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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2538/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte d'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere relatore dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2538/2024 promossa da: (C.F , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, in via Trieste n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Sapi (C.F.
), con studio sito in Milano, viale Monte Nero 51 (pec: C.F._2
fax: 02 29535945), presso la quale ha eletto domicilio Email_1 APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], difesa e rappresentata dall'avv. Silvia Casagrande, (C.F. C.F._4
), con studio sito in Milano, in Via Crocefisso 6, presso cui ha eletto domicilio e dall'Avv.
[...] Valentina Cerullo, (C.F. , pec: CodiceFiscale_5 Email_2 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7496/2024 avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, emessa, all'esito del giudizio iscritto al numero di R.G. 41272/2023 dal Tribunale di Milano il 10.07.2024, pubblicata il 30.07.2024 e notificata il 31.07.2024.
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. CP_2
che ha chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7496/2024 emessa in data 10.07.2024, pubblicata in data 30.07.2024 e notificata in data 31.07.2024, così provvedere: 1 In parziale riforma del capo 3) prevedere che il signor veda la figlia a) a fine settimana alternati Pt_1 Per_1 dal venerdì, al termine dell'orario scolastico, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva con pernottamento e riaccompagnamento a scuola e, nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza materna, un secondo giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva con pernottamento e riaccompagnamento a scuola;
b) vacanze natalizie: il 24 dicembre in alternanza di anno in anno tra i genitori con il 25 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo, nonché dal 26 dicembre ore 10.30 al 1 gennaio ore 10.30 ovvero, in alternanza di anno in anno con la madre, dal 1 gennaio ore 10.30 al 6 gennaio ore 19.00; c) vacanze estive: tre settimane di cui due consecutive nel mese di agosto, alternando di anno in anno con la madre le prime due e le seconde due;
d) vacanze: suddivise a metà con il primo periodo comprendente Pasqua e il secondo periodo il lunedì dell'Angelo; e) ponti ed altre festività secondo il calendario delle frequentazioni. In parziale riforma del capo 4) revocare l'obbligo del signor di corresponsione dell'assegno di Pt_1 mantenimento per la figlia in favore della signora e per l'effetto condannare la signora Per_1 CP_1 a rifondere ad quanto dallo s titolo di mantenimento della figlia a CP_1 Parte_1 far tempo da aprile 2024, termine di decorrenza stabilito dalla sentenza che si chiede di riformare. In subordine ridurre l'importo di tale assegno di mantenimento quantificandolo in un importo non superiore a euro 200,00 mensili con la conseguente condanna della signora a rifondere all'odierno CP_1 appellante la maggior somma mensilmente versata dal mese di aprile 2 Confermare nel resto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso: nel merito: 1) Respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal signor Pt_1 avverso alla sentenza n. 7496/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 10.07.2024 e pub
[...] 30.07.2024 e tutte le domande in esso contenute;
2) Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”. Per il PG: “ vista l'impugnazione presentata da nel procedimento in epigrafe, preso atto dei Parte_1 motivi addotti dall'appellante;
considerato che
si ri e la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha previsto una gradualità nei pernottamenti della minore presso il padre escludendo per il momento il pernottamento del venerdì sera pur mantenendo un buon equilibrio tra i genitori;
rilevato che appare invece la richiesta di prevedere nel mese di agosto due settimane consecutive con il padre consentendo così anche alla minore di godere di periodi di vacanza anche lontani dal luogo di residenza;
relativamente alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, si condivide la valutazione del giudice di primo grado, quantomeno sino a quando il collocamento della minore non sarà del tutto paritario. esprime parere positivo al parziale accoglimento dell'appello nei termini indicati, con conferma nel resto del provvedimento impugnato”. FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza resa in data 10.7.2024, pubblicata il 30.7.2024, il Tribunale di Milano - decidendo sul ricorso promosso da , avente ad oggetto la regolamentazione della Parte_1 responsabilità genitoriale (affido, collocamento, assegnazione casa familiare e contributo al mantenimento economico) sulla figlia , nata il [...] nel corso della relazione sentimentale Per_1 intrattenuta con , comportante convivenza abitativa - ha affidato la Controparte_1 figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, ha assegnato la casa familiare sita in Milano, Piazza Insubria n. 7 condotta in locazione (con canone di 1.200,00 euro mensili), a , ha disposto Controparte_1 la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia (in particolare prevedendo incontri a we alternati dal sabato mattina al lunedì mattina successivo, con riaccompagnamento a scuola;
un giorno infrasettimanale, il martedì, dall' uscita di scuola fino alla mattina successiva con pernottamento e riaccompagnamento a scuola;
un ulteriore giorno infrasettimanale dall' uscita da scuola fino alla sera dopo cena con riaccompagnamento a casa della madre per le settimane che si concludono con il we di spettanza materna;
a decorrere dal mese di settembre 2024 il padre avrà un ulteriore pernottamento nelle settimane che si concludono con il we di spettanza materna -il secondo giorno con cena previsto nel calendario fino a settembre diventa il giorno con
2 pernottamento-; vacanze natalizie: il 24 dicembre, in alternanza, di anno in anno, tra i genitori, con il 25 dicembre, dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del giorno successivo, nonché dal 26 dicembre, ore 10:30 all'1 gennaio ore 10:30 ovvero, in alternanza di anno in anno con la madre, dall'1 gennaio, ore 10:30 al 6 gennaio, ore 19:00; vacanze estive: trascorrerà con il padre la prima settimana di luglio - Per_1
1.7 luglio - la prima settimana di agosto - 31 luglio- 7 agosto - la prima settimana di settembre - 1.7 settembre;
vacanze pasquali saranno suddivise a metà - un periodo comprendente la pasqua e l'altro periodo il lunedì dell'angelo; ponti ed altre festività seguono il calendario delle frequentazioni come sopra determinato), ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia nella misura di 500,00 euro mensili a decorrere dal mese di aprile 2024, oltre il 50% delle spese extra assegno secondo le Linee guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, ha posto in misura integrale a favore della madre la percezione dell'assegno unico ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte nella misura di ½ , liquidate pro quota in 1.500,00 euro, compensando la restante parte. In particolare il Tribunale, ha disposto l'affido condiviso della minore, il suo collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione alla della casa familiare condotta in CP_1 locazione, rilevando l'assenza di contrasto tra le parti sugli specifici aspetti e, evidenziando le divergenze dei genitori con riferimento ai tempi di permanenza della bambina presso ciascuno, ha confermato le statuizioni assunte dal G.D., il quale aveva già previsto un ampliamento dei momenti di frequentazione tra padre e figlia, con decorrenza dal mese di settembre 2024. Al riguardo, il Tribunale ha affermato l'esigenza di rispettare una gradualità di incontri tra padre e figlia, tenuto conto della tenera età della bambina ed ha, comunque, rilevato che i tempi di visita della minore con il padre sono ampi, tali da rispettare il diritto alla bigenitorialità, principio che non presuppone necessariamente tempi paritetici di frequentazione. Quanto alle statuizioni di natura economica, il Tribunale, dando atto che l'ordinanza del G.D. del 9.5.2024, (che aveva previsto un contributo paterno al mantenimento della figlia minore pari a 500,00 euro mensili, oltre il 50% delle stese straordinarie) non era stata reclamata dal ha confermato Pt_1 tale statuizione, ritenendola congrua in relazione alle condizioni economiche delle parti e dei maggiori tempi di permanenza della minore presso la madre. In particolare, il Tribunale ha affermato che le condizioni economiche del ricorrente non hanno subito alcun decremento rispetto ai redditi dell'anno di imposta 2022 (conosciuti dal G.D.), essendo, di contro aumentati, che il è pieno proprietario della casa nella quale afferma viva il proprio Pt_1 padre a titolo gratuito e che pertanto dispone di un bene che può essere messo a reddito.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 16.9.2024, ha proposto Parte_1 tempestivo appello ed ha chiesto, in via principale, a parziale modifica del provvedimento impugnato, una diversa modulazione degli incontri con la figlia (ed in particolare che la minore trascorra con il padre fine settimana alternati, dal venerdì, dal termine dell'orario scolastico, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva con pernottamento e riaccompagnamento a scuola e, nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza materna, un secondo giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva con pernottamento e riaccompagnamento a scuola;
