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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1943/2022 avente ad oggetto: “azione di risarcimento danno ex art. 2043 cc” vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerarda Pennella, dom.to come in atti;
Parte_1
-attore-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Petruzzo, dom.to come in atti;
Controparte_1
-convenuto-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio il convenuto, al fine di vedersi accertare e dichiarare la natura calunniosa della condotta di quest'ultimo consistita nell'aver consapevolmente e falsamente querelato l'attore e, conseguentemente, condannarlo al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificabile nella somma di euro 10.000,00 o in una maggiore, vinte le spese del giudizio.
Si costituiva che contestava integralmente la domanda e ne chiedeva il rigetto, vinte Controparte_1 le spese di lite.
La domanda è fondata.
La calunnia, ai sensi dell'art 368 c.p. è il delitto che commette colui che denuncia alle autorità qualcuno che sa invece essere innocente. Una querela infondata può, dunque, rappresentare una calunnia, soltanto se il querelante ha agito con dolo, cioè con la piena consapevolezza di denunciare alle autorità una persona innocente. Solamente in questo caso, una volta appurata l'infondatezza della querela (con archiviazione o sentenza di assoluzione), la persona ingiustamente querelata potrà agire in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, affinché sia configurabile responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, occorre la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato e, dunque, la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (Cass., 11/06/2009, n. 13531; Cass.,
12/06/2020, n. 11271; Cass. 07/01/2022, n. 299). La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.
Nel caso di specie, l'attore sostiene che in data 9 gennaio 2014, il si presentava, presso la sede CP_1
in Avellino, per essere assistito, esponendo di aver lavorato come autista alle CP_2 dipendenze della e di essere rimasto creditore per Controparte_3 retribuzioni e trattamento di fine rapporto non corrisposti. Il convenuto si era mantenuto costantemente in contatto con l'avv. Marcello Abbondandolo, all'epoca collaboratore e delegato dell'avv. dal momento del conferimento dell'incarico fino al febbraio del 2016. In Parte_1 questo arco di tempo, egli veniva ricevuto diverse volte presso la sede CISL di Grottaminarda dove, dopo la sottoscrizione del mandato, veniva reso partecipe degli sviluppi processuali. Nel marzo del
2016, chiusa la vicenda, il ritirava tutta la documentazione relativa alla controversia che lo CP_1 riguardava, rilasciando una dichiarazione di ricevuta con la quale, tra l'altro, affermava di essere
“soddisfatto dell'operato professionale dell'avv. , "(doc. n. 1 allegato). L'ultimo contatto Parte_1 telefonico risaliva al 24 febbraio 2017, in cui l'avvocato intimava il di non contattarlo CP_1 ulteriormente, dati i toni minacciosi con cui gli si rivolgeva. Il giorno successivo l'odierno convenuto si recava presso il Comando della Guardia di Finanza di Ariano Irpino per sporgere querela nei confronti dell'avv. , assumendo che si fosse reso responsabile, quale suo difensore, di Pt_1 negligenza e di gravi violazioni dei doveri professionali. Con decreto pubblicato in data 30 novembre
2018, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento disponeva l'archiviazione degli atti sul presupposto che la notizia di reato fosse infondata (doc. n. 6 allegato).
Data l'archiviazione della procedura, parte attrice agiva in questa sede per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento perpetrato dal , il quale lo aveva accusato CP_1 consapevolmente e ingiustificatamente della commissione di un reato.
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass. ord. n. 29495/2023). Ne discende che il querelante, in presenza di una querela infondata, risponderà dei danni cagionati al querelato solo in presenza di querela calunniosa, qualora si dimostri, in sede di giudizio, il dolo del denunziante. Non
è, dunque, riconosciuto al querelato, anche nelle ipotesi di querela infondata, un diritto sic et simpliciter al risarcimento del danno. Pertanto, spetterà al soggetto falsamente accusato e poi assolto dimostrare, in sede civile, attraverso idonei mezzi istruttori, quale, la consapevolezza da parte del querelante dell'innocenza del soggetto destinatario dell'accusa. Di conseguenza, non è sufficiente, ai fini risarcitori, la mera archiviazione del procedimento.
