Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 18/03/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00937/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01459/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Ragonese e Giuseppe Mingiardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via Gabriele D’Annunzio n.39/A e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di prevenzione collaborativa prot. interno n. -OMISSIS- del 29/04/2024 del Prefetto di Catania, comunicato con nota del 29/04/2024 della Prefettura di Catania; nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti;
per la condanna
- del Prefetto di Catania al risarcimento dei danni per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente è una società a responsabilità limitata la cui attività prevalente è quella di distributore di carburante, commercio al dettaglio di gpl per uso domestico, autolavaggio self-service. I soci sono -OMISSIS-, che ne è anche amministratore unico.
Con nota del 22 giugno 2023, la Prefettura di Catania comunicava al legale rappresentante della società l’intendimento dell’Autorità amministrativa di adottare un provvedimento ostativo ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, evidenziando la pendenza del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G. N.R., in atto nella fase del dibattimento innanzi al Tribunale di Catania sezione II^, nei confronti dei familiari del legale rappresentante della ricorrente, madre, padre e fratello (socio della società ricorrente), per il reato di cui all’art. 378 C.p., commesso al fine di favorire gli autori di una attività estorsiva in loro danno.
La società presentava le proprie osservazioni difensive, precisando le ragioni che facevano ricondurre i fatti indicati alla “particolare condizione” nella quale versava, all’epoca degli avvenimenti poi confluiti nel procedimento penale N. -OMISSIS- R.G.N.R., la famiglia dei Signori -OMISSIS-, vittima di minacce estorsive e, per converso, le aziende alla stessa riconducibili.
Inoltre, il legale rappresentante veniva sentito e presentava ulteriore memoria in sede di audizione.
2. Con provvedimento del 29 aprile 2024, il Prefetto di Catania ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la misura della prevenzione collaborativa per il periodo di dodici mesi nei confronti della società in questione, prescrivendo, in particolare, l’osservanza delle misure ivi indicate.
3. Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la società destinataria della misura ha chiesto l’annullamento del citato provvedimento, deducendo, in un unico articolato motivo, i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 94 d. lgs. n. 159/2011, dell’art. 4 l. n. 689/1981, nonché dei principi generali in tema di informazioni antimafia; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza e difetto di istruttoria.
In sintesi, l’impresa ricorrente ha lamentato l’omesso svolgimento da parte della Prefettura intimata dei necessari accertamenti circa la sussistenza dei presupposti dell’esimente di cui agli artt. 84, comma 4, D. lgs. n. 159/2011 e 4 L. n. 689/1981. In particolare, il caso in esame rientrerebbe nell’applicazione dell’art. 54 c.p., configurandosi uno stato di necessità derivante dalla “condizione di terrore” in cui versavano i soggetti destinatari delle minacce estorsive.
L’avvenuta denuncia dei fatti nel corso del processo penale, in cui i familiari del legale rappresentante sono imputati per favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., scriminerebbe il reato ad essi imputato e, al contempo, integrerebbe l’esimente di cui all’art. 84, co. 4, lett. c) d. lgs. n. 159/2011.
Anche la pendenza in capo a -OMISSIS- (padre del legale rappresentante dell’impresa) del procedimento penale n. -OMISSIS- non sarebbe idonea a supportare la legittimità dell’avversato provvedimento prefettizio; ciò in quanto, pur venendo in rilievo l’accusa del reato di concorso in estorsione, “ non può non riconoscersi che i fatti accertati nell’ambito del giudizio si pongano ad un livello di valenza probatoria del tutto inadeguato alla costruzione del giudizio probabilistico cui è chiamata a svolgere l’Autorità Amministrativa ”.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
4. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio. Con successiva memoria, ha, in via preliminare, eccepito la carenza dell’interesse a ricorrere attesa la durata della misura in questione (dodici mesi) e la mancata tempestiva richiesta di sospensione cautelare; nel merito, ha puntualmente controdedotto ai motivi di ricorso.
