tale grado – in quanto in detto giudizio il principio di non contestazione coagulato nell'art. 115 c.p.c. non può invece operare.
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta - potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c.- non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione. Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice dovrà procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB potrà rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre
2020, n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).
Parimenti come potranno essere valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come – ad esempio – l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo”.
Tornando al caso in esame, si rileva che l'opponente, in primo grado, non ha mai contestato l'esistenza né la validità in astratto della cessione in blocco ex art. 58 TUB, limitandosi a dedurre la mancata prova della specifica inclusione del proprio credito nell'operazione. Ne consegue che ogni deduzione volta a sostenere la nullità della cessione per genericità o violazione dell'art. 58 TUB risulta nuova e, pertanto, inammissibile in sede di gravame.
L'appellante, invero, non ha censurato in maniera specifica la ricostruzione operata dal pagina 6 di 8 Tribunale in ordine alla complessa vicenda normativa e negoziale che aveva portato a ritenere unico legittimato passivo quale cessionaria del credito, né ha censurato la CP_1
decisione di estromettere la banca proprio sulla base della cessione del credito, risultando sul punto, quindi, la decisione addirittura passata in giudicato.
Pur volendo superare quanto appena rilevato, che di per sé risulta dirimente e assorbente, si evidenzia che, in ogni caso, alla luce di quanto sopra rilevato in punto delle reali contestazioni effettuate dagli opponenti in ordine alla cessione pro soluto de qua, il thema decidendum resta circoscritto al solo profilo della prova della legittimazione attiva della cessionaria, che risulta correttamente scrutinato dal primo giudice.
Infatti ha dato prova della propria legittimazione mediante la produzione in CP_1
sede di costituzione in primo grado del d.l.99/2017, del D.M. 186/2017 pubblicato sulla
GU del 31/07/2017, dell'atto di trasferimento del 10/07/2017, dell'estratto del sito della
AN d'Italia di ritrasferimento del 10/07/2017, del DM 22/02/2018 del Ministero dell'Economia e Finanze, dell'estratto AN d'Italia di cessione crediti del 12/04/2018 tra Cont i commissari liquidatori di e la per conto del patrimonio Parte_5 denominato “Gruppo Veneto”, la cui pubblicazione produce gli effetti previsti dall'art. 5 co. III TUB, nonché quelli previsti dall'art. 3 co. II DL 99/2017 estratto pubblicazione della GU.
Rispetto a detta corposa documentazione parte opponente non ha preso una posizione di chiara e specifica contestazione. Infatti, pur assumendo la presenza di un generico difetto di prova, non ha mai allegato né dimostrato che il credito derivante dal mutuo di cui si discorre fosse estraneo ai criteri indicati nell'avviso di cessione, limitandosi a una contestazione meramente assertiva. Di contro, nell'estratto della GU del 12/04/2018 viene precisato che la cessione riguarda crediti retrocessi e deteriorati all'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa di che come documentato risale al Parte_4
2017. Pertanto, i crediti de quibus rientrano a pieno titolo nella categoria dei crediti ceduti, atteso che in particolare i precetti risalgono al 2011.
Ma non solo: il comportamento della banca opposta, che ha chiesto l'estromissione dal
Cont giudizio a seguito dell'intervento di , qualificatasi cessionaria del credito, prova la cessione medesima, non potendo essere altrimenti giustificata una richiesta del genere.
Quanto alla censura relativa alla mancata notifica del titolo, l'art. 41 TUB prevede che per i finanziamenti fondiari il creditore può procedere all'esecuzione forzata sulla base del solo contratto di mutuo, senza necessità di preventiva notificazione del titolo esecutivo. Tale
pagina 7 di 8 disciplina costituisce norma speciale e derogatoria rispetto alle regole ordinarie in tema di esecuzione. Tale esenzione si estende al cessionario del credito fondiario, atteso che lo stesso subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, inclusi i privilegi processuali connessi alla natura fondiaria del finanziamento.
Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di riunione del presente procedimento ad altro sorto in seguito all'appello avverso altra sentenza (relativa all'accertamento dei crediti), trattandosi appunto di sentenze diverse.
