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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2105/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G.2105/2024 promossa DA (C.F. e P.IVA IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Deborah Parte_1 P.IVA_1
Bozzetti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Milano, in Piazza M. Buonarroti n. 25; appellante CONTRO (C.F. e P.IVA IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Emanuele Maganuco (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Gela, nella Pizza Umberto I - Angolo via Battesimo;
appellata
Sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: confermare la competenza del foro, sia come camera di commercio che Tribunale, quello di Milano per i motivi esposti in narrativa;
concedere la provvisoria esecuzione del di n. 8759//2023- rg 10868/2023 del 2/5/2023, con il quale il Tribunale di Milano ingiungeva a per la somma debitoria insoluta per i lavori svolti, come esposto Controparte_1 in narrativa;
NEL MERITO: respingere l'opposizione e confermare il di n. 8759//2023- rg 10868/2023 del 2/5/2023, per i motivi esposti in narrativa;
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione e in ogni caso, rigettare tutte le domande adverso formulate;
pagina 1 di 5 IN VIA ISTRUTTORIA: chiede di riservarsi nella produzione, indicazione testi e capitoli di prova nella memoria ex art. 183 c 6 n 2 cpp.
Per Controparte_1 VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZIONE IV CIVILE Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1) In via preliminare, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c., ovvero ai sensi per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c., l'inammissibilità dell'atto d'appello promosso ex adverso, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
2) Nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto da parte avversa, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
3) Conseguentemente, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 5939/2024 (repert. n. 5135/2024), emessa dal Tribunale di Milano – Sezione VII Civile – in data 11.06.2024 all'esito del giudizio recante il n. 24274/2023 R.G., pubblicata in data 11.06.2024 e corretta in data 10.07.2024 (cronol. 5548/2024). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario. In via istruttoria, si contesta e si formula recisa opposizione alla produzione documentale di parte appellante dacché inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Si formula, altresì, recisa opposizione alla richiesta istruttoria di parte appellante per effetto della genericità, ed in ogni caso dell'infondatezza, sia dei motivi d'appello che delle doglianze mosse alle deduzioni, eccezioni e produzioni versate in primo grado. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile la tardiva produzione documentale di parte appellante, si chiede sin d'ora di essere ammessi a nuova produzione documentale a prova contraria – trattandosi, peraltro, di documenti acquisiti successivamente alla definizione del giudizio di primo grado – nonché di ammettersi le richieste istruttorie formulate in seno al giudizio di primo grado.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio opponendosi al decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 8759/2023 con cui il Tribunale di Milano le ingiungeva il pagamento, in favore di della somma di € 47.224,36 a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di Parte_1
“interventi di risanamento”, così come risultante dalle fatture n. 3 e 16 del 2023. eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano1 e, nel CP_1 merito, contestava la sussistenza, e in ogni caso l'entità, del credito oggetto di decreto ingiuntivo. A sostegno della propria opposizione, deduceva nel merito che gli importi di cui alle fatture azionate in sede monitoria (fatture n. 3/2023 e n. 16/2023 per l'esecuzione di “interventi di risanamento”) non erano dovuti in quanto:
-con contratto di subappalto trasmesso in data 05.12.2022, aveva affidato in via diretta a esclusivamente l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico (cd. Parte_1 Superbonus 110%), che erano stati correttamente eseguiti e le cui fatture erano state correttamente saldate;
-non risultava invece essere stato contrattualmente commissionato, né altrimenti ratificato, alcun “intervento di risanamento danni” (oggetto delle fatture azionate in sede monitoria);
-non risultavano nemmeno essere stati dimostrati (o altrimenti comunicati alla ) i CP_1 danni da risanare oggetto dei pretesi interventi;
-quand'anche Fam avesse effettivamente eseguito tali lavori, alcun corrispettivo le sarebbe dovuto, in quanto eventuali danni sarebbero esclusivamente imputabili alla stessa, essendo l'unica ad aver effettuato lavori di manodopera edile e di muratura. Contestava, in ogni caso, l'entità del credito vantato in sede monitoria, deducendo che i lavori oggetto della fattura n. 16/2023 risultavano essere già stati pagati (cfr. computo metrico, all. n. 3 fasc. . CP_1
Si costituiva tardivamente l'opposta Fam contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5939/2024, confermava la propria competenza territoriale e accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo, con condanna di alla rifusione delle spese liquidate in € 5.261,00 per compensi professionali oltre Parte_1 accessori. Rilevava che, mentre aveva correttamente dimostrato l'avvenuto pagamento di tutte CP_1 le opere oggetto del contratto di subappalto, non aveva in alcun modo fornito prova del credito azionato in sede monitoria. Accertava, infatti, che non era stato prodotto in atti né il conferimento dell'incarico di eseguire le opere oggetto di decreto ingiuntivo, né alcun documento volto a dimostrare la loro avvenuta realizzazione, essendosi limitata ad opporsi genericamente alle difese ed eccezioni avversarie, senza nemmeno depositare alcuna memoria istruttoria. Respingeva, infine, la domanda