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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7254/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7254/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA BOLOGNA 58/B 44122 Parte_1 P.IVA_1
FERRARA presso lo studio dell'Avv. COSTANTINO CARLO ALBERTO, c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all''atto di C.F._1
citazione /
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta in V. D. SPA. N. 3 44121 FERRARA, CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. REALI RITA, c.f.: , dal quale è rappresentata e C.F._2
difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni:
Parte attrice:
“Nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi e titoli di cui in narrativa, la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1337 e/o 1440 c.c., condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, come specificati in premessa e nella misura di € 30.665,56 o in quella, maggior e/o minore, che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre interessi dalla messa in mora al saldo e con vittoria delle spese”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, rimettere la causa in istruttoria e pertanto:
1. ammettere la testimonianza del Sig. residente a [...](44049 Tes_1
FE), Via Cento n. 151/A, sulle circostanze indicate nei capitoli di prova n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., depositata da;
CP_1
2. nella denegata e non creduta ipotesi in cui siano ammessi i capitoli di prova formulati da
Parte attrice, si richiede, a prova contraria di quanto sostenuto dalla medesima Parte_1
l'ammissione della prova per testi su tutti i n. 4 capitoli dalla stessa formulati nella propria memoria ex art. 183 VI co. C.p.c. n. 2, o in ogni caso su quelli che saranno
3. FE), Via Cento n. 151/A.
4. NEL MERITO: respingere tutte le domande e le eccezioni proposte dalla CP_2 [...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi argomentati nella narrativa Parte_1
della comparsa di costituzione e risposta, della comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione e delle successive memorie istruttorie, che qui si richiamano integralmente.
5. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, compresa la fase di studio e la fase introduttiva del giudizio innanzi all'Ill.mo Tribunale di Ferrara, oltre accessori di legge, rimborso forfetario del 15% ed oltre spese successive occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Ferrara la società rappresentando: CP_1
- di aver stipulato con quest'ultima, in data 27.7.2020, un contratto per la fornitura di energia elettrica di durata biennale, dal 1.1.2021 al 31.12.2022;
- che il contratto riceveva puntuale esecuzione per tutto il 2021;
- che nel gennaio 2022, il business agent di le comunicava che il contratto era scaduto il CP_1
31.12.2021 e che si sarebbe resa necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto, poi effettivamente siglato, pena l'interruzione della fornitura e l'inserimento della società nel mercato di salvaguardia;
- che, così facendo, stava unilateralmente disattendendo le condizioni contrattuali CP_1
concordate, imponendone alla società altre più svantaggiose, sfruttando la sua posizione di contraente forte;
- che tale condotta doveva ritenersi lesiva dell'art. 1337 c.c. e integrante una ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c.;
- 2 - - che, pertanto, aveva diritto al risarcimento del danno consistente nella differenza tra quanto effettivamente pagato alla luce delle nuove condizioni economiche e quanto avrebbe pagato in applicazione del precedente contratto, rispetto ai mesi da febbraio a luglio 2022 compresi, e ammontante a complessivi € 30.665,56.
- che era stato esperito il tentativo di conciliazione, conclusosi, tuttavia, negativamente.
1.1. La società pertanto, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la Parte_1
responsabilità ex artt. 1337 e 1440 c.c. di e che quest'ultima venisse conseguentemente CP_1
condannata al risarcimento del danno, ammontante in complessivi € 30.665,56 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la CP_1 quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ferrara in favore di quello di Bologna, convenzionalmente pattuito.
