Articolo 67 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 66Articolo 68
Versione
12 maggio 1963
Art. 67. Le spese dell'Istituto predetto, accertate
nell'esercizio finanziario 1941-42, per la
competenza propria dell'esercizio medesimo,
sono stabilite in ............................ L. 2.736.343,83 delle quali furono pagate .................... " 1.919.044,80
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 817.299.03
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963