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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.435/2019 vertente
TRA
Parte_1
con sede in Volla alla Via Palazziello – Loc. Lufrano – p.iva
[...] Pt_1
in persona del legale rapp.te p.t. Dr. , rapp.to e P.IVA_1 Controparte_1 difeso giusta procura sottoscritta e rilasciata su foglio separato all'Avv.
Massimiliano Caputo, codice fiscale , presso il quale elett.te C.F._1
domicilia in lla Riviera di Chiaia nr. 255; Pt_1 pec: e/o al numero di fax 081- Email_1
411529; - Appellante-
CONTRO
c.f , elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._2 in Via Monte di Dio n. 66, nello studio dell'avv. Paolo de Divitiis, c.f. Pt_1
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle C.F._3
liti in calce al ricorso ex art. 702 bis del 19/10/2012, introduttivo del primo grado del processo;
p.e.c. Email_2
- Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11098/2018 del Tribunale di Napoli, XI
Sezione Civile, pubblicata il 24.12.2018.
CONCLUSIONI:
- per l'appellante Parte_1
“annullare la sentenza Tribunale di Napoli Sezione XI nr.
[...]
1 11098/2018 resa nel procedimento R.g.n. 28852/2012, pubblicata il 24.12.2018 e rigettare la domanda proposta dal Dr. disponendo la restituzione in favore del Controparte_2 di ogni somma eventualmente pagata in esecuzione della gravata pronunzia;
Parte_1
-accertare che alcuna somma ad alcun titolo è dovuta al Dr per la carica di CP_2 componente del Cda CANN nonché per l'attività di consulenza e collaborazione;
- in via gradata ridurre il quantum determinato in ragione dei valori minimi del tariffario vigente;
-condannare il Dr al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”. CP_2
- Per l'appellato dott. Controparte_2
"1) rigettare l'appello proposto dalla società " Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - 11^ Sezione Civile - n.
[...]
11098/2018 del 24/12/2018, perché inammissibile, non provata ed infondata, con conferma integrale della decisione impugnata e delle statuizioni con essa rese, se del caso anche con diversa e più ampia motivazione;
2) in ogni caso, confermare l'accoglimento parziale della domanda proposta dal dott. nei confronti della società " Controparte_2 Parte_1
e la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 15.151,30,
[...] oltre interessi legali dal 20/1/2012;
3) gradatamente, condannare la società " Parte_1
al pagamento in favore del dott. di quella diversa somma -
[...] Controparte_2 maggiore o minore - che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi legali dal 20/1/2012 e fino all'effettivo pagamento;
4) in ogni caso, condannare la società appellante al pagamento delle spese e delle competenze del secondo grado del giudizio, con attribuzione al procuratore, che si dichiara anticipatario”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato, il dott. Controparte_2
esponeva che:
1) a far tempo dall' 1.03.2010 egli, quale dottore commercialista, su designazione del socio di maggioranza Comune di Napoli, era stato cooptato nel Consiglio di amministrazione della società " (di Parte_1
2 seguito anche " , con sede in Volla - NA - alla Via Palazziello, località Pt_1
Lufrano), in sostituzione del consigliere dimissionario prof. , con Persona_1
nomina ratificata dall'assemblea dei soci tenutasi il 29/7/2010;
2) fin da subito il Comune di Napoli ed il Presidente del C.d.A. avevano assicurato al dott. che la società avrebbe deliberato la corresponsione di compenso CP_2
annuale di € 30.000 per il suo personale contributo professionale e, (facendo leva sulla sua qualifica di dottore commercialista), lo hanno investito dello svolgimento di una serie di attività e prestazioni esulanti quelle strettamente connesse al ruolo di semplice consigliere;
3) nonostante gli impegni assunti, " non ha mai adottato la delibera Pt_1
necessaria per formalizzare il compenso spettante ai componenti del C.d.A. (in aggiunta al rimborso spese, previsto dall'art. 22 dello statuto sociale, attuato con il versamento di un gettone di presenza di € 230,00 per ciascuna riunione);
4) pertanto, con lettera racc. a.r. del 7-20/9/2010 il dott. comunicava alla CP_2 società che, per le attività da esso svolte, avrebbe richiesto i corrispettivi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti per le attività di seguito sinteticamente elencate:
a) intervento nelle riunioni del Consiglio di amministrazione del 26/3/2010 (1 ora e ½), 20/4/2010 (2 ore), 26/5/2010 (2 ore e ½), 8/6/2010 (2 ore e ¼), 13/7/2010 (2 ore), 22/7/2010 (1 ora e ½), 29/7/2010 (1 ora e ½), 1/10/2010 (1 ora e ½),
14/10/2010 (1 ora e ½) e 11/11/2010 (1 ora e ½);
b) intervento nell'assemblea dei soci del 29/7/2010 (1 ora e ½);
c) intervento nelle riunioni presso lo studio del dott. (il 19/4/2010 e Persona_2
l'11/5/2010, per complessive 7 ore e 25 minuti), l'Ufficio del Vicesindaco (il
13/5/2010 ed il 19/5/2010, per complessive 3 ore e 5 minuti) e la società di revisione "Price Waterhouse" (il 26/4/2010, per 2 ore e 40 minuti);
d) redazione del bilancio di esercizio al 31/12/2009 e del bilancio infrannuale al
30/9/2010, comprensivi delle note integrative e delle relazioni sulla gestione, e ciò relazionandosi con il professionista incaricato della tenuta della contabilità sociale.