2.1. Nel merito, invece, esponeva:
- che l'indicazione del 31.12.2022, anziché del 31.11.2021 quale data di scadenza del contratto, era frutto di un mero errore materiale di cui controparte era stata resa edotta;
- che, infatti, la scelta della di rinnovare il contratto alle nuove condizioni Parte_1
avveniva del tutto consapevolmente e liberamente, senza contestazione alcuna;
- che, pertanto, alcun raggiro idoneo a ledere il canone di buona fede ex art. 1337 c.c. ed a integrare una ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c. era stato posto in essere né, tantomeno, alcuna minaccia volta a costringere controparte a sottoscrivere il nuovo contratto;
- che, peraltro, tutte le offerte di quel tipo (c.d. “light”, a prezzo esclusivo) hanno durata annuale, tanto che il contratto sottoscritto il 27.7.2020 rappresentava il rinnovo, a condizioni adeguate, del precedente contratto vigente tra le parti e sottoscritto in data 19.11.2019, sempre della durata di un anno, precisamente dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- che, comunque, il quantum risarcitorio chiesto da controparte si fondava su un calcolo erroneo in quanto elaborato sulla base di una comparazione tra i prezzi previsti dal nuovo contratto e quelli previsti da un'offerta non più vigente tra le parti e nemmeno più disponibile sul mercato in quanto tutte le tariffe commerciali dell'energia devono essere strettamente connesse all'andamento del
PUN (prezzo unico nazionale), ovverosia il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica.
2.2. concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ferrara in favore di quello di Bologna e, nel merito, che venisse rigettata la domanda attorea.
- 3 - 3. Con ordinanza del 18.5.2023 il Tribunale di Ferrara dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
4. La società riassumeva regolarmente la causa innanzi a questo Tribunale Parte_1
reiterando tutto quanto formulato ed insistendo per le conclusioni già rassegnate.
5. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale si CP_1
riportava alle deduzioni ed eccezioni formulate ed insisteva per il rigetto della domanda attorea.
6. Alla prima udienza di comparizione del 5.10.2023 venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed, eseguita l'istruttoria attraverso l'assunzione di prova orale e produzione documentale, all'udienza del 24.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
7. Tanto premesso in fatto, il Tribunale, nel merito, osserva quanto segue.
8. In tema di dolo contrattuale, occorre tenere distinto il dolo determinante (o dolus causam dans), consistente in una condotta raggirante e fraudolenta che abbia indotto la controparte contrattuale in errore, determinandola, appunto, alla stipulazione dell'accordo (an), dal dolo incidente (o dolus incidens) che, invece, ricorre ogniqualvolta il comportamento ingannevole e artificioso di una parte abbia inciso sulle sole condizioni della contrattazione (quomodo), sicché la controparte contrattuale avrebbe comunque stipulato il contratto, ma a condizioni differenti, per lei meno onerose.
8.1. La diversità di presupposti alla base dei vizi appena descritti fonda la diversità dei rimedi approntati dall'ordinamento per garantire tutela alla vittima dei raggiri: l'annullabilità del contratto nel caso del dolo determinante;
il solo risarcimento del danno (avente funzione riequilibrante) nel caso del dolo incidente.
9. Ciò posto, nel caso di specie, è tale seconda tipologia di dolo ad essere allegata dall'attrice.
Essa, in particolare, fonda la sua domanda di risarcimento del danno ex art. 1440 c.c. sul fatto che , disattendendo il termine di scadenza contrattuale, avrebbe interrotto l'esecuzione CP_1
del contratto – che sarebbe dovuto durare un altro anno, sino al 31.12.2022 – e, sfruttando la propria posizione di contraente forte, avrebbe minacciato di interrompere la fornitura di energia elettrica, conseguentemente costringendo l'attrice a stipulare un nuovo accordo a condizioni deteriori.
Secondo l'attrice, l'animus decipendi risiederebbe proprio nell'avere preteso la sottoscrizione di un contratto per lei assai più sfavorevole, pur in costanza di un altro contratto valido ed efficace.
10. La domanda attorea non è fondata.
- 4 - In disparte la considerazione relativa al fatto che la condotta allegata dall'attrice, così per come descritta, parrebbe astrattamente accostarsi, semmai, ad una ipotesi di violenza, più che di dolo, contraddistinguendosi, non tanto per una qualche forma di fraudolenza o inganno, quanto piuttosto per un quid minaccioso che avrebbe ingenerato nella un sentimento di costrizione Parte_1
rispetto alla stipula del contratto, il quadro probatorio raccolto smentisce comunque la tesi dell'attrice.
10.1. Anzitutto, la comunicazione a mezzo mail del 21.1.2022 (doc. 2 parte attrice) inviata dall'agente incaricato da differentemente da quanto cerca di sostenere l'attrice, CP_1 Tes_1
non presenta alcun profilo minaccioso o, comunque, fraudolento: in essa l'agente comunica che le condizioni economiche erano scadute il 31.12.2021 e descrive i termini della nuova offerta a prezzo variabile, limitandosi a consigliare il rinnovo del rapporto per evitare alla l'ingresso Parte_1
nel c.d. regime di salvaguardia, contraddistinto da tariffe ben più elevate, ma funzionale a garantire comunque la continuità della fornitura ai clienti rimasti senza fornitore nel mercato libero.
10.1.1. Dunque, alcuna interruzione della fornitura è stata prospettata, né tantomeno minacciata, non potendo di certo assumere questi connotati l'indicazione circa la maggiore convenienza di un tipo di fornitura suggerita da un operatore tecnico del settore, che, peraltro, come pacificamente emerge dalla ricostruzione dei fatti svolta dalle parti, già dal 2019 gestiva il rapporto tra e CP_1
l'attrice.
10.2. Neppure, solo in quanto non concretizzatosi, può integrare gli estremi di un raggiro il dato fornito dal business agent in base al quale, nei mesi di marzo - aprile (2022), i prezzi dell'energia avrebbero dovuto subire un abbassamento.
10.2.1.A ben vedere, il modo condizionale utilizzato dall'operatore (“i prezzi dovrebbero essere più bassi”) mette in evidenza proprio il carattere ipotetico dell'abbassamento delle tariffe, le quali, infatti, rispetto alle offerte immesse sul mercato da tutte le società di vendita del comparto energetico, dipendono dall'andamento del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN), ovverosia il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia.
10.2.2.In altre parole, il fatto che il prezzo dell'energia non abbia subito l'abbassamento sperato non può rappresentare la manifestazione di un raggiro in quanto l'oscillazione del valore rappresenta l'espressione di un carattere intrinseco del prezzo dell'energia, che impedisce di attribuire alla prospettazione operata dall'agente quella fraudolenza tesa ad alterare il processo di formazione della volontà contrattuale che, invece, deve contraddistinguere una condotta raggirante,
- 5 - a maggior ragione in un caso come quello di cui si discute, ove l'abbassamento era stato diligentemente presentato in termini ipotetici.
10.3. La correttezza della condotta dell'agente, inoltre, si ricava anche dalla circostanza per cui quest'ultimo, sempre nella comunicazione del 21.1.2022, dopo aver avanzato l'offerta, ha comunque specificato che la rimaneva libera di rivolgersi in qualunque momento ad Parte_1 altro fornitore (“non ci sono vincoli, potete chiaramente passare ad altro fornitore in qualsiasi momento nel caso vi venga proposta una offerta migliore”), sicché alcuna costrizione può essere stata ingenerata nell'attrice.
10.4. Ancora, non può ritenersi raggiro la previsione, quale data di scadenza contrattuale, del
31.12.2022 anziché del 31.12.2021, dal momento che la stessa attrice, sottoscrivendo, del tutto consapevolmente, come si è motivato, un nuovo contratto, ha scelto una nuova regolamentazione del suo rapporto con e, quindi, al contempo, ha accettato la scadenza del precedente contratto CP_1
al 31.12.2021.
10.4.1. Tale circostanza, logicamente, impedisce di attribuire fondatezza alla deduzione per cui la convenuta si sarebbe unilateralmente sottratta all'esecuzione del primo contratto. Se l'attrice veramente riteneva che fosse obbligo di continuare a dare esecuzione al precedente contratto, CP_1
avrebbe dovuto opporsi alla comunicazione del 21.1.2021 e intimare alla sua controparte di continuare ad erogare la sua prestazione nel rispetto della scadenza pattuita. Al contrario, come detto, ha sottoscritto un nuovo accordo senza contestare alcunché; anzi, con comunicazione del
28.1.2022 inviata dal suo ufficio tecnico, in persona di all'agente di l'attrice Testimone_2 CP_1
ha inoltrato i moduli firmati chiedendo, altresì, che venisse verificata la presenza di tutte le informazioni necessarie e l'assenza di refusi. Tale circostanza, a ben vedere, da un lato dimostra ulteriormente che l'attrice aveva accettato l'errore materiale presente nel precedente contratto e, quindi, la sua scadenza;
dall'altro, e conseguentemente, rende evidente come ella stessa volesse una nuova regolamentazione del suo rapporto con il che impedisce di ascrivere a quest'ultima una CP_1
qualsivoglia forma di imposizione o raggiro rispetto alla stipulazione del secondo contratto.
