Art. 24.
Il Ministro per l'interno e' autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera d) della tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850 , che si renderanno vacanti successivamente alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli di cui all' articolo 7-bis del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557 , e comunque entro il 1 gennaio 1978.
Il concorso e' riservato ai vigili volontari che alla data del 6 maggio 1976 risultavano iscritti nei quadri provinciali e che, richiamati per interventi di emergenza nelle province di Udine e di Pordenone connessi al sisma, abbiano prestato servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.
I candidati, dei quali dovra' essere accertata la piena ed incondizionata idoneita' fisica, non dovranno aver superato alla data del bando di concorso i 35 anni di eta', salvo deroga per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio per un anno in occasione degli eventi sismici del maggio-settembre 1976 che hanno colpito il territorio delle province di Udine e di Pordenone.
Il Ministro per l'interno e' autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera d) della tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850 , che si renderanno vacanti successivamente alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli di cui all' articolo 7-bis del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557 , e comunque entro il 1 gennaio 1978.
Il concorso e' riservato ai vigili volontari che alla data del 6 maggio 1976 risultavano iscritti nei quadri provinciali e che, richiamati per interventi di emergenza nelle province di Udine e di Pordenone connessi al sisma, abbiano prestato servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.
I candidati, dei quali dovra' essere accertata la piena ed incondizionata idoneita' fisica, non dovranno aver superato alla data del bando di concorso i 35 anni di eta', salvo deroga per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio per un anno in occasione degli eventi sismici del maggio-settembre 1976 che hanno colpito il territorio delle province di Udine e di Pordenone.