5. In vista della pubblica udienza, con memoria depositata il 23 gennaio 2024, parte ricorrente ha rappresentato che: (a) nelle more, la stessa ha adempiuto alle prescrizioni imposte con il provvedimento impugnato, avendo adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 e avendo istituito l’organo di vigilanza; (b) il sig. -OMISSIS-, padre del legale rappresentante della società, che era imputato nel procedimento penale N. -OMISSIS- R.G. per il reato di concorso in estorsione, è stato dichiarato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Catania II sezione penale, come provato dal dispositivo del 5 dicembre 2024, che viene allegato.
Parte deducente ha chiesto, inoltre, il rinvio dell’udienza a una data successiva al riesame del provvedimento prefettizio adottato il 29 aprile 2024, sostenendo che, ove l’amministrazione non rinnovi/confermi la misura di prevenzione, verrebbe meno l’interesse a ricorrere della società; in ogni caso, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. Con memoria di replica, parte ricorrente ha riscontrato le difese svolte dall’amministrazione resistente.
7. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2025, il difensore di parte ricorrente ha ribadito la richiesta di rinvio e il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va rigettata la richiesta di rinvio di trattazione della causa in quanto non sussistono le situazioni eccezionali che, sole, consentono il rinvio ai sensi dell’art. 73, co. 1-bis, cod. proc. amm., tale non essendo l’esito del futuro e autonomo provvedimento di riesame della misura in questione.
2. Il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente.
3. Giova premettere che, ai sensi dell’art. 94-bis del D.lgs. n. 159/2011, il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure ivi indicate.
La disposizione citata individua un esito del procedimento di prevenzione alternativo a quello consistente nell’adozione del provvedimento interdittivo, con la specifica finalità di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole, secondo un criterio di proporzionalità, in rapporto alla intensità del pericolo di condizionamento concretamente riscontrato all’esito delle verifiche prefettizie.
La gradualità delle misure applicabili dal Prefetto risponde, oltre che all’interesse dell’impresa alla sottoposizione ad un regime preventivo compatibile con la conservazione della sua integrità aziendale, anche a quello, di carattere pubblico, all’applicazione “selettiva” della più grave misura interdittiva, in considerazione dell’esigenza di espellere dal tessuto produttivo le sole entità imprenditoriali più gravemente compromesse dall’infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, n. 8176 del 2023).
Quanto all’occasionalità dell’agevolazione, essa è riscontrabile quando i legami e i contatti tra l’impresa e la criminalità mafiosa non hanno carattere stabile e strutturale, ma episodico e superficiale, prestandosi quindi alla proficua realizzazione da parte della stessa di un percorso di “depurazione” che, in termini figurativi, elimini le tossine della influenza criminale dall’organismo imprenditoriale, rendendolo immune da eventuali futuri e rinnovati tentativi di ingerenza mafiosa.
L’applicazione delle predette misure di prevenzione collaborativa va ancorata al presupposto della sussistenza dei “tentativi di infiltrazione mafiosa” sebbene “riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale”, nonché alla sussistenza, per l’appunto, di esigenze di prevenzione che devono avere carattere di attualità (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, n. 1749 del 2024 e giurisprudenza ivi citata).