di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Avverso tale sentenza ha proposto appello , che, con un unico motivo di gravame, dopo aver premesso che le fatture n. 3/2023 e 16/2023 (sulla base delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo) erano state correttamente prodotte, ha invocato l'ammissibilità, nel caso di specie, di nuove produzioni documentali in sede d'appello a mente dell'art. 345 cpc, in quanto “la riforma Cartabia ha stabilito l'inammissibilità, disponendo però una deroga "salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa...". allegando che “per la nomina tardiva non ha potuto produrli” tempestivamente e che “nel rito del lavoro (e quindi estendibile ad altri temi), è possibile ammettere nuovi documenti in appello” se indispensabili ai fini della decisione della causa. pagina 3 di 5 Ha chiesto quindi di ritenere ammissibile in questa sede la produzione delle mail intercorse tra , e dalle quali si evincerebbe che i “lavori di
CP_1 CP_2 CP_3 manutenzione fatti in precedenza NON da bensì da non erano terminati, quindi il Pt_2 CP_1 proprietario ha chiamato direttamente la (soggetto appaltatore solo di Parte_3 Pt_2 manutenzione) per sistemare le opere che che aveva omesso di terminare”, dunque lavori
CP_1 successivi a quelli che afferma di aver pagato eseguiti per “sanare gli errori di
CP_1 CP_1 ovviamente dietro il pagamento di quest'ultima (primo soggetto appaltatore)”. Si è costituita contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, nonché
CP_1
l'inammissibilità della produzione dei nuovi documenti (ossia la corrispondenza tra ,
e , che in ogni caso contestava e disconosceva. CP_1 CP_2 CP_3
All'udienza del 13.02.2025, ad esito della discussione orale ex art. 350 bis, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte. Motivi della decisione L'appellante, nel chiedere l'ammissione di nuovi documenti, fa riferimento all'art.345 c.p.c. richiamando un testo già abrogato nel 2012, mentre l'attuale (applicabile ratione temporis), così dispone al comma 3 : “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio” Dunque, inammissibile è l'odierna produzione, giustificata da circostanza non pertinente, quale la nomina tardiva del difensore, all'evidenza imputabile alla parte medesima. Incongruo poi è il riferimento alla disciplina del processo del lavoro, estranea alla fattispecie. Per il resto, non v'è specifica impugnazione in ordine alle argomentazioni del primo giudice con le quali , in base allo stato degli atti ivi esistenti, ha ritenuto non provati gli assunti della in quanto “non era stato prodotto in atti né il conferimento dell'incarico di eseguire le opere oggetto di decreto ingiuntivo, né alcun documento volto a dimostrare la loro avvenuta realizzazione, essendosi limitata ad opporsi genericamente alle difese ed eccezioni avversarie, senza nemmeno depositare alcuna memoria istruttoria”. Né la situazione muta a considerare le fatture. Il Tribunale, al riguardo, ha incidenter rilevato che ha “anche omesso di depositare il fascicolo della fase monitoria e la documentazione prodotta a supporto del ricorso in quella sede proposto (comprese le fatture dalle quali potrebbe quanto meno ricavarsi una precisa indicazione delle attività e delle opere in relazione alle quali sono state emesse)”: seppur l'appellante a ragione afferma che in realtà quelle fatture dovevano esaminarsi perché prodotte in atti (in sede monitoria e da controparte nel giudizio di merito), deve comunque pagina 4 di 5 osservarsi che, per consolidato orientamento, la sola produzione delle fatture, in quanto atti di formazione unilaterale, in mancanza (come nella specie) di accettazione, non valgono a dar prova esaustiva, nel giudizio di opposizione, del credito vantato (“La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto”- così, da ultimo Cass.n. 26048/2024). L'appello quindi non può essere accolto e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità, con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi Non sussistono gli estremi dell'art.96 c.p.c. non riscontrandosi mala fede ma erronea lettura delle leggi processuali succedutesi nel tempo. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 5939/2024 del Tribunale di Milano, che integralmente conferma Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da 26.000 a 52.000) in complessivi € 5.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni Così deciso in Milano il 19.2.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in favore di quella arbitrale (stante la presenza di una clausola compromissoria), ovvero in favore di quella del Tribunale di Palermo
(scelto dalle parti quale foro convenzionale) pagina 2 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G.2105/2024 promossa DA (C.F. e P.IVA IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Deborah Parte_1 P.IVA_1
Bozzetti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Milano, in Piazza M. Buonarroti n. 25; appellante CONTRO (C.F. e P.IVA IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Emanuele Maganuco (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Gela, nella Pizza Umberto I - Angolo via Battesimo;
appellata
Sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: confermare la competenza del foro, sia come camera di commercio che Tribunale, quello di Milano per i motivi esposti in narrativa;
concedere la provvisoria esecuzione del di n. 8759//2023- rg 10868/2023 del 2/5/2023, con il quale il Tribunale di Milano ingiungeva a per la somma debitoria insoluta per i lavori svolti, come esposto Controparte_1 in narrativa;
NEL MERITO: respingere l'opposizione e confermare il di n. 8759//2023- rg 10868/2023 del 2/5/2023, per i motivi esposti in narrativa;
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione e in ogni caso, rigettare tutte le domande adverso formulate;
pagina 1 di 5 IN VIA ISTRUTTORIA: chiede di riservarsi nella produzione, indicazione testi e capitoli di prova nella memoria ex art. 183 c 6 n 2 cpp.
