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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/11/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 112/2022 promossa da:
IN PERSONA DEL L.R. Parte_1 AVV. con il patrocinio dell'avv. ZAULI CESARE MENOTTO elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA BIONDINI 1 47100 FORLÌ
APPELLANTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. TANZI Controparte_1 SAVINO, elettivamente domiciliato in VIALE D. BOLOGNESI, 19 ' 47100 FORLI'
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1240/2021 del Tribunale di Forlì pubblicata in data 10.12.2021, nel procedimento R.G. N. 3330/2020.
CONCLUSIONI
Per ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE ZAULI, come da note depositate.
Per , come da comparsa di costituzione. Controparte_1
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale
[...] le aveva intimato il versamento della somma di euro 3.777 ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 comma terzo, e di uguale somma a titolo di rimborso delle spese legali, cui l'Avv. era stato Parte_2 condannato con sentenza n. 2860/19 della Corte di Appello di Milano.
In particolare, l'opponente ha dedotto l'insussistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata contro l' avendo la sentenza n. Parte_1
2860/19 della Corte di Appello di Milano previsto la condanna del solo . Parte_2
Ha inoltre chiesto condannarsi controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c. del danno causatole con la propria attività esecutiva.
Si è costituita in giudizio eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale e Controparte_1 rappresentando, nel merito, che aveva agito, nel procedimento che lo ha visto soccombente, Parte_2 anche quale legale rappresentante dell' , come più volte menzionato negli Parte_1 atti di detto giudizio.
2.- Con sentenza n. 1240/2021 del 10.12.2021, il Tribunale di Forlì ha accolto l'opposizione e dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno spiegata dall'opponente, compensando le spese di lite.
Più precisamente, affermata la propria competenza per valore – avendo parte opponente avanzato domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per un ammontare di euro 5.100 – il Tribunale ha ritenuto l'opposizione fondata, non essendovi menzione dell' né nella parte Parte_1 motiva, né nel dispositivo della sentenza azionata con l'atto di precetto oggetto di opposizione.
Il Tribunale inoltre, stante l'intervenuta rinuncia dell'opponente, in corso di causa, alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., ha dichiarato inammissibile, poiché ricadente nell'alveo della predetta norma, l'analoga richiesta avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c., evidenziando, ad abundantiam, la carenza dei relativi presupposti.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello l' Parte_1
[...]
pagina 2 di 5 Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere il Giudice di prime cure compensato le spese, statuizione non giustificata dal rigetto della domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., meramente accessoria.
Con il secondo e terzo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per mancato accoglimento della richiesta di liquidazione del danno da esecuzione temeraria ex art. 96 c.p.c..
Con il quarto e quinto motivo ha dedotto la nullità della sentenza per mancata liquidazione del danno ex art. 96 c. 3 c.p.c., senza motivazione sul punto.
Infine, con il sesto motivo ha lamentato l'omessa quantificazione del danno da lite temeraria.
***
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame ed interponendo Controparte_1 appello incidentale, con il quale ha riproposto l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, nonché l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria formulata da controparte.
L'appellata ha, inoltre, ribadito che l'avv. aveva agito, dapprima davanti al Tribunale e poi alla Pt_1
Corte d'Appello di Milano, anche in rappresentanza dell' , non essendo Parte_1 concepibile la partecipazione di una parte al giudizio ai soli fini della fatturazione e chiesto, in subordine, la conferma della decisione in punto alla compensazione delle spese.
***
All'udienza del 24.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
***
4.- Entrambi gli appelli sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
Quanto all'impugnazione principale, il primo motivo di appello è manifestamente infondato, avendo il
Tribunale legittimamente disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza di parte opponente sulla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c., dichiarata inammissibile.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili, dovendosi considerare coperta da giudicato la statuizione con cui il Giudice di prime cure ha rilevato la rinuncia di parte attrice alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
“precisando che il risarcimento del danno è richiesto solo ex art. 2043 c.c”, avverso la quale l'appellante non ha mosso alcuna censura.
Non è dunque configurabile una carenza di motivazione sulla domanda formulata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., oggetto di rinunzia.
pagina 3 di 5 Le medesime considerazioni valgono con riguardo alle doglianze relative alla mancata liquidazione del danno ex art. 96 c. 3 c.p.c. di cui al quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione, giacché l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha invocato la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria facendo generico riferimento alla disposizione di cui all'art. 96 c.p.c., come si evince dalle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione (ove parte attrice ha chiesto la «condanna ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c. di nella misura pari ad € 5.100,00 ovvero in quella Controparte_1 diversa misura ritenuta di giustizia» - cfr. p. 29 – atto di citazione di primo grado).
Deve pertanto ritenersi che la rinuncia di parte attrice alla pretesa ex art. 96 c.p.c. fosse comprensiva di quella avanzata ai sensi del terzo comma, con conseguente inammissibilità anche di detti motivi.
