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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel. D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n°R.G. 1716/2024 visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso
la seguente Sentenza sul ricorso proposto da: (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BREDA STEFANELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BREDA STEFANELLA
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ),, contumace Controparte_1 C.F._2
Resistente
atto con il quale è stata richiesta la regolamentazione delle condizioni di affidamento e delle determinazioni economiche con riguardo ai figli minori Persona_1
(C.F. ) e (C.F. ).
[...] C.F._3 Persona_2 C.F._4
Argomentava in particolare la ricorrente:
“- che a decorrere dall'anno 2006 la ricorrente instaurava una relazione affettiva con il sig. nato a [...] il [...], che poi continuava, Controparte_1 in maniera del tutto altalenante, fino al 2012;
- che in data 9.10.2009 a Roma nasceva il figlio (C.F. Persona_1
), e in data 2.09.2011 la figlia (C.F. C.F._3 Persona_2
); C.F._4
- che dalla nascita ed vivevano sia con la madre che con il padre ma CP_1 Per_2 che a partire dall'anno 2012 rimanevano esclusivamente con la madre senza intrattenere rapporti stabili con il padre;
pagina1 di 6 - che infatti, nell'anno 2012 il sig. lasciava l'Italia con la promessa di CP_1 costituire una nuova stabilità e trasferire anche la famiglia unitamente con i figli in seguito, tuttavia questo non avveniva ma al contrario il sig. si allontanava CP_1 sempre di più dalle necessità, anche di natura economica, della sig.ra Parte_1
e dei figli stessi;
[...]
- che attualmente il nucleo familiare formato dalla sig.ra e i Parte_1 figli ed vive in Capranica (VT) Via E. Montale n.2; Per_1 Per_2
- che le parti non sono mai addivenute ad una regolamentazione affido e mantenimento per i figli minori stante l'impossibilità di raggiungere il sig. il quale si è spesso Per_1 reso irreperibile e del quale la sig.ra non ha saputo più nulla per diverso tempo;
Pt_1
- che il sig. non si è mai interessato alla crescita dei figli, i quali non lo vedono Per_1 quasi mai, non è stato presente nella loro vita, e lo sentono sporadicamente;
- che in particolare il sig. si è recato in Italia saltuariamente nel corso della loro Per_1 crescita, ma non ha mai instaurato, a causa delle brevi visite, un vero rapporto con loro, non conoscendo le loro necessità, esigenze, attitudini ed inclinazioni;
- che in particolare è affetto da sindrome di down e non sempre ha contatti Per_1 autonomi con il padre e che invece ha un rapporto autonomo con il padre Per_2 con il quale sporadicamente si rapporta, seppur non senza difficoltà;
- che ovviamente questo atteggiamento di disinteresse e di altalenante presenza nella vita dei bambini non ha giovato anzi, ha creato delle fragilità nel loro carattere;
- che attualmente infatti i ragazzi non hanno alcun rapporto con il padre;
- che il padre non ha mai versato alcuna somma a titolo di mantenimento, nonostante la collocazione fosse prevalentemente presso la madre, disattendendo ogni e più ampia responsabilità genitoriale in ordine alla cura, alla educazione e non da ultimo all'assistenza materiale dei figli;
- che i figli sono stati cresciuti nell'ambiente familiare materno in particolar modo dal nonno materno, il quale è venuto a mancare nell'anno 2023 in Viterbo;
- che proprio a seguito della morte del nonno materno sig. ad Persona_3 esempio, si è vista la necessità di rinunciare all'eredità ed il padre dei minori si è categoricamente rifiutato di fare rientro in Italia per apporre la firma circa il consenso alla rinuncia facendo ostruzionismo in tutti i modi;
- che a tal riguardo, con provv.to n. 804/2024 VG, su istanza della madre, il Giudice tutelare aveva provveduto in precedenza ad autorizzare alla rinuncia all'eredità i minori con efficacia immediata;
- che alla data fissata dinnanzi alla cancelleria VG per l'adempimento di tale rinuncia, il sig. non solo non si presentava, nonostante gli avvisi, ma manifestava la Per_1 volontà espressa di non avere alcuna intenzione di procedere all'assenso anche in seguito, rendendo impossibile alla sig.ra la rinuncia in vece dei figli e potendo Pt_1 ottemperare limitatamente alla propria;
- che il sig. era a conoscenza dell'importanza del procedimento tanto che era Per_1 stata inviata dallo stesso una sottoscrizione autografa con la quale lo stesso dichiarava di essere a conoscenza della richiesta fatta dalla sig. : Parte_1
- che tuttavia, in prossimità dell'incontro, lo stesso rifiutava qualsivoglia contatto impedendo il compimento dell'atto di rinuncia per conto dei figli minori, che ad oggi pagina2 di 6 restano gravati degli onerosi carichi dell'eredità rinunciata dalla madre sig.ra Parte_1
ed è evidente come tale atteggiamento sia espressione della inidoneità del sig.
