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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1168/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Federico Botta – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1168/2025 del Ruolo Generale, promossa
DA
, (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.06.1965, residente in TO ZI (VA), Corso Italia n. 7 bis, elettivamente domiciliato in Legnano (MI), Piazza Frua, 1, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Sassi (C.F. ) che lo rappresenta e difende come da procura in C.F._2 atti;
– APPELLANTE PRINCIPALE –
CONTRO
, (c.f.: ), nata a [...], Controparte_1 C.F._3 il 23.08.1966, anagraficamente residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Colombo, (c.f.:
), presso la quale è elettivamente domiciliata in Legnano (Mi), C.F._4
Corso Garibaldi n. 94, come da procura in atti;
– APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE –
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di TO ZI, emessa e pubblicata in data 22.10.2024, in materia di modifica delle condizioni di divorzio.
1 All'udienza del 25 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale, Sig. Parte_1
"Nel merito: - in parziale riforma della impugnata sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di TO ZI, accogliere la domanda riconvenzionale ritualmente svolta in giudizio dal signor e, per l'effetto, revocare l'assegno divorzile Parte_1 attualmente percepito dalla signora e posto a carico dell'ex marito sig. CP_1
con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi Parte_1 di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, come per legge.
In via istruttoria: - si insiste, occorrendo, per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte per il ricorrente in memoria ex art. 473-bis 17 II comma cpc, che di seguito integralmente si ritrascrivono: OMISSIS".
Per l'appellata e appellante incidentale, Sig.ra Controparte_1
"NEL MERITO: premessa ogni più opportuna declaratoria respingere l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. 1230.2024 del Parte_1
Tribunale di TO ZI e per l'effetto la richiesta di revoca dell'assegno divorzile attualmente percepito dalla signora confermando il capo della Controparte_1 ridetta sentenza ex adverso impugnato.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 1230.2024 del Tribunale di TO ZI, accogliere la domanda svolta dalla signora nel giudizio R.G: 2309.2024, e per l'effetto in via principale, Controparte_1 premessa ogni più opportuna declaratoria, porre a carico del signor l'onere di Pt_1 versare in favore della signora un assegno divorzile in misura non inferiore CP_1 ad € 2.500,00=, determinato incrementando la somma attualmente corrisposta di un importo che vada a compensare la perdita del "valore economico "del godimento della casa coniugale, di regola "corrispondente al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile", somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda, o nella diversa misura che apparirà di giustizia ed equa all'esito dell'istruttoria esperenda.
In via subordinata: premessa ogni più opportuna declaratoria, porre a carico del signor l'onere di versare in favore della signora un assegno divorzile in Pt_1 CP_1 misura non inferiore ad € 1.550,00=, determinato incrementando la somma attualmente corrisposta di un importo che vada a compensare la perdita del "valore economico "del godimento della casa coniugale, e di converso le permetta di sostenere l'onere economico legato al reperimento di una diversa soluzione abitativa, somma da corrispondere entro il giorno5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda, o nella diversa misura che apparirà di giustizia ed equa all'esito dell'istruttoria esperenda.
2 Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA, come per legge.