Ad abundantiam, deve escludersi che sussista un obbligo del giudice di motivare in ordine al mancato esercizio del potere conferitogli dall'art. 96, c. 3, c.p.c., di emettere, anche d'ufficio, una condanna per responsabilità aggravata nei confronti del soccombente.
Venendo all'esame del primo motivo di appello incidentale, appare opportuno richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte la quale, nel rammentare che la competenza per valore nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata deve essere determinata in base al credito per cui si procede ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ha altresì affermato che « qualora nel corso del procedimento venga proposta una domanda riconvenzionale che ecceda la competenza del giudice di pace, il valore complessivo delle domande formulate determina la competenza per valore del Tribunale, come stabilito dall'art. 10, comma 2, c.p.c.» (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 7114 del 17 marzo 2025).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente respinto l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta e dichiarato la competenza per valore del Tribunale in ragione della domanda di parte attrice di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quantificato in euro 5.100,00.
Pertanto, il primo motivo incidentale deve essere rigettato.
Risulta, inoltre, inammissibile per difetto di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. il motivo di gravame con il quale parte appellata ha riproposto l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria spiegata dalla controparte, accolta dal Tribunale e non censurata in appello.
Quanto alla doglianza relativa all'asserito vincolo di solidarietà sussistente tra e Parte_2
l'associazione professionale di appartenenza, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale «la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'intuitu personae, e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 1 non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l'adempimento della pagina 4 di 5 prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima» (Cass. 26 luglio 2017, n. 18393;
Cass., Sent. n. 22404/2004).
Nel caso in esame, si condivide la valutazione del Giudice di prime cure, in quanto nella parte motiva e nel dispositivo del provvedimento decisorio a fondamento della pretesa azionata vi sono numerosi riferimenti alla persona dell'avv. ma alcuna menzione dello studio professionale, Parte_2 coerentemente con l'oggetto del giudizio, attinente all'accertamento del credito professionale vantato dall'avv. nei confronti di per l'attività prestata in suo favore. Pt_1 Controparte_1
In definitiva, entrambi gli appelli devono essere rigettati e la sentenza di primo grado impugnata integralmente confermata.
5.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese processuali anche del presente grado.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c. 1 quater d.P.R. n.
115/2002 a carico di ciascuna parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta sia l'appello principale sia quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
II - compensa le spese processuali del grado;
III – dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 112/2022 promossa da:
IN PERSONA DEL L.R. Parte_1 AVV. con il patrocinio dell'avv. ZAULI CESARE MENOTTO elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA BIONDINI 1 47100 FORLÌ
APPELLANTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. TANZI Controparte_1 SAVINO, elettivamente domiciliato in VIALE D. BOLOGNESI, 19 ' 47100 FORLI'
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1240/2021 del Tribunale di Forlì pubblicata in data 10.12.2021, nel procedimento R.G. N. 3330/2020.
CONCLUSIONI
Per ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE ZAULI, come da note depositate.
Per , come da comparsa di costituzione. Controparte_1
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, l Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale
[...] le aveva intimato il versamento della somma di euro 3.777 ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 comma terzo, e di uguale somma a titolo di rimborso delle spese legali, cui l'Avv. era stato Parte_2 condannato con sentenza n. 2860/19 della Corte di Appello di Milano.
In particolare, l'opponente ha dedotto l'insussistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata contro l' avendo la sentenza n. Parte_1
2860/19 della Corte di Appello di Milano previsto la condanna del solo . Parte_2
Ha inoltre chiesto condannarsi controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c. del danno causatole con la propria attività esecutiva.
Si è costituita in giudizio eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale e Controparte_1 rappresentando, nel merito, che aveva agito, nel procedimento che lo ha visto soccombente, Parte_2 anche quale legale rappresentante dell' , come più volte menzionato negli Parte_1 atti di detto giudizio.
2.- Con sentenza n. 1240/2021 del 10.12.2021, il Tribunale di Forlì ha accolto l'opposizione e dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno spiegata dall'opponente, compensando le spese di lite.
Più precisamente, affermata la propria competenza per valore – avendo parte opponente avanzato domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per un ammontare di euro 5.100 – il Tribunale ha ritenuto l'opposizione fondata, non essendovi menzione dell' né nella parte Parte_1 motiva, né nel dispositivo della sentenza azionata con l'atto di precetto oggetto di opposizione.
Il Tribunale inoltre, stante l'intervenuta rinuncia dell'opponente, in corso di causa, alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., ha dichiarato inammissibile, poiché ricadente nell'alveo della predetta norma, l'analoga richiesta avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c., evidenziando, ad abundantiam, la carenza dei relativi presupposti.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello l' Parte_1
[...]
pagina 2 di 5 Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere il Giudice di prime cure compensato le spese, statuizione non giustificata dal rigetto della domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., meramente accessoria.
