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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 175/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 53/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante redazione del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 175/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Pallotta, elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti appellante contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Nucciarone e CP_1 dall'Avv. Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti costituite, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 20.04.2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 295/2023 con il quale era stato ingiunto alla stessa, in
[...] qualità di figlia/erede di , il pagamento della somma di € 8.542,38, quali omessi Parte_2
contributi alla gestione lavoratori autonomi per gli anni 2016-2018.
2. Il Tribunale accoglieva solo il rilievo relativo alla quantificazione delle somme pretese per l'anno 2016, rideterminando in € 8.376,79 la somma dovuta dalla all'ente Pt_1
previdenziale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello che la censura per avere il Tribunale Parte_1 di Campobasso errato nel ritenere non prescritta la pretesa dell' , censurando, CP_1
conseguentemente, la statuizione contenente la condanna alle spese a suo carico.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della impugnata sentenza, reiterando le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
4. Si è costituito l' che, eccepita l'inammissibilità dell'appello, per tardività, ne ha CP_1 evidenziato, comunque, nel merito l'infondatezza, chiedendone, quindi, il rigetto.
5. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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6. L'appello è inammissibile perché tardivo.
7. L'atto di impugnazione è stato depositato telematicamente il 14.11.2024, oltre la scadenza, il
22.10.2024, del termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., essendo stata depositata la sentenza di I grado il 22.04.2024.
8. Alla presente controversia, infatti, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, rientrando la stessa nella categoria delle controversie di lavoro e di previdenza.
Tanto in base al principio da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 19079 del
18.7.2018: “La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e
3 della l. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del 1941, non si applica alla controversia volta ad accertare la sussistenza o meno dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti ai fini del versamento della relativa contribuzione, che rientra nella materia del lavoro e della previdenza, le cui esigenze di speditezza e concentrazione giustificano l'applicazione della
2 deroga” ( principio affermato in fattispecie avente ad oggetto l'accertamento della insussistenza CP_ dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti del ricorrente in qualità di socio accomandatario di una società).
In motivazione la Corte ha ricordato come tale principio fosse stato da essa ripetutamente affermato (Cass. n. 2376 del 1995 con riguardo alle controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in materia di previdenza obbligatoria;
Cass. n.
17953 del 2005; Cass. n. 5090 del 2009, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali;
Cass. n. 9219 del 2016 in tema di pagamento dei contributi all'Enasarco da subagenti). Né riteneva idonee ad indurre un diverso convincimento le osservazioni della difesa del ricorrente, “dal momento che l'oggetto del presente giudizio
(verifica della (in)sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del nella gestione CP_2
commercianti ai fini del versamento della relativa contribuzione) implica l'accertamento di una partecipazione personale, del socio accomandatario al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza”.
9. E le SS.UU. hanno di recente confermato la correttezza di tale orientamento affermando che
“Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale;
ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione” (Cass. SS.UU., sentenza n. 2145 del 29.01.2021). Le Sezioni Unite, nel ribadire l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle controversie consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, hanno ritenuto “giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premio eziologicamente legate agli obblighi
3 contributivi, da un lato, e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardano omissioni contributive. L'art. 35 della L. n. 689/1981 non è stato espressamente abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 150/2011, e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale disposizione con il D.Lgs. n.150/2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma nella parte in cui mantiene la detta distinzione.
7.2. La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti, come opportunamente evidenziato dal Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, all'altro, il pagamento dei contributi non versati. Si fa così più evidente il legame con il rapporto di lavoro e più avvertita l'esigenza di tutela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica, ove si consideri che l'inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore alla integrità della sua posizione previdenziale.
7.3. Non è in discussione l'autonomia del rapporto oggetto del giudizio di opposizione, che vede come uniche parti l'amministrazione previdenziale e il datore di lavoro, rispetto al rapporto contrattuale che intercorre tra datore e lavoratore: può darsi ormai come acquisito il concetto che il rapporto giuridico previdenziale non è un rapporto unico, cosiddetto trilatero tra i diversi soggetti coinvolti – soggetto assicuratore, soggetto assicurato, soggetto assicurante -, bensì una pluralità di rapporti bilaterali (v. Cass. Sez.Un. 17/1/2003, n. 683;
Cass. 14/2/2014, n. 3491), e tra questi vi è quello che vede per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nella loro interezza e delle sanzioni connesse alle violazioni addebitate. Ciò altro non è che il riflesso della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo (Cass. Sez.
Un. n. 683/2003, cit., ed ivi ulteriori richiami).
7.4. Anche in tali controversie, quindi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, né si attenua la finalità general preventiva e comminatoria della sanzione, ma accanto ad essa si pone anche una finalità più propriamente recuperatoria, che non può non riverberarsi anche sulla posizione giuridica del lavoratore. E ciò quand'anche la contribuzione omessa o controversa sia irrilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale, o quest'ultima non sia ancora esigibile.
8. Le peculiarità di queste controversie sorreggono dunque la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali
4 non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della L. n.
742/1969. Si tratta di una opzione che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la Corte costituzionale, con le ordinanze n. 61 del 1985 e n. 61 del 1992 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 I. n. 742/1969, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute”.
10. Alla inapplicabilità alla presente controversia della sospensione dei termini feriali consegue la tardività del proposto appello che va, pertanto, dichiarato inammissibile.
L'appellante è esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di reddito ex art. 152 disp. att. c.p.c., oltre che, per le medesime ragioni, dal pagamento di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro - in data 22.04.2024, proposto da con ricorso qui depositato il 14.11.2024, nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed CP_1
eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile, per tardività, l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Nulla per le spese.
Campobasso, 21.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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