5) Per le predette attività la società " non aveva versato alcun Pt_1
3 corrispettivo, nonostante i molteplici inviti formulati in tal senso dal dott.
il quale - con lettera racc. a.r. del 10-20/1/2012 - ha elencato nel dettaglio CP_2
le prestazioni svolte ed i compensi a lui spettanti in base alle previsioni della tariffa professionale, compensi ammontanti a complessivi € 28.371,20 (di cui €
5.732,70 per indennità, € 2.727,90 per rimborso spese ed € 19.910,60 per onorario), oltre C.P. ed I.V.A..
6) Essendo risultate inutili le richieste di pagamento dal medesimo avanzate giusta diffida da parte del proprio legale (lettera racc. a.r. avv. de Divitiis dell'8-
9/5/2012), il dott. con lettera 10/12/2010 rassegnava le dimissioni dalla CP_2
carica di Consigliere ed adiva l'A.G. per ottenere la condanna della società "
[...]
al pagamento delle competenze a lui spettanti Parte_1 per le attività e prestazioni professionali come sopra svolte, nella misura determinata dall'applicazione delle previsioni della tariffa professionale all'epoca vigente ovvero nella diversa misura - maggiore o minore - che verrà ritenuta dovuta, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 2233 c..
Deduceva che :
- la presenza del dott. alle riunioni del C.d.A. ed all'assemblea dei soci CP_2
risultava provata dai relativi verbali, che si producono;
- il relativo onorario era senz'altro dovuto, sia in ragione della qualifica professionale dell'istante, sia perché - come già rilevato - l'art. 22 dello statuto sociale prevede espressamente il diritto degli amministratori a percepire un compenso, in aggiunta al rimborso delle spese (attuato con il versamento del gettone di presenza), la cui misura doveva essere stabilita in applicazione della tariffa professionale, mancando la dovuta determinazione da parte dell'assemblea dei soci;
- analoga considerazione valeva per l'attività di redazione dei bilanci, che rientrava nelle competenze esclusive e non delegabili degli amministratori (ex art. 2423 c.c. ed ex art. 30 dello statuto sociale), considerando anche che il dott. era l'unico componente del Consiglio dotato della necessaria competenza CP_2
tecnico / professionale;
4 - la sua partecipazione, per conto della società, alle riunioni fuori studio potrà essere dimostrata con testimoni.
Tanto premesso, il dott. chiedeva: “ 1) accogliere la domanda e Controparte_2 condannare la società resistente - per le causali indicate in premessa - al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 28.371,20 oltre C.P. ed
I.V.A. ovvero di della diversa somma - maggiore o minore - che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20/12/2010 e fino all'effettivo pagamento;
2) con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore;
3) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova che dovessero rendersi necessari in corso di causa e che il ricorrente si riserva di richiedere, anche considerando il comportamento processuale della società resistente”.
Si costituiva il Parte_1
contestando i fatti esposti, deducendo l'infondatezza della
[...]
domanda spiegata in ricorso e precisamente:
I. – la mancata deliberazione in ordine a) al conferimento dell'incarico; b) alla determinazione del compenso. Pertanto, per pacifica ammissione del ricorrente, la causa afferisce alla liquidazione di compensi per l'attività professionale svolta in esecuzione di un incarico non conferito e per emolumenti non accordati, oggettivamente non conciliabile con il rapporto intrattenuto dal medesimo ricorrente come componente del Consiglio di amministrazione;
II. le prove poste a base della domanda riguardano mere riunioni in cui il ricorrente è intervenuto quale consigliere;
al protocollo non risulta alcuna nota di invio (ovvero atti di trasmissione per mezzi diversi -es.e.mail, posta certificata etc) di documenti che attestino esecuzione di incarichi svolti per conto del
[...]
