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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1693/2025
TRIBUNALE DI PESARO
Il Giudice Tutelare,
letta l'ordinanza del n. 25 del 7/6/2025 ore 16.25 , con la quale è stato CP_1
disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di
(CF. ) n. il 06/09/1976 a con dimora nel Comune del Sindaco istante;
Parte_1 CP_1
vista la proposta motivata del medico curante;
vista la convalida della struttura pubblica;
ritenuta la propria competenza territoriale;
preso atto che il provvedimento è stato adottato in considerazione delle alterazioni psichiche riscontrate dal sanitario che hanno reso indispensabili interventi terapeutici urgenti;
ritenuto che
gli interventi medesimi erano rifiutati dall'infermo; preso atto che, non sono state praticate misure sanitarie extra ospedaliere perché ritenute non idonee;
*** vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 76/2025, dato atto del collegamento a mezzo del Reparto di Psichiatria a seguito della emissione CP_2
del decreto di fissazione della udienza;
***
Oggi, 9 giugno 2025 alle ore 11.50 si è collegato, a mezzo tramite il link inviato dalla CP_2
Cancelleria, il DSM di nella persona del dott. che si trova insieme alla interessata, CP_1 Per_1
. Parte_1
declina le proprie generalità. Parte_1
ADR circa la somministrazione di farmaci che impediscono la partecipazione consapevole di Pt_1
alla presente udienza, il dott. dichiara: “E' in grado di partecipare alla udienza.”
[...] Per_1
, dichiara: “Il giovedì cercavo un Avvocato per andare dai Carabinieri per parlare delle Parte_1
cose che erano successe nel 2003, 2016 e nel periodo del COVID e per trovare una intesa.”
pagina1 di 3 “Sono stata in Procura ed ho parlato anche con l'Avv. Cecchini presso il suo Studio. Mi sono recata al PS per farmi visitare su consiglio di qualche medico che aveva parlato con mio fratello.”
“Mi sono arrabbiata e poi sono stata ricoverata.”
“Sono disponibile a tornare dalla dott.ssa che mi ha seguito e della quale mi fido.” Per_2
Il dott. dichiara che è opportuno che il TSO prosegua in ragione della acriticità della Per_1
paziente con riguardo alla sua malattia (disturbo delirante paranoico).
ADR, dott. non si è mai recata volontariamente al PS.” Per_1 Parte_1
Il GT preso atto delle dichiarazioni rese dalla interessata, la quale ha ricollegato il TSO subito ad eventi alla medesima estranei (i.e. generici comportamenti delle Forze dell'Ordine e della Autorità) ed ha, nel contempo, confermato uno stato di inquietudine che la condiziona da molto tempo e la rende spesso irascibile;
ritenuto, in questi termini, compatibile la patologia diagnosticata dai Sanitari;
preso atto, inoltre, che il riconoscimento di uno stato di debolezza psichica è riconosciuto dalla stessa interessata ma che la medesima è oppositiva verso ogni intervento proposto dai Pt_2
ritenuto confermato, al momento della esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio, da un lato, lo stato di alterazione della interessata e, dall'altro, il rifiuto della stessa di trovare una soluzione volta alla cura del suo stato di malessere;
P Q M
visti gli artt. 33, 34, 35, l. n. 833 del 23 dicembre 1978 visti gli artt. 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal nell'interesse della persona inferma CP_1
; Parte_1
DISPONE
l'immediata efficacia del provvedimento e
MANDA alla Cancelleria per le notificazioni e comunicazioni di rito.
pagina2 di 3 Pesaro, 09/06/2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
(documento telematico con sottoscrizione digitale)
pagina3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
Il Giudice Tutelare,
letta l'ordinanza del n. 25 del 7/6/2025 ore 16.25 , con la quale è stato CP_1
disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di
(CF. ) n. il 06/09/1976 a con dimora nel Comune del Sindaco istante;
Parte_1 CP_1
vista la proposta motivata del medico curante;
vista la convalida della struttura pubblica;
ritenuta la propria competenza territoriale;
preso atto che il provvedimento è stato adottato in considerazione delle alterazioni psichiche riscontrate dal sanitario che hanno reso indispensabili interventi terapeutici urgenti;
ritenuto che
gli interventi medesimi erano rifiutati dall'infermo; preso atto che, non sono state praticate misure sanitarie extra ospedaliere perché ritenute non idonee;
*** vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 76/2025, dato atto del collegamento a mezzo del Reparto di Psichiatria a seguito della emissione CP_2
del decreto di fissazione della udienza;
***
Oggi, 9 giugno 2025 alle ore 11.50 si è collegato, a mezzo tramite il link inviato dalla CP_2
Cancelleria, il DSM di nella persona del dott. che si trova insieme alla interessata, CP_1 Per_1
. Parte_1
declina le proprie generalità. Parte_1
ADR circa la somministrazione di farmaci che impediscono la partecipazione consapevole di Pt_1
alla presente udienza, il dott. dichiara: “E' in grado di partecipare alla udienza.”
[...] Per_1
, dichiara: “Il giovedì cercavo un Avvocato per andare dai Carabinieri per parlare delle Parte_1
cose che erano successe nel 2003, 2016 e nel periodo del COVID e per trovare una intesa.”
pagina1 di 3 “Sono stata in Procura ed ho parlato anche con l'Avv. Cecchini presso il suo Studio. Mi sono recata al PS per farmi visitare su consiglio di qualche medico che aveva parlato con mio fratello.”
“Mi sono arrabbiata e poi sono stata ricoverata.”
“Sono disponibile a tornare dalla dott.ssa che mi ha seguito e della quale mi fido.” Per_2
Il dott. dichiara che è opportuno che il TSO prosegua in ragione della acriticità della Per_1
paziente con riguardo alla sua malattia (disturbo delirante paranoico).
ADR, dott. non si è mai recata volontariamente al PS.” Per_1 Parte_1
Il GT preso atto delle dichiarazioni rese dalla interessata, la quale ha ricollegato il TSO subito ad eventi alla medesima estranei (i.e. generici comportamenti delle Forze dell'Ordine e della Autorità) ed ha, nel contempo, confermato uno stato di inquietudine che la condiziona da molto tempo e la rende spesso irascibile;
ritenuto, in questi termini, compatibile la patologia diagnosticata dai Sanitari;
preso atto, inoltre, che il riconoscimento di uno stato di debolezza psichica è riconosciuto dalla stessa interessata ma che la medesima è oppositiva verso ogni intervento proposto dai Pt_2
ritenuto confermato, al momento della esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio, da un lato, lo stato di alterazione della interessata e, dall'altro, il rifiuto della stessa di trovare una soluzione volta alla cura del suo stato di malessere;
P Q M
visti gli artt. 33, 34, 35, l. n. 833 del 23 dicembre 1978 visti gli artt. 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal nell'interesse della persona inferma CP_1
; Parte_1
DISPONE
l'immediata efficacia del provvedimento e
MANDA alla Cancelleria per le notificazioni e comunicazioni di rito.
pagina2 di 3 Pesaro, 09/06/2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
(documento telematico con sottoscrizione digitale)
pagina3 di 3