vacanze natalizie: il 24 dicembre in alternanza di anno in anno tra i genitori con il 25 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo, nonché dal 26 dicembre ore 10.30 al 1 gennaio ore 10.30 ovvero, in alternanza di anno in anno con la madre, dal 1 gennaio ore 10.30 al 6 gennaio ore 19.00; vacanze estive: tre settimane di cui due consecutive nel mese di agosto, alternando di anno in anno con la madre le prime due e le seconde due;
vacanze pasquali: suddivise a metà con il primo periodo comprendente la Pasqua e il secondo periodo il lunedì dell'Angelo; ponti ed altre festività secondo il calendario delle frequentazioni), nonché la revoca dell'obbligo del padre di corresponsione dell'assegno di mantenimento per la figlia con conseguente condanna della a Per_1 CP_1 rifondere al quanto dallo stesso versato a far tempo dal mese di aprile 2024, termine di Pt_1 decorrenza stabilito dalla sentenza impugnata;
in via subordinata, ha chiesto la riduzione
3 dell'importo da quantificare in misura non superiore ad euro 200,00 mensili, con conseguente condanna della a rifondere all'odierno appellante la maggior somma mensilmente CP_1 versata dal mese di aprile 2024. Con il primo motivo di appello, la difesa ha affermato l'illogica limitazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, in assenza di idonea motivazione, con particolare riguardo alla decorrenza del week di spettanza paterno dalla giornata di sabato anziché da quella di venerdì, statuizione che determina un'ingiusta limitazione del tempo e delle attività che la minore può fare con il padre, essendo i week end fuori porta penalizzati, tenuto, altresì, conto del fatto che il può terminare la propria attività lavorativa alle ore 15.00 del venerdì (come dallo Pt_1 stesso dichiarato all' udienza del 7.5.2024). A tale riguardo, la difesa ha affermato che prima della separazione entrambi i genitori si occupavano in misura uguale della figlia, potendo contare su orari lavorativi elastici, in assenza di aiuti domestici e che il padre si alternava con la madre per andare a prendere la bambina a scuola, sicché la decisione del Tribunale si attesta ingiusta ed erronea, tenuto, altresì, conto del fatto che dal giudizio non sono emersi elementi che possano fare supporre che il non sia dotato di Pt_1 piena capacità genitoriale. La difesa ha, quindi, stigmatizzato la decisione assunta dal Tribunale di non prevedere per il padre la possibilità di trascorrere durante le vacanze estive due settimane consecutive con la figlia, statuizione che limita la possibilità del di recarsi, durante l'estate, con la minore all'Estero Pt_1 ed ha sullo specifico aspetto affermato che il rigido regime settimanale disposto dal Tribunale (conseguito alla disponibilità espressa dal all'udienza del 7.5.2024, stanti le imminenti Pt_1 vacanze estive, di trascorrere con la figlia tre settimane non consecutive, disponibilità, tuttavia, limitata alla sola estate del 2024 in ragione della sua organizzazione lavorativa e pertanto suscettibile di modifiche future), non consentirà mai al padre di passare con la figlia, nata il 9 agosto, il giorno del suo compleanno. Con il secondo motivo di appello, la difesa contestando l'erronea attribuzione dell'assegno Pt_1 di mantenimento per la figlia e comunque la sua congruità, ha affermato che il proprio assistito non ha reclamato il provvedimento del G.D., che aveva previsto l' importo di 500,00 euro a titolo di contributo paterno al mantenimento della minore, unicamente per ragioni di economia processuale e che in ogni caso tale statuizione viola il principio di proporzionalità, alla luce della sostanziale equivalenza dei redditi dei genitori. In particolare, la difesa ha affermato che lo stesso Tribunale ha accertato che il per l'anno 2024, ha percepito uno stipendio mensile di circa Pt_1
2.560,00 euro e che il medesimo corrisponde un canone di locazione pari a 1.150,00 euro mensili, mentre la per l'anno 2022, ha percepito uno stipendio di euro 2.432,00 euro e per CP_1 l'anno 2021 di 1.846,00 euro, essendo anch'ella gravata da un canone di locazione pari a 1.200,00 euro mensili. La difesa ha, quindi, affermato che entrambe le parti dispongono di beni immobili concessi in comodato gratuito ai propri genitori (la a Milano, immobile per il quale paga un mutuo CP_1
e il a Gallarate), essendo, inoltre, entrambi proprietari di un 'autovettura ciascuno. Pt_1 La difesa ha, quindi, contestato l'incongruità dell'assegno di mantenimento disposto a carico del padre, stante la sostanziale specularità delle condizioni reddituali dei genitori, gli ampli tempi di permanenza della bambina presso il padre (10 giorni al mese) e la percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico, ammontante a 115,00 euro mensili, evidenziando l'indebita sperequazione che la statuizione del Tribunale determina tra le parti. In particolare, la difesa ha evidenziato che a favore del (al netto delle spese sullo stesso Pt_1 gravanti comprensive della somma disposta a titolo di mantenimento della minore), residuano 850,00 euro mensili, (somma con la quale deve fare fronte a tutte le proprie spese mensili, comprensive di utenze, spese alimentari, spese per il proprio sostentamento, finanziamento per l'auto ammontanti a circa 200,00 euro mensili, spese per l'auto, oltre il 50% delle spese straordinarie per la figlia), mentre a favore della ne residuano 1.465,00. CP_1
4 3. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2024, CP_1
ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata, con
[...] vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Preliminarmente, la difesa appellata ha evidenziato che la sentenza impugnata ricalca l'ordinanza emessa in corso di causa ex art. 473 bis.21 cpc del 9.5.2024, non reclamata dal ai sensi dell'art. Pt_1 473 bis.24 cpc, sicché è evidente che controparte abbia espresso acquiescenza ai provvedimenti assunti dal G.D., avendo potuto, tutte le questioni sollevate nel presente appello, essere discusse e decise in sede di reclamo, evitando, così, l'instaurazione di ulteriore contenzioso. Con riferimento al primo motivo di appello, la difesa ha affermato, quanto alla decorrenza del week end di spettanza paterno dalla mattina del sabato, che la decisione del Tribunale non determina alcuna violazione del diritto del padre a frequentare la figlia ed ha sul punto evidenziato che il nel fine settimana di sua spettanza, ha sempre organizzato uscite “fuori porta” , recandosi Pt_1 con la bambina a casa del nonno paterno, sita a Momperone (ad 80 km da Milano). La difesa ha, quindi, dedotto che tale statuizione è stata assunta del Tribunale anche in ragione dei tempi di lavoro dei genitori, come dichiarati dalle parti all'udienza del 7.5.2024, nel corso della quale è emerso che madre, nella giornata del venerdì, non lavora mai, potendosi, così occupare in modo esclusivo alla bambina, mentre il padre, qualora in grado di rincasare alle ore 15.30, deve comunque lavorare in smart working, con conseguente impossibilità di seguire in modo adeguato la figlia. La difesa ha, poi, affermato che contrariamente a quanto dedotto da controparte, il Tribunale ha adeguatamente motivato la statuizione relativa ai tempi di frequentazione settimanale tra padre e figlia, valorizzando la tenera età della bambina e la presenza di un calendario di frequentazioni ampio, tenuto altresì conto che, secondo giurisprudenza costante, il principio della bigenitorialità non determina automaticamente la previsione di tempi di permanenza paritetica presso ciascun genitore, dovendo l'esercizio di tale diritto essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore. La difesa ha, inoltre, evidenziato che il padre ha ancora bisogno di tempo per prendere confidenza con la routine quotidiana della bambina, come affermato dalla all'udienza del CP_1 7.5.2024, sicché il Tribunale nella regolamentazione dei tempi di frequentazione, ha considerato le esigenze di gradualità per consentire alla minore un graduale distacco dalla figura materna, che ha sempre rappresentato la figura di riferimento principale, prevedendo un progressivo ampliamento delle frequentazioni tra padre e figlia dal mese di settembre 2024, ampliamento che essendosi nell'attualità verificato, ha reso i diritti di visita del padre del tutto idonei a garantire una continuità di relazione tra ed entrambe le figure genitoriali, anche con riferimento ai Per_1 periodi di vacanze estivi, oggetto di un accordo intervenuto tra le parti all'udienza del 7.5.2024. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la difesa di parte appellata ha chiesto il rigetto del primo motivo di appello. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, la difesa, ha evidenziato che i conteggi operati dal Tribunale sulle condizioni economiche delle parti non sono corretti, in quanto la situazione economica del è decisamente migliore rispetto a quella riportata in sentenza, Pt_1 essendo il reddito annuo lordo dell'appellante pari a 48.451,00 (anno di imposta 2022) e quello della pari a 34.164,00 euro, importo confermato anche dalla CU 2024 prodotta nel CP_1 presente giudizio, (cfr. DOC.32). Al riguardo, la difesa ha evidenziato che il reddito netto mensile del per l'anno di imposta 2023, (CU2024) è stato pari a 2.802,58 euro, mentre quello della Pt_1
per la medesima annualità, è stato pari a 2.164,81 euro (CU 2024). La difesa ha, CP_1 inoltre, rilevato come il reddito del a differenza di quello della è suscettibile Pt_1 CP_1 di emolumenti extra, come avvenuto nell'anno 2022 (nel quale l'appellante ha percepito un reddito annuo lordo di 63.405,00 euro) in ragione della liquidazione da parte della banca di azioni che vengono periodicamente assegnate ai dipendenti.
5 La difesa ha, quindi, dedotto che la ricostruzione economico – reddituale operata da controparte non è corretta, tenuto altresì conto che non è stata considerata la quota del mutuo contratto dalla per l'immobile sito a Milano, Via Cadibona, ammontante a 668,00 euro mensili. CP_1 A tale proposito, la difesa ha affermato che la scelta effettuata dalla di non trasferirsi CP_1 in detto immobile, peraltro, attualmente abitato dalla propria madre, è stata dettata dalla necessità di assicurare alla minore, in un momento delicato della sua vita, il mantenimento dell'ambiente domestico nel quale è nata e crescita, preservando, così, un equilibrio familiare già assestato. Sullo specifico aspetto, la difesa ha affermato che il Tribunale non ha tenuto in debita considerazione che il dispone di un appartamento a Gallarate, non gravato da mutuo, che Pt_1 potrebbe essere concesso in locazione, trattandosi di immobile sempre vuoto atteso che il padre, ormai pensionato, risiede a Momperone dal giovedì al martedì di ogni settimana, sicché la scelta del di non mettere a reddito tale bene è indicativa del fatto che egli non necessiti di ulteriori Pt_2 entrate, disponendo di adeguati introiti che gli hanno consentito di acquistare di recente una nuova autovettura, con accollo del relativo finanziamento (con rate di 221,00 euro al mese) e corrispondere il canone di affitto di un box per ricoverarla, ammontante a 1.500,00 euro annui, pari a 125,00 euro mensili, sicché aggiungendo i costi di bollo e di assicurazione, corrispondenti a 125,00 euro mensili, egli sostiene, per l'autovettura, spese maggiori di quelle offerte per il mantenimento mensile della figlia (200,00 euro mensili). Alla luce di quanto in premessa, la difesa ha affermato che mentre la disponibilità residua mensile del ammonta a 1.152,58 euro, quella della è pari a 952,81 euro, sicché non solo Pt_1 CP_1
è corretta la previsione di un mantenimento indiretto a carico del padre, ma deve altresì ritenersi congrua la somma individuata dal Tribunale in 500,00 euro mensili, tenuto conto del fatto che la gestione della bambina, visti i tempi di permanenza presso ciascun genitore, grava in misura maggiore sulla madre, la quale è, altresì, onerata del pagamento del costo della refezione scolastica, pari a 734,00 euro annui e del rimborso della rata del finanziamento contratto per fare fronte alle spese familiari e legali, ammontante a 279,65 euro mensili (cfr. DOC.31).
4.Con memorie di replica del 30.12.2024, la difesa si è riportata ai propri motivi di appello Pt_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, affermando, quanto al diritto di visita paterno, che il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione in relazione alla compressione del diritto della minore di trascorrere l'intero fine settimana con il padre, non assurgendo le ragioni di gradualità, a valido motivo, essendo la bambina sempre stata cogestita da entrambi genitori, i quali potendo fruire di smart working, si alternavano nella cura della figlia, la quale è stata, pertanto, abituata, sin dalla nascita, a trascorre del tempo da sola con il padre. La difesa ha, inoltre, evidenziato che l'accordo raggiunto all'udienza del 7.5.2024 dai genitori per i periodi estivi, riguardava esclusivamente l'estate 2024, sicché la conferma della statuizione di primo grado determinerebbe una violazione al principio dell'alternanza che deve governare la regolamentazione dei tempi di gestione e di cura dei figli da parte di ciascun genitore. La difesa ha, inoltre, insistito nell'affermare che la differenza della disponibilità mensile tra le parti è di soli 500,00 euro (non avendo controparte computato l'importo dell'assegno unico percepito integralmente dalla madre), che non può essere considerata, nel calcolo delle disponibilità, la rata del mutuo versata dalla per l'immobile di proprietà a Milano, essendo una libera CP_1 scelta della parte di concederlo in comodato gratuito alla propria madre anziché metterlo a reddito, che neppure può essere computato il finanziamento contratto nel corso dell'ultimo anno, scelta autonomamente assunta dalla che non può ricadere sul e che le attribuzioni CP_1 Pt_1 economiche riconosciute dalla banca ai propri dipendente, hanno carattere straordinario, sicché non possono essere tenute in considerazione per la quantificazione dei redditi. Con memorie di replica del 10.1.2025, la difesa chiedendo l'accoglimento delle CP_1 conclusioni già rassegnate, ha contestato in toto la memoria avversaria, evidenziando che il week end paterno, prevedendo due pernotti della minore con il padre, è del tutto congruo all'età della bambina e alle sue esigenze, non corrispondendo al vero che le parti, durante la convivenza,
6 abbiano cogestito la figlia, essendosi la madre sempre occupata dell'accudimento primario della minore ed avendo il padre, sin dalla nascita di trascorso tutti i week end fuori di casa (dal Per_1 sabato mattina alla domenica sera), non preoccupandosi, mai di prepararle i pasti, come dimostrato dal fatto che nei fine settimana di sua spettanza la bambina viene sempre portata a Monperone a casa del proprio padre che cucina per tutti, tornando, spesso sporca e non lavata. La difesa ha, quindi, evidenziato che l'accordo raggiunto dai genitori sulle vacanze estive non riguardava le sole vacanze del 2024, essendosi lo stesso fondato sul fatto che la può CP_1 fruire delle ferie solo nel mese di agosto, intendendo, comunque, i genitori continuare a festeggiare insieme il compleanno della figlia, come di fatto avvenuto. Quanto, infine, alle questioni economiche, la difesa appellata ha confermato le proprie prospettazioni, evidenziando la sperequazione reddituale esistente tra le parti e la conseguente differente disponibilità residua mensile tra le stesse, peraltro confermata, sia dalle giacenze presso i conti correnti del sia dal fatto che il medesimo, pur potendo mettere a reddito l'immobile Pt_1 di sua proprietà sito in Gallarate, non si è mai determinato a farlo, mentre la non può CP_1 mettere a reddito il proprio, gravato da mutuo, essendo lo stesso occupato dalla propria madre.
5. Con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 16.1.2025, le parti, riportandosi ai propri atti di costituzione e alle repliche depositate, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
6. L'udienza del 21.1.2025 è stata celebrata con modalità cartolare, come da provvedimento presidenziale del 17.9.2024. All'esito la Corte, letto il parere del PG e richiamati gli atti difensivi e le note di parte, ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che i motivi di appello possano trovare accoglimento nei termini di seguito illustrati e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere parzialmente riformata. Con il primo motivo di appello la difesa ha censurato la sentenza del Tribunale in relazione ai tempi di frequentazione tra padre e figlia, sia con riferimento ai fine settimana di spettanza del Pt_1 sia con riferimento ai periodi estivi.
Quanto alla contestata illogica ed immotivata limitazione dei tempi di permanenza della figlia presso il padre durante i fine settimana di sua spettanza, ne ritiene la Corte l'infondatezza, ritenendo il Collegio che la calendarizzazione degli incontri settimanali disposta dal Tribunale, assicuri ampie frequentazioni tra padre-figlia, tenendo conto della tenera età della minore. In particolare, si osserva che allo stato la minore trascorre con il padre due fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina (comportanti due pernottamenti consecutivi), oltre un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, nella settimana che esita con il week end paterno ed ulteriori due giorni infrasettimanali, con pernottamento, nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza della madre. Tali tempi di permanenza appaiono alla Corte garantire la continuità della relazione tra la minore ed il padre, assicurando un adeguato esercizio del diritto alla bigenitorialità, che, ormai per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, per essere assicurato, non richiede la previsione di tempi di frequentazione paritetici fra i genitori ed il figlio, sicché il giudice, tenuto conto del caso concreto, può sempre stabilire una suddivisione non necessariamente paritaria dei tempi di frequentazione, non traducendosi il principio della bigenitorialità in una suddivisione matematica dei momenti di visita, in quanto una tale applicazione aritmetica potrebbe non rispondere al preminente interesse del minore, che è il fulcro attorno al quale deve ruotare la ratio decidendi (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, n.17221; Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31902). In particolare, in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale
7 bel potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass. sez.I civ. 5 agosto 2024 n. 22083). Nel caso in esame, si osserva che il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dalla difesa appellante, ha individuato una regolamentazione che, da una parte consente al padre di mantenere una relazione continuativa e frequente con la figlia, con possibilità di effettuare durante la settimana numerosi pernotti e di trascorrere con la bambina anche week end fuori dalla città (come, peraltro, già effettuato in occasione degli accessi a Monperone presso l'abitazione del proprio padre) e dall'altra preserva la minore da continui passaggi da una casa all'altra dei genitori, rilevandosi che l'introduzione di un ulteriore pernottamento settimanale preso il padre, come richiesto dalla difesa appellante, portando i tempi di frequentazione ad una regime pressocché alternato, esporrebbe la bambina a continui e faticosi spostamenti, che, tenuto conto della tenera età della minore (di soli 4 anni), rischiano di destabilizzarla e di essere forieri di perdita di punti di riferimento stabili. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha motivato la propria decisione sulla necessità di assicurare alla bambina una progressiva gradualità delle frequentazioni con il padre, che non la esponga ad una condizione destabilizzante e che le consenta di mantenere saldi i suoi punti di riferimento che, tenuto conto della tenera età, dei vissuti emotivi elicitati dalla separazione dei genitori e del pregresso assetto di vita (nel quale la madre è stata maggiormente presente), sono, nell'attualità, rappresentati principalmente dalla figura materna. Ciò non toglie che con la stabilizzazione della situazione familiare, con l'avvio di processi di elaborazione della separazione dei genitori e con la progressione dell'età della minore, i momenti di frequentazione con il padre potranno essere gradualmente ulteriormente implementati. Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione assunta dal Tribunale sullo specifico aspetto deve, pertanto, allo stato, essere confermata. A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento alla censura mossa dalla difesa appellante, avente ad oggetto la modifica della regolamentazione disposta dal Tribunale in relazione alle vacanze estive, segnatamente alla possibilità di introdurre, nelle tre settimane di spettanza paterna, la previsione di due settimane consecutive. La domanda merita, infatti, accoglimento, ritenendosi corrispondente all'interesse della minore la facoltà di trascorre, durante l'estate, periodi continuativamente più prolungati alla presenza del padre, con possibilità di effettuare viaggi anche all'Estero in sua compagnia e ciò al fine di consentire una maggiore fluidità ed un saldo consolidamento delle consuetudini relazionali e di vita della diade, sicché, a parziale modifica della sentenza appellata, deve essere introdotto il criterio della consecutività tra due delle tre settimane di spettanza paterna nel periodo estivo. A tale proposito, tenuto conto che la madre può fruire in estate delle ferie solo nel mese di agosto, a differenza del padre che pare potere fruire di periodi di vacanza anche nei mesi di luglio e di settembre, (come emerso in sede degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 7.5.2024), appare opportuno prevedere, con decorrenza dall'estate 2025, salvo diversi accordi tra le parti, che il padre trascorra con la figlia l'ultima settimana del mese di luglio e la prima di agosto (o alternativamente l'ultima di agosto e la prima di settembre), confermandosi nel resto quanto disposto dal Tribunale. Con riferimento al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la censura mossa al capo 4) della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha posto a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 500,00 con decorrenza dal mese di aprile 2024, ritiene la Corte che lo stesso meriti accoglimento limitatamente alla domanda di riduzione avanzata in via subordinata. Deve, infatti, essere rigettata la richiesta, avanzata da parte appellante in via principale, di revoca del contributo, avuto riguardo al fatto che la minore, in forza dell'attuale regolamentazione degli incontri con il padre, è collocata in via prevalente presso l'abitazione materna (20 giorni su 10 al
8 mese), con conseguenti maggiori oneri a carico della genitrice rispetto al suo mantenimento diretto, sicché reputa la Corte corretta la previsione di un assegno perequativo a carico del padre. Tale dazione, tuttavia, deve essere rimodulata nell'ammontare, ritenendosi eccessiva, tenuto conto della condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, dei costi dei quali ciascuna è gravata e non in ultimo delle esigenze di vita della minore, bambina di soli 4 anni, la previsione di un contributo paterno di 500,00 euro mensili, tenuto, altresì, conto del fatto che anche la madre, disponendo di attività lavorativa produttiva di reddito, è anch'essa tenuta per legge a contribuire al mantenimento economico della figlia. Al riguardo, dall'esame della documentazione reddituale aggiornata, si rileva che il per Pt_1 l'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024) ha documentato un reddito imponibile di 48.218,00 euro che detratti gli oneri fiscali, corrisponde ad un reddito mensile netto pari a circa 2. 700,00 euro, mentre la per l'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024) ha documentato un reddito CP_1 imponibile di 34.165,00 euro, che detratti gli oneri fiscali corrisponde ad un reddito mensile netto pari a circa 2.250,00 euro, importo che deve essere implementato di 115,00 euro mensili, corrispondenti al valore dell'assegno unico percepito integralmente dalla madre. Va, poi, considerato che entrambe le parti, nell'attualità, corrispondono un canone di locazione pari a circa 1.150,00 euro ciascuna, che entrambe dispongono di immobili di proprietà non messi a reddito (la in Milano e il a Gallarate), concessi in comodato gratuito ai propri CP_1 Pt_1 genitori e che la sta provvedendo al rimborso delle rate del mutuo contratto CP_1 sull'immobile di proprietà sito a Milano, ammontanti a 668,00 euro mensili. A tale riguardo, si osserva che, se è pur vero che la ha scelto di non trasferirsi CP_1 nell'abitazione di proprietà per consentire alla figlia di mantenere l'ambiente domestico nel quale ha sempre vissuto, sobbarcandosi, così, il pagamento di un canone di locazione, va, tuttavia rilevato che la stessa, a fronte di tale spesa, non ha ritenuto di mettere a reddito l'immobile di proprietà al fine di elidere i costi del relativo mutuo, effettuando una scelta che non può ricadere del tutto sulle spalle dell'ex compagno. Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto delle pressoché speculari condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e dei costi mensili che gravano su ciascun genitore, come ricostruiti in sentenza e dedotti dalle difese nelle rispettive memorie difensive, ritiene la Corte adeguata la riduzione del contributo paterno al mantenimento della minore nella misura di 400,00 euro mensili, somma che si reputa congrua anche alla luce delle esigenze di vita della bambina in considerazione della sua tenera età e del fatto che anche la madre è obbligata a contribuire al suo mantenimento economico. Va, sullo specifico aspetto, rammentato che l'assegno di mantenimento per i figli minori, posto a carico del genitore non collocatario, va determinato in maniera tale da assicurare il rispetto di ogni necessità di assistenza morale e materiale, di cura e di educazione del minore anche alla luce dell'età di quest'ultimo, (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. I, 09/06/2015, n.11882). Non può, pertanto, trovare accoglimento la richiesta avanzata, in via subordinata, dalla difesa appellante di ridurne l'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia disposto dal Tribunale, rideterminando il quantum dovuto in € 200,00 mensili. Al riguardo, si osserva infatti che anche il pur essendo proprietario di un immobile di Pt_1 proprietà ha scelto di non metterlo a reddito, lasciandolo nella disponibilità del proprio padre, il quale, tuttavia, risulta disporre di una propria abitazione a Momperone, luogo nel quale risiede, con ciò dimostrando di non trovarsi in precarie condizioni economiche, circostanza, peraltro, confermata dal fatto che l'appellante ha sempre provveduto al pagamento dell'importo statuito prima dal G.I., non provvedendo a reclamare il relativo provvedimento e poi dal Tribunale, nonché dal suo contratto lavorativo, che prevede la periodica percezione di importi ulteriori rispetto a quelli stipendiali, elargiti in varie occasioni ai propri dipendenti dalla . Controparte_3 Quanto agli effetti della disposta riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia, stante la natura alimentare dell'assegno corrisposto, destinato a coprire solo i beni e le esigenze di stretta necessità della minore, ritiene la Corte che gli stessi debbano decorrere dalla
9 pubblicazione della presente sentenza, rilevandosi che, secondo consolidata giurisprudenza, nell'ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio, operata sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita (cfr. Cass.Civ. sez.I, ordinanza del 26.4.2023 n.10974/2023). Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10.7.2024, così provvede:
[...] a) in parziale riforma della sentenza appellata dispone che la minore trascorra con il padre,
, nel periodo estivo, a decorrere dall'estate 2025, due settimane anche Parte_1 consecutive;
b) in parziale riforma della sentenza appellata riduce il contributo paterno al mantenimento della figlia minore, individuandolo nella misura di 400,00 euro mensili, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
c) conferma nel resto;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio
Così deciso in Milano, 21.1.2025
Il Presidente Dott. Fabio Laurenzi Il consigliere est. Dott. Valentina Paletto
10
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte d'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere relatore dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2538/2024 promossa da: (C.F , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, in via Trieste n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Sapi (C.F.
), con studio sito in Milano, viale Monte Nero 51 (pec: C.F._2
fax: 02 29535945), presso la quale ha eletto domicilio Email_1 APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], difesa e rappresentata dall'avv. Silvia Casagrande, (C.F. C.F._4
), con studio sito in Milano, in Via Crocefisso 6, presso cui ha eletto domicilio e dall'Avv.
[...] Valentina Cerullo, (C.F. , pec: CodiceFiscale_5 Email_2 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7496/2024 avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, emessa, all'esito del giudizio iscritto al numero di R.G. 41272/2023 dal Tribunale di Milano il 10.07.2024, pubblicata il 30.07.2024 e notificata il 31.07.2024.
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. CP_2
che ha chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7496/2024 emessa in data 10.07.2024, pubblicata in data 30.07.2024 e notificata in data 31.07.2024, così provvedere: 1 In parziale riforma del capo 3) prevedere che il signor veda la figlia a) a fine settimana alternati Pt_1 Per_1 dal venerdì, al termine dell'orario scolastico, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva con pernottamento e riaccompagnamento a scuola e, nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza materna, un secondo giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva con pernottamento e riaccompagnamento a scuola;
b) vacanze natalizie: il 24 dicembre in alternanza di anno in anno tra i genitori con il 25 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo, nonché dal 26 dicembre ore 10.30 al 1 gennaio ore 10.30 ovvero, in alternanza di anno in anno con la madre, dal 1 gennaio ore 10.30 al 6 gennaio ore 19.00; c) vacanze estive: tre settimane di cui due consecutive nel mese di agosto, alternando di anno in anno con la madre le prime due e le seconde due;
d) vacanze: suddivise a metà con il primo periodo comprendente Pasqua e il secondo periodo il lunedì dell'Angelo; e) ponti ed altre festività secondo il calendario delle frequentazioni. In parziale riforma del capo 4) revocare l'obbligo del signor di corresponsione dell'assegno di Pt_1 mantenimento per la figlia in favore della signora e per l'effetto condannare la signora Per_1 CP_1 a rifondere ad quanto dallo s titolo di mantenimento della figlia a CP_1 Parte_1 far tempo da aprile 2024, termine di decorrenza stabilito dalla sentenza che si chiede di riformare. In subordine ridurre l'importo di tale assegno di mantenimento quantificandolo in un importo non superiore a euro 200,00 mensili con la conseguente condanna della signora a rifondere all'odierno CP_1 appellante la maggior somma mensilmente versata dal mese di aprile 2 Confermare nel resto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso: nel merito: 1) Respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal signor Pt_1 avverso alla sentenza n. 7496/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 10.07.2024 e pub
[...] 30.07.2024 e tutte le domande in esso contenute;
2) Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”. Per il PG: “ vista l'impugnazione presentata da nel procedimento in epigrafe, preso atto dei Parte_1 motivi addotti dall'appellante;
considerato che
si ri e la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha previsto una gradualità nei pernottamenti della minore presso il padre escludendo per il momento il pernottamento del venerdì sera pur mantenendo un buon equilibrio tra i genitori;
rilevato che appare invece la richiesta di prevedere nel mese di agosto due settimane consecutive con il padre consentendo così anche alla minore di godere di periodi di vacanza anche lontani dal luogo di residenza;
relativamente alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, si condivide la valutazione del giudice di primo grado, quantomeno sino a quando il collocamento della minore non sarà del tutto paritario. esprime parere positivo al parziale accoglimento dell'appello nei termini indicati, con conferma nel resto del provvedimento impugnato”. FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza resa in data 10.7.2024, pubblicata il 30.7.2024, il Tribunale di Milano - decidendo sul ricorso promosso da , avente ad oggetto la regolamentazione della Parte_1 responsabilità genitoriale (affido, collocamento, assegnazione casa familiare e contributo al mantenimento economico) sulla figlia , nata il [...] nel corso della relazione sentimentale Per_1 intrattenuta con , comportante convivenza abitativa - ha affidato la Controparte_1 figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, ha assegnato la casa familiare sita in Milano, Piazza Insubria n. 7 condotta in locazione (con canone di 1.200,00 euro mensili), a , ha disposto Controparte_1 la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia (in particolare prevedendo incontri a we alternati dal sabato mattina al lunedì mattina successivo, con riaccompagnamento a scuola;
un giorno infrasettimanale, il martedì, dall' uscita di scuola fino alla mattina successiva con pernottamento e riaccompagnamento a scuola;
un ulteriore giorno infrasettimanale dall' uscita da scuola fino alla sera dopo cena con riaccompagnamento a casa della madre per le settimane che si concludono con il we di spettanza materna;
a decorrere dal mese di settembre 2024 il padre avrà un ulteriore pernottamento nelle settimane che si concludono con il we di spettanza materna -il secondo giorno con cena previsto nel calendario fino a settembre diventa il giorno con
2 pernottamento-; vacanze natalizie: il 24 dicembre, in alternanza, di anno in anno, tra i genitori, con il 25 dicembre, dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del giorno successivo, nonché dal 26 dicembre, ore 10:30 all'1 gennaio ore 10:30 ovvero, in alternanza di anno in anno con la madre, dall'1 gennaio, ore 10:30 al 6 gennaio, ore 19:00; vacanze estive: trascorrerà con il padre la prima settimana di luglio - Per_1
1.7 luglio - la prima settimana di agosto - 31 luglio- 7 agosto - la prima settimana di settembre - 1.7 settembre;
vacanze pasquali saranno suddivise a metà - un periodo comprendente la pasqua e l'altro periodo il lunedì dell'angelo; ponti ed altre festività seguono il calendario delle frequentazioni come sopra determinato), ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia nella misura di 500,00 euro mensili a decorrere dal mese di aprile 2024, oltre il 50% delle spese extra assegno secondo le Linee guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, ha posto in misura integrale a favore della madre la percezione dell'assegno unico ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte nella misura di ½ , liquidate pro quota in 1.500,00 euro, compensando la restante parte. In particolare il Tribunale, ha disposto l'affido condiviso della minore, il suo collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione alla della casa familiare condotta in CP_1 locazione, rilevando l'assenza di contrasto tra le parti sugli specifici aspetti e, evidenziando le divergenze dei genitori con riferimento ai tempi di permanenza della bambina presso ciascuno, ha confermato le statuizioni assunte dal G.D., il quale aveva già previsto un ampliamento dei momenti di frequentazione tra padre e figlia, con decorrenza dal mese di settembre 2024. Al riguardo, il Tribunale ha affermato l'esigenza di rispettare una gradualità di incontri tra padre e figlia, tenuto conto della tenera età della bambina ed ha, comunque, rilevato che i tempi di visita della minore con il padre sono ampi, tali da rispettare il diritto alla bigenitorialità, principio che non presuppone necessariamente tempi paritetici di frequentazione. Quanto alle statuizioni di natura economica, il Tribunale, dando atto che l'ordinanza del G.D. del 9.5.2024, (che aveva previsto un contributo paterno al mantenimento della figlia minore pari a 500,00 euro mensili, oltre il 50% delle stese straordinarie) non era stata reclamata dal ha confermato Pt_1 tale statuizione, ritenendola congrua in relazione alle condizioni economiche delle parti e dei maggiori tempi di permanenza della minore presso la madre. In particolare, il Tribunale ha affermato che le condizioni economiche del ricorrente non hanno subito alcun decremento rispetto ai redditi dell'anno di imposta 2022 (conosciuti dal G.D.), essendo, di contro aumentati, che il è pieno proprietario della casa nella quale afferma viva il proprio Pt_1 padre a titolo gratuito e che pertanto dispone di un bene che può essere messo a reddito.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 16.9.2024, ha proposto Parte_1 tempestivo appello ed ha chiesto, in via principale, a parziale modifica del provvedimento impugnato, una diversa modulazione degli incontri con la figlia (ed in particolare che la minore trascorra con il padre fine settimana alternati, dal venerdì, dal termine dell'orario scolastico, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva con pernottamento e riaccompagnamento a scuola e, nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza materna, un secondo giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva con pernottamento e riaccompagnamento a scuola;
vacanze natalizie: il 24 dicembre in alternanza di anno in anno tra i genitori con il 25 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo, nonché dal 26 dicembre ore 10.30 al 1 gennaio ore 10.30 ovvero, in alternanza di anno in anno con la madre, dal 1 gennaio ore 10.30 al 6 gennaio ore 19.00; vacanze estive: tre settimane di cui due consecutive nel mese di agosto, alternando di anno in anno con la madre le prime due e le seconde due;