; Pt_1
III. – non risulta provato qualsiasi intervento attivo anche se solo occasionale quale consulente in ordine alla tenuta della contabilità e redazione del bilancio atteso che l'azienda convenuta era convenzionata per le attività contabili con la CP_3
[..
[...] .
[...]
IV. - La quantificazione in ordine alla tariffa professionale è chiaramente basata sulle ore di asserito impegno del ricorrente come consigliere ed è del tutto infondata.; in ogni caso tutte le convenzioni in essere del Parte_1
vincolavano i professionisti incaricati (tra cui non figurava il ricorrente) ai minimi tariffari. Il ricorrente, come detto, non ha mai ricevuto alcun mandato.
Concludeva per il “rigetto del ricorso e della domanda, vinte le spese”.
Mutato il rito in ordinario, espletata l'istruttoria con l'escussione testi, rigettata la richiesta di CTU, all'udienza del 05.11.2018, il giudice assegnava la causa in decisione senza termini.
Con sentenza n. 11098/2018, pubblicata il 24.12.2018 il Tribunale di Napoli, così provvedeva: "a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore del dott. Parte_1 Controparte_2 della somma di € 15.151,30 (oltre I.V.A. e C.P.A.), oltre interessi legali dal 20-01-2012 al saldo effettivo;
b) condanna, altresì, il convenuto, al pagamento in favore di parte Pt_1 attrice delle spese di lite che, compensate per 1/3, liquida per i restanti 2/3 terzi in € 50,00 per spese vive ed € 3.224,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'avv. Paolo de Divitiis, anticipatario”.
In ragione della seguente motivazione: con riguardo alla determinazione del quantum va osservato che il dott. Controparte_2 mentre nel ricorso introduttivo ha evidenziato che i compensi a lui spettanti in base alle previsioni della tariffa professionale ammontano a complessivi € 28.371,20 (di cui €
5.732,70 per indennità, € 2.727,90 per rimborso spese ed € 19.910,60 per onorario) oltre
C.P. ed I.V.A., in comparsa conclusionale, invece, ha precisato che:
1) la prima domanda proposta dal dott. riguarda la richiesta di Controparte_2 pagamento di complessivi € 15.151,30 (oltre c.p. ed I.V.A.), di cui € 14.510,60 (oltre c.p. ed
I.V.A.) dovuti a titolo di compenso per le attività di partecipazione alle n. 10 riunioni del
Consiglio di amministrazione della società, ed € 640,70 (oltre c.p. ed I.V.A.) per la partecipazione all'assemblea dei soci del 29-07-2010;
6 2) la seconda domanda riguarda la richiesta di pagamento della somma di € 5.159,50 (oltre
c.p. ed I.V.A.), a titolo di compenso per la sua partecipazione, in nome e per conto della società, alle riunioni tenutesi presso lo studio del dott. l'Ufficio del Persona_2
Vicesindaco e la società di revisione "Price Waterhouse";
3) la terza ed ultima domanda riguarda la richiesta di pagamento della somma di €
5.471,60 (oltre c.p. ed I.V.A.), a titolo di compenso per la prestazione professionale espletata in occasione della redazione del bilancio di esercizio al 31-12-2009 e del bilancio infrannuale al 30-9-2010, comprensivi delle note integrative e delle relazioni sulla gestione.
La prova testimoniale raccolta nel corso dell'istruttoria sebbene abbia confermato la circostanza che il dott. "era quasi sempre presente alle riunioni del CdA Controparte_2 ed alle assemblee dei soci" (cfr. dichiarazione del teste udienza del 31- Testimone_1
03-2016 -circostanza del resto comprovata dai verbali riunioni C.d.A. nonché dal verbale di assemblea del 29-07-2010 versati in atti) tuttavia essa appare inidonea a comprovare le ulteriori domande formulate dall'attore atteso che le dichiarazioni rese dai testi risultano essere oltremodo generiche.
A tanto va aggiunto che il convenuto ha documentalmente provato che, per la Pt_1 durata dell'incarico al dott. il Consiglio di amministrazione aveva conferito CP_2 incarico di assistenza e consulenza contabile e fiscale alla " (cfr. all. 2, Controparte_3
3 e 4 documenti allegati alle note ex art. 183 VI co. c.p.c. II termine per il . Parte_1
Tenuto conto dei verbali delle riunioni C.d.A. nonché del verbale di assemblea del 29-07-
2010 versati in atti, considerata la durata dell'incarico (nove mesi circa), l'attività effettivamente espletata e provata, appare equo liquidare soltanto la somma di € 15.151,30
(oltre I.V.A. e C.P.A.), dovuti a titolo di compenso per le attività di partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione della società nonché all'assemblea dei soci del
29-07-2010. Sul predetto importo vanno computati gli interessi legali dal 20-01-2012
(epoca della messa in mora), al saldo effettivo.
