Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7313/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Allegato al verbale di udienza
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 28 marzo 2024, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r. g.
7313/18, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 85 del
14.09.24 e vertente
TRA
, (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ri- C.F._3 corso, dall'avv. Nicoletta Zurino, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Alveo Palomba, n. 7;
- RICORRENTE -
E
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- RESISTENTE -
Conclusioni: come da verbale di udienza.
Svolgimento del processo.
1.Con ricorso, , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 spiegato tempestiva opposizione avverso l'ordinanza n. 85/2018 del
[...] contenente l'ingiunzione di pagamento della somma di euro CP_2
1.240,00, quale sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 30 regolamento gestione rifiuti urbani e art. 192 co. 1e 2, nonché art. 226 comma 1 e
2 Dlgs 152/2006. La predetta ingiunzione veniva emessa poiché erano stati rin- venuti, in località via Pianillo, materiale da demolizione edile e cumulo di rifiuti rsu in parte combusto con residui di cenere.
A fondamento della proposta opposizione, il ricorrente ha eccepito l'insussistenza di responsabilità a loro carico, poiché ritenuti destinatari dell'impugnata ordinanza unicamente per la loro qualità di proprietari dei fondi confinanti con la strada ponderale in cui erano stati rinvenuti i suddetti rifiuti.
Ha, dunque, concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, per l'annullamento della stessa, vinte le spese di lite, con attribuzio- ne.
2. Ha resistito all'opposizione il insistendo per il ri- Controparte_2 getto della stessa con vittoria delle spese di lite.
3. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, la causa di natura prettamente documentale, è stata rinviata dal giudice istruttore per decisione all'odierna udienza. Indi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come da presente sentenza.
La domanda va accolta.
Va, innanzitutto, dichiarata la competenza per materia del Tribunale risultando l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione emessa ai fini della tutela dell'ambiente dall'inquinamento (vd art 6 co IV lett. c d.lgs 150/2011).
Ed invero, parte convenuta non contesta di aver emesso l'ordinanza a seguito di un'istruttoria inidonea ad individuare il colpevole della condotta (in quanto tale del tutto superficiale), basata sul semplice rilievo della proprietà, in capo agli odierni opponenti, di un terreno confinante con la strada pubblica sulla quale sono stati trovati i rifiuti ab- bandonati. Anzi la convenuta afferma di aver irrogato la sanzione pecuniaria a causa
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dello “sversamento ad opera di soggetti non identificati” (cfr. pg. 3 della comparsa dicostituzione) di una serie di rifiuti. A pagina 4 della comparsa, è poi esplicitamente affermato che “L'ente comunale, all'esito degli accertamenti e dei sopralluoghi effettua- ti (doc.4), non riuscendo ad individuare gli effettivi autori materiali dell'illecito commesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del d.lgs 152/2006”.
Risulta pertanto pacifico che l'autore della violazione è rimasto sconosciuto e non indi- viduato, anche a seguito di istruttoria condotta dalla PA e che a fronte di tale mancata individuazione è stata irrogata sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 192 d.lgs 152/2006.
È in proposito il caso di far proprio l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, che in riferimento al provvedimento di rimozione, strettamente connes- so a quello sanzionatorio, ha stabilito che: “Sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità e in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione proce- dente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabi- lità soggettiva della condotta. In siffatto quadro normativo, tutto incentrato su una rigo- rosa tipicità dell'illecito ambientale, alcuno spazio vi è per una responsabilità oggettiva, nel senso che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad una eventuale re- sponsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è verificato l'abbandono e il deposi- to incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo” (Tar Salerno, sez. II, 07/03/2022, n.644).
Va inoltre osservato che le norme che vengono in questione sono gli articoli 192 e 225
D. LGS 152/2006.
La prima delle suddette disposizioni recita, per quanto qui interessa, in tali termini: “1.