[...]
a fare il padre, e ad ottemperare i doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale Per_1 cui biologicamente sarebbe altresì chiamato;
”
All'udienza di comparizione personale delle parti Controparte_1
nonostante la regolarità delle notifiche, non compariva né si costituiva così
[...] denotando disinteresse per le sorti della causa. Tutto ciò premesso e stante le difficoltà gestionali della madre sia con i minori che con il padre, la ricorrente, all'udienza del 16.1.2025 insisteva affinché il Collegio si pronunziasse a suo favore e per l'effetto riconoscesse la legittimità delle condizioni indicate nel ricorso e segnatamente:
“ 1) autorizzarsi, inaudita altera parte, e ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. la sig.ra
a procedere alla rinuncia all'eredità per conto dei minori Parte_1 stessi, stante la negligenza ed il disinteresse completo del sig. mediante decreto Per_1 provvisoriamente esecutivo;
2) affidare i minori ed ai sensi dell'art. 337 quater c.c. in Persona_1 Per_2 modo esclusivo alla madre sig.ra , con collocamento presso Parte_1 la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi;
3) dato l'esiguo tempo che i minori hanno passato con il padre nonché l'età degli stessi, si ritiene opportuno che i minori si accordino previamente con il padre, quandanche ne facesse richiesta, circa le visite ed i tempi di permanenza presso di lui;
4) disporre a carico del sig. un contributo a favore della sig.ra Per_1 [...]
, al mantenimento ordinario dei minori ed della Parte_1 Per_1 Per_2 somma di euro 250,00 per ciascuno, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. La somma sarà rivalutata annualmente in conformità all'indice Istat;
5) Le spese straordinarie relative ai figli saranno regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018 e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) l'assegnazione alla sig.ra in via esclusiva dell'assegno unico universale Pt_1 per entrambi i figli, attualmente percepito dalla stessa.”
Rilevato e Ritenuto:
Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione della ricorrente, preso atto della mancata costituzione e comparizione del resistente è possibile Per_1 adottare le decisioni con riguardo sia all'affidamento dei figli minori che alle pagina3 di 6 determinazioni economiche, così come proposto nel ricorso dalla non Pt_1 apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
Che segnatamente, sia in merito alle valutazioni da compiere con riguardo all'affidamento dei figli minori e alle modalità ed entità del contributo per il suo mantenimento, il Collegio, in considerazione delle argomentazioni addotte nel ricorso
– che appaiono assolutamente equilibrate e rispettose del principio della bigenitorialità pur nell'evidente disinteresse paterno paventato dalla - nonché alla mancata Pt_1 interlocuzione sul tema da parte dello condivide l'impostazione assunta dalla Per_1 ricorrente nel ricorso stesso e in conseguenza ne accoglie in toto le argomentazioni. Come è noto l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più rilevanti può, tuttavia, trovare una deroga giudiziale, poiché lo stesso art. 337 quater c.c. rimette al Giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche e/o quelle da svolgere presso i servizi di neuropsichiatria infantile), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio. Ciò accade in situazioni in cui il genitore non affidatario renda difficile o addirittura impraticabile l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, oltre alla inidoneità o manifestata carenza che già di per sé giustifica l'affido monogenitoriale, il genitore non affidatario mostri un grave e completo disinteresse per i figli o, ancora, quando la conflittualità di coppia o un condizionamento realizzato dal genitore (nella fattispecie dal padre nei confronti del figlio) da fattori esterni non gli consentano di esercitare la responsabilità genitoriale nei termini in cui la legge prevede e renda pertanto impraticabile tale condivisione. Tuttavia, anche il genitore totalmente escluso dalle decisioni sulla prole, mantiene sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del minore, oltre che naturalmente quello di chiedergli la modifica delle modalità dell'affido, optando per una differente modalità. Ebbene, pur considerando che le valutazioni che precedono attengono a tematiche particolarmente delicate per le quali non deve esistere un rapporto di automaticità tra un antecedente e un conseguente, nel caso in esame si ritiene che, allo stato, atteso il reiterato atteggiamento oppositivo e soprattutto disinteressato del padre nei confronti dei figli e della madre, risultino presenti le condizioni per disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre considerando, al riguardo, la circostanza di sostanziale disinteresse del padre nei confronti dei figli minori che determina l'assunzione di condotte decisionali evidentemente antitetiche al benessere psico-fisico di (segnatamente in relazione alla patologia di sindrome di down della quale Per_1