4. Venendo alla fattispecie in esame, la prognosi indiziaria che emerge dal provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sui seguenti elementi:
- il sistema imprenditoriale della famiglia -OMISSIS- : il legale rappresentante dell’impresa in esame fa parte di un nucleo familiare cui risultano riferibili diverse società operanti nel medesimo ambito economico, ovvero quello della commercializzazione di carburanti e prodotti combustibili intesi in senso lato; le imprese riferibili al nucleo familiare in questione possono considerarsi un unicum in cui si ravvisa la regia unitaria e coesa, di natura clanica, funzionale alla comune e condivisa gestione degli affari di famiglia; tale circostanza risulta confermata dalla richiesta dei diretti interessati nel corso delle audizioni di essere sentiti congiuntamente, in considerazione dell’acclarata unitarietà gestionale sussistente;
- le criticità emerse a carico dei componenti della famiglia -OMISSIS- : il socio della società ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- (fratello dell’amministratore unico della società ricorrente), in data 28 aprile 2021, è stato rinviato a giudizio, unitamente ai genitori (-OMISSIS-), nell'ambito del p.p. n. -OMISSIS- per il reato di favoreggiamento personale nei confronti di soggetti coimputati per estorsione aggravata dal metodo mafioso. In proposito dagli atti giudiziari si evince che " dopo che erano stati commessi da (...) i delitti di estorsione aggravata e continuata di cui al capo 3) [del decreto con il quale è stato disposto il giudizio per i reati di cui agli artt. 110, 81 comma 2^, 629 comma 1 e 2 in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1 e n. 3 c.p. e art. 416 bis c.p .] ai danni della madre -OMISSIS-, aiutava i predetti soggetti, tutti esponenti del clan Santapaola - Ercolano, ad eludere le investigazioni dell'autorità dichiarando falsamente ai CC della Compagnia di Gravina di Catania che lo sentivano a sommarie informazioni in data 31.8.2018 di non essere a conoscenza di richieste estorsive o minacce di alcun genere, di non avere mai subito richieste di tale genere e di non avere mai incontrato (…)”;
- dall’esame degli atti acquisiti emerge che i componenti della famiglia -OMISSIS-, seppure soggiacenti alle pressioni delle consorterie mafiose, si sono prestati ad assicurare protezione ai sodali mafiosi; le risultanze investigative danno, altresì, contezza del tentativo posto in essere da -OMISSIS- - genitori dell'amministratore unico e dei soci - di concordare una comune versione, falsa, dei fatti in causa da rendere agli organi di polizia in sede di interrogatorio;
- dalle medesime attività investigative emerge, inoltre, che lo stesso -OMISSIS--OMISSIS- si prestava a "collaborare" con il clan mafioso di riferimento per favorire la riscossione delle estorsioni a carico della -OMISSIS--OMISSIS-, avente sede legale nel Comune di Assoro (EN);
- -OMISSIS--OMISSIS- risulta altresì coinvolto, quale imputato, nell'ambito del p.p. n. -OMISSIS-. pendente presso il locale Tribunale per i reati di estorsione e rapina.
4.1. Con memorie difensive rese nel corso del procedimento e in sede di audizione, i familiari in questione hanno rappresentato le ragioni che, in tesi, avrebbero ricondotto i fatti indicati alla particolare condizione di terrore nella quale versava, all’epoca degli avvenimenti poi confluiti nel procedimento penale N. -OMISSIS- R.G.N.R., la famiglia dei Signori -OMISSIS-; in particolare, i componenti della famiglia -OMISSIS- hanno sostenuto che:
- il reato loro ascritto ex art. 378 c.p. (favoreggiamento personale in favore degli autori della estorsione in loro danno, per non avere rivelato la sottoposizione al pagamento del pizzo estorsivo di quei soggetti che nell’atto di polizia giudiziaria hanno dichiarato di non conoscere), ai sensi dell’art. 384 c.p. è scriminato dall’averlo commesso “ per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore ”;
- quand’anche venisse esclusa la rilevanza penale della condotta degli interessati, il comportamento valutabile ai fini della dimostrazione della permeabilità mafiosa dell’impresa (omessa denuncia del reato di estorsione) sarebbe scriminato in quanto sussistente l’esimente prevista dall’art. 4 della l. n. 689/1981, richiamata dall’art. 84, comma 4, lett. c) del CAD.