10.4.2. Quanto evidenziato trova conforto anche nella prova orale e, in particolare, nella testimonianza resa da il quale ha affermato che i contratti di fornitura di energia Tes_1
elettrica a prezzo fisso proposti da come quello sottoscritto da parte attrice in data 27.7.2020, CP_1
hanno una durata necessariamente annuale, e che, infatti, quest'ultimo rappresentava il rinnovo del contratto precedente, sottoscritto dalle parti in data 19.11.2019 e anch'esso avente durata annuale.
- 6 - Detta testimonianza, contestualizzata all'interno del quadro documentale descritto – il che permette di attribuirle una maggiore attendibilità rispetto a quelle, di contenuto contrario, rilasciate dai testi di parte attrice, e – fa presumere che la fosse Testimone_2 Testimone_3 Parte_1
a conoscenza della durata annuale del contratto, così giustificandosi una volta in più l'assenza di contestazioni al momento della comunicazione, da parte di dell'intervenuta scadenza del CP_1
contratto, e la conseguente scelta di sottoscriverne uno nuovo.
11. Alla luce di quanto motivato, quindi, la domanda di risarcimento proposta da parte attrice deve essere integralmente rigettata.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00 nel valore medio per ciascuna delle fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
- rigetta le domande di accertamento e condanna formulate dalla società nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
- condanna la società al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 7.616,00 per compenso oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e
I.V.A.
Bologna, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7254/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA BOLOGNA 58/B 44122 Parte_1 P.IVA_1
FERRARA presso lo studio dell'Avv. COSTANTINO CARLO ALBERTO, c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all''atto di C.F._1
citazione /
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta in V. D. SPA. N. 3 44121 FERRARA, CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. REALI RITA, c.f.: , dal quale è rappresentata e C.F._2
difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni:
Parte attrice:
“Nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi e titoli di cui in narrativa, la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1337 e/o 1440 c.c., condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, come specificati in premessa e nella misura di € 30.665,56 o in quella, maggior e/o minore, che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre interessi dalla messa in mora al saldo e con vittoria delle spese”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, rimettere la causa in istruttoria e pertanto:
1. ammettere la testimonianza del Sig. residente a [...](44049 Tes_1
FE), Via Cento n. 151/A, sulle circostanze indicate nei capitoli di prova n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., depositata da;
CP_1
2. nella denegata e non creduta ipotesi in cui siano ammessi i capitoli di prova formulati da
Parte attrice, si richiede, a prova contraria di quanto sostenuto dalla medesima Parte_1
l'ammissione della prova per testi su tutti i n. 4 capitoli dalla stessa formulati nella propria memoria ex art. 183 VI co. C.p.c. n. 2, o in ogni caso su quelli che saranno
3. FE), Via Cento n. 151/A.
4. NEL MERITO: respingere tutte le domande e le eccezioni proposte dalla CP_2 [...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi argomentati nella narrativa Parte_1
della comparsa di costituzione e risposta, della comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione e delle successive memorie istruttorie, che qui si richiamano integralmente.
5. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, compresa la fase di studio e la fase introduttiva del giudizio innanzi all'Ill.mo Tribunale di Ferrara, oltre accessori di legge, rimborso forfetario del 15% ed oltre spese successive occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Ferrara la società rappresentando: CP_1
- di aver stipulato con quest'ultima, in data 27.7.2020, un contratto per la fornitura di energia elettrica di durata biennale, dal 1.1.2021 al 31.12.2022;
- che il contratto riceveva puntuale esecuzione per tutto il 2021;
- che nel gennaio 2022, il business agent di le comunicava che il contratto era scaduto il CP_1
31.12.2021 e che si sarebbe resa necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto, poi effettivamente siglato, pena l'interruzione della fornitura e l'inserimento della società nel mercato di salvaguardia;
- che, così facendo, stava unilateralmente disattendendo le condizioni contrattuali CP_1
concordate, imponendone alla società altre più svantaggiose, sfruttando la sua posizione di contraente forte;
- che tale condotta doveva ritenersi lesiva dell'art. 1337 c.c. e integrante una ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c.;
- 2 - - che, pertanto, aveva diritto al risarcimento del danno consistente nella differenza tra quanto effettivamente pagato alla luce delle nuove condizioni economiche e quanto avrebbe pagato in applicazione del precedente contratto, rispetto ai mesi da febbraio a luglio 2022 compresi, e ammontante a complessivi € 30.665,56.
- che era stato esperito il tentativo di conciliazione, conclusosi, tuttavia, negativamente.
1.1. La società pertanto, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la Parte_1
responsabilità ex artt. 1337 e 1440 c.c. di e che quest'ultima venisse conseguentemente CP_1
condannata al risarcimento del danno, ammontante in complessivi € 30.665,56 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la CP_1 quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ferrara in favore di quello di Bologna, convenzionalmente pattuito.
2.1. Nel merito, invece, esponeva:
- che l'indicazione del 31.12.2022, anziché del 31.11.2021 quale data di scadenza del contratto, era frutto di un mero errore materiale di cui controparte era stata resa edotta;
- che, infatti, la scelta della di rinnovare il contratto alle nuove condizioni Parte_1
avveniva del tutto consapevolmente e liberamente, senza contestazione alcuna;
- che, pertanto, alcun raggiro idoneo a ledere il canone di buona fede ex art. 1337 c.c. ed a integrare una ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c. era stato posto in essere né, tantomeno, alcuna minaccia volta a costringere controparte a sottoscrivere il nuovo contratto;
- che, peraltro, tutte le offerte di quel tipo (c.d. “light”, a prezzo esclusivo) hanno durata annuale, tanto che il contratto sottoscritto il 27.7.2020 rappresentava il rinnovo, a condizioni adeguate, del precedente contratto vigente tra le parti e sottoscritto in data 19.11.2019, sempre della durata di un anno, precisamente dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- che, comunque, il quantum risarcitorio chiesto da controparte si fondava su un calcolo erroneo in quanto elaborato sulla base di una comparazione tra i prezzi previsti dal nuovo contratto e quelli previsti da un'offerta non più vigente tra le parti e nemmeno più disponibile sul mercato in quanto tutte le tariffe commerciali dell'energia devono essere strettamente connesse all'andamento del
PUN (prezzo unico nazionale), ovverosia il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica.
2.2. concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ferrara in favore di quello di Bologna e, nel merito, che venisse rigettata la domanda attorea.
- 3 - 3. Con ordinanza del 18.5.2023 il Tribunale di Ferrara dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
4. La società riassumeva regolarmente la causa innanzi a questo Tribunale Parte_1
reiterando tutto quanto formulato ed insistendo per le conclusioni già rassegnate.
5. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale si CP_1
riportava alle deduzioni ed eccezioni formulate ed insisteva per il rigetto della domanda attorea.
6. Alla prima udienza di comparizione del 5.10.2023 venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed, eseguita l'istruttoria attraverso l'assunzione di prova orale e produzione documentale, all'udienza del 24.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
7. Tanto premesso in fatto, il Tribunale, nel merito, osserva quanto segue.
8. In tema di dolo contrattuale, occorre tenere distinto il dolo determinante (o dolus causam dans), consistente in una condotta raggirante e fraudolenta che abbia indotto la controparte contrattuale in errore, determinandola, appunto, alla stipulazione dell'accordo (an), dal dolo incidente (o dolus incidens) che, invece, ricorre ogniqualvolta il comportamento ingannevole e artificioso di una parte abbia inciso sulle sole condizioni della contrattazione (quomodo), sicché la controparte contrattuale avrebbe comunque stipulato il contratto, ma a condizioni differenti, per lei meno onerose.
