Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 570
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Sentenza 22 gennaio 1999

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L'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare si caratterizza come rimedio volto a ripristinare la parità di trattamento tra i creditori (sia pur nel rispetto delle eventuale cause di prelazione), e, con riguardo, in particolare, ai pagamenti compiuti in un arco di tempo - predeterminato "ex lege" - anteriore alla dichiarazione di fallimento, a rendere tali atti inefficaci nei confronti della massa, con effetto retroattivo. Anche nel pagamento del terzo è, pertanto, ravvisabile una potenziale idoneità ad incidere sulla "par condicio", purché, di esso, possa legittimamente predicarsi una effettiva relazione / interazione con il patrimonio del fallito (come nel caso di pagamenti eseguiti con denaro di quest'ultimo, ovvero con denaro proprio del terzo, che abbia, però, successivamente, esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo), realizzandosi, in tal caso, un depauperamento del patrimonio del fallito stesso, mentre, in assenza di tale relazione, detto pagamento assume veste di atto del tutto "neutro" rispetto ai creditori, non comportando ne' una riduzione dell'attivo, ne' un incremento del passivo, con conseguente, strutturale inidoneità ad incidere sulla "par condicio" assicurata dalla legge speciale, con conseguente insuscettibilità di revoca ex art. 67 legge fall..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 570
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 570
    Data del deposito : 22 gennaio 1999

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