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprie- tario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale viola- zione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in con- traddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
Il portato normativo collega la responsabilità solidale del proprietario non alla sanzione pecuniaria dell'ammenda (prevista dal successivo art 255 ed applicata dalla PA con l'ordinanza impugnata) ma al ripristino dello stato dei luoghi, senza peraltro obliterare l'accertamento della attribuibilità soggettiva della condotta del terzo al dolo o alla colpa del proprietario o del titolare di diritto reale interessato dall'abbandono di rifiuti. Accer- tamento, quest'ultimo, che non è stato compiuto dalla PA, la quale si è limitata ad irro- gare la sanzione sulla base del mero rilievo oggettivo del ritrovamento, su una strada
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pubblica ed accessibile da chiunque, di rifiuti. Il perimetro normativo della fattispecie non risulta pertanto applicabile al caso di specie, vuoi perché i rifiuti non sono stati ri- trovati sulla proprietà del soggetto sanzionato (né si può affermare che su una strada pubblica sussista un diritto esclusivo di servitù prediale del proprietario del fondo con- finante su tale strada, configurandosi piuttosto un diritto diffuso della comunità ad usu- fruire del bene demaniale pubblico), vuoi perché manca qualsiasi accertamento in ordi- ne allo stato soggettivo dei soggetti sanzionati, vuoi ancora perché, se anche tale verifi- ca fosse stata effettuata, sarebbe stata idonea a fondare solo l'emissione di un ordine di riduzione in pristino e di rimozione dei rifiuti, non anche l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
L'art 255 del citato decreto legislativo, infatti, si esprime in tali termini: “chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro”. Orbene, è evidente che tale disposizione non prevede alcuna responsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritto reale per l'emissione della sanzione pecuniaria, riferendosi a tal fine al solo all'autore della violazione.
Di tanto sembra essere consapevole anche parte convenuta, la quale in più punti della propria comparsa di costituzione richiama il suddetto art 192 D lgs 152/06 e l'obbligo solidale dei proprietari volto alla (sola) rimozione del materiale (non al pagamento della sanzione, di carattere strettamente personale e comminata in base alla diversa disposi- zione di cui all'art 255).
Vero è che i convenuti sono stati invitati dalla pubblica amministrazione a fornire chia- rimenti in ordine alla loro posizione e questi sono rimasti silenti, venendo meno ad un generale dovere di collaborazione che vige nei rapporti tra PA e privato e che si riscon- tra anche nel dovere di collaborazione del privato nei confronti della PA. Tuttavia, la predetta condotta inerte non è stata fonte di implicazioni rilevanti;
essa non può dirsi causale rispetto al giudizio, atteso che la PA non ha riconosciuto l'illegittimità dell'ordinanza, insistendo viceversa per la legittimità della stessa e per il rigetto dell'opposizione. Se anche i ricorrenti avessero presentato in via stragiudiziale le do- glianze mosse in questa sede, la PA non si sarebbe astenuta dall'emissione del provve- dimento sanzionatorio, proprio perchè in giudizio ne ha sostenuto erroneamente e pervi- cacemente la legittimità. Ne deriva che, se pure in astratto il comportamento omissivo avrebbe potuto rilevare in sede di regolazione delle spese, in concreto non risulta causa- le rispetto all'instaurazione del giudizio.
Per tali motivi l'ordinanza ingiunzione in parola va annullata, con condanna di parte convenuta alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
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• Annulla l'ordinanza ingiunzione n.85 del 14/9/2018 emessa dal CP_3 ai danni dei sig.ri , e
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3
• Condanna il al pagamento, in favore dei sig.ri Controparte_2
, e delle spese di lite che si liquida- Parte_2 Parte_1 Parte_3 no in euro 2552,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge ed euro 125,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Nicoletta Zurino dichiaratosi antistatario.
Sentenza decisa ai sensi dell'art 281 sexies cpc
Così deciso in Nola il 30/1/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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