In via istruttoria: ordinare ex art. 210 cpc al signor l'esibizione degli estratti Pt_1 conto relativi ai rapporti bancari, postali e finanziari di cui sia titolare [...] disponendo ove occorra indagini tributarie tramite GdF. Ordinare altresì la produzione dei movimenti della carta di credito [...] nonché degli estratti conto [...] di cui sia titolare la signora attuale moglie". Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.04.2025, il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di TO ZI, pubblicata il 22.10.2024 , con la quale detto Tribunale, adito dalla sig.ra per Controparte_1 ottenere un aumento dell'assegno divorzile a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, rigettava sia la domanda principale della sia la CP_1 domanda riconvenzionale del volta alla revoca del medesimo assegno, Pt_1 compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante principale lamentava l'errata e superficiale valutazione da parte del primo Giudice delle prove documentali prodotte (segnatamente, una relazione investigativa) attestanti lo svolgimento di un'attività lavorativa "in nero" da parte della ex coniuge. Contestava, altresì, l'omessa valutazione della condotta della la quale per CP_1 oltre nove anni dalla separazione si sarebbe colpevolmente astenuta dal ricercare una stabile occupazione, venendo così a mancare il requisito della "meritevolezza" del contributo economico. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e la revoca dell'assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale contestava la Controparte_1 fondatezza del gravame avversario, chiedendone il rigetto. Proponeva, contestualmente, appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva respinto la sua richiesta di aumento dell'assegno. Deduceva l'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 473 bis 29 c.p.c., sostenendo che il "fatto nuovo" giustificativo della revisione non fosse la mera richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, bensì la sua effettiva revoca, disposta con la precedente sentenza n. 412/2024, la quale aveva inciso in modo peggiorativo e sostanziale sulla sua condizione economica. Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza, un cospicuo aumento dell'assegno divorzile.
All'udienza del 25.09.2025, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e l'appello incidentale sono entrambi infondati e devono essere respinti.
3 Sull'appello principale proposto dal Sig. Pt_1
Il gravame del volto ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile di € 550,00 Pt_1 mensili attualmente corrisposto all'ex coniuge, si fonda essenzialmente su due doglianze: l'asserita prova di un'attività lavorativa non regolarizzata svolta dalla e la sua colpevole inerzia nella ricerca di un'occupazione stabile. CP_1
Entrambi i motivi sono privi di pregio.
Correttamente il Tribunale di TO ZI ha ritenuto che la relazione investigativa prodotta in primo grado, pur rappresentando un elemento indiziario, non costituisce prova sufficiente a dimostrare che la sig.ra percepisca redditi tali da CP_1 renderla economicamente autonoma e, di conseguenza, da giustificare la soppressione del contributo. Il primo Giudice ha condivisibilmente osservato come le stime di guadagno formulate dalla difesa del fossero "inverosimili e incongruenti" , Pt_1 basate su una tariffa oraria ipotetica (€ 15,00) e non provata, mentre la retribuzione per il lavoro domestico non in regola si attesta notoriamente su compensi inferiori.
Ma v'è di più. La sentenza impugnata giunge a una conclusione logica e di buon senso laddove afferma che "l'assegno divorzile percepito dalla ricorrente è alquanto ridotto e quindi la stessa necessariamente presumibilmente ha svolto attività di collaborazione domestica non in regola per fare fronte alle necessità quotidiane". L'eventuale modesto reddito derivante da tali saltuarie prestazioni non è, dunque, indice di raggiunta autosufficienza, ma piuttosto la conseguenza della modestia del contributo percepito, che costringe la beneficiaria a integrare le proprie entrate per condurre un'esistenza dignitosa.
Quanto alla seconda doglianza, relativa alla mancanza di "meritevolezza" per non essersi la attivata nella ricerca di un lavoro, questa Corte osserva che tale CP_1 affermazione non trova adeguato riscontro nella realtà dei fatti e nelle condizioni personali dell'appellata. La sig.ra oggi prossima ai 59 anni, è priva di una CP_1 specifica competenza professionale ed è in possesso della sola licenza media. Ella ha dedicato gli anni del matrimonio alla cura dei figli e della famiglia, collaborando anche all'attività del marito. Come emerge dai suoi scritti difensivi, non è rimasta inerte, ma si è adoperata per reperire un impiego, riuscendo tuttavia, proprio a causa dell'età e della mancanza di un titolo di studio qualificante, a trovare solo mansioni umili e saltuarie come le pulizie domiciliari. La difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro formale per una donna della sua età e con il suo percorso di vita è un dato di comune esperienza che non può essere ignorato.