4.2. Tali rilievi non sono stati considerati persuasivi dalla Prefettura, che ha replicato quanto segue:
- valutare la sussistenza della scriminante prevista dall’art. 384 c.p. spetta unicamente all’autorità giudiziaria, che dovrà esaminare le dichiarazioni spontanee rese da -OMISSIS- e -OMISSIS- e da -OMISSIS- il 19 ottobre 2023;
- sensibile sarebbe la differenza tra l’esimente prevista dall’art. 384 c.p. e quella prevista dall’art. 4 l.n. 689/1981, che si configurerebbe quale stato di necessità in senso stretto, il cui accertamento deve essere rigoroso; la prima presenta il carattere di specialità mentre quella prevista dall’art. 4 della L. n. 689/1981 si configura come stato di necessità in senso stretto, in conformità con quanto previsto dagli art. 54 e 59 c.p.; ha aggiunto la Prefettura che “ Dalle dichiarazioni rese dagli interessati anche in sede di audizione non sono stati riscontrati documentati né circostanziati elementi tali da far ritenere tale esimente il cui accertamento deve essere rigoroso e non approssimativo ”; e ancora: “ le dichiarazioni rese all’udienza del 19/10/2023, di segno contrario al complessivo comportamento processuale fino a quel momento tenuto, non possono essere oggetto di valutazione in questa sede, rimanendo di esclusiva pertinenza dell’Autorità giudiziaria ”;
- quanto al procedimento penale che ha coinvolto -OMISSIS--OMISSIS- per il reato di estorsione, esso costituisce elemento non valutato atomisticamente, ma quale ulteriore elemento sintomatico a supporto dei più pregnanti pregiudizi di cui si è detto.
Ha altresì rilevato la Prefettura che il G.I.A., nell’incontro del 28 novembre 2023, ha dato atto che “ Dalle cennate risultanze istruttorie si rileva che la vicenda in esame, seppur connotata da gravità, appare riconducibile ad un comportamento volto all’agevolazione occasionale del sistema criminale mafioso di riferimento. Peraltro, la manifestata volontà di collaborare con la giustizia assumendosi la piena responsabilità delle proprie condotte, manifesta l’intento di intraprendere un percorso di emendabilità volta a consentire la salvaguardia del sistema imprenditoriale in argomento. Preso atto di quanto sopra, i componenti del GIA propongono al Prefetto di applicare, per un periodo di dodici mesi, le misure di prevenzione collaborativa previste dal Codice antimafia, ritenendo le stesse adeguate al caso di specie, precisando che per le società “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” risulta opportuno procedere anche alla nomina di un esperto con funzioni di supporto per il disimpegno delle attività di pertinenza del Gruppo Interforze Antimafia ”.
4.3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la situazione indiziaria fotografata dal provvedimento impugnato sia idonea a configurare la fattispecie di agevolazione occasionale suscettibile di essere posta a legittimo fondamento della misura di prevenzione collaborativa che, pertanto, resiste ai rilievi di parte ricorrente.
Al riguardo, assumono sicuramente rilievo preponderante le vicende penalmente rilevanti della famiglia -OMISSIS- e in particolare la condotta tenuta da -OMISSIS- (socio e fratello dell’amministratore unico) descritta nel provvedimento impugnato, concernente il rinvio a giudizio, unitamente ai genitori, per il reato di favoreggiamento personale nei confronti di soggetti coimputati per estorsione aggravata dal metodo mafioso, che, unitamente agli altri elementi indicati, fa ragionevolmente presumere la “prossimità” con ambienti della criminalità organizzata qualificata nelle forma della cd “contiguità soggiacente”; tale fatto, in considerazione del complessivo esito istruttorio e delle circostanze rappresentate dalla società in sede di contraddittorio procedimentale, è stato correttamente valutato dalla Prefettura in termini di rischio di agevolazione occasionale.
Nel provvedimento impugnato viene rimarcato, altresì, come i componenti della famiglia in questione non solo sono stati soggiacenti alle logiche mafiose, ma si sono altresì prestati ad assicurare ai sodali mafiosi protezione, al fine di eludere le investigazioni condotte nei confronti di soggetti intranei alle famiglie mafiose di quelle aree.
Le condotte espressione di una contiguità soggiacente della famiglia in questione sono state adeguatamente evidenziate, dal punto di vista motivazionale, dal Prefetto di Catania e sono sufficienti, alla luce dei rilievi in precedenza sviluppati, a giustificare l’adozione della misura in questione, tenuto conto che il pericolo infiltrativo si nutre allo stesso modo di atteggiamenti conniventi o cooperanti così come di condotte soggiacenti o condizionate tenute nei confronti di esponenti della criminalità organizzata, con la conseguenza che le condotte indicate non possono definirsi “neutre” dal punto di vista indiziario.
