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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 964/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Damiano Marida Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Gala CP_1
Resistente
OGGETTO: Revoca dell'indennità di accompagnamento per assenza a visita di revisione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.01.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe premesso di essere titolare di prestazione cat. INVCIV (indennità di accompagnamento) n. 07916635, esponeva: -di aver ricevuto una prima convocazione a visita medica di revisione per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario e di aver chiesto il differimento di tale visita con valida giustificazione, che veniva accolto dall' ; -che l'Istituto aveva riprogrammato per il giorno CP_2
7.02.2019 una seconda visita;
-di aver ricevuto la raccomandata della seconda convocazione il giorno dopo la data fissata per la visita, ossia l'8.02.2019, in quanto ricoverato presso il Centro
RSSA Santa Laura a Seclì.
Nonostante i numerosi solleciti con cui l'esponente, per il tramite del Patronato, chiedeva una CP_ nuova convocazione a visita, l' con provvedimento del 7.06.2019, ritenendo ingiustificata l'assenza alla seconda convocazione per la visita di revisione, aveva disposto la sospensione dei pagamenti con decorrenza dal marzo 2019.
Ritenendo illegittimo siffatto provvedimento di sospensione, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito condannasse l' al pagamento in suo favore dell'indennità di accompagnamento dalla CP_1 data della revoca oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di giudizio. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, all'esito udienza del 12.02.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
La presente controversia ha ad oggetto il diritto del ricorrente al pagamento dai ratei di indennità CP_ di accompagnamento che l' ha sospeso per non essersi presentato alla visita di revisione in seconda convocazione.
L'art. 80, comma 3, d.l. n.112/2008, conv. in l. n.133/2008, stabilisce che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la CP_1 sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere CP_1 dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione (...)”.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Nel caso di specie è indubbio, perché documentalmente provato, che il ricorrente abbia ricevuto la CP_ missiva datata 17.01.2019 con cui l' gli comunicava la data della seconda convocazione a visita medica di revisione il giorno dopo la data fissata per la visita del 7.02.2019, ossia l'8.02.2019, e, pertanto, l'assenza può considerarsi giustificata (cfr. all. 3 del ricorso).
E' poi stato documentato in atti che il ricorrente, per il tramite del Patronato, ha inviato numerosi CP_ solleciti all' al fine di riprogrammare una nuova convocazione, ma che tali solleciti sono rimasti privi di effettivo riscontro (cfr. all.ti n. 6, 7, 8 e 10 del ricorso). CP_ Inoltre, l' nel costituirsi in giudizio ha evidenziato che il ricorrente ha presentato, in data
22.04.2021, una nuova domanda di accompagnamento che è stata accolta, così confermando la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza 22.04.2021 (cfr. verbale della Commissione medica del 28.04.2021 allegato alle note di trattazione scritta del ricorrente del 26.02.2024).
Pertanto, alla luce di tali risultanze documentali, è verosimile che il requisito sanitario in capo al ricorrente necessario per ottenere il beneficio richiesto sussistesse anche nel periodo intermedio che va dal 01.03.2019 (data di sospensione della prestazione) al 22.04.2021 (data di decorrenza del ripristino dell'indennità di accompagnamento a seguito di nuova domanda del 22.04.2021). CP_ Sulla base di tali presupposti, il provvedimento dell' del 7.06.2019 di sospensione dei ratei di indennità di accompagnamento deve ritenersi illegittimo e, pertanto, l' va condannato a CP_3 corrispondere al ricorrente i ratei di indennità di accompagnamento dal 01.03.2019 (data di
2 sospensione della prestazione) fino al ripristino della prestazione a seguito di domanda amministrativa del 22.4.2021 (v. verbale CMO del 28.4.2021).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuto il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento in favore del sig. dal 01.03.2019 (data di sospensione della Parte_1 prestazione) fino al ripristino della prestazione a seguito di domanda amministrativa del 22.4.2021
(v. verbale CMO del 28.4.2021).;
- condanna l' a corrispondere a i ratei di indennità di accompagnamento CP_1 Parte_1 dal 01.03.2019 (data di sospensione della prestazione) fino al ripristino della prestazione;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € CP_1
2.000,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 964/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Damiano Marida Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Gala CP_1
Resistente
OGGETTO: Revoca dell'indennità di accompagnamento per assenza a visita di revisione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.01.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe premesso di essere titolare di prestazione cat. INVCIV (indennità di accompagnamento) n. 07916635, esponeva: -di aver ricevuto una prima convocazione a visita medica di revisione per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario e di aver chiesto il differimento di tale visita con valida giustificazione, che veniva accolto dall' ; -che l'Istituto aveva riprogrammato per il giorno CP_2
7.02.2019 una seconda visita;
-di aver ricevuto la raccomandata della seconda convocazione il giorno dopo la data fissata per la visita, ossia l'8.02.2019, in quanto ricoverato presso il Centro
RSSA Santa Laura a Seclì.
Nonostante i numerosi solleciti con cui l'esponente, per il tramite del Patronato, chiedeva una CP_ nuova convocazione a visita, l' con provvedimento del 7.06.2019, ritenendo ingiustificata l'assenza alla seconda convocazione per la visita di revisione, aveva disposto la sospensione dei pagamenti con decorrenza dal marzo 2019.
Ritenendo illegittimo siffatto provvedimento di sospensione, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito condannasse l' al pagamento in suo favore dell'indennità di accompagnamento dalla CP_1 data della revoca oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di giudizio. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, all'esito udienza del 12.02.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
La presente controversia ha ad oggetto il diritto del ricorrente al pagamento dai ratei di indennità CP_ di accompagnamento che l' ha sospeso per non essersi presentato alla visita di revisione in seconda convocazione.
L'art. 80, comma 3, d.l. n.112/2008, conv. in l. n.133/2008, stabilisce che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la CP_1 sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere CP_1 dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione (...)”.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Nel caso di specie è indubbio, perché documentalmente provato, che il ricorrente abbia ricevuto la CP_ missiva datata 17.01.2019 con cui l' gli comunicava la data della seconda convocazione a visita medica di revisione il giorno dopo la data fissata per la visita del 7.02.2019, ossia l'8.02.2019, e, pertanto, l'assenza può considerarsi giustificata (cfr. all. 3 del ricorso).
E' poi stato documentato in atti che il ricorrente, per il tramite del Patronato, ha inviato numerosi CP_ solleciti all' al fine di riprogrammare una nuova convocazione, ma che tali solleciti sono rimasti privi di effettivo riscontro (cfr. all.ti n. 6, 7, 8 e 10 del ricorso). CP_ Inoltre, l' nel costituirsi in giudizio ha evidenziato che il ricorrente ha presentato, in data
22.04.2021, una nuova domanda di accompagnamento che è stata accolta, così confermando la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza 22.04.2021 (cfr. verbale della Commissione medica del 28.04.2021 allegato alle note di trattazione scritta del ricorrente del 26.02.2024).
Pertanto, alla luce di tali risultanze documentali, è verosimile che il requisito sanitario in capo al ricorrente necessario per ottenere il beneficio richiesto sussistesse anche nel periodo intermedio che va dal 01.03.2019 (data di sospensione della prestazione) al 22.04.2021 (data di decorrenza del ripristino dell'indennità di accompagnamento a seguito di nuova domanda del 22.04.2021). CP_ Sulla base di tali presupposti, il provvedimento dell' del 7.06.2019 di sospensione dei ratei di indennità di accompagnamento deve ritenersi illegittimo e, pertanto, l' va condannato a CP_3 corrispondere al ricorrente i ratei di indennità di accompagnamento dal 01.03.2019 (data di
2 sospensione della prestazione) fino al ripristino della prestazione a seguito di domanda amministrativa del 22.4.2021 (v. verbale CMO del 28.4.2021).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuto il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento in favore del sig. dal 01.03.2019 (data di sospensione della Parte_1 prestazione) fino al ripristino della prestazione a seguito di domanda amministrativa del 22.4.2021
(v. verbale CMO del 28.4.2021).;
- condanna l' a corrispondere a i ratei di indennità di accompagnamento CP_1 Parte_1 dal 01.03.2019 (data di sospensione della prestazione) fino al ripristino della prestazione;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € CP_1
2.000,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
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