vacanze pasquali: suddivise a metà con il primo periodo comprendente la Pasqua e il secondo periodo il lunedì dell'Angelo; ponti ed altre festività secondo il calendario delle frequentazioni), nonché la revoca dell'obbligo del padre di corresponsione dell'assegno di mantenimento per la figlia con conseguente condanna della a Per_1 CP_1 rifondere al quanto dallo stesso versato a far tempo dal mese di aprile 2024, termine di Pt_1 decorrenza stabilito dalla sentenza impugnata;
in via subordinata, ha chiesto la riduzione
3 dell'importo da quantificare in misura non superiore ad euro 200,00 mensili, con conseguente condanna della a rifondere all'odierno appellante la maggior somma mensilmente CP_1 versata dal mese di aprile 2024. Con il primo motivo di appello, la difesa ha affermato l'illogica limitazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, in assenza di idonea motivazione, con particolare riguardo alla decorrenza del week di spettanza paterno dalla giornata di sabato anziché da quella di venerdì, statuizione che determina un'ingiusta limitazione del tempo e delle attività che la minore può fare con il padre, essendo i week end fuori porta penalizzati, tenuto, altresì, conto del fatto che il può terminare la propria attività lavorativa alle ore 15.00 del venerdì (come dallo Pt_1 stesso dichiarato all' udienza del 7.5.2024). A tale riguardo, la difesa ha affermato che prima della separazione entrambi i genitori si occupavano in misura uguale della figlia, potendo contare su orari lavorativi elastici, in assenza di aiuti domestici e che il padre si alternava con la madre per andare a prendere la bambina a scuola, sicché la decisione del Tribunale si attesta ingiusta ed erronea, tenuto, altresì, conto del fatto che dal giudizio non sono emersi elementi che possano fare supporre che il non sia dotato di Pt_1 piena capacità genitoriale. La difesa ha, quindi, stigmatizzato la decisione assunta dal Tribunale di non prevedere per il padre la possibilità di trascorrere durante le vacanze estive due settimane consecutive con la figlia, statuizione che limita la possibilità del di recarsi, durante l'estate, con la minore all'Estero Pt_1 ed ha sullo specifico aspetto affermato che il rigido regime settimanale disposto dal Tribunale (conseguito alla disponibilità espressa dal all'udienza del 7.5.2024, stanti le imminenti Pt_1 vacanze estive, di trascorrere con la figlia tre settimane non consecutive, disponibilità, tuttavia, limitata alla sola estate del 2024 in ragione della sua organizzazione lavorativa e pertanto suscettibile di modifiche future), non consentirà mai al padre di passare con la figlia, nata il 9 agosto, il giorno del suo compleanno. Con il secondo motivo di appello, la difesa contestando l'erronea attribuzione dell'assegno Pt_1 di mantenimento per la figlia e comunque la sua congruità, ha affermato che il proprio assistito non ha reclamato il provvedimento del G.D., che aveva previsto l' importo di 500,00 euro a titolo di contributo paterno al mantenimento della minore, unicamente per ragioni di economia processuale e che in ogni caso tale statuizione viola il principio di proporzionalità, alla luce della sostanziale equivalenza dei redditi dei genitori. In particolare, la difesa ha affermato che lo stesso Tribunale ha accertato che il per l'anno 2024, ha percepito uno stipendio mensile di circa Pt_1
2.560,00 euro e che il medesimo corrisponde un canone di locazione pari a 1.150,00 euro mensili, mentre la per l'anno 2022, ha percepito uno stipendio di euro 2.432,00 euro e per CP_1 l'anno 2021 di 1.846,00 euro, essendo anch'ella gravata da un canone di locazione pari a 1.200,00 euro mensili. La difesa ha, quindi, affermato che entrambe le parti dispongono di beni immobili concessi in comodato gratuito ai propri genitori (la a Milano, immobile per il quale paga un mutuo CP_1
e il a Gallarate), essendo, inoltre, entrambi proprietari di un 'autovettura ciascuno. Pt_1 La difesa ha, quindi, contestato l'incongruità dell'assegno di mantenimento disposto a carico del padre, stante la sostanziale specularità delle condizioni reddituali dei genitori, gli ampli tempi di permanenza della bambina presso il padre (10 giorni al mese) e la percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico, ammontante a 115,00 euro mensili, evidenziando l'indebita sperequazione che la statuizione del Tribunale determina tra le parti. In particolare, la difesa ha evidenziato che a favore del (al netto delle spese sullo stesso Pt_1 gravanti comprensive della somma disposta a titolo di mantenimento della minore), residuano 850,00 euro mensili, (somma con la quale deve fare fronte a tutte le proprie spese mensili, comprensive di utenze, spese alimentari, spese per il proprio sostentamento, finanziamento per l'auto ammontanti a circa 200,00 euro mensili, spese per l'auto, oltre il 50% delle spese straordinarie per la figlia), mentre a favore della ne residuano 1.465,00. CP_1
4 3. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2024, CP_1
ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata, con
[...] vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Preliminarmente, la difesa appellata ha evidenziato che la sentenza impugnata ricalca l'ordinanza emessa in corso di causa ex art. 473 bis.21 cpc del 9.5.2024, non reclamata dal ai sensi dell'art. Pt_1 473 bis.24 cpc, sicché è evidente che controparte abbia espresso acquiescenza ai provvedimenti assunti dal G.D., avendo potuto, tutte le questioni sollevate nel presente appello, essere discusse e decise in sede di reclamo, evitando, così, l'instaurazione di ulteriore contenzioso. Con riferimento al primo motivo di appello, la difesa ha affermato, quanto alla decorrenza del week end di spettanza paterno dalla mattina del sabato, che la decisione del Tribunale non determina alcuna violazione del diritto del padre a frequentare la figlia ed ha sul punto evidenziato che il nel fine settimana di sua spettanza, ha sempre organizzato uscite “fuori porta” , recandosi Pt_1 con la bambina a casa del nonno paterno, sita a Momperone (ad 80 km da Milano). La difesa ha, quindi, dedotto che tale statuizione è stata assunta del Tribunale anche in ragione dei tempi di lavoro dei genitori, come dichiarati dalle parti all'udienza del 7.5.2024, nel corso della quale è emerso che madre, nella giornata del venerdì, non lavora mai, potendosi, così occupare in modo esclusivo alla bambina, mentre il padre, qualora in grado di rincasare alle ore 15.30, deve comunque lavorare in smart working, con conseguente impossibilità di seguire in modo adeguato la figlia. La difesa ha, poi, affermato che contrariamente a quanto dedotto da controparte, il Tribunale ha adeguatamente motivato la statuizione relativa ai tempi di frequentazione settimanale tra padre e figlia, valorizzando la tenera età della bambina e la presenza di un calendario di frequentazioni ampio, tenuto altresì conto che, secondo giurisprudenza costante, il principio della bigenitorialità non determina automaticamente la previsione di tempi di permanenza paritetica presso ciascun genitore, dovendo l'esercizio di tale diritto essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore. La difesa ha, inoltre, evidenziato che il padre ha ancora bisogno di tempo per prendere confidenza con la routine quotidiana della bambina, come affermato dalla all'udienza del CP_1 7.5.2024, sicché il Tribunale nella regolamentazione dei tempi di frequentazione, ha considerato le esigenze di gradualità per consentire alla minore un graduale distacco dalla figura materna, che ha sempre rappresentato la figura di riferimento principale, prevedendo un progressivo ampliamento delle frequentazioni tra padre e figlia dal mese di settembre 2024, ampliamento che essendosi nell'attualità verificato, ha reso i diritti di visita del padre del tutto idonei a garantire una continuità di relazione tra ed entrambe le figure genitoriali, anche con riferimento ai Per_1 periodi di vacanze estivi, oggetto di un accordo intervenuto tra le parti all'udienza del 7.5.2024. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la difesa di parte appellata ha chiesto il rigetto del primo motivo di appello. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, la difesa, ha evidenziato che i conteggi operati dal Tribunale sulle condizioni economiche delle parti non sono corretti, in quanto la situazione economica del è decisamente migliore rispetto a quella riportata in sentenza, Pt_1 essendo il reddito annuo lordo dell'appellante pari a 48.451,00 (anno di imposta 2022) e quello della pari a 34.164,00 euro, importo confermato anche dalla CU 2024 prodotta nel CP_1 presente giudizio, (cfr. DOC.32). Al riguardo, la difesa ha evidenziato che il reddito netto mensile del per l'anno di imposta 2023, (CU2024) è stato pari a 2.802,58 euro, mentre quello della Pt_1
per la medesima annualità, è stato pari a 2.164,81 euro (CU 2024). La difesa ha, CP_1 inoltre, rilevato come il reddito del a differenza di quello della è suscettibile Pt_1 CP_1 di emolumenti extra, come avvenuto nell'anno 2022 (nel quale l'appellante ha percepito un reddito annuo lordo di 63.405,00 euro) in ragione della liquidazione da parte della banca di azioni che vengono periodicamente assegnate ai dipendenti.