In tale contesto, assume un valore dirimente e stabilizzatore il decreto emesso da questa stessa Corte d'Appello in data 26.05.2023. Con tale provvedimento, questa Corte, accogliendo il reclamo incidentale del aveva già proceduto a una ponderata Pt_1 valutazione delle condizioni economiche delle parti, riducendo l'assegno divorzile da
€ 700,00 all'attuale importo di € 550,00 mensili. Quella decisione, relativamente
4 recente, ha definito un punto di equilibrio che teneva già conto della situazione complessiva delle parti. I fatti addotti oggi dal non costituiscono Pt_1 sopravvenienze tali da alterare in modo significativo quel quadro e da giustificare un provvedimento così drastico come la totale soppressione del contributo, che svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa per i sacrifici professionali compiuti dalla durante la vita matrimoniale, non avendo, peraltro, parte CP_1 appellante comprovato alcun intervenuto deterioramento delle proprie condizioni economiche successivamente al richiamato provvedimento della Corte d'Appello.
L'appello principale deve, pertanto, essere rigettato.
Sull'appello incidentale proposto dalla Sig.ra CP_1
L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di aumento dell'assegno divorzile, ritenendo che la revoca dell'assegnazione della casa coniugale non costituisse un "fatto nuovo sopraggiunto".
Pur non condividendo pienamente l'argomentazione del primo Giudice secondo cui il "fatto nuovo" andrebbe identificato con la domanda di revoca e non con il provvedimento che la accoglie (essendo evidente che solo quest'ultimo incide concretamente sulla situazione patrimoniale), questa Corte ritiene che l'appello incidentale sia comunque infondato nel merito.
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del , Pt_1 rappresenta indiscutibilmente una circostanza sopravvenuta che ha un rilevante impatto economico sulla vita della sig.ra la quale perde un beneficio CP_1 economicamente apprezzabile e si trova a dover reperire una nuova soluzione abitativa. Tuttavia, ai fini della revisione dell'assegno, tale circostanza non può essere valutata in modo isolato, ma deve essere inserita in un'analisi comparativa e complessiva della situazione delle parti.
Il presupposto che ha condotto alla revoca dell'assegnazione della casa è stato il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. Tale evento, se da un lato ha causato la perdita della casa per la madre, dall'altro ha comportato la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli anche a carico del padre. La situazione economica del è pertanto migliorata, essendo venuto meno l'onere del Pt_1 contributo per i figli. Allo stesso modo, anche la è stata sgravata dai costi, CP_1 anche ingenti, connessi alla gestione di una "villa unifamiliare con giardino" e al sostentamento quotidiano di due figli ormai autonomi.
Anche in questo caso, la valutazione non può prescindere dal citato provvedimento di questa Corte del 26.05.2023, nell'ambito del quale l'importo di € 550,00 è stato determinato tenendo conto che il percorso verso l'indipendenza dei figli era già in atto e, con esso, era prevedibile il venir meno del presupposto per l'assegnazione della casa. L'individuazione di detto importo, pertanto, già rifletteva una valutazione del
5 contributo necessario alla sola tenendo conto del suo apporto alla vita CP_1 familiare e della disparità economica con il in una prospettiva che vedeva Pt_1 affievolirsi le esigenze abitative legate alla prole.
Alla luce di una valutazione complessiva di tutti gli elementi – la perdita del beneficio della casa per la ma anche la cessazione dei suoi oneri di gestione e CP_1 mantenimento dei figli, unitamente alla cessazione dell'analogo obbligo per il Pt_1
– questa Corte ritiene che l'importo di € 550,00 mensili, già individuato da questo stesso ufficio, rappresenti una somma adeguata e congrua, idonea a garantire alla sig.ra un contributo che tenga conto della sua funzione assistenziale- CP_1 perequativo-compensativa, senza però tradursi in una locupletazione ingiustificata.
Di conseguenza, anche l'appello incidentale deve essere respinto.
Sulle spese di lite.