Nel caso de quo, parte attrice ha sufficientemente dimostrato la consapevolezza di parte convenuta di aver agito in sede penale con un intento meramente calunnioso. Il teste di parte attrice, avv. Marcello
Abbondandolo, collaboratore dell'avv. fino al 2016, attraverso le dichiarazioni rese, ha provato Pt_1 che lo studio ha esperito l'incarico ricevuto con la diligenza e la professionalità richiesta. Tale Pt_1 circostanza, ancora e al più, è avvalorata dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso convenuto al momento del rilascio della documentazione richiesta, in cui si dichiara “soddisfatto dell'operato professionale dell'avv. ” (doc. 1 allegato da parte attrice). Parte_1
In particolare, durante l'escussione testimoniale l'avv Abbondandolo, collaboratore dell'avv. Pt_1
all'epoca dei fatti, dichiara di aver personalmente raccolto la vertenza relativa al mancato
[...] pagamento di alcune spettanze retributive da parte della società Controparte_3
[...
alle cui dipendenze il aveva prestato attività lavorativa;
che negli incontri successivi CP_1 informava lo stesso e i colleghi della strada giudiziale da intraprendere per il recupero delle somme;
che il , dopo essere stato informato, conferiva allo studio legale il mandato per procedere CP_1 Pt_1 alla proposizione del ricorso necessario;
di aver informato il degli esiti negativi delle ricerche CP_1 intraprese al fine di verificare la solvibilità del loro datore di lavoro, informazioni date “ sia di persona
e sia telefonicamente. Ricordo che il era quello che si informava più di frequente anche per
CP_1 conto dei suoi colleghi”; alla luce di detti esiti negativi, il professionista comunicava al che
CP_1 era opportuna la proposizione del ricorso di fallimento anche nei confronti della ditta individuale;
tra il mese di giugno e quello di luglio 2015, l'avv. Marcello Abbondandolo riceveva il ed i suoi
CP_1 colleghi presso la sede della CISL e li informava dello stato della procedura;
dopo la pubblicazione della sentenza n. 189/2015, con la quale la Corte di Appello di Napoli accoglieva il reclamo, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese, il veniva telefonicamente informato del
CP_1 relativo esito;
dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello, tra il mese di marzo e quello di Aprile 2016, il veniva ricevuto ancora una volta presso la sede CISL di
CP_1
Grottaminarda ed aggiornato nuovamente sull'andamento dell'intera vertenza e che nella medesima occasione, preso atto dell'oggettiva impossibilità di recuperare il proprio credito retributivo, il CP_1 ritirava la sua documentazione, sottoscrivendo per ricevuta il documento n.1 in atti, dichiarandosi soddisfatto dell'operato dello studio legale;
che, in data 24 febbraio 2017, il contattava Pt_1 CP_1
l'avv. Abbondandolo sul telefono cellulare e che di fronte alla chiara richiesta di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese, lo invitava a non chiamarlo più sul suo numero personale e a contattare lo studio o il sindacato per ulteriori informazioni.
La circostanza che il venisse costantemente aggiornato degli sviluppi della vertenza di lavoro CP_1
è stata confermata non solo dall'avv. Abbondandolo, ma dallo stesso in sede di interrogatorio CP_1 formale (interrogatorio sui punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 e 2.10 della memoria di parte attrice).
Inoltre, e, ancora, in sede di interrogatorio formale, parte convenuta dichiara “Riconosco il documento che mi viene mostrato, affoliato al n. 1 della produzione di parte attrice. Preciso che tale documento
è stato da me sottoscritto presso lo studio dell'avv. Marcello Abbondandolo in Frigento, allorchè mi sono recato in tale studio per ritirare la documentazione”.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite emerge che il è stato assistito con la dovuta CP_1 diligenza dallo studio , diligenza, d'altronde, riconosciuta dallo stesso nel momento in cui si è Pt_1 dichiarato soddisfatto del mandato conferito, come da documento sottoscritto e confermato in sede di interrogatorio formale. Non è, dunque, possibile escludere che nel momento in cui abbia sporto querela nei confronti dell'avv. , lo abbia fatto consapevolmente e con “dolo calunnioso”. Parte_1 Sulla base delle considerazioni svolte, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'attore per aver subito una condotta calunniosa da parte del convenuto, di cui ha assolto pienamente l'onere probatorio su di lui gravante.
La liquidazione del danno va determinata in maniera equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cc, tenuto conto della gravità della condotta tenuta dal e della durata del procedimento penale conclusosi con CP_1 decreto di archiviazione, nella complessiva somma di € 4000,00 somma già rivalutata all'attualità oltre interessi dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, della somma di € 4000,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3000,00 per compensi oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino, 5.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1943/2022 avente ad oggetto: “azione di risarcimento danno ex art. 2043 cc” vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerarda Pennella, dom.to come in atti;
Parte_1
-attore-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Petruzzo, dom.to come in atti;
Controparte_1
-convenuto-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio il convenuto, al fine di vedersi accertare e dichiarare la natura calunniosa della condotta di quest'ultimo consistita nell'aver consapevolmente e falsamente querelato l'attore e, conseguentemente, condannarlo al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificabile nella somma di euro 10.000,00 o in una maggiore, vinte le spese del giudizio.
Si costituiva che contestava integralmente la domanda e ne chiedeva il rigetto, vinte Controparte_1 le spese di lite.
La domanda è fondata.
La calunnia, ai sensi dell'art 368 c.p. è il delitto che commette colui che denuncia alle autorità qualcuno che sa invece essere innocente. Una querela infondata può, dunque, rappresentare una calunnia, soltanto se il querelante ha agito con dolo, cioè con la piena consapevolezza di denunciare alle autorità una persona innocente. Solamente in questo caso, una volta appurata l'infondatezza della querela (con archiviazione o sentenza di assoluzione), la persona ingiustamente querelata potrà agire in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, affinché sia configurabile responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, occorre la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato e, dunque, la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (Cass., 11/06/2009, n. 13531; Cass.,
12/06/2020, n. 11271; Cass. 07/01/2022, n. 299). La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.
Nel caso di specie, l'attore sostiene che in data 9 gennaio 2014, il si presentava, presso la sede CP_1
in Avellino, per essere assistito, esponendo di aver lavorato come autista alle CP_2 dipendenze della e di essere rimasto creditore per Controparte_3 retribuzioni e trattamento di fine rapporto non corrisposti. Il convenuto si era mantenuto costantemente in contatto con l'avv. Marcello Abbondandolo, all'epoca collaboratore e delegato dell'avv. dal momento del conferimento dell'incarico fino al febbraio del 2016. In Parte_1 questo arco di tempo, egli veniva ricevuto diverse volte presso la sede CISL di Grottaminarda dove, dopo la sottoscrizione del mandato, veniva reso partecipe degli sviluppi processuali. Nel marzo del
2016, chiusa la vicenda, il ritirava tutta la documentazione relativa alla controversia che lo CP_1 riguardava, rilasciando una dichiarazione di ricevuta con la quale, tra l'altro, affermava di essere
“soddisfatto dell'operato professionale dell'avv. , "(doc. n. 1 allegato). L'ultimo contatto Parte_1 telefonico risaliva al 24 febbraio 2017, in cui l'avvocato intimava il di non contattarlo CP_1 ulteriormente, dati i toni minacciosi con cui gli si rivolgeva. Il giorno successivo l'odierno convenuto si recava presso il Comando della Guardia di Finanza di Ariano Irpino per sporgere querela nei confronti dell'avv. , assumendo che si fosse reso responsabile, quale suo difensore, di Pt_1 negligenza e di gravi violazioni dei doveri professionali. Con decreto pubblicato in data 30 novembre
2018, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento disponeva l'archiviazione degli atti sul presupposto che la notizia di reato fosse infondata (doc. n. 6 allegato).
Data l'archiviazione della procedura, parte attrice agiva in questa sede per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento perpetrato dal , il quale lo aveva accusato CP_1 consapevolmente e ingiustificatamente della commissione di un reato.
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass. ord. n. 29495/2023). Ne discende che il querelante, in presenza di una querela infondata, risponderà dei danni cagionati al querelato solo in presenza di querela calunniosa, qualora si dimostri, in sede di giudizio, il dolo del denunziante. Non
è, dunque, riconosciuto al querelato, anche nelle ipotesi di querela infondata, un diritto sic et simpliciter al risarcimento del danno. Pertanto, spetterà al soggetto falsamente accusato e poi assolto dimostrare, in sede civile, attraverso idonei mezzi istruttori, quale, la consapevolezza da parte del querelante dell'innocenza del soggetto destinatario dell'accusa. Di conseguenza, non è sufficiente, ai fini risarcitori, la mera archiviazione del procedimento.