5 La difesa ha, quindi, dedotto che la ricostruzione economico – reddituale operata da controparte non è corretta, tenuto altresì conto che non è stata considerata la quota del mutuo contratto dalla per l'immobile sito a Milano, Via Cadibona, ammontante a 668,00 euro mensili. CP_1 A tale proposito, la difesa ha affermato che la scelta effettuata dalla di non trasferirsi CP_1 in detto immobile, peraltro, attualmente abitato dalla propria madre, è stata dettata dalla necessità di assicurare alla minore, in un momento delicato della sua vita, il mantenimento dell'ambiente domestico nel quale è nata e crescita, preservando, così, un equilibrio familiare già assestato. Sullo specifico aspetto, la difesa ha affermato che il Tribunale non ha tenuto in debita considerazione che il dispone di un appartamento a Gallarate, non gravato da mutuo, che Pt_1 potrebbe essere concesso in locazione, trattandosi di immobile sempre vuoto atteso che il padre, ormai pensionato, risiede a Momperone dal giovedì al martedì di ogni settimana, sicché la scelta del di non mettere a reddito tale bene è indicativa del fatto che egli non necessiti di ulteriori Pt_2 entrate, disponendo di adeguati introiti che gli hanno consentito di acquistare di recente una nuova autovettura, con accollo del relativo finanziamento (con rate di 221,00 euro al mese) e corrispondere il canone di affitto di un box per ricoverarla, ammontante a 1.500,00 euro annui, pari a 125,00 euro mensili, sicché aggiungendo i costi di bollo e di assicurazione, corrispondenti a 125,00 euro mensili, egli sostiene, per l'autovettura, spese maggiori di quelle offerte per il mantenimento mensile della figlia (200,00 euro mensili). Alla luce di quanto in premessa, la difesa ha affermato che mentre la disponibilità residua mensile del ammonta a 1.152,58 euro, quella della è pari a 952,81 euro, sicché non solo Pt_1 CP_1
è corretta la previsione di un mantenimento indiretto a carico del padre, ma deve altresì ritenersi congrua la somma individuata dal Tribunale in 500,00 euro mensili, tenuto conto del fatto che la gestione della bambina, visti i tempi di permanenza presso ciascun genitore, grava in misura maggiore sulla madre, la quale è, altresì, onerata del pagamento del costo della refezione scolastica, pari a 734,00 euro annui e del rimborso della rata del finanziamento contratto per fare fronte alle spese familiari e legali, ammontante a 279,65 euro mensili (cfr. DOC.31).
4.Con memorie di replica del 30.12.2024, la difesa si è riportata ai propri motivi di appello Pt_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, affermando, quanto al diritto di visita paterno, che il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione in relazione alla compressione del diritto della minore di trascorrere l'intero fine settimana con il padre, non assurgendo le ragioni di gradualità, a valido motivo, essendo la bambina sempre stata cogestita da entrambi genitori, i quali potendo fruire di smart working, si alternavano nella cura della figlia, la quale è stata, pertanto, abituata, sin dalla nascita, a trascorre del tempo da sola con il padre. La difesa ha, inoltre, evidenziato che l'accordo raggiunto all'udienza del 7.5.2024 dai genitori per i periodi estivi, riguardava esclusivamente l'estate 2024, sicché la conferma della statuizione di primo grado determinerebbe una violazione al principio dell'alternanza che deve governare la regolamentazione dei tempi di gestione e di cura dei figli da parte di ciascun genitore. La difesa ha, inoltre, insistito nell'affermare che la differenza della disponibilità mensile tra le parti è di soli 500,00 euro (non avendo controparte computato l'importo dell'assegno unico percepito integralmente dalla madre), che non può essere considerata, nel calcolo delle disponibilità, la rata del mutuo versata dalla per l'immobile di proprietà a Milano, essendo una libera CP_1 scelta della parte di concederlo in comodato gratuito alla propria madre anziché metterlo a reddito, che neppure può essere computato il finanziamento contratto nel corso dell'ultimo anno, scelta autonomamente assunta dalla che non può ricadere sul e che le attribuzioni CP_1 Pt_1 economiche riconosciute dalla banca ai propri dipendente, hanno carattere straordinario, sicché non possono essere tenute in considerazione per la quantificazione dei redditi. Con memorie di replica del 10.1.2025, la difesa chiedendo l'accoglimento delle CP_1 conclusioni già rassegnate, ha contestato in toto la memoria avversaria, evidenziando che il week end paterno, prevedendo due pernotti della minore con il padre, è del tutto congruo all'età della bambina e alle sue esigenze, non corrispondendo al vero che le parti, durante la convivenza,
6 abbiano cogestito la figlia, essendosi la madre sempre occupata dell'accudimento primario della minore ed avendo il padre, sin dalla nascita di trascorso tutti i week end fuori di casa (dal Per_1 sabato mattina alla domenica sera), non preoccupandosi, mai di prepararle i pasti, come dimostrato dal fatto che nei fine settimana di sua spettanza la bambina viene sempre portata a Monperone a casa del proprio padre che cucina per tutti, tornando, spesso sporca e non lavata. La difesa ha, quindi, evidenziato che l'accordo raggiunto dai genitori sulle vacanze estive non riguardava le sole vacanze del 2024, essendosi lo stesso fondato sul fatto che la può CP_1 fruire delle ferie solo nel mese di agosto, intendendo, comunque, i genitori continuare a festeggiare insieme il compleanno della figlia, come di fatto avvenuto. Quanto, infine, alle questioni economiche, la difesa appellata ha confermato le proprie prospettazioni, evidenziando la sperequazione reddituale esistente tra le parti e la conseguente differente disponibilità residua mensile tra le stesse, peraltro confermata, sia dalle giacenze presso i conti correnti del sia dal fatto che il medesimo, pur potendo mettere a reddito l'immobile Pt_1 di sua proprietà sito in Gallarate, non si è mai determinato a farlo, mentre la non può CP_1 mettere a reddito il proprio, gravato da mutuo, essendo lo stesso occupato dalla propria madre.
5. Con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 16.1.2025, le parti, riportandosi ai propri atti di costituzione e alle repliche depositate, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
6. L'udienza del 21.1.2025 è stata celebrata con modalità cartolare, come da provvedimento presidenziale del 17.9.2024. All'esito la Corte, letto il parere del PG e richiamati gli atti difensivi e le note di parte, ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che i motivi di appello possano trovare accoglimento nei termini di seguito illustrati e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere parzialmente riformata. Con il primo motivo di appello la difesa ha censurato la sentenza del Tribunale in relazione ai tempi di frequentazione tra padre e figlia, sia con riferimento ai fine settimana di spettanza del Pt_1 sia con riferimento ai periodi estivi.
