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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/06/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefania Calo' presidente dott. Simona Boiardi giudice dott. Niccolo' Stanzani Maserati giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 107/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dai sigg.ri (cf: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 22/03/1941 e (cf: Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi C.F._2 residenti a [...]; letta la relazione particolareggiata dell'avv. Guido Paralupi, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
osservato che i ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 ccii, sia perché conviventi sia perché il sovraindebitamento ha un'origine in parte comune;
rilevato che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che il sig. versi in stato di sovraindebitamento non Pt_1 essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
1 rilevato, infatti, che risultano debiti a suo carico per circa euro 6.500.000, accumulati per la maggior parte verso l'Erario e Istituti di credito;
ritenuto che anche la sig.ra versi in stato di Pt_2 sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
che risultano debiti a suo carico per circa euro 410.000, accumulati per la maggior parte verso Istituti di credito;
rilevato che il patrimonio del sig. è costituito da un'area Pt_1 urbana cortiliva di 36 mq sita a Reggio Emilia e da un'autovettura FIAT Panda immatricolata nell'anno 2010, di scarso valore commerciale;
il debitore è inoltre titolare del libretto postale n. 47253910, con saldo al 07/11/2024 di euro 321,66; che il patrimonio della sig.ra invece, è costituito Pt_2 unicamente da un'autovettura FIAT Panda immatricolata nell'anno 2009, di scarso valore;
la debitrice è inoltre titolare del libretto postale n. 47113174, con saldo al 07/11/2024 di euro 357,67; rilevato ancora che il sig. è titolare di una pensione INPS di Pt_1 circa euro 1.700 mensili, attualmente gravata da un pignoramento;
il debitore, pensionato, è impiegato presso un datore di lavoro privato a tempo determinato con contratti che si rinnovano di anno in anno ad euro 850 mensili netti;
che la sig.ra è titolare di una pensione INPS di circa euro Pt_2
1.590 mensili, attualmente gravata da un pignoramento;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che i ricorrenti abitano un appartamento concesso loro in comodato gratuito e hanno indicato in euro 3.320 l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento, oltre alle spese straordinarie non prevedibili (su tale ammontare, tenuto conto dei rispettivi redditi, il sig. Pt_1 contribuisce nella misura del 61,5% circa, mentre la sig.ra Pt_2 per il 38,5% circa); ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua (tenuto conto che i ricorrenti pagano tutte le spese relative all'appartamento abitato, anche quelle gravanti sulla proprietà, nonché delle spese mediche documentate), salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
osservato che le pensioni dei ricorrenti sono, come detto, gravate pignoramenti;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle
2 finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che i ricorrenti si sono resi quindi disponibili a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 830 mensili circa, oltre a quanto potrà essere eventualmente ricavato dalla vendita del terreno di proprietà del sig. Pt_1 ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero i debitori dovranno versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che i ricorrenti hanno chiesto che le autovetture di proprietà e il saldo attivo dei libretti postali siano esclusi dalla liquidazione, le prime poiché necessarie ad entrambi per esigenze personali e di lavoro, oltre che perché di valore pressoché nullo, e il denaro per fare fronte alle immediate esigenze di vita;
osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge); ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione delle due autovetture e del saldo attivo dei libretti postali possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire ai debitori di soddisfare evidenti necessità personali;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
3 rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione, quantificando prudenzialmente in euro 30.000 la somma che potrà essere distribuita ai creditori, al netto delle spese in prededuzione;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico dei sigg.ri (cf: ), nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Emilia il 22/03/1941 e (cf: Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi C.F._2 residenti a [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore l'avv. Guido Paralupi, già nominato Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per le due autovetture indicate in parte motiva e il saldo dei libretti postali nn. 47253910 e 47113174, nei limiti degli importi indicati in parte motiva;
VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene immobile, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore sig.
