Art. 1.
Il termine di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 , e' prorogato al 15 marzo 1959.
Il termine di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 , e' prorogato al 15 marzo 1959.