Avverso la sentenza n. 11098/2018 con atto notificato in data 21.01.2019, ha interposto gravame Parte_1
chiedendone l'integrale riforma per tre ordini di motivi più
[...] innanzi oggetto di dettagliata analisi. 7 La causa veniva iscritta a ruolo al RG. n. 435/2019.
Si costitutiva con comparsa di costituzione e risposa il dottor che Controparte_2
in via preliminare dichiarava di prestare acquiescenza ai capi della sentenza di primo grado su cui era risultato soccombente, nonché dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348/bis c.p.c.; in via subordinata dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. e l'infondatezza dell'appello.
Dopo diversi rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 28.06.2024, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, previa assegnazione della causa alla relazione della dott.ssa il collegio riservava la causa in Persona_3
decisione assegnando il termine di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Venivano depositate comparse conclusionali.
Tuttavia, a causa della mancata riconferma del GACA dott.ssa Persona_4
veniva fissata una nuova udienza collegiale onde per il 13/12/24
[...] all'esito della quale previa assegnazione alla relazione del Consigliere Maria
Rosaria Pupo, la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti hanno già usufruito”.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 21.01.2019 a fronte della sentenza n. 11098/2018, pubblicata il
24.12.2018, non notificata, laddove il termine utile per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il 24/06/2019. Risulta rispettato il termine previsto dall'art 327 cpc.
In via preliminare, rimettendo al prosieguo la valutazione dell'eccezione di cui all'art 342 cpc, merita di essere disattesa quella relativa al vizio di omessa pronuncia ex art 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, precludendo l'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati
8 svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Passando ora all'esame nel merito dei
MOTIVI
Col primo l'appellante censura l'erroneo inquadramento giuridico della fattispecie atteso che il giudice ha errato laddove ha ritenuto ammissibile la determinazione giudiziale del compenso in assenza di una deliberazione dell'assemblea in contrasto con l'art. 2389 c.c. in violazione dei limiti imposti dalle norme pubblicistiche (L. 296/2006; D.L. 78/2010) sui compensi in società partecipate.
Precisamente eccepisce la violazione dei limiti fissati:
a) ai compensi degli amministratori di società partecipate (art. 1, commi 725-727 L.
296/2006 (finanziaria 2007);
b) dal D.L. 78/2010, art. 6, co. 6 e D.L. 90/2014, art. 16: riduzioni lineari dei compensi;
c) dal D.lgs. 175/2016 (Testo unico società partecipate): disciplina transitoria e obbligo di determinazione in base a parametri oggettivi (fatturato, dimensioni ecc.).
Deduce che in mancanza di delibera assembleare, lo statuto del prevede il solo Pt_1 gettone di presenza (€ 230) e rimborso spese documentate, non un compenso professionale.
Il motivo è inammissibile sia per violazione sia dell'art 345 cpc (eccezione sollevata per la prima volta in appello) che dell'art 342 cpc.
In particolare, con riguardo a tale ultimo profilo la norma non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, né modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che dovranno continuare ad essere rispettati. Ne segue che, per potersi ritenere ammissibile,
l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione,), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata. (Corte appello Ancona,
15/10/2024, n.1493), in modo da fornire la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, le asserite violazioni di legge, con
9 articolate e argomentate ragioni di impugnazione, indicando il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere alla redazione di un progetto di sentenza (cfr. ex plurimis Corte appello Campobasso, 16/07/2024, n.183)
Per completezza, le norme invocate sono inapplicabili ratione temporis al caso di specie, poiché ha ricoperto l'incarico dal marzo 2010 sino al 10/12/10. CP_2
Meritano di essere trattati congiuntamente il secondo e terzo motivo di gravame laddove:
Con il secondo l'appellante censura l'erroneità della sentenza gravata per assenza di prova e violazione dell'art 116 c.p.c atteso che l'istruzione della causa si è esaurita con
l'escussione di 2 testimoni ammessi per il ricorrente, in presenza di un quadro probatorio negativo sui fatti allegati dal dott. a sostegno della domanda;
denuncia un vero e CP_2 proprio abuso ad opera dell'estensore della regola per la quale le prove devono essere valutate secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Con il terzo l'appellante censura la motivazione illogica e contraddittoria della sentenza appellata lamentandone l'erroneità per quanto attiene alla determinazione del quantum, atteso che il giudice estensore, non avvedendosi, che il è un soggetto a CP_4 partecipazione prevalentemente pubblica (78% Comune di Napoli) ha acriticamente avallato la richiesta del ricorrente nonostante la stessa non fosse basata sul giudizio di congruità dei compensi professionali pretesi.