Con il secondo e terzo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per mancato accoglimento della richiesta di liquidazione del danno da esecuzione temeraria ex art. 96 c.p.c..
Con il quarto e quinto motivo ha dedotto la nullità della sentenza per mancata liquidazione del danno ex art. 96 c. 3 c.p.c., senza motivazione sul punto.
Infine, con il sesto motivo ha lamentato l'omessa quantificazione del danno da lite temeraria.
***
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame ed interponendo Controparte_1 appello incidentale, con il quale ha riproposto l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, nonché l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria formulata da controparte.
L'appellata ha, inoltre, ribadito che l'avv. aveva agito, dapprima davanti al Tribunale e poi alla Pt_1
Corte d'Appello di Milano, anche in rappresentanza dell' , non essendo Parte_1 concepibile la partecipazione di una parte al giudizio ai soli fini della fatturazione e chiesto, in subordine, la conferma della decisione in punto alla compensazione delle spese.
***
All'udienza del 24.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
***
4.- Entrambi gli appelli sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
Quanto all'impugnazione principale, il primo motivo di appello è manifestamente infondato, avendo il
Tribunale legittimamente disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza di parte opponente sulla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c., dichiarata inammissibile.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili, dovendosi considerare coperta da giudicato la statuizione con cui il Giudice di prime cure ha rilevato la rinuncia di parte attrice alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
“precisando che il risarcimento del danno è richiesto solo ex art. 2043 c.c”, avverso la quale l'appellante non ha mosso alcuna censura.
Non è dunque configurabile una carenza di motivazione sulla domanda formulata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., oggetto di rinunzia.
pagina 3 di 5 Le medesime considerazioni valgono con riguardo alle doglianze relative alla mancata liquidazione del danno ex art. 96 c. 3 c.p.c. di cui al quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione, giacché l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha invocato la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria facendo generico riferimento alla disposizione di cui all'art. 96 c.p.c., come si evince dalle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione (ove parte attrice ha chiesto la «condanna ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c. di nella misura pari ad € 5.100,00 ovvero in quella Controparte_1 diversa misura ritenuta di giustizia» - cfr. p. 29 – atto di citazione di primo grado).
Deve pertanto ritenersi che la rinuncia di parte attrice alla pretesa ex art. 96 c.p.c. fosse comprensiva di quella avanzata ai sensi del terzo comma, con conseguente inammissibilità anche di detti motivi.
Ad abundantiam, deve escludersi che sussista un obbligo del giudice di motivare in ordine al mancato esercizio del potere conferitogli dall'art. 96, c. 3, c.p.c., di emettere, anche d'ufficio, una condanna per responsabilità aggravata nei confronti del soccombente.
Venendo all'esame del primo motivo di appello incidentale, appare opportuno richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte la quale, nel rammentare che la competenza per valore nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata deve essere determinata in base al credito per cui si procede ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ha altresì affermato che « qualora nel corso del procedimento venga proposta una domanda riconvenzionale che ecceda la competenza del giudice di pace, il valore complessivo delle domande formulate determina la competenza per valore del Tribunale, come stabilito dall'art. 10, comma 2, c.p.c.» (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 7114 del 17 marzo 2025).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente respinto l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta e dichiarato la competenza per valore del Tribunale in ragione della domanda di parte attrice di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quantificato in euro 5.100,00.
Pertanto, il primo motivo incidentale deve essere rigettato.
Risulta, inoltre, inammissibile per difetto di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. il motivo di gravame con il quale parte appellata ha riproposto l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria spiegata dalla controparte, accolta dal Tribunale e non censurata in appello.
Quanto alla doglianza relativa all'asserito vincolo di solidarietà sussistente tra e Parte_2
l'associazione professionale di appartenenza, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale «la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'intuitu personae, e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 1 non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l'adempimento della pagina 4 di 5 prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima» (Cass. 26 luglio 2017, n. 18393;
Cass., Sent. n. 22404/2004).
Nel caso in esame, si condivide la valutazione del Giudice di prime cure, in quanto nella parte motiva e nel dispositivo del provvedimento decisorio a fondamento della pretesa azionata vi sono numerosi riferimenti alla persona dell'avv. ma alcuna menzione dello studio professionale, Parte_2 coerentemente con l'oggetto del giudizio, attinente all'accertamento del credito professionale vantato dall'avv. nei confronti di per l'attività prestata in suo favore. Pt_1 Controparte_1
In definitiva, entrambi gli appelli devono essere rigettati e la sentenza di primo grado impugnata integralmente confermata.
5.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese processuali anche del presente grado.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c. 1 quater d.P.R. n.
115/2002 a carico di ciascuna parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta sia l'appello principale sia quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
II - compensa le spese processuali del grado;
III – dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
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