5. Non colgono nel segno le censure di parte ricorrente che attengono, in sintesi, alla mancata applicazione da parte della Prefettura della scriminante di cui all’art.4 l. n. 689/1981, richiamata dall’art. 84, co. 4, lett. c) per giustificare l’omessa denuncia all’autorità giudiziaria del reato di estorsione.
5.1. Ai sensi dell’art. 84, co. 4, d. lgs. n. 159/2011, “ Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: […] c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste ”.
Il successivo comma 4-bis prevede che “ La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ”.
In applicazione di tali norme, la fattispecie indiziante in esame - riguardante l’omessa denuncia all’Autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152/1991 - risulta essere composita: occorre, da una parte, che sussista l’omessa denuncia all’Autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152/1991 e, dall’altra, che non ricorrano, in relazione al comportamento omissivo delle vittime dei menzionati reati, le scriminanti dell’adempimento del dovere, dell’esercizio di una facoltà legittima, dello stato di necessità o della legittima difesa (art. 4 l. n. 689/1981).
La presenza di una delle cause di giustificazione tipizzate deve emergere, ai sensi del comma 4 bis sopra riportato, “ dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato ”, e quindi all’esito complessivo delle indagini, allorquando il quadro degli elementi investigativi raccolti è completo (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 luglio 2014, n. 1279).
5.2. Riguardo al potere di accertamento dell’invocata (dalla parte ricorrente) esimente dell’art. 4 l. n. 689/1981, sembra opportuno richiamare i principi espressi dal Consiglio di Stato (sentenza VI Sezione, 5 novembre 2018, n. 6232) con riguardo all’applicazione dell’art. 38, lett. m ter) D. lgs. n. 163/2006, avente analogo tenore letterale dell’art. 84, comma 4, lett. c), D. lgs. n. 159/2011, che qui viene in rilievo. E in particolare: “ va evidenziato che l’esistenza della fattispecie della omessa denuncia rilevante richiede certamente un’attività di valutazione, atteso che non è sufficiente il fatto storico della mancata segnalazione all’autorità giudiziaria, occorrendo la verifica della insussistenza di una delle richiamate esimenti ed, in particolare, dello stato di necessità, il quale costituisce la causa di giustificazione che in particolare si attaglia ai prefati reati in quanto commessi dalla criminalità organizzata di tipo mafioso. La necessità di una attività di valutazione consegue anche al fatto che la norma prevede che la sussistenza della fattispecie ostativa “deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato”. Tuttavia, si pone il problema interpretativo di stabilire a quale soggetto spetti tale attività di valutazione ed, in particolare, se tale verifica debba essere posta in essere dall’Autorità di Vigilanza [nel caso in esame, dalla Prefettura].
La Sezione ritiene che la corretta interpretazione della disposizione escluda che, in via ordinaria, tale verifica debba essere posta in essere dall’Autorità. Invero, il secondo periodo della citata lettera m-ter dispone che “la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio e deve essere comunicata …dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità…”. La previsione della comunicazione all’autorità da parte del Procuratore della Repubblica successivamente alla disposizione che la circostanza ostativa (comprensiva sia della omessa denuncia che della assenza di esimenti) debba emergere dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio lascia intendere che sia il procuratore della Repubblica a dover verificare e valutare se risulti in concreto sussistente la circostanza ostativa, seguendo a tale verifica la comunicazione all’Autorità. […]
Tuttavia, l’inconfigurabilità di un potere di valutazione “sostanziale” della causa ostativa in capo all’Autorità non esclude che essa debba svolgere un controllo di tipo “formale” sugli adempimenti posti in essere dall’organo inquirente ed, in particolare, se risulti, dalla valutazione da questi compiuta, una esplicita affermazione della mancanza di esimenti. […]
Invero, la giurisprudenza di questo Consiglio ( cfr. Cons. Stato, VI, 7-2-2014, n. 591; VI, 12-12-2012 n. 6379) ha chiarito che è la Procura della Repubblica “certamente più idonea a valutare la consistenza dei fatti contestati, a qualificarli sotto il profilo giuridico e a verificare l’esclusione di una causa di giustificazione”, onde il fatto che l’omessa denuncia sia stata determinata da una causa di giustificazione “non deve essere oggetto di accertamento da parte dell’Autorità, essendo sufficiente, ai fini dell’iscrizione, che la Procura della Repubblica dichiari l’assenza di una delle predette cause di giustificazione ”.