Nel caso de quo, parte attrice ha sufficientemente dimostrato la consapevolezza di parte convenuta di aver agito in sede penale con un intento meramente calunnioso. Il teste di parte attrice, avv. Marcello
Abbondandolo, collaboratore dell'avv. fino al 2016, attraverso le dichiarazioni rese, ha provato Pt_1 che lo studio ha esperito l'incarico ricevuto con la diligenza e la professionalità richiesta. Tale Pt_1 circostanza, ancora e al più, è avvalorata dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso convenuto al momento del rilascio della documentazione richiesta, in cui si dichiara “soddisfatto dell'operato professionale dell'avv. ” (doc. 1 allegato da parte attrice). Parte_1
In particolare, durante l'escussione testimoniale l'avv Abbondandolo, collaboratore dell'avv. Pt_1
all'epoca dei fatti, dichiara di aver personalmente raccolto la vertenza relativa al mancato
[...] pagamento di alcune spettanze retributive da parte della società Controparte_3
[...
alle cui dipendenze il aveva prestato attività lavorativa;
che negli incontri successivi CP_1 informava lo stesso e i colleghi della strada giudiziale da intraprendere per il recupero delle somme;
che il , dopo essere stato informato, conferiva allo studio legale il mandato per procedere CP_1 Pt_1 alla proposizione del ricorso necessario;
di aver informato il degli esiti negativi delle ricerche CP_1 intraprese al fine di verificare la solvibilità del loro datore di lavoro, informazioni date “ sia di persona
e sia telefonicamente. Ricordo che il era quello che si informava più di frequente anche per
CP_1 conto dei suoi colleghi”; alla luce di detti esiti negativi, il professionista comunicava al che
CP_1 era opportuna la proposizione del ricorso di fallimento anche nei confronti della ditta individuale;
tra il mese di giugno e quello di luglio 2015, l'avv. Marcello Abbondandolo riceveva il ed i suoi
CP_1 colleghi presso la sede della CISL e li informava dello stato della procedura;
dopo la pubblicazione della sentenza n. 189/2015, con la quale la Corte di Appello di Napoli accoglieva il reclamo, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese, il veniva telefonicamente informato del
CP_1 relativo esito;
dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello, tra il mese di marzo e quello di Aprile 2016, il veniva ricevuto ancora una volta presso la sede CISL di
CP_1
Grottaminarda ed aggiornato nuovamente sull'andamento dell'intera vertenza e che nella medesima occasione, preso atto dell'oggettiva impossibilità di recuperare il proprio credito retributivo, il CP_1 ritirava la sua documentazione, sottoscrivendo per ricevuta il documento n.1 in atti, dichiarandosi soddisfatto dell'operato dello studio legale;
che, in data 24 febbraio 2017, il contattava Pt_1 CP_1
l'avv. Abbondandolo sul telefono cellulare e che di fronte alla chiara richiesta di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese, lo invitava a non chiamarlo più sul suo numero personale e a contattare lo studio o il sindacato per ulteriori informazioni.
La circostanza che il venisse costantemente aggiornato degli sviluppi della vertenza di lavoro CP_1
è stata confermata non solo dall'avv. Abbondandolo, ma dallo stesso in sede di interrogatorio CP_1 formale (interrogatorio sui punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 e 2.10 della memoria di parte attrice).
Inoltre, e, ancora, in sede di interrogatorio formale, parte convenuta dichiara “Riconosco il documento che mi viene mostrato, affoliato al n. 1 della produzione di parte attrice. Preciso che tale documento
è stato da me sottoscritto presso lo studio dell'avv. Marcello Abbondandolo in Frigento, allorchè mi sono recato in tale studio per ritirare la documentazione”.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite emerge che il è stato assistito con la dovuta CP_1 diligenza dallo studio , diligenza, d'altronde, riconosciuta dallo stesso nel momento in cui si è Pt_1 dichiarato soddisfatto del mandato conferito, come da documento sottoscritto e confermato in sede di interrogatorio formale. Non è, dunque, possibile escludere che nel momento in cui abbia sporto querela nei confronti dell'avv. , lo abbia fatto consapevolmente e con “dolo calunnioso”. Parte_1 Sulla base delle considerazioni svolte, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'attore per aver subito una condotta calunniosa da parte del convenuto, di cui ha assolto pienamente l'onere probatorio su di lui gravante.
La liquidazione del danno va determinata in maniera equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cc, tenuto conto della gravità della condotta tenuta dal e della durata del procedimento penale conclusosi con CP_1 decreto di archiviazione, nella complessiva somma di € 4000,00 somma già rivalutata all'attualità oltre interessi dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, della somma di € 4000,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3000,00 per compensi oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino, 5.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Palladino