8.1. La diversità di presupposti alla base dei vizi appena descritti fonda la diversità dei rimedi approntati dall'ordinamento per garantire tutela alla vittima dei raggiri: l'annullabilità del contratto nel caso del dolo determinante;
il solo risarcimento del danno (avente funzione riequilibrante) nel caso del dolo incidente.
9. Ciò posto, nel caso di specie, è tale seconda tipologia di dolo ad essere allegata dall'attrice.
Essa, in particolare, fonda la sua domanda di risarcimento del danno ex art. 1440 c.c. sul fatto che , disattendendo il termine di scadenza contrattuale, avrebbe interrotto l'esecuzione CP_1
del contratto – che sarebbe dovuto durare un altro anno, sino al 31.12.2022 – e, sfruttando la propria posizione di contraente forte, avrebbe minacciato di interrompere la fornitura di energia elettrica, conseguentemente costringendo l'attrice a stipulare un nuovo accordo a condizioni deteriori.
Secondo l'attrice, l'animus decipendi risiederebbe proprio nell'avere preteso la sottoscrizione di un contratto per lei assai più sfavorevole, pur in costanza di un altro contratto valido ed efficace.
10. La domanda attorea non è fondata.
- 4 - In disparte la considerazione relativa al fatto che la condotta allegata dall'attrice, così per come descritta, parrebbe astrattamente accostarsi, semmai, ad una ipotesi di violenza, più che di dolo, contraddistinguendosi, non tanto per una qualche forma di fraudolenza o inganno, quanto piuttosto per un quid minaccioso che avrebbe ingenerato nella un sentimento di costrizione Parte_1
rispetto alla stipula del contratto, il quadro probatorio raccolto smentisce comunque la tesi dell'attrice.
10.1. Anzitutto, la comunicazione a mezzo mail del 21.1.2022 (doc. 2 parte attrice) inviata dall'agente incaricato da differentemente da quanto cerca di sostenere l'attrice, CP_1 Tes_1
non presenta alcun profilo minaccioso o, comunque, fraudolento: in essa l'agente comunica che le condizioni economiche erano scadute il 31.12.2021 e descrive i termini della nuova offerta a prezzo variabile, limitandosi a consigliare il rinnovo del rapporto per evitare alla l'ingresso Parte_1
nel c.d. regime di salvaguardia, contraddistinto da tariffe ben più elevate, ma funzionale a garantire comunque la continuità della fornitura ai clienti rimasti senza fornitore nel mercato libero.
10.1.1. Dunque, alcuna interruzione della fornitura è stata prospettata, né tantomeno minacciata, non potendo di certo assumere questi connotati l'indicazione circa la maggiore convenienza di un tipo di fornitura suggerita da un operatore tecnico del settore, che, peraltro, come pacificamente emerge dalla ricostruzione dei fatti svolta dalle parti, già dal 2019 gestiva il rapporto tra e CP_1
l'attrice.
10.2. Neppure, solo in quanto non concretizzatosi, può integrare gli estremi di un raggiro il dato fornito dal business agent in base al quale, nei mesi di marzo - aprile (2022), i prezzi dell'energia avrebbero dovuto subire un abbassamento.
10.2.1.A ben vedere, il modo condizionale utilizzato dall'operatore (“i prezzi dovrebbero essere più bassi”) mette in evidenza proprio il carattere ipotetico dell'abbassamento delle tariffe, le quali, infatti, rispetto alle offerte immesse sul mercato da tutte le società di vendita del comparto energetico, dipendono dall'andamento del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN), ovverosia il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia.