La reciproca soccombenza, stante il rigetto di entrambi gli appelli, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di Controparte_1
TO ZI, così provvede:
1. RIGETTA l'appello principale.
2. RIGETTA l'appello incidentale.
3. Per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Marc Anthony Gambardella
Il Presidente dott.ssa Valentina Paletto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Federico Botta – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1168/2025 del Ruolo Generale, promossa
DA
, (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.06.1965, residente in TO ZI (VA), Corso Italia n. 7 bis, elettivamente domiciliato in Legnano (MI), Piazza Frua, 1, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Sassi (C.F. ) che lo rappresenta e difende come da procura in C.F._2 atti;
– APPELLANTE PRINCIPALE –
CONTRO
, (c.f.: ), nata a [...], Controparte_1 C.F._3 il 23.08.1966, anagraficamente residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Colombo, (c.f.:
), presso la quale è elettivamente domiciliata in Legnano (Mi), C.F._4
Corso Garibaldi n. 94, come da procura in atti;
– APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE –
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di TO ZI, emessa e pubblicata in data 22.10.2024, in materia di modifica delle condizioni di divorzio.
1 All'udienza del 25 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale, Sig. Parte_1
"Nel merito: - in parziale riforma della impugnata sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di TO ZI, accogliere la domanda riconvenzionale ritualmente svolta in giudizio dal signor e, per l'effetto, revocare l'assegno divorzile Parte_1 attualmente percepito dalla signora e posto a carico dell'ex marito sig. CP_1
con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi Parte_1 di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, come per legge.
In via istruttoria: - si insiste, occorrendo, per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte per il ricorrente in memoria ex art. 473-bis 17 II comma cpc, che di seguito integralmente si ritrascrivono: OMISSIS".
Per l'appellata e appellante incidentale, Sig.ra Controparte_1
"NEL MERITO: premessa ogni più opportuna declaratoria respingere l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. 1230.2024 del Parte_1
Tribunale di TO ZI e per l'effetto la richiesta di revoca dell'assegno divorzile attualmente percepito dalla signora confermando il capo della Controparte_1 ridetta sentenza ex adverso impugnato.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 1230.2024 del Tribunale di TO ZI, accogliere la domanda svolta dalla signora nel giudizio R.G: 2309.2024, e per l'effetto in via principale, Controparte_1 premessa ogni più opportuna declaratoria, porre a carico del signor l'onere di Pt_1 versare in favore della signora un assegno divorzile in misura non inferiore CP_1 ad € 2.500,00=, determinato incrementando la somma attualmente corrisposta di un importo che vada a compensare la perdita del "valore economico "del godimento della casa coniugale, di regola "corrispondente al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile", somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda, o nella diversa misura che apparirà di giustizia ed equa all'esito dell'istruttoria esperenda.
In via subordinata: premessa ogni più opportuna declaratoria, porre a carico del signor l'onere di versare in favore della signora un assegno divorzile in Pt_1 CP_1 misura non inferiore ad € 1.550,00=, determinato incrementando la somma attualmente corrisposta di un importo che vada a compensare la perdita del "valore economico "del godimento della casa coniugale, e di converso le permetta di sostenere l'onere economico legato al reperimento di una diversa soluzione abitativa, somma da corrispondere entro il giorno5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda, o nella diversa misura che apparirà di giustizia ed equa all'esito dell'istruttoria esperenda.
2 Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA, come per legge.