In considerazione di quanto innanzi l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado liquidate come da dispositivo che segue sulla base del valore della controversia e dell'attività svolta.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge
24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di questo grado che liquida in complessivi Controparte_1
€.5.000,00, oltre IVA, CAP e RF al 15% a termini di legge;
3. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 617 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo Ernesto Bacile, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in qualità di cessionaria dei rapporti intrattenuti con Controparte_2
AN PU SpA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 26 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2011 AN PU SpA notificava a e ai fideiussori Parte_1 Pt_2
e due atti di precetto per il pagamento complessivo di ingenti
[...] Parte_3
somme derivanti da tre contratti di mutuo ipotecario stipulati tra il 2007 e il 2009, tutti garantiti da fideiussioni personali e da ipoteche su immobili e terreni.
pagina 1 di 8 proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, chiedendo Parte_1
la nullità dei precetti, richiamando un giudizio di merito, già pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi, nel quale si contestava la legittimità delle pattuizioni contrattuali (in particolare quelle sugli interessi, sull'anatocismo, sull'estinzione anticipata e sulle fideiussioni), chiedendo l'applicazione del tasso legale, il ricalcolo del dare-avere e la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
La società opponente sosteneva di aver regolarmente pagato le rate fino all'agosto 2009 e di aver successivamente riscontrato irregolarità negli addebiti, eccependo l'inefficacia dei titoli esecutivi, l'omessa notifica degli stessi, il difetto di titolarità del credito per effetto della cessione ad PU Finance n. 4 S.r.l. e l'erroneità del calcolo delle somme precettate.
AN PU SpA, anche quale mandataria di PU Finance n. 4 S.r.l., si costituiva contestando l'opposizione. Dopo la precisazione delle conclusioni e una rimessione sul ruolo, interveniva in giudizio , subentrata per cessione in blocco nella titolarità CP_3
del credito già appartenente a , che faceva proprie tutte Parte_4
le difese già svolte.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 467/2023, pubblicata in data 16/03/2023, con la quale il Tribunale di Brindisi così disponeva:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva sostanziale di Controparte_4
(oggi incorporata in attesa la legittimazione passiva della Controparte_5
Società per la gestione di Attività ; per l'effetto dichiara la CP_3
estromissione dal giudizio di Controparte_4
- rigetta la domanda di declaratoria di nullità dell'atto di precetto notificato in data
03.03.2011 per l'importo di 536.329,41 euro in relazione al contratto di mutuo del
27.02.2007 a rogito per notaio Avv. Aldo Preite n. 20111 del repertorio n.10482 della raccolta;
- dichiara nullo l'atto di precetto notificato in data 28 febbraio 2011 per l'importo di
234.210,93 euro in relazione al contratto di mutuo del 31.03.2008 a rogito per notaio Avv. Aldo Preite n. 21274 del repertorio n.11389 della raccolta e al contratto di mutuo dell'8.9.2009 a rogito per notaio Avv. Aldo Preite n. 22392 del repertorio n. 12317 della raccolta;
Con
- dichiara non luogo a provvedere in ordine alle altre domande formulate da
[...]
Controparte_7
Sulla legittimazione passiva di AN PU SpA
pagina 2 di 8 Il giudice affrontava preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
AN PU SpA esclusivamente con riferimento alla domanda di nullità degli atti di precetto, poiché tutte le ulteriori domande relative alla legittimità degli addebiti bancari erano già state definite con la sentenza n. 463/2023, resa nel giudizio n. 800139/2010 RG.
La parte opposta aveva eccepito che, a seguito della liquidazione coatta amministrativa di
(di cui AN PU era partecipata) e delle successive operazioni di Parte_4
cessione previste dal DL n. 99/2017, AN PU — sia in proprio sia quale mandataria di PU Finance 4 S.r.l., e quindi anche (che l'ha incorporata) — Controparte_5
non era più legittimata passivamente nel giudizio.
Il Tribunale ricostruiva la complessa vicenda normativa e negoziale: con il D.L. n. 99/2017 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, in data 26/06/2017, Parte_4 aveva ceduto a un ramo d'azienda bancario. Tale cessione aveva escluso Controparte_5
espressamente i contenziosi relativi a fatti anteriori alla data di esecuzione del contratto, i quali erano rimasti in capo alla procedura di liquidazione. Successivamente, con atto del
10/07/2017, i crediti deteriorati (tra cui quelli verso e i fideiussori Parte_1 Pt_2
e ) erano stati retrocessi a AN PU e infine, in forza dell'art. 5 del DL Pt_3
Cont 99/2017, erano stati ceduti ad (già ), nell'ambito del patrimonio destinato CP_1
“Gruppo Veneto”, con efficacia dall'11/04/2018.
Alla luce di tale assetto normativo e contrattuale, il giudice concludeva che l'unico soggetto attualmente legittimato passivo era , mentre AN PU (oggi CP_1
incorporata in ) era priva di legittimazione sia sostanziale che processuale e Controparte_5
pertanto doveva essere estromessa dal giudizio.