[...]
a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è Pt_1 pari ad euro 2.040; IX. dispone che la somma mensile percepita dal debitore sig.ra a titolo di redditi che non è compresa nella Parte_2 liquidazione, è pari ad euro 1.278; X. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
4 XI. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XII. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XIII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 26/06/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Stefania Calo'
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S E N T E N Z A letto il ricorso n. 107/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dai sigg.ri (cf: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 22/03/1941 e (cf: Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi C.F._2 residenti a [...]; letta la relazione particolareggiata dell'avv. Guido Paralupi, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
osservato che i ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 ccii, sia perché conviventi sia perché il sovraindebitamento ha un'origine in parte comune;
rilevato che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che il sig. versi in stato di sovraindebitamento non Pt_1 essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
1 rilevato, infatti, che risultano debiti a suo carico per circa euro 6.500.000, accumulati per la maggior parte verso l'Erario e Istituti di credito;
ritenuto che anche la sig.ra versi in stato di Pt_2 sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
che risultano debiti a suo carico per circa euro 410.000, accumulati per la maggior parte verso Istituti di credito;
rilevato che il patrimonio del sig. è costituito da un'area Pt_1 urbana cortiliva di 36 mq sita a Reggio Emilia e da un'autovettura FIAT Panda immatricolata nell'anno 2010, di scarso valore commerciale;
il debitore è inoltre titolare del libretto postale n. 47253910, con saldo al 07/11/2024 di euro 321,66; che il patrimonio della sig.ra invece, è costituito Pt_2 unicamente da un'autovettura FIAT Panda immatricolata nell'anno 2009, di scarso valore;
la debitrice è inoltre titolare del libretto postale n. 47113174, con saldo al 07/11/2024 di euro 357,67; rilevato ancora che il sig. è titolare di una pensione INPS di Pt_1 circa euro 1.700 mensili, attualmente gravata da un pignoramento;
il debitore, pensionato, è impiegato presso un datore di lavoro privato a tempo determinato con contratti che si rinnovano di anno in anno ad euro 850 mensili netti;
che la sig.ra è titolare di una pensione INPS di circa euro Pt_2
1.590 mensili, attualmente gravata da un pignoramento;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che i ricorrenti abitano un appartamento concesso loro in comodato gratuito e hanno indicato in euro 3.320 l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento, oltre alle spese straordinarie non prevedibili (su tale ammontare, tenuto conto dei rispettivi redditi, il sig. Pt_1 contribuisce nella misura del 61,5% circa, mentre la sig.ra Pt_2 per il 38,5% circa); ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua (tenuto conto che i ricorrenti pagano tutte le spese relative all'appartamento abitato, anche quelle gravanti sulla proprietà, nonché delle spese mediche documentate), salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
osservato che le pensioni dei ricorrenti sono, come detto, gravate pignoramenti;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle
2 finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che i ricorrenti si sono resi quindi disponibili a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 830 mensili circa, oltre a quanto potrà essere eventualmente ricavato dalla vendita del terreno di proprietà del sig. Pt_1 ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero i debitori dovranno versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che i ricorrenti hanno chiesto che le autovetture di proprietà e il saldo attivo dei libretti postali siano esclusi dalla liquidazione, le prime poiché necessarie ad entrambi per esigenze personali e di lavoro, oltre che perché di valore pressoché nullo, e il denaro per fare fronte alle immediate esigenze di vita;
osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge); ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione delle due autovetture e del saldo attivo dei libretti postali possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire ai debitori di soddisfare evidenti necessità personali;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
3 rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione, quantificando prudenzialmente in euro 30.000 la somma che potrà essere distribuita ai creditori, al netto delle spese in prededuzione;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico dei sigg.ri (cf: ), nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Emilia il 22/03/1941 e (cf: Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi C.F._2 residenti a [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore l'avv. Guido Paralupi, già nominato Gestore della Crisi dall'occ; IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per le due autovetture indicate in parte motiva e il saldo dei libretti postali nn. 47253910 e 47113174, nei limiti degli importi indicati in parte motiva;
VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene immobile, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore sig.
[...]
a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è Pt_1 pari ad euro 2.040; IX. dispone che la somma mensile percepita dal debitore sig.ra a titolo di redditi che non è compresa nella Parte_2 liquidazione, è pari ad euro 1.278; X. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
4 XI. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XII. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XIII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 26/06/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Stefania Calo'
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