pagina4 di 6 il medesimo è affetto) ed che incidono in maniera sostanziale nel libero Per_2 sviluppo del rapporto padre-figli. Per tali ragioni appare legittimo disporre un affidamento esclusivo ed altresì derogatorio al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., potendo anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore. Quanto al contributo al mantenimento dei minori, sul punto giova premettere che, com'è noto, sussiste in tal senso un dovere inderogabile dei genitori, dovere il cui fondamento ha matrice costituzionale (art. 30 Cost., “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”), con specifica disciplina primaria nell'art. 337 ter c.c., norma che attribuisce al Giudice il potere di stabilire “la misura e il modo” con cui ciascuno dei genitori “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione dei figli” (art. 337 ter, 2° comma, c.c.), a fronte dei correlativi diritti che i figli acquisiscono sin dal momento della nascita. Nel concetto di mantenimento, la giurisprudenza individua una “molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figlio lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. ex multis Cass. n. 11772/2010); l'obbligo genitoriale, pertanto, comprende oneri alimentari ma si estende all'istruzione, alla formazione culturale, alle attività sportive e ricreative che concorrono al complessivo benessere della persona, sino a ricomprendere ogni ulteriore ragionevole aspirazione che risulti compatibile con il tenore di vita e le condizioni economiche del nucleo familiare. A norma dell'art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. In applicazione di tale principio, l'art. 337 ter, 4° comma, c.c. dispone che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Ciò posto, le circostanze relative all'età dei minori, alle loro esigenze ed alle corrispettive condizioni economiche dei due genitori così come documentate in atti inducono il Collegio a riconoscere in capo allo il contributo al mantenimento Per_1 pari ed euro 500,00 mensili (euro 250,00 per figlio) oltre al contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie occorrenti da individuarsi secondo il Protocollo dell'11.9.2018 stabilito in materia dal Tribunale di Viterbo. L'assegno unico universale sarà di pertinenza esclusiva della Sig.ra Pt_1
Deve infine essere accolta la richiesta di rinuncia all'eredità del nonno materno sig. per conto dei minori stessi. Persona_3
pagina5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio,
- visto l'art. 738 CPC, così
dispone
1) autorizza, inaudita altera partela sig.ra a procedere alla Parte_1 rinuncia all'eredità del Sig. per conto dei minori stessi. Persona_3
2) affida i minori ed ai sensi dell'art. 337 quater Persona_1 Persona_2
c.c. in modo esclusivo alla madre sig.ra , con collocamento Parte_1 presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi.
3) i figli minori, laddove il padre ne facesse richiesta, potranno concordare in piena autonomia visite e tempi di permanenza presso di lui;
4) dispone a carico del sig. un contributo a favore della sig.ra Per_1 [...]
, al mantenimento ordinario dei minori ed della Parte_1 Per_1 Per_2 somma mensile di euro 250,00 per ciascuno, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. La somma sarà rivalutata annualmente in conformità all'indice Istat.
5) Le spese straordinarie relative ai figli saranno regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018 e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) L'assegno unico universale per entrambi i figli, sarà percepito dalla madre nella misura del 100%. Le spese di lite sono poste a carico di e si liquidano in Controparte_1 complessivi euro 2500,00 per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2025.
Il Giudice Relatore IL PRESIDENTE (Francesco Scavo Lombardo) (Eugenio Maria Turco)
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