Nel merito della pretesa creditoria.
Quanto al merito, il Tribunale rinviava integralmente agli accertamenti posti a fondamento della sentenza resa nel giudizio n. 800139/2010 R.G., consistiti nell'esame dei contratti di mutuo posti a fondamento degli atti di precetto. In particolare, per i mutui n. 106667 del
27/02/2007 e n. 115148 del 31/03/2008 era stata accertata la sostanziale correttezza dei tassi applicati, con differenze minime e solo in poche rate, cioè tali da non determinare un significativo maggior costo del finanziamento. In relazione al mutuo del 2007, il debito residuo era stato quantificato in € 708.257,05 oltre interessi;
per il mutuo del 2008, il debito residuo in linea capitale era stato determinato in € 133.142,64 oltre interessi.
Diversamente, per il mutuo n. 123314 dell'8 settembre 2009, in mancanza della documentazione necessaria (in particolare del piano di ammortamento e del relativo ISC),
pagina 3 di 8 non era stato possibile un completo confronto dei tassi;
tuttavia, essendo pacifici l'erogazione del finanziamento e l'omesso pagamento delle rate, era stato accertato un debito pari a € 95.000 in linea capitale, oltre € 204,36 per interessi di preammortamento.
Valutazione degli atti di precetto
Con il primo atto di precetto del 28/02/2011, relativo ai mutui del 2008 e del 2009, veniva intimato il pagamento di € 234.210,93. Poiché il credito effettivamente accertato in sentenza per tali due mutui ammontava complessivamente a € 228.142,64, il Tribunale riteneva il precetto erroneo nell'importo e quindi nullo.
Con il secondo atto di precetto del 03/03/2011, relativo al mutuo del 2007, veniva intimato il pagamento di € 536.329,41, a fronte di un credito accertato in € 708.257,05 oltre interessi. In questo caso, il Tribunale riteneva la pretesa creditoria fondata, rigettando la domanda di nullità del precetto.
Le ulteriori eccezioni dell'opponente (omessa notifica del titolo esecutivo e difetto di titolarità del credito) venivano ritenute superate dall'accoglimento parziale dell'opposizione nel merito.
In conclusione, l'opposizione veniva parzialmente accolta: dichiarata la nullità del primo atto di precetto, rigettata quella del secondo ed estromessa AN PU SpA per difetto di legittimazione passiva. In ragione dell'esito complessivo della controversia, il Tribunale disponeva la compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto il presente Parte_1
appello, chiedendone la riforma parziale sulla base di unico motivo.
Si à costituita , resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza di discussione del 26 novembre 2025, tenuta ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte, sostitutive dell'udienza in presenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo e unico motivo, rubricato “illegittimità della sentenza impugnata sotto il profilo dell'omessa pronuncia in relazione all' eccepita mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e del difetto di notifica del titolo esecutivo. error in iudicando”, l'appellante ritiene erronea la sentenza proponendo doglianze riconducibili ai seguenti profili.
1.a - Il Giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di difetto di prova della
pagina 4 di 8 cessione del credito, sollevata sia nel giudizio di opposizione a precetto sia nel giudizio di merito relativo all'accertamento del saldo conclusosi con sentenza n. 463/2023, impugnata con separato atto di appello. Secondo l'appellante, non avrebbe fornito la CP_1
prova primaria dell'avvenuta inclusione del credito specifico nella cessione in blocco;
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe generica e priva di indicazioni idonee a identificare il credito ceduto, il debitore, le garanzie. Di qui la carenza di legittimazione sostanziale;
1.b - il precetto del 3 marzo 2011 sarebbe nullo per omessa notificazione del titolo esecutivo; assume l'appellante che l'art. 41 TUB non sia applicabile al cessionario non bancario e che il primo Giudice abbia omesso di decidere la relativa eccezione.
Il motivo è infondato.
Giova richiamare la Cassazione, che con la recente sentenza n. 391/2025 si è così espressa:
“… come da questa Corte costantemente ed anche recentemente chiarito (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 28790 del 2024 e, in precedenza, Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente
l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass.
Civ. 22 giugno 2023, n. 17944). Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che – va premesso
e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016,
n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814)
L'ipotesi – è opportuno ribadirlo - viene ad integrarsi in presenza di una specifica e tempestiva contestazione del ceduto, in quanto il silenzio di quest'ultimo in ordine alla
pagina 5 di 8 deduzione della cessione verrà ad integrare invece una situazione di non contestazione del fatto storico - costituito, appunto, dalla cessione - come tale valorizzabile dal giudice ex art. 115 c.p.c. ai fini dell'affermazione dell'esistenza di adeguata prova della cessione medesima. È da precisare, a tal riguardo, che farà eccezione il solo giudizio di legittimità
– qualora il cessionario intervenga unicamente in tale grado – in quanto in detto giudizio il principio di non contestazione coagulato nell'art. 115 c.p.c. non può invece operare.
