Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.
31 agosto 1978
Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
[…] Secondo quanto sancito dall'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), le Regioni «provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i princìpi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente». […]
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
[…] Secondo quanto sancito dall'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), le Regioni «provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i princìpi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente». […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 02/07/2018, n. 139Provvedimento: […] Secondo quanto sancito dall'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), le Regioni «provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i princìpi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente». […]Leggi di più...
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