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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/07/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 2 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 3 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5655, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. TORRE MARILENA,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- resistente/opposto (contumace)
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato
1 atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto alla all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980, la sussistenza dei quali era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di
(che aveva invece già accertato la sussistenza, in capo alla odierna CP_2 parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 e dello status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992
La odierna parte resistente è rimasta contumace sia nel giudizio di già intercorso tra le parti sia nel presente giudizio di opposizione. CP_2
Acquisita la documentazione relativa alla fase del procedimento di
A.T.P.O. già espletato fra le parti, la causa è apparsa matura per la decisione, senza necessità di rinnovazione delle operazioni peritali.
* * *
Il ricorso in opposizione è inammissibile.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo della presente fase di opposizione la odierna parte ricorrente si è limitata a contestare in modo generico e apodittico la valutazione medico legale già operata dal consulente incaricato in sede di senza nulla aggiungere rispetto a quanto già CP_2 sostenuto e dedotto dalla stessa nella fase precedente, in sede di osservazioni critiche alla bozza di perizia.
In altri termini, la odierna parte ricorrente si è limitata a chiedere lo svolgimento di una seconda C.T.U. esattamente per le medesime ragioni per le quali aveva richiesto la prima C.T.U., senza fornire alcun nuovo elemento o parametro di valutazione o prospettazione alternativa fondata su parametri medico-legali o giuridici.
2 Inoltre, apparendo le valutazioni svolte dal consulente incaricato nella prima fase razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per effettuare un ulteriore accertamento del requisito medico-sanitario.
E' appena il caso di evidenziare che la fase di opposizione non può costituire una mera duplicazione della prima fase di A.T.P.O., ostando a ciò i principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, ex art. 111 Cost., oltre che il principio di equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost. e il principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. (tenuto conto anche della disciplina in materia di irripetibilità delle spese legali e di
C.T.U. nella materia oggetto dei procedimenti previdenziali e assistenziali): il contemperamento di tali principi con il diritto di azione ex art. 24 Cost e il diritto alla salute ex art. 32 Cost. non comporta – ad avviso del giudicante – una vulnerazione di questi diritti, giacché essi sono comunque tutelati in prima battuta tramite la fase di A.T.P.O. e in secondo luogo tramite la fase di opposizione, certamente ammissibile ove il relativo ricorso sia basato su ragioni specifiche e debitamente argomentate.
Occorre rimarcare, da ultimo, che la odierna parte ricorrente ha lamentato che il consulente incaricato non avrebbe dato conto, nell'elaborato peritale depositato all'esito del giudizio di A.T.P.O., delle percentuali tabellari riferibili alle singole patologie affliggenti la odierna parte ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito – in riferimento ai casi in cui il consulente incaricato, chiamato ad esprimere il proprio parere medico-legale in materia di controversie assistenziali, non abbia fatto adeguato riferimento alle tabelle ministeriali relative alle percentuali di invalidità – che “E' principio consolidato […] che, con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda
3 del tutto dall'esame di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione, rimanendo esclusa ogni possibilità di una generica valutazione (cfr., ex plurimis, Cass. 5571/01; Cass. 6050/01; Cass. 13685/02; Cass. 13938/02; Cass.
3361/03; Cass. 6652/03; Cass. 13938/04)” (Cassazione civile sez. VI,
01/10/2018, n. 23825).
La mancata esplicitazione, per opera del consulente incaricato, delle modalità di avvenuta applicazione delle suddette tabelle ministeriali in riferimento a ciascuna patologia sussistente nel caso concreto determina quindi, in linea generale, la invalidità della C.T.U. e, di riflesso, della sentenza fondata su di essa.
Tuttavia, nel caso di specie, il consulente incaricato nella fase di A.T.P.O. ha già accertato la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, di una invalidità civile pari al massimo riconoscibile all'istante (cioè pari al 100%) e pertanto, in concreto, la mancata esplicitazione delle percentuali di invalidità previste dalle tabelle ministeriali e riferibili alle singole patologie è del tutto irrilevante, attesa la peculiare natura degli ulteriori requisiti necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento (ovverosia l'impossibilità a deambulare senza l'aiuta di un accompagnatore oppure l'impossibilità di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana).
Da ciò consegue che l'unica critica apparentemente specifica mossa dalla parte ricorrente avverso le risultanze del procedimento di A.T.P.O. è anch'essa inammissibile, in quanto irrilevante.
In conclusione, il ricorso in opposizione deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è da provvedere sulle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione, in ragione della contumacia della odierna parte resistente in tale giudizio.
Le spese di lite relative alla fase di A.T.P.O. sono poste a carico della odierna parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza
4 (ancorché parziale): tali spese sono liquidate – in ragione della peculiare natura del procedimento di A.T.P.O. (avente ad oggetto l'accertamento non di un diritto, bensì di un mero stato invalidante) e del carattere prevalentemente routinario delle questioni emerse – in complessivi euro 1.500,00 (comprensivi di spese generali), oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Le spese di lite relative alla fase di A.T.P.O. devono inoltre essere parzialmente compensate, nella misura di 1/3, in ragione della soccombenza parziale della odierna parte ricorrente in sede di A.T.P.O.: difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (Cassazione civile sez. VI 21 dicembre 2016 n. 26565).
Le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P.O. sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della odierna parte resistente, in ragione della soccombenza (ancorché parziale) di essa nella fase in parola.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione;
• dichiara la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971, con decorrenza di legge rispetto alla domanda amministrativa, e dello status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992, con decorrenza di legge rispetto alla domanda amministrativa;
• dichiara che non vi da provvedere sulle spese di lite del presente giudizio di opposizione;
5 • condanna la odierna parte resistente al pagamento, in favore della odierna parte ricorrente, delle spese di lite relative alla precedente fase di A.T.P.O., liquidate, previa compensazione parziale, in euro 1.000,00
(comprensive di spese generali), oltre IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U. della fase di A.T.P.O., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 3 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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