Quanto alla contestata illogica ed immotivata limitazione dei tempi di permanenza della figlia presso il padre durante i fine settimana di sua spettanza, ne ritiene la Corte l'infondatezza, ritenendo il Collegio che la calendarizzazione degli incontri settimanali disposta dal Tribunale, assicuri ampie frequentazioni tra padre-figlia, tenendo conto della tenera età della minore. In particolare, si osserva che allo stato la minore trascorre con il padre due fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina (comportanti due pernottamenti consecutivi), oltre un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, nella settimana che esita con il week end paterno ed ulteriori due giorni infrasettimanali, con pernottamento, nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza della madre. Tali tempi di permanenza appaiono alla Corte garantire la continuità della relazione tra la minore ed il padre, assicurando un adeguato esercizio del diritto alla bigenitorialità, che, ormai per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, per essere assicurato, non richiede la previsione di tempi di frequentazione paritetici fra i genitori ed il figlio, sicché il giudice, tenuto conto del caso concreto, può sempre stabilire una suddivisione non necessariamente paritaria dei tempi di frequentazione, non traducendosi il principio della bigenitorialità in una suddivisione matematica dei momenti di visita, in quanto una tale applicazione aritmetica potrebbe non rispondere al preminente interesse del minore, che è il fulcro attorno al quale deve ruotare la ratio decidendi (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, n.17221; Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31902). In particolare, in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale
7 bel potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass. sez.I civ. 5 agosto 2024 n. 22083). Nel caso in esame, si osserva che il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dalla difesa appellante, ha individuato una regolamentazione che, da una parte consente al padre di mantenere una relazione continuativa e frequente con la figlia, con possibilità di effettuare durante la settimana numerosi pernotti e di trascorrere con la bambina anche week end fuori dalla città (come, peraltro, già effettuato in occasione degli accessi a Monperone presso l'abitazione del proprio padre) e dall'altra preserva la minore da continui passaggi da una casa all'altra dei genitori, rilevandosi che l'introduzione di un ulteriore pernottamento settimanale preso il padre, come richiesto dalla difesa appellante, portando i tempi di frequentazione ad una regime pressocché alternato, esporrebbe la bambina a continui e faticosi spostamenti, che, tenuto conto della tenera età della minore (di soli 4 anni), rischiano di destabilizzarla e di essere forieri di perdita di punti di riferimento stabili. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha motivato la propria decisione sulla necessità di assicurare alla bambina una progressiva gradualità delle frequentazioni con il padre, che non la esponga ad una condizione destabilizzante e che le consenta di mantenere saldi i suoi punti di riferimento che, tenuto conto della tenera età, dei vissuti emotivi elicitati dalla separazione dei genitori e del pregresso assetto di vita (nel quale la madre è stata maggiormente presente), sono, nell'attualità, rappresentati principalmente dalla figura materna. Ciò non toglie che con la stabilizzazione della situazione familiare, con l'avvio di processi di elaborazione della separazione dei genitori e con la progressione dell'età della minore, i momenti di frequentazione con il padre potranno essere gradualmente ulteriormente implementati. Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione assunta dal Tribunale sullo specifico aspetto deve, pertanto, allo stato, essere confermata. A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento alla censura mossa dalla difesa appellante, avente ad oggetto la modifica della regolamentazione disposta dal Tribunale in relazione alle vacanze estive, segnatamente alla possibilità di introdurre, nelle tre settimane di spettanza paterna, la previsione di due settimane consecutive. La domanda merita, infatti, accoglimento, ritenendosi corrispondente all'interesse della minore la facoltà di trascorre, durante l'estate, periodi continuativamente più prolungati alla presenza del padre, con possibilità di effettuare viaggi anche all'Estero in sua compagnia e ciò al fine di consentire una maggiore fluidità ed un saldo consolidamento delle consuetudini relazionali e di vita della diade, sicché, a parziale modifica della sentenza appellata, deve essere introdotto il criterio della consecutività tra due delle tre settimane di spettanza paterna nel periodo estivo. A tale proposito, tenuto conto che la madre può fruire in estate delle ferie solo nel mese di agosto, a differenza del padre che pare potere fruire di periodi di vacanza anche nei mesi di luglio e di settembre, (come emerso in sede degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 7.5.2024), appare opportuno prevedere, con decorrenza dall'estate 2025, salvo diversi accordi tra le parti, che il padre trascorra con la figlia l'ultima settimana del mese di luglio e la prima di agosto (o alternativamente l'ultima di agosto e la prima di settembre), confermandosi nel resto quanto disposto dal Tribunale. Con riferimento al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la censura mossa al capo 4) della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha posto a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 500,00 con decorrenza dal mese di aprile 2024, ritiene la Corte che lo stesso meriti accoglimento limitatamente alla domanda di riduzione avanzata in via subordinata. Deve, infatti, essere rigettata la richiesta, avanzata da parte appellante in via principale, di revoca del contributo, avuto riguardo al fatto che la minore, in forza dell'attuale regolamentazione degli incontri con il padre, è collocata in via prevalente presso l'abitazione materna (20 giorni su 10 al
8 mese), con conseguenti maggiori oneri a carico della genitrice rispetto al suo mantenimento diretto, sicché reputa la Corte corretta la previsione di un assegno perequativo a carico del padre. Tale dazione, tuttavia, deve essere rimodulata nell'ammontare, ritenendosi eccessiva, tenuto conto della condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, dei costi dei quali ciascuna è gravata e non in ultimo delle esigenze di vita della minore, bambina di soli 4 anni, la previsione di un contributo paterno di 500,00 euro mensili, tenuto, altresì, conto del fatto che anche la madre, disponendo di attività lavorativa produttiva di reddito, è anch'essa tenuta per legge a contribuire al mantenimento economico della figlia. Al riguardo, dall'esame della documentazione reddituale aggiornata, si rileva che il per Pt_1 l'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024) ha documentato un reddito imponibile di 48.218,00 euro che detratti gli oneri fiscali, corrisponde ad un reddito mensile netto pari a circa 2. 700,00 euro, mentre la per l'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024) ha documentato un reddito CP_1 imponibile di 34.165,00 euro, che detratti gli oneri fiscali corrisponde ad un reddito mensile netto pari a circa 2.250,00 euro, importo che deve essere implementato di 115,00 euro mensili, corrispondenti al valore dell'assegno unico percepito integralmente dalla madre. Va, poi, considerato che entrambe le parti, nell'attualità, corrispondono un canone di locazione pari a circa 1.150,00 euro ciascuna, che entrambe dispongono di immobili di proprietà non messi a reddito (la in Milano e il a Gallarate), concessi in comodato gratuito ai propri CP_1 Pt_1 genitori e che la sta provvedendo al rimborso delle rate del mutuo contratto CP_1 sull'immobile di proprietà sito a Milano, ammontanti a 668,00 euro mensili. A tale riguardo, si osserva che, se è pur vero che la ha scelto di non trasferirsi CP_1 nell'abitazione di proprietà per consentire alla figlia di mantenere l'ambiente domestico nel quale ha sempre vissuto, sobbarcandosi, così, il pagamento di un canone di locazione, va, tuttavia rilevato che la stessa, a fronte di tale spesa, non ha ritenuto di mettere a reddito l'immobile di proprietà al fine di elidere i costi del relativo mutuo, effettuando una scelta che non può ricadere del tutto sulle spalle dell'ex compagno. Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto delle pressoché speculari condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e dei costi mensili che gravano su ciascun genitore, come ricostruiti in sentenza e dedotti dalle difese nelle rispettive memorie difensive, ritiene la Corte adeguata la riduzione del contributo paterno al mantenimento della minore nella misura di 400,00 euro mensili, somma che si reputa congrua anche alla luce delle esigenze di vita della bambina in considerazione della sua tenera età e del fatto che anche la madre è obbligata a contribuire al suo mantenimento economico. Va, sullo specifico aspetto, rammentato che l'assegno di mantenimento per i figli minori, posto a carico del genitore non collocatario, va determinato in maniera tale da assicurare il rispetto di ogni necessità di assistenza morale e materiale, di cura e di educazione del minore anche alla luce dell'età di quest'ultimo, (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. I, 09/06/2015, n.11882). Non può, pertanto, trovare accoglimento la richiesta avanzata, in via subordinata, dalla difesa appellante di ridurne l'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia disposto dal Tribunale, rideterminando il quantum dovuto in € 200,00 mensili. Al riguardo, si osserva infatti che anche il pur essendo proprietario di un immobile di Pt_1 proprietà ha scelto di non metterlo a reddito, lasciandolo nella disponibilità del proprio padre, il quale, tuttavia, risulta disporre di una propria abitazione a Momperone, luogo nel quale risiede, con ciò dimostrando di non trovarsi in precarie condizioni economiche, circostanza, peraltro, confermata dal fatto che l'appellante ha sempre provveduto al pagamento dell'importo statuito prima dal G.I., non provvedendo a reclamare il relativo provvedimento e poi dal Tribunale, nonché dal suo contratto lavorativo, che prevede la periodica percezione di importi ulteriori rispetto a quelli stipendiali, elargiti in varie occasioni ai propri dipendenti dalla . Controparte_3 Quanto agli effetti della disposta riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia, stante la natura alimentare dell'assegno corrisposto, destinato a coprire solo i beni e le esigenze di stretta necessità della minore, ritiene la Corte che gli stessi debbano decorrere dalla
9 pubblicazione della presente sentenza, rilevandosi che, secondo consolidata giurisprudenza, nell'ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio, operata sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita (cfr. Cass.Civ. sez.I, ordinanza del 26.4.2023 n.10974/2023). Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 10.7.2024, così provvede:
[...] a) in parziale riforma della sentenza appellata dispone che la minore trascorra con il padre,
, nel periodo estivo, a decorrere dall'estate 2025, due settimane anche Parte_1 consecutive;
b) in parziale riforma della sentenza appellata riduce il contributo paterno al mantenimento della figlia minore, individuandolo nella misura di 400,00 euro mensili, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
c) conferma nel resto;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio
Così deciso in Milano, 21.1.2025
Il Presidente Dott. Fabio Laurenzi Il consigliere est. Dott. Valentina Paletto
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