In via istruttoria: ordinare ex art. 210 cpc al signor l'esibizione degli estratti Pt_1 conto relativi ai rapporti bancari, postali e finanziari di cui sia titolare [...] disponendo ove occorra indagini tributarie tramite GdF. Ordinare altresì la produzione dei movimenti della carta di credito [...] nonché degli estratti conto [...] di cui sia titolare la signora attuale moglie". Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.04.2025, il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di TO ZI, pubblicata il 22.10.2024 , con la quale detto Tribunale, adito dalla sig.ra per Controparte_1 ottenere un aumento dell'assegno divorzile a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, rigettava sia la domanda principale della sia la CP_1 domanda riconvenzionale del volta alla revoca del medesimo assegno, Pt_1 compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante principale lamentava l'errata e superficiale valutazione da parte del primo Giudice delle prove documentali prodotte (segnatamente, una relazione investigativa) attestanti lo svolgimento di un'attività lavorativa "in nero" da parte della ex coniuge. Contestava, altresì, l'omessa valutazione della condotta della la quale per CP_1 oltre nove anni dalla separazione si sarebbe colpevolmente astenuta dal ricercare una stabile occupazione, venendo così a mancare il requisito della "meritevolezza" del contributo economico. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e la revoca dell'assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale contestava la Controparte_1 fondatezza del gravame avversario, chiedendone il rigetto. Proponeva, contestualmente, appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva respinto la sua richiesta di aumento dell'assegno. Deduceva l'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 473 bis 29 c.p.c., sostenendo che il "fatto nuovo" giustificativo della revisione non fosse la mera richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, bensì la sua effettiva revoca, disposta con la precedente sentenza n. 412/2024, la quale aveva inciso in modo peggiorativo e sostanziale sulla sua condizione economica. Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza, un cospicuo aumento dell'assegno divorzile.
All'udienza del 25.09.2025, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e l'appello incidentale sono entrambi infondati e devono essere respinti.
3 Sull'appello principale proposto dal Sig. Pt_1
Il gravame del volto ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile di € 550,00 Pt_1 mensili attualmente corrisposto all'ex coniuge, si fonda essenzialmente su due doglianze: l'asserita prova di un'attività lavorativa non regolarizzata svolta dalla e la sua colpevole inerzia nella ricerca di un'occupazione stabile. CP_1
Entrambi i motivi sono privi di pregio.
Correttamente il Tribunale di TO ZI ha ritenuto che la relazione investigativa prodotta in primo grado, pur rappresentando un elemento indiziario, non costituisce prova sufficiente a dimostrare che la sig.ra percepisca redditi tali da CP_1 renderla economicamente autonoma e, di conseguenza, da giustificare la soppressione del contributo. Il primo Giudice ha condivisibilmente osservato come le stime di guadagno formulate dalla difesa del fossero "inverosimili e incongruenti" , Pt_1 basate su una tariffa oraria ipotetica (€ 15,00) e non provata, mentre la retribuzione per il lavoro domestico non in regola si attesta notoriamente su compensi inferiori.
Ma v'è di più. La sentenza impugnata giunge a una conclusione logica e di buon senso laddove afferma che "l'assegno divorzile percepito dalla ricorrente è alquanto ridotto e quindi la stessa necessariamente presumibilmente ha svolto attività di collaborazione domestica non in regola per fare fronte alle necessità quotidiane". L'eventuale modesto reddito derivante da tali saltuarie prestazioni non è, dunque, indice di raggiunta autosufficienza, ma piuttosto la conseguenza della modestia del contributo percepito, che costringe la beneficiaria a integrare le proprie entrate per condurre un'esistenza dignitosa.
Quanto alla seconda doglianza, relativa alla mancanza di "meritevolezza" per non essersi la attivata nella ricerca di un lavoro, questa Corte osserva che tale CP_1 affermazione non trova adeguato riscontro nella realtà dei fatti e nelle condizioni personali dell'appellata. La sig.ra oggi prossima ai 59 anni, è priva di una CP_1 specifica competenza professionale ed è in possesso della sola licenza media. Ella ha dedicato gli anni del matrimonio alla cura dei figli e della famiglia, collaborando anche all'attività del marito. Come emerge dai suoi scritti difensivi, non è rimasta inerte, ma si è adoperata per reperire un impiego, riuscendo tuttavia, proprio a causa dell'età e della mancanza di un titolo di studio qualificante, a trovare solo mansioni umili e saltuarie come le pulizie domiciliari. La difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro formale per una donna della sua età e con il suo percorso di vita è un dato di comune esperienza che non può essere ignorato.
