Articolo 6 della Legge 31 marzo 1955, n. 240
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 aprile 1955
Art. 6. (Deposito - Amministrazione del fondo)

Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo e le somme che ad esso affluiscono sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono erogate a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie con le modalita' e secondo i criteri che saranno stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra l'Ente stesso ed i Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.
Entrata in vigore il 17 aprile 1955