Ritiene il Collegio che, applicando, con gli opportuni adattamenti, alla fattispecie di cui all’art. 84, lett. c) d. lgs. n. 159/2011 i superiori principi deve concludersi che:
a) ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4, lett. c) e 4-bis dell'art. 84 del D.lgs. 159/2011, la fattispecie indiziante contestata - omessa denuncia all'Autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n 152/1991 - è fattispecie composita ossia integrata da un ulteriore elemento tipizzato ovvero l'assenza dell'esimente di cui all'art. 4 della legge n. 689/1981;
b) l’accertamento sostanziale della detta esimente deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio e compete al Procuratore della Repubblica, che deve procedere alla sua comunicazione alla Prefettura, che, dal suo canto, deve svolgere un controllo di tipo “formale ” sulla sussistenza di una esplicita mancanza di esimente negli atti a sua disposizione;
c) restano salve le autonome valutazioni della Prefettura sui fatti accertati dall’autorità competente, che siano rivelatori di elementi di fatto significativi dell’esistenza di un collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata anche nei termini di una contiguità di fatto subita, non provocata, o meglio ancora soggiacente, ma comunque esistente (cfr. T.A.R. per la Lombardia - Milano, sez. I, 21 dicembre 2023, n. 3152; T.A.R. Milano, sez. I, 30 gennaio 2025, n. 321).
5.3. Alla stregua di quanto sopra, può concludersi che, nella fattispecie in esame, la Prefettura abbia correttamente operato.
Infatti, da una parte, l’amministrazione ha correttamente rinviato al Giudice penale la valutazione circa la sussistenza della scriminante ex art. 384 c.p. per il reato di favoreggiamento personale e, dall’altra, in assenza di qualsivoglia comunicazione della Procura procedente sull’esimente di cui all’art. 4 l. n. 689/1981, non si è sottratta alla valutazione di sua pertinenza, constatando che “ dalle dichiarazioni rese dagli interessati anche in sede di audizione non sono stati riscontrati documentati né circostanziati elementi tali da far ritenere sussistente tale esimente il cui accertamento deve essere rigoroso e non approssimativo ” o comunque tali da far chiedere un’integrazione istruttoria della documentazione probatoria a sua disposizione.
La determinazione della Prefettura, invero, non è illogica ove si consideri che il soggetto che ha omesso la denuncia, nello specifico caso in esame, è stato rinviato in giudizio per il reato di favoreggiamento personale nei confronti degli estorsori (giudizio tuttora pendente), fattispecie questa che appare ex se incompatibile con l’invocata esimente dello stato di necessità ex art. 4 cit.. Resta chiaramente salvo l’accertamento della sussistenza (o meno) dell’esimente prevista dall’art. 384 c.p. per il reato di favoreggiamento personale nell’ambito del giudizio penale in corso da parte dall’autorità giudiziaria competente.
Peraltro, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, il mero rilievo che siano state poste in essere ai danni dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- delle condotte idonee ad incutere timore e a coartare la loro volontà consente unicamente di “ descrivere la circostanza aggravante del reato di estorsione che avrebbe dovuto essere oggetto di denuncia e non [può] essere considerat[o] di per sé causa idonea e sufficiente a giustificare, per quanto qui interessa, la condotta dei soggetti tenuti alla denuncia stessa ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 6379; cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 591).
5.3.1. Con specifico riferimento alle spontanee dichiarazioni di ammissione di essere state vittime di condotte estorsive rese dai soggetti in questione in sede dibattimentale (all’udienza del 19 ottobre 2023), valorizzate in ricorso, esse non riescono a scalfire la valutazione della Prefettura che, alla stregua degli elementi indiziari indicati, non appare né irragionevole né illogica, ferme restando le valutazioni di pertinenza del giudice penale nell’ambito del procedimento penale in corso. Peraltro, come osservato dalla difesa erariale, esse sono intervenute sono dopo 6 anni dai fatti e in epoca successiva alla notifica del preavviso di adozione del provvedimento antimafia interdittivo.