In tale contesto, assume un valore dirimente e stabilizzatore il decreto emesso da questa stessa Corte d'Appello in data 26.05.2023. Con tale provvedimento, questa Corte, accogliendo il reclamo incidentale del aveva già proceduto a una ponderata Pt_1 valutazione delle condizioni economiche delle parti, riducendo l'assegno divorzile da
€ 700,00 all'attuale importo di € 550,00 mensili. Quella decisione, relativamente
4 recente, ha definito un punto di equilibrio che teneva già conto della situazione complessiva delle parti. I fatti addotti oggi dal non costituiscono Pt_1 sopravvenienze tali da alterare in modo significativo quel quadro e da giustificare un provvedimento così drastico come la totale soppressione del contributo, che svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa per i sacrifici professionali compiuti dalla durante la vita matrimoniale, non avendo, peraltro, parte CP_1 appellante comprovato alcun intervenuto deterioramento delle proprie condizioni economiche successivamente al richiamato provvedimento della Corte d'Appello.
L'appello principale deve, pertanto, essere rigettato.
Sull'appello incidentale proposto dalla Sig.ra CP_1
L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di aumento dell'assegno divorzile, ritenendo che la revoca dell'assegnazione della casa coniugale non costituisse un "fatto nuovo sopraggiunto".
Pur non condividendo pienamente l'argomentazione del primo Giudice secondo cui il "fatto nuovo" andrebbe identificato con la domanda di revoca e non con il provvedimento che la accoglie (essendo evidente che solo quest'ultimo incide concretamente sulla situazione patrimoniale), questa Corte ritiene che l'appello incidentale sia comunque infondato nel merito.
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del , Pt_1 rappresenta indiscutibilmente una circostanza sopravvenuta che ha un rilevante impatto economico sulla vita della sig.ra la quale perde un beneficio CP_1 economicamente apprezzabile e si trova a dover reperire una nuova soluzione abitativa. Tuttavia, ai fini della revisione dell'assegno, tale circostanza non può essere valutata in modo isolato, ma deve essere inserita in un'analisi comparativa e complessiva della situazione delle parti.
Il presupposto che ha condotto alla revoca dell'assegnazione della casa è stato il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. Tale evento, se da un lato ha causato la perdita della casa per la madre, dall'altro ha comportato la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli anche a carico del padre. La situazione economica del è pertanto migliorata, essendo venuto meno l'onere del Pt_1 contributo per i figli. Allo stesso modo, anche la è stata sgravata dai costi, CP_1 anche ingenti, connessi alla gestione di una "villa unifamiliare con giardino" e al sostentamento quotidiano di due figli ormai autonomi.
Anche in questo caso, la valutazione non può prescindere dal citato provvedimento di questa Corte del 26.05.2023, nell'ambito del quale l'importo di € 550,00 è stato determinato tenendo conto che il percorso verso l'indipendenza dei figli era già in atto e, con esso, era prevedibile il venir meno del presupposto per l'assegnazione della casa. L'individuazione di detto importo, pertanto, già rifletteva una valutazione del
5 contributo necessario alla sola tenendo conto del suo apporto alla vita CP_1 familiare e della disparità economica con il in una prospettiva che vedeva Pt_1 affievolirsi le esigenze abitative legate alla prole.
Alla luce di una valutazione complessiva di tutti gli elementi – la perdita del beneficio della casa per la ma anche la cessazione dei suoi oneri di gestione e CP_1 mantenimento dei figli, unitamente alla cessazione dell'analogo obbligo per il Pt_1
– questa Corte ritiene che l'importo di € 550,00 mensili, già individuato da questo stesso ufficio, rappresenti una somma adeguata e congrua, idonea a garantire alla sig.ra un contributo che tenga conto della sua funzione assistenziale- CP_1 perequativo-compensativa, senza però tradursi in una locupletazione ingiustificata.
Di conseguenza, anche l'appello incidentale deve essere respinto.
Sulle spese di lite.
La reciproca soccombenza, stante il rigetto di entrambi gli appelli, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 1230/2024 del Tribunale di Controparte_1
TO ZI, così provvede:
1. RIGETTA l'appello principale.
2. RIGETTA l'appello incidentale.
3. Per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Marc Anthony Gambardella
Il Presidente dott.ssa Valentina Paletto
6