Articolo 1 della Legge 4 agosto 1978, n. 440
Articolo 2
Versione
31 agosto 1978
Art. 1.
Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.
Entrata in vigore il 31 agosto 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente