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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
78/2023 RG PROC. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice rel.
Enrico Legnini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 78/2023 RG PROC. UNIT.
promosso da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. con sede in Roma, Piazza dell'Indipendenza Parte_2
11/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Gabriele
RICORRENTE
nei confronti di , in persona del legale AR rappresentante pro tempore, con sede in Aragona (AG), Viale Mediterraneo SN, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di articoli sanitari e ortopedici;
RESISTENTE CONTUMACE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di AR esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
considerato che
il resistente non si è costituito e verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a mezzo di deposito presso la casa comunale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
1
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che il creditore istante vanta un credito per sorte capitale pari a € 19.085,42, per il titolo di cui al ricorso, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002, come da decreto ingiuntivo emesso n. 3659/2020 emesso dal Tribunale di Roma;
con PEC del 03.11.2020 il predetto titolo veniva notificato alla debitrice, unitamente ad atto di precetto, per la complessiva somma di
Euro 24.459,78; successivamente, stante il mancato pagamento della somma precettata, la notificava atto di pignoramento presso terzi che non veniva però Parte_1 iscritto a ruolo stante la dichiarazione negativa;
ad oggi il credito ammonterebbe ad €
30.823,14, di cui euro 19.085,42 per sorte, euro 10.381,16 per interessi moratori ed euro
1.356,56 a titolo di compensi professionali, come liquidati nel decreto ingiuntivo;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di AR insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizione debitoria non solo verso l'odierno creditore per gli importi già indicati ma anche verso l'Erario per € 118.331,66 (v. informativa Org_1
in atti); sede sociale sconosciuta (v. ricorso notificato); ultimo bilancio depositato
[...] presso la CCIAA risalente all'anno 2015; rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
per altro verso la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
in particolare sul punto, infatti, va rammentato che l'onere della prova della insussistenza dei suddetti presupposti gravi, a fronte di una pretesa creditoria provata e non contestata – come quella in esame - , sul debitore e non sul creditore (espressamente sul punto vedi Cass. Sez. I 31/05/2012 n. 8769; ma, più in generale, in materia vedi anche Cass. civile sez. I, 23 luglio 2010 n. 17281).
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Aragona (AG), Viale
[...]
Mediterraneo SN, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di articoli sanitari e ortopedici;
nomina la dott.ssa Silvia Capitano Giudice Delegato per la procedura nomina
2 il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, l'udienza del 17 ottobre 2024 ore
10,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, 3 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 17/05/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice rel.
Enrico Legnini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 78/2023 RG PROC. UNIT.
promosso da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. con sede in Roma, Piazza dell'Indipendenza Parte_2
11/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Gabriele
RICORRENTE
nei confronti di , in persona del legale AR rappresentante pro tempore, con sede in Aragona (AG), Viale Mediterraneo SN, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di articoli sanitari e ortopedici;
RESISTENTE CONTUMACE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di AR esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
considerato che
il resistente non si è costituito e verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a mezzo di deposito presso la casa comunale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
1
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che il creditore istante vanta un credito per sorte capitale pari a € 19.085,42, per il titolo di cui al ricorso, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002, come da decreto ingiuntivo emesso n. 3659/2020 emesso dal Tribunale di Roma;
con PEC del 03.11.2020 il predetto titolo veniva notificato alla debitrice, unitamente ad atto di precetto, per la complessiva somma di
Euro 24.459,78; successivamente, stante il mancato pagamento della somma precettata, la notificava atto di pignoramento presso terzi che non veniva però Parte_1 iscritto a ruolo stante la dichiarazione negativa;
ad oggi il credito ammonterebbe ad €
30.823,14, di cui euro 19.085,42 per sorte, euro 10.381,16 per interessi moratori ed euro
1.356,56 a titolo di compensi professionali, come liquidati nel decreto ingiuntivo;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di AR insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizione debitoria non solo verso l'odierno creditore per gli importi già indicati ma anche verso l'Erario per € 118.331,66 (v. informativa Org_1
in atti); sede sociale sconosciuta (v. ricorso notificato); ultimo bilancio depositato
[...] presso la CCIAA risalente all'anno 2015; rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
per altro verso la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
in particolare sul punto, infatti, va rammentato che l'onere della prova della insussistenza dei suddetti presupposti gravi, a fronte di una pretesa creditoria provata e non contestata – come quella in esame - , sul debitore e non sul creditore (espressamente sul punto vedi Cass. Sez. I 31/05/2012 n. 8769; ma, più in generale, in materia vedi anche Cass. civile sez. I, 23 luglio 2010 n. 17281).
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Aragona (AG), Viale
[...]
Mediterraneo SN, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di articoli sanitari e ortopedici;
nomina la dott.ssa Silvia Capitano Giudice Delegato per la procedura nomina
2 il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, l'udienza del 17 ottobre 2024 ore
10,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, 3 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 17/05/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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