Per Controparte_1 VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZIONE IV CIVILE Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1) In via preliminare, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c., ovvero ai sensi per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c., l'inammissibilità dell'atto d'appello promosso ex adverso, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
2) Nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto da parte avversa, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'Ecc.ma Corte adita;
3) Conseguentemente, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 5939/2024 (repert. n. 5135/2024), emessa dal Tribunale di Milano – Sezione VII Civile – in data 11.06.2024 all'esito del giudizio recante il n. 24274/2023 R.G., pubblicata in data 11.06.2024 e corretta in data 10.07.2024 (cronol. 5548/2024). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario. In via istruttoria, si contesta e si formula recisa opposizione alla produzione documentale di parte appellante dacché inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Si formula, altresì, recisa opposizione alla richiesta istruttoria di parte appellante per effetto della genericità, ed in ogni caso dell'infondatezza, sia dei motivi d'appello che delle doglianze mosse alle deduzioni, eccezioni e produzioni versate in primo grado. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile la tardiva produzione documentale di parte appellante, si chiede sin d'ora di essere ammessi a nuova produzione documentale a prova contraria – trattandosi, peraltro, di documenti acquisiti successivamente alla definizione del giudizio di primo grado – nonché di ammettersi le richieste istruttorie formulate in seno al giudizio di primo grado.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio opponendosi al decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 8759/2023 con cui il Tribunale di Milano le ingiungeva il pagamento, in favore di della somma di € 47.224,36 a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di Parte_1
“interventi di risanamento”, così come risultante dalle fatture n. 3 e 16 del 2023. eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano1 e, nel CP_1 merito, contestava la sussistenza, e in ogni caso l'entità, del credito oggetto di decreto ingiuntivo. A sostegno della propria opposizione, deduceva nel merito che gli importi di cui alle fatture azionate in sede monitoria (fatture n. 3/2023 e n. 16/2023 per l'esecuzione di “interventi di risanamento”) non erano dovuti in quanto:
-con contratto di subappalto trasmesso in data 05.12.2022, aveva affidato in via diretta a esclusivamente l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico (cd. Parte_1 Superbonus 110%), che erano stati correttamente eseguiti e le cui fatture erano state correttamente saldate;
-non risultava invece essere stato contrattualmente commissionato, né altrimenti ratificato, alcun “intervento di risanamento danni” (oggetto delle fatture azionate in sede monitoria);
-non risultavano nemmeno essere stati dimostrati (o altrimenti comunicati alla ) i CP_1 danni da risanare oggetto dei pretesi interventi;
-quand'anche Fam avesse effettivamente eseguito tali lavori, alcun corrispettivo le sarebbe dovuto, in quanto eventuali danni sarebbero esclusivamente imputabili alla stessa, essendo l'unica ad aver effettuato lavori di manodopera edile e di muratura. Contestava, in ogni caso, l'entità del credito vantato in sede monitoria, deducendo che i lavori oggetto della fattura n. 16/2023 risultavano essere già stati pagati (cfr. computo metrico, all. n. 3 fasc. . CP_1
Si costituiva tardivamente l'opposta Fam contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5939/2024, confermava la propria competenza territoriale e accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo, con condanna di alla rifusione delle spese liquidate in € 5.261,00 per compensi professionali oltre Parte_1 accessori. Rilevava che, mentre aveva correttamente dimostrato l'avvenuto pagamento di tutte CP_1 le opere oggetto del contratto di subappalto, non aveva in alcun modo fornito prova del credito azionato in sede monitoria. Accertava, infatti, che non era stato prodotto in atti né il conferimento dell'incarico di eseguire le opere oggetto di decreto ingiuntivo, né alcun documento volto a dimostrare la loro avvenuta realizzazione, essendosi limitata ad opporsi genericamente alle difese ed eccezioni avversarie, senza nemmeno depositare alcuna memoria istruttoria. Respingeva, infine, la domanda di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Avverso tale