Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3063 del registro generale affari civili dell'anno 2018
TRA Parte 1 (cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], Persona 1 nato an.q. di genitore esercente la responsabilità sul figlio
Palermo il 27.7.2007, elettivamente domiciliato a Palermo via Mariano Stabile n. 27, presso lo studio dell'avv. Debora Valenti, che lo rappresenta e difenda giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
E
(cf: P.IVA 1 ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte 1 elettivamente domiciliato a Palermo, via Principe di Belmonte n. 99, presso lo studio dell'Avv. Alessio Cordova, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in fora di delibera della giunta municipale in atti
CONVENUTO
avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n.q. di genitore esercente Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 '
conveniva in giudizio illa responsabilità sul figlio minore Persona 1
Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non (complessivamente quantificati in € 29.882,00), patiti dal figlio in seguito al sinistro occorso a CP 1 il 27.8.2015 intorno alle ore
22.00, allorquando, mentre stava rincasando in macchina con i propri genitori e un amico di famiglia, sceso dall'autovettura, veniva aggredito davanti al cancello della propria abitazione, sita in via Guareschi n. 25/A, da un branco di cani randagi che lo
aggiungeva che, udite le grida del figlio, era sceso dall'automobile gettandosi prontamente sul branco di cani al fine di proteggerlo e che, essendo il minore gravemente ferito, lo aveva trasportato immediatamente al P.T.E. di Bagheria, ove, stante la gravità delle lesioni, veniva disposto l'invio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico Di Cristina - Benfratelli", presso cui i sanitari diagnosticavano la presenza di ferite lacero contuse da morsi di cane.
L'attore, n.q., addebitava la responsabilità dell'occorso all'ente comunale convenuto, ai sensi dell'art. 2043 cc, invocando la legge quadro n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e la l. r. n. 15/2000, in forza della quale compete alle amministrazioni comunali la prevenzione del randagismo.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.2.2019, il Controparte 1
[...], in persona del sindaco pro tempore, rilevava innanzitutto che l'evento si era verificato in data 24.8.2015 e non in data 27.8.2015; chiedeva, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree.
Parte 1A sostegno della propria tesi difensiva, deduceva che n.q., non aveva assolto l'onere probatorio ex art. 2043 c.c., non avendo fornito elementi idonei a ravvisare una specifica condotta colposa omissiva ascrivibile all'ente comunale la cui responsabilità non poteva configurarsi soltanto in quanto ente preposto alla prevenzione e controllo del randagismo né dimostrato il rapporto di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso.
Affermava che la controparte, nell'affermare l'obbligo del CP 1 di vigilare sul territorio per la cattura dei cani randagi, non aveva in alcun modo accertato la presenza di specifiche segnalazioni sulla presenza degli animali nel territorio comunale, necessarie affinché il CP_1 potesse intervenire, richiedendo l'intervento del servizio di cattura da Parte parte della atteso che le comunicazioni dell' Parte 3 prodotte da Parte 1
- rispettivamente indirizzate al Controparte 1 [...] e al
[...]
- erano entrambe successive all'occorso. Controparte_2
Contestava, in ogni caso, il quantum della pretesa risarcitoria, deducendo la mancata dimostrazione dei pregiudizi azionati, dei quali deduceva per altro verso l'esorbitanza.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove orali e consulenza tecnica medico-legale d'ufficio disposta da questo Giudice con ordinanza del 17.1.2024.
Con ordinanza del 25.10.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte attrice esperito la procedura di negoziazione assistita, conclusasi negativamente (cfr. verbale del 24.4.2018, in atti). Venendo al merito, l'attore imputa la responsabilità del sinistro del 24.8.2015 al [...] CP_1 invocando l'applicazione dell'art. 2043 c.c., per aver omesso di adottare le misure necessarie ad evitare i pericoli connessi al fenomeno del randagismo, cui l'ente comunale è tenuto in virtù della normativa vigente.
Vengono in rilievo, segnatamente, la 1. n. 281/1991 - che, all'art. 4, prevede che "I comuni provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti" – nonché la l. r. n. 15/2000, in materia di “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo", abrogata dall'art. 36, co. 1, 1.r. n. 15/2022, a decorrere dal 6 agosto 2022, applicabile al caso sub iudice ratione temporis.
Tale testo normativo demanda ai comuni il risanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di rifugi sanitari pubblici, ossia di luoghi atti al ricovero dei cani e dei gatti
(art. 11), disponendo espressamente che "I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio" (art. 14, co. 1).
