Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1697
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Sentenza 6 novembre 2025

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Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un attore nei confronti di un convenuto, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da una presunta condotta calunniosa. L'attore lamentava che il convenuto avesse presentato una querela nei suoi confronti, accusandolo falsamente di negligenza e violazione dei doveri professionali nell'ambito di un incarico legale. L'attore chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 10.000,00. Il convenuto si era costituito in giudizio contestando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto. La questione centrale verteva sulla configurabilità della calunnia, ai sensi dell'art. 368 c.p., che richiede la prova del dolo, ossia la piena consapevolezza del querelante di denunciare una persona innocente, e non la mera colpa. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dal Tribunale, ha costantemente affermato che la semplice presentazione di una querela infondata non è di per sé fonte di responsabilità civile, essendo necessario dimostrare la consapevolezza della falsità delle accuse da parte del denunciante.

Il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, condannando il convenuto al pagamento della somma di € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali. La decisione si fonda sull'accertamento, ritenuto sufficientemente provato dall'attore, della consapevolezza del convenuto di aver agito con intento calunnioso. A tal fine, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni testimoniali dell'avvocato Marcello Abbondandolo, collaboratore dello studio legale che aveva assistito il convenuto, il quale ha attestato la diligenza e la professionalità nello svolgimento dell'incarico. Tale circostanza è stata ulteriormente avvalorata dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso convenuto al momento del ritiro della documentazione, in cui si dichiarava "soddisfatto dell'operato professionale" dell'avvocato. Il Tribunale ha ritenuto che queste risultanze istruttorie, unitamente alle ammissioni del convenuto in sede di interrogatorio formale, escludessero la possibilità che la querela fosse stata sporta senza la consapevolezza della falsità delle accuse. Pertanto, è stata riconosciuta la sussistenza del dolo calunnioso e la conseguente responsabilità civile del convenuto. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente, liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1697
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 1697
    Data del deposito : 6 novembre 2025

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