10.2.2.In altre parole, il fatto che il prezzo dell'energia non abbia subito l'abbassamento sperato non può rappresentare la manifestazione di un raggiro in quanto l'oscillazione del valore rappresenta l'espressione di un carattere intrinseco del prezzo dell'energia, che impedisce di attribuire alla prospettazione operata dall'agente quella fraudolenza tesa ad alterare il processo di formazione della volontà contrattuale che, invece, deve contraddistinguere una condotta raggirante,
- 5 - a maggior ragione in un caso come quello di cui si discute, ove l'abbassamento era stato diligentemente presentato in termini ipotetici.
10.3. La correttezza della condotta dell'agente, inoltre, si ricava anche dalla circostanza per cui quest'ultimo, sempre nella comunicazione del 21.1.2022, dopo aver avanzato l'offerta, ha comunque specificato che la rimaneva libera di rivolgersi in qualunque momento ad Parte_1 altro fornitore (“non ci sono vincoli, potete chiaramente passare ad altro fornitore in qualsiasi momento nel caso vi venga proposta una offerta migliore”), sicché alcuna costrizione può essere stata ingenerata nell'attrice.
10.4. Ancora, non può ritenersi raggiro la previsione, quale data di scadenza contrattuale, del
31.12.2022 anziché del 31.12.2021, dal momento che la stessa attrice, sottoscrivendo, del tutto consapevolmente, come si è motivato, un nuovo contratto, ha scelto una nuova regolamentazione del suo rapporto con e, quindi, al contempo, ha accettato la scadenza del precedente contratto CP_1
al 31.12.2021.
10.4.1. Tale circostanza, logicamente, impedisce di attribuire fondatezza alla deduzione per cui la convenuta si sarebbe unilateralmente sottratta all'esecuzione del primo contratto. Se l'attrice veramente riteneva che fosse obbligo di continuare a dare esecuzione al precedente contratto, CP_1
avrebbe dovuto opporsi alla comunicazione del 21.1.2021 e intimare alla sua controparte di continuare ad erogare la sua prestazione nel rispetto della scadenza pattuita. Al contrario, come detto, ha sottoscritto un nuovo accordo senza contestare alcunché; anzi, con comunicazione del
28.1.2022 inviata dal suo ufficio tecnico, in persona di all'agente di l'attrice Testimone_2 CP_1
ha inoltrato i moduli firmati chiedendo, altresì, che venisse verificata la presenza di tutte le informazioni necessarie e l'assenza di refusi. Tale circostanza, a ben vedere, da un lato dimostra ulteriormente che l'attrice aveva accettato l'errore materiale presente nel precedente contratto e, quindi, la sua scadenza;
dall'altro, e conseguentemente, rende evidente come ella stessa volesse una nuova regolamentazione del suo rapporto con il che impedisce di ascrivere a quest'ultima una CP_1
qualsivoglia forma di imposizione o raggiro rispetto alla stipulazione del secondo contratto.
10.4.2. Quanto evidenziato trova conforto anche nella prova orale e, in particolare, nella testimonianza resa da il quale ha affermato che i contratti di fornitura di energia Tes_1
elettrica a prezzo fisso proposti da come quello sottoscritto da parte attrice in data 27.7.2020, CP_1
hanno una durata necessariamente annuale, e che, infatti, quest'ultimo rappresentava il rinnovo del contratto precedente, sottoscritto dalle parti in data 19.11.2019 e anch'esso avente durata annuale.
- 6 - Detta testimonianza, contestualizzata all'interno del quadro documentale descritto – il che permette di attribuirle una maggiore attendibilità rispetto a quelle, di contenuto contrario, rilasciate dai testi di parte attrice, e – fa presumere che la fosse Testimone_2 Testimone_3 Parte_1
a conoscenza della durata annuale del contratto, così giustificandosi una volta in più l'assenza di contestazioni al momento della comunicazione, da parte di dell'intervenuta scadenza del CP_1
contratto, e la conseguente scelta di sottoscriverne uno nuovo.
11. Alla luce di quanto motivato, quindi, la domanda di risarcimento proposta da parte attrice deve essere integralmente rigettata.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00 nel valore medio per ciascuna delle fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
- rigetta le domande di accertamento e condanna formulate dalla società nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
- condanna la società al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 7.616,00 per compenso oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e
I.V.A.
Bologna, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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