Il legislatore regionale aggiunge che "I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà.
Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani.
L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15.
Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.
Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4. [...] (art. 12).
Dalle disposizioni normative appena richiamate emerge che il ricovero e la cattura di cani randagi costituisce un'attività, per così dire, riservata a soggetti espressamente individuati, che devono possedere determinati requisiti, quali l'iscrizione in un apposito albo e possono operare unicamente in forza di convenzioni stipulate con gli enti comunali.
Con specifico riguardo alla questione sub iudice, è stato osservato che "La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia dei medesimi animali" (Nella specie, la S.C., con riferimento alla l.r. Sicilia n. 15 del
2000, ha affermato che l'attività di cattura e di affidamento a servizi sanitari pubblici dei cani randagi spetta ai Comuni, i quali rispondono quindi dei danni causati dai cani stessi;
in questi termini Cass., n. 32884/2021).
Il Giudice di legittimità ha precisato che "in base al principio del neminem laedere, la P.A. è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. E invero, in presenza di obblighi normativi, la discrezionalità amministrativa si arresta, poiché l'ente è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale.
E' stato inoltre evidenziato che, poiché è fuori discussione che l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, in caso di "concretizzazione” del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti rimane presuntivamente provato (cfr. Cass. Sez. U.
11/01/2008, n. 584; Cass. 11/01/2008, n. 582; Cass. n. 2741 del 2015, in motivazione;
Cass. n.
9671 del 2020, in motivazione)" (Cass., sopra richiamata).
Ebbene, nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie è emerso che il 24.8.2016 minore
è stato aggredito e morso da un branco di cani randagi, Persona 1 appena sceso dall'autovettura, nei pressi della propria abitazione.
Tale dato trova conferma, invero, nelle dichiarazioni rese all'udienza del 26.11.2021 dal testimone oculare sulla cui attendibilità non vi è motivo di Testimone 1 -
dubitare -, che ha confermato tutti i capitoli di prova, dando conto della presenza di cani randagi la sera in cui si è verificato il fatto lesivo, dei quali aveva notato la presenza anche in precedenza, pur non essendo in grado di chiarire se si trattasse degli stessi animali.
Ora, in assenza di contestazioni sulle modalità di verificazione del fatto e, soprattutto, sulla circostanza che si trattasse di cani randagi da parte del CP 1 convenuto, nessun dubbio può aversi sulla responsabilità del medesimo in relazione ai danni patiti dal minore. Devono, invero, disattendersi le difese svolte dal Controparte_1 in ordine alla non configurabilità di un generalizzato obbligo di agire per la prevenzione del randagismo in assenza di apposite segnalazioni, sulle quali in effetti il testimone escusso non è stato in grado di riferire.
Simile incertezza, d'altra parte, non è idonea ad escludere la responsabilità dell'ente comunale che, da parte sua, non ha fornito alcun elemento, né sul piano documentale né, a monte, su quello assertivo, al fine di dimostrare l'effettiva e concreta azione di controllo svolta per combattere il randagismo, tanto meno di aver stipulato apposite convenzioni con soggetti incaricati del servizio di recupero e custodia dei cani randagi.
Deve, a tale riguardo, invocarsi ancora una volta la pronuncia di legittimità sopra citata, secondo cui "In tale prospettiva è stato altresì precisato che, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (cfr. Cass. 05/05/2009, n.
10285; n. 9671 del 2020, quest'ultima proprio con riferimento a danni da aggressione di cani randagi).
Ne deriva che l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass. 31/07/2017, n.
18954), rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.
4.2. Nel caso di specie, il servizio di recupero dei cani randagi grava, come detto, sul CP_1 e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare. E poichè l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava al comune dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa.
Solo una volta che questa prova fosse stata data spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perchè c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito" (Cass. n. 32884/2021).
Nel caso di specie tale prova non è stata offerta, restando l'eventuale non conoscenza della presenza di cani randagi nei pressi dell'abitazione dell'attore da parte dell'ente comunale, superata dall'assunto secondo cui “la responsabilità del CP_1 trova comunque fondamento nell'accertato inadempimento, a monte, dell'obbligo di apprestamento e organizzazione del servizio volto a prevenire il fenomeno". A ciò deve aggiungersi che, avuto riguardo al contesto territoriale di riferimento – ossia un comune di modeste estensioni -, non appare verosimile che, in assenza di qualsivoglia elemento in ordine all'adempimento dell'obbligo gravante ex lege sull'ente comunale, gli organi a ciò preposti non fossero a conoscenza della presenza di cani randagi sul territorio.