In definitiva, correttamente la Prefettura, in relazione alle circostanze emerse nel giudizio penale, ha affermato che esse “ saranno oggetto esclusivamente del giudizio penale, non risultando, allo stato, accertate ”.
D’altronde, la giurisprudenza ha ritenuto che “ la commissione del delitto di favoreggiamento non è “cosa diversa” dall’affermare che la mafia avrebbe tentato di infiltrarsi nella società. […] Né, in presenza di un’accusa così grave, può essere dato anticipato spazio a materiale probatorio […], che deve essere valutato nella naturale sede del processo penale ” (T.A.R. Palermo, sez. I, 27 settembre 2017, n. 2261).
5.3.2. Quanto alla dedotta circostanza che la Prefettura, a pag. 7 del provvedimento, riferisca l’art. 384 c.p. all’estorsione piuttosto che al favoreggiamento personale, essa non rende evidente il contestato vizio di travisamento dei fatti e appare piuttosto frutto di mero errore materiale, evincendosi in maniera chiara nel provvedimento impugnato che il reato ascritto ai signori -OMISSIS- è quello di favoreggiamento personale in favore degli autori dell’estorsione in loro danno.
5.4. Infine, l’assoluzione per non aver commesso il fatto di -OMISSIS- (imputato nel procedimento penale n. -OMISSIS- per il reato di concorso in estorsione), intervenuta medio tempore con sentenza del Tribunale di Catania II sezione penale e il cui dispositivo del 5 dicembre 2024 è in atti, non può indurre a diversa soluzione rispetto a quanto sin qui ritenuto, atteso che: a) trattasi di sentenza successiva al provvedimento impugnato con riferimento al quale vige il principio del tempus regit actum ; b) la specifica assoluzione in questione non esclude la rilevanza, ai fini dell’adozione della misura, degli ulteriori elementi ritenuti significativi dalla Prefettura e di cui sopra si è detto.
6. Alla luce delle argomentazioni che precedono nessuna delle censure della società ricorrente è in grado di scalfire il quadro indiziario risultante dagli elementi indicati dal Prefetto di Catania né, tantomeno, la ragionevolezza e proporzionalità del complessivo giudizio di permeabilità valutato in termini di “agevolazione occasionale”.
In particolare, di fronte ad un quadro istruttorio complesso come quello delineato e a fronte di un procedimento penale tutt'ora pendente, instaurato per gravi reati correlati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, il provvedimento di prevenzione collaborativa adottato nei confronti dell'impresa costituisce il ragionevole punto di equilibrio che consente di assicurare la massima tutela dei valori e principi tutelati dall'ordinamento costituzionale in materia di sicurezza pubblica, da un lato, e di libertà economica d'impresa, dall'altro.
A tal riguardo, la Prefettura ha valorizzato le peculiarità del caso concreto e l’occasionalità delle vicende che hanno coinvolto i soggetti di cui sopra, formulando un positivo giudizio prognostico circa la possibilità “concreta” che la realtà aziendale in oggetto possa compiere fruttuosamente un percorso di affrancamento dal rischio di infiltrazione mafiosa (pp. 13-14 provvedimento impugnato), accordando all’impresa, tramite le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis D. lgs. n. 159/2011, in luogo di un eventuale provvedimento interdittivo, la possibilità di intraprendere un pieno ed effettivo percorso di affrancamento dalle vicende critiche su descritte.
7. A quanto sin qui rilevato, consegue il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato in quanto infondata.
8. Dal rigetto della domanda demolitoria discende il rigetto della domanda risarcitoria, a fronte di provvedimento, come detto, legittimo.
9. Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta la domanda demolitoria del provvedimento di prevenzione collaborativa prot. interno n. -OMISSIS- del 29/04/2024 del Prefetto di Catania;
- rigetta la domanda risarcitoria.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell’amministrazione resistente, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona, fisica e giuridica, menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.