I motivi sono infondati.
Invero, in tema di compenso cui ha diritto l'organo amministrativo per l'attività svolta per conto della società in adempimento del mandato ricevuto, l'art. 2389 c.c. stabilisce che, ove lo statuto nulla disponga in merito, competente per la relativa determinazione è l'assemblea dei soci, che può provvedervi sia con la medesima delibera di nomina dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia con autonoma e separata deliberazione. Ove lo statuto nulla disponga al riguardo ovvero l'assemblea si rifiuti od ometta di procedere alla relativa liquidazione o, ancora, lo determini in misura assolutamente inadeguata, il compenso deve intendersi indeterminato e quindi può essere giudizialmente fissato, su domanda 10 dell'amministratore, in applicazione dell'art. 1709 c.c., anche mediante liquidazione equitativa. La norma si applica anche alle società partecipate pubbliche (come nel caso di specie) a meno di disposizioni diverse contenute nello statuto o in leggi specifiche.
Invero, secondo i principi generali, quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso (cfr. la norma dell'art. 1709 cod. civ. dettata con riferimento allo schema generale dell'agire gestorio e senz'altro applicabile anche alla materia societaria, presupposto delle previsioni dell'art. 2389 cod. civ., specificamente scritte per il tipo società per azioni).
Trattasi di diritto disponibile, sicché è legittima la previsione statutaria che preveda come meramente “eventuale” la remunerazione dell'organo gestorio, subordinando espressamente l'attribuzione del compenso alla determinazione dei soci compiuta “all'atto della nomina”.
Nel caso che ci occupa “trattandosi di una società Consortile per Azioni, vanno, applicate le norme degli articoli 2364 e 2389 del codice civile …, laddove la prima prevede, al n. 3, che il compenso degli amministratori venga determinato dall'assemblea ordinaria, ove non previsto e quantificato dallo statuto;
e la seconda, che statuisce che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina e/o del conferimento dell'incarico”, fermo restando che “il compenso deve essere congruo e parametrato alla struttura, alla dimensione ed alla redditività della società, ben potendo essere previsti ulteriori compensi in favore di quegli amministratori investiti di particolari cariche”; (…) “nel caso di specie è pacifico che il
[...] alcun compenso ha determinato per il dott. , il Parte_1 Controparte_2 quale “dal marzo 2009 ha svolto le funzioni di amministratore senza percepire emolumenti, sino a quando …, con missiva del 10-12-2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
Consigliere” (cfr. sentenza gravata). In tale prospettiva il compenso del CP_2 trova fondamento sia nell'art 2389 comma 1 cc che nei seguenti atti:
a) art. 22 statuto rubricato "Consiglio di Amministrazione" Parte_1
secondo cui "Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esercizio delle loro funzioni. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vicepresidente, ai componenti del Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato
11 sono dovuti compensi che sono stabiliti dall'assemblea rispettando, comunque quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti (cfr. all. 2 produzione parte convenuta);
b) - verbale di assemblea ordinaria del 29-07-2010, da cui si evince "in seguito alle dimissioni presentate dal consigliere prof. il Consiglio di Controparte_5
Amministrazione, nella seduta del 1° marzo 2010, ha provveduto ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e su designazione del socio Comune di Napoli, alla cooptazione in sostituzione del consigliere dimissionario del dott. che sta assicurando il Controparte_2
proprio impegno e partecipazione all'attività societaria";
- medesimo verbale che al punto 3 dell'o.d.g ha ratificato all'unanimità la nomina a consigliere del dott. ed al successivo punto 4 dell'o.d.g. Controparte_2
(compensi amministratori), precisa" il presidente fa presente che l'argomento è CP_6
stato inserito all'ODG ritenendo che l'impegno e le responsabilità assunte da quegli amministratori che allo stato non percepiscono alcun corrispettivo, tranne un gettone di presenza, vadano giustamente compensate".
Inoltre, l'attività in concreto svolta dal consigliere ha trovato conferma CP_2 nella prova testimoniale e nei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione come puntualmente argomentato dal Tribunale in prime cure.
Le spese di lite meritano la soccombenza, sono liquidate in favore dell'appellato
(con attribuzione al procuratore antistatario) in € 5.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 11098/2018 del Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, pubblicata il 24.12.2018, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
12 2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di
(con attribuzione all'avv.to Avv. Paolo de Divitiis) che Controparte_2
liquida in € 5.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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