Ciò chiarito e venendo al quantum debeatur, va richiamata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. che, dopo aver dato conto dellaPersona 2 Persona 1 esussistenza del nesso causale tra le lesioni patite da l'aggressione subita da cani randagi, ha accertato i postumi invalidanti consistenti in “esiti cicatriziali di ferite da morso di cane all'avambraccio sinistro e alla caviglia sinistra", precisando che gli stessi non sono "riconducibili a precedenti traumi e non interessano distretti anatomici sede di affezioni o lesioni preesistenti”.
L'ausiliario ha quantificato in sedici giorni la durata dell'inabilità temporanea parziale al
75%, in 10 giorni quella al 50% e in quattro giorni quella al 25%, quantificando nella percentuale del 5% i postumi stabilizzati, che tengono conto, oltre che degli esiti cicatriziali anche delle lievissime limitazioni funzionali agli arti.
- frutto di un percorsoAd avviso di chi giudica le conclusioni rassegnate dal ctu argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorrette dai necessari rilievi di competenza specifica vanno in parte riviste in relazione ai postumi permanenti che,
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avuto riguardo alle lievissime limitazioni funzionali, si compendiano di fatto unicamente in esiti cicatriziali non evidenti come si evince dalle immagini fotografiche in atti,
-
considerato peraltro che le linee guida utilizzate dal ctu prevedono per simili postumi una percentuale uguale o inferiore al 5%, dovendosi ridurre dal 5% al 3% la percentuale da riconoscere -.
Invero, “Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u." (così Cass. n.
5148/2011; Cfr. inoltre Cass. n. 17757/2014; Cass., n. 200/2021).
Ciò chiarito, per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto ad tenuto conto dei postumi Persona 1
stabilizzati implicanti un danno biologico di lieve entità, il Tribunale ritiene che possa attingersi alle tabelle adottate dal tribunale di Milano cui la Corte di Cassazione ha
-
riconosciuto vocazione nazionale nella liquidazione del danno alla persona, anche quando non derivante dalla circolazione stradale (cfr. Cass., n. 12408/2011, Cass. n. 12787/2017) indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr. Cass., n. 24161/2018, Cass., n.
10263/2015, Cass., n. 14402/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle pronunce di San Martino del 2008, fatti propri dalla giurisprudenza successiva (cfr., da ultimo, Cass., nn. 28985-28994 dell'11.11.2019), al fine di assicurare una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
In applicazione degli espressi criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate - edizione 2024 -, con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal ctu, va liquidata la somma di € 115,00 al giorno (da ridurre in proporzione alla percentuale di inabilità accertata dall'ausiliario) per un totale di €
2.070,00.
Quanto al danno biologico, tenuto conto dell'età della parte lesa al momento del sinistro (8 anni), del grado di invalidità permanente (3%) e del valore base (€ 1.959,30) per punto di danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito), va liquidata la somma pari ad € 5.672,00.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante all'attore ascende a complessivi € 7.742,00, senza che possano liquidarsi ulteriori voci di danno, stante la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale.
Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova affatto necessaria - richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n° 1712/1995, sulla "somma capitale", devalutata al momento del sinistro, e rivalutata di anno in anno (conformi, tra le tante, Cass. nn. 3666/1996, 8459/1996, 2745/1997,
492/2001, 18445/2005).
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta all'attore n.q., comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa devalutazione al momento del fatto, ammonta ad € 8.521,03 di cui 779,03 per interessi.
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
L'accoglimento della domanda fa sì che nella regolamentazione delle spese di lite liquidate in dispositivo - debba seguirsi la regola della soccombenza, disponendo il pagamento in favore dell'erario essendo parte attrice ammessa al Patrocinio a spese dello
Stato.
Le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto, vanno poste interamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: condanna il 'in persona del sindaco pro tempore, a corrispondere a Controparte 1
, n.q., la somma di € 8.521,03, oltre interessi dalla data della presente Parte 1
decisione sino al soddisfo;
Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore, a rifondere a condanna il
.n.q., le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso Parte 1
forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario; pone definitivamente a carico del convenuto le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.