sentenza ha proposto appello , che, con un unico motivo di gravame, dopo aver premesso che le fatture n. 3/2023 e 16/2023 (sulla base delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo) erano state correttamente prodotte, ha invocato l'ammissibilità, nel caso di specie, di nuove produzioni documentali in sede d'appello a mente dell'art. 345 cpc, in quanto “la riforma Cartabia ha stabilito l'inammissibilità, disponendo però una deroga "salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa...". allegando che “per la nomina tardiva non ha potuto produrli” tempestivamente e che “nel rito del lavoro (e quindi estendibile ad altri temi), è possibile ammettere nuovi documenti in appello” se indispensabili ai fini della decisione della causa. pagina 3 di 5 Ha chiesto quindi di ritenere ammissibile in questa sede la produzione delle mail intercorse tra , e dalle quali si evincerebbe che i “lavori di
CP_1 CP_2 CP_3 manutenzione fatti in precedenza NON da bensì da non erano terminati, quindi il Pt_2 CP_1 proprietario ha chiamato direttamente la (soggetto appaltatore solo di Parte_3 Pt_2 manutenzione) per sistemare le opere che che aveva omesso di terminare”, dunque lavori
CP_1 successivi a quelli che afferma di aver pagato eseguiti per “sanare gli errori di
CP_1 CP_1 ovviamente dietro il pagamento di quest'ultima (primo soggetto appaltatore)”. Si è costituita contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, nonché
CP_1
l'inammissibilità della produzione dei nuovi documenti (ossia la corrispondenza tra ,
e , che in ogni caso contestava e disconosceva. CP_1 CP_2 CP_3
All'udienza del 13.02.2025, ad esito della discussione orale ex art. 350 bis, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte. Motivi della decisione L'appellante, nel chiedere l'ammissione di nuovi documenti, fa riferimento all'art.345 c.p.c. richiamando un testo già abrogato nel 2012, mentre l'attuale (applicabile ratione temporis), così dispone al comma 3 : “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio” Dunque, inammissibile è l'odierna produzione, giustificata da circostanza non pertinente, quale la nomina tardiva del difensore, all'evidenza imputabile alla parte medesima. Incongruo poi è il riferimento alla disciplina del processo del lavoro, estranea alla fattispecie. Per il resto, non v'è specifica impugnazione in ordine alle argomentazioni del primo giudice con le quali , in base allo stato degli atti ivi esistenti, ha ritenuto non provati gli assunti della in quanto “non era stato prodotto in atti né il conferimento dell'incarico di eseguire le opere oggetto di decreto ingiuntivo, né alcun documento volto a dimostrare la loro avvenuta realizzazione, essendosi limitata ad opporsi genericamente alle difese ed eccezioni avversarie, senza nemmeno depositare alcuna memoria istruttoria”. Né la situazione muta a considerare le fatture. Il Tribunale, al riguardo, ha incidenter rilevato che ha “anche omesso di depositare il fascicolo della fase monitoria e la documentazione prodotta a supporto del ricorso in quella sede proposto (comprese le fatture dalle quali potrebbe quanto meno ricavarsi una precisa indicazione delle attività e delle opere in relazione alle quali sono state emesse)”: seppur l'appellante a ragione afferma che in realtà quelle fatture dovevano esaminarsi perché prodotte in atti (in sede monitoria e da controparte nel giudizio di merito), deve comunque pagina 4 di 5 osservarsi che, per consolidato orientamento, la sola produzione delle fatture, in quanto atti di formazione unilaterale, in mancanza (come nella specie) di accettazione, non valgono a dar prova esaustiva, nel giudizio di opposizione, del credito vantato (“La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto”- così, da ultimo Cass.n. 26048/2024). L'appello quindi non può essere accolto e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità, con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi Non sussistono gli estremi dell'art.96 c.p.c. non riscontrandosi mala fede ma erronea lettura delle leggi processuali succedutesi nel tempo. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 5939/2024 del Tribunale di Milano, che integralmente conferma Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da 26.000 a 52.000) in complessivi € 5.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni Così deciso in Milano il 19.2.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in favore di quella arbitrale (stante la presenza di una clausola compromissoria), ovvero in favore di quella del Tribunale di Palermo
(scelto dalle parti quale foro convenzionale) pagina 2 di 5