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta - potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c.- non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione. Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice dovrà procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB potrà rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre
2020, n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).
Parimenti come potranno essere valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come – ad esempio – l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo”.
Tornando al caso in esame, si rileva che l'opponente, in primo grado, non ha mai contestato l'esistenza né la validità in astratto della cessione in blocco ex art. 58 TUB, limitandosi a dedurre la mancata prova della specifica inclusione del proprio credito nell'operazione. Ne consegue che ogni deduzione volta a sostenere la nullità della cessione per genericità o violazione dell'art. 58 TUB risulta nuova e, pertanto, inammissibile in sede di gravame.
L'appellante, invero, non ha censurato in maniera specifica la ricostruzione operata dal pagina 6 di 8 Tribunale in ordine alla complessa vicenda normativa e negoziale che aveva portato a ritenere unico legittimato passivo quale cessionaria del credito, né ha censurato la CP_1
decisione di estromettere la banca proprio sulla base della cessione del credito, risultando sul punto, quindi, la decisione addirittura passata in giudicato.
Pur volendo superare quanto appena rilevato, che di per sé risulta dirimente e assorbente, si evidenzia che, in ogni caso, alla luce di quanto sopra rilevato in punto delle reali contestazioni effettuate dagli opponenti in ordine alla cessione pro soluto de qua, il thema decidendum resta circoscritto al solo profilo della prova della legittimazione attiva della cessionaria, che risulta correttamente scrutinato dal primo giudice.
Infatti ha dato prova della propria legittimazione mediante la produzione in CP_1
sede di costituzione in primo grado del d.l.99/2017, del D.M. 186/2017 pubblicato sulla
GU del 31/07/2017, dell'atto di trasferimento del 10/07/2017, dell'estratto del sito della
AN d'Italia di ritrasferimento del 10/07/2017, del DM 22/02/2018 del Ministero dell'Economia e Finanze, dell'estratto AN d'Italia di cessione crediti del 12/04/2018 tra Cont i commissari liquidatori di e la per conto del patrimonio Parte_5 denominato “Gruppo Veneto”, la cui pubblicazione produce gli effetti previsti dall'art. 5 co. III TUB, nonché quelli previsti dall'art. 3 co. II DL 99/2017 estratto pubblicazione della GU.
Rispetto a detta corposa documentazione parte opponente non ha preso una posizione di chiara e specifica contestazione. Infatti, pur assumendo la presenza di un generico difetto di prova, non ha mai allegato né dimostrato che il credito derivante dal mutuo di cui si discorre fosse estraneo ai criteri indicati nell'avviso di cessione, limitandosi a una contestazione meramente assertiva. Di contro, nell'estratto della GU del 12/04/2018 viene precisato che la cessione riguarda crediti retrocessi e deteriorati all'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa di che come documentato risale al Parte_4
2017. Pertanto, i crediti de quibus rientrano a pieno titolo nella categoria dei crediti ceduti, atteso che in particolare i precetti risalgono al 2011.
Ma non solo: il comportamento della banca opposta, che ha chiesto l'estromissione dal
Cont giudizio a seguito dell'intervento di , qualificatasi cessionaria del credito, prova la cessione medesima, non potendo essere altrimenti giustificata una richiesta del genere.
Quanto alla censura relativa alla mancata notifica del titolo, l'art. 41 TUB prevede che per i finanziamenti fondiari il creditore può procedere all'esecuzione forzata sulla base del solo contratto di mutuo, senza necessità di preventiva notificazione del titolo esecutivo. Tale
pagina 7 di 8 disciplina costituisce norma speciale e derogatoria rispetto alle regole ordinarie in tema di esecuzione. Tale esenzione si estende al cessionario del credito fondiario, atteso che lo stesso subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, inclusi i privilegi processuali connessi alla natura fondiaria del finanziamento.
Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di riunione del presente procedimento ad altro sorto in seguito all'appello avverso altra sentenza (relativa all'accertamento dei crediti), trattandosi appunto di sentenze diverse.
In considerazione di quanto innanzi l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado liquidate come da dispositivo che segue sulla base del valore della controversia e dell'attività svolta.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge
24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di questo grado che liquida in complessivi Controparte_1
€.5.000,00, oltre IVA, CAP e RF al 15% a termini di legge;
3. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
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