TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 14014/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da avv. Simone Bernardino;
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. da avv. Pietro Carrozzini
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
chiede: Parte_1
“A) accertare e dichiarare che è dovuta al ricorrente “l'integrazione minima tabellare “prevista dall'art. 30 lett. f dello Statuto Consortile, nella misura del 15% da conteggiarsi con riferimento alla intera retribuzione mensile base indicata nei prospetti paga come “minimo stip.base”.
B) per l'effetto condannare il Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 5.882,80, così come determinata in ricorso, ovvero della maggior o minor somma che sarà ritenuta
1 dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla di maturazione di ogni singola rata di credito all'effettivo soddisfo”.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, dipendente sin dal 01.11.1995 del
[...] in qualità di ausiliario tecnico inquadrato nel Controparte_1 livello D116 del CCNL Consorzi di Bonifica, deduce che, per il periodo novembre 2018 - ottobre 2023, l'integrazione della retribuzione base in applicazione dell'incremento del 15% agli aumenti retributivi disposti in corrispondenza dei rinnovi contrattuali succedutesi nel tempo non corrisponde al 15% del minimo dello stipendio base, ma ad un importo ben inferiore rispetto a quanto previsto dallo Statuto Consortile approvato con
Deliberazione del Consiglio dei delegati del del 30 giugno 1993 n. CP_1
23 (verb. 5/93 prot. 5740, STATUTO CONSORTILE) pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n.22 suppl. del'8.2.1994.
L'art. 30 lett. f) di tale deliberazione statuisce che:
“le retribuzioni base previste dai CCNL, vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”.
In proposito, vale osservare come risulti pacifica, oltre che comprovata documentalmente, la circostanza che parte resistente, nel corso del periodo in contestazione, abbia provveduto a riconoscere il predetto aumento del 15% della retribuzione base, sia pure in una misura inferiore al dovuto.
Difatti, assumendo a base di calcolo l'importo della retribuzione base indicata su ciascun prospetto paga (Min.Stip.Tabellare) e calcolando il 15% sulla stessa (Integr.Min.T), come si evince dai prospetti di calcolo allegati, il ha corrisposto al Controparte_1
2 ricorrente l'integrazione minima tabellare in maniera inferiore al dovuto
(ex. dicembre 2018 Minimo stipendio base € 1.501,13 – calcolo Integrazione minimo tab.(15%) € 225,16 - Integ. Minimo tab. indicato in busta paga €
141,12 – Differenza dovuta € 84,04).
In assenza di contestazioni sui conteggi di parte, analitici e specifici, la domanda dev'essere accolta, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
non ha fornito la prova dell'esatto Controparte_1 pagamento, pertanto, dev'essere condannata a pagare, in favore della parte ricorrente, la somma complessiva di € 5.882,80, siccome analiticamente calcolata nel prospetto contabile allegato.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da nel Parte_1 proc. n.14014/2023 nei confronti di Controparte_1 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
3 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della integrazione nella misura richiesta e condanna la parte resistente alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 5.882,80, oltre ad accessori di legge;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 2.700, oltre a € 118,50 per esborsi, oltre a rimborso forfetario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
4
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 14014/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da avv. Simone Bernardino;
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. da avv. Pietro Carrozzini
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
chiede: Parte_1
“A) accertare e dichiarare che è dovuta al ricorrente “l'integrazione minima tabellare “prevista dall'art. 30 lett. f dello Statuto Consortile, nella misura del 15% da conteggiarsi con riferimento alla intera retribuzione mensile base indicata nei prospetti paga come “minimo stip.base”.
B) per l'effetto condannare il Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 5.882,80, così come determinata in ricorso, ovvero della maggior o minor somma che sarà ritenuta
1 dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla di maturazione di ogni singola rata di credito all'effettivo soddisfo”.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, dipendente sin dal 01.11.1995 del
[...] in qualità di ausiliario tecnico inquadrato nel Controparte_1 livello D116 del CCNL Consorzi di Bonifica, deduce che, per il periodo novembre 2018 - ottobre 2023, l'integrazione della retribuzione base in applicazione dell'incremento del 15% agli aumenti retributivi disposti in corrispondenza dei rinnovi contrattuali succedutesi nel tempo non corrisponde al 15% del minimo dello stipendio base, ma ad un importo ben inferiore rispetto a quanto previsto dallo Statuto Consortile approvato con
Deliberazione del Consiglio dei delegati del del 30 giugno 1993 n. CP_1
23 (verb. 5/93 prot. 5740, STATUTO CONSORTILE) pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n.22 suppl. del'8.2.1994.
L'art. 30 lett. f) di tale deliberazione statuisce che:
“le retribuzioni base previste dai CCNL, vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”.
In proposito, vale osservare come risulti pacifica, oltre che comprovata documentalmente, la circostanza che parte resistente, nel corso del periodo in contestazione, abbia provveduto a riconoscere il predetto aumento del 15% della retribuzione base, sia pure in una misura inferiore al dovuto.
Difatti, assumendo a base di calcolo l'importo della retribuzione base indicata su ciascun prospetto paga (Min.Stip.Tabellare) e calcolando il 15% sulla stessa (Integr.Min.T), come si evince dai prospetti di calcolo allegati, il ha corrisposto al Controparte_1
2 ricorrente l'integrazione minima tabellare in maniera inferiore al dovuto
(ex. dicembre 2018 Minimo stipendio base € 1.501,13 – calcolo Integrazione minimo tab.(15%) € 225,16 - Integ. Minimo tab. indicato in busta paga €
141,12 – Differenza dovuta € 84,04).
In assenza di contestazioni sui conteggi di parte, analitici e specifici, la domanda dev'essere accolta, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
non ha fornito la prova dell'esatto Controparte_1 pagamento, pertanto, dev'essere condannata a pagare, in favore della parte ricorrente, la somma complessiva di € 5.882,80, siccome analiticamente calcolata nel prospetto contabile allegato.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da nel Parte_1 proc. n.14014/2023 nei confronti di Controparte_1 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
3 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della integrazione nella misura richiesta e condanna la parte resistente alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 5.882,80, oltre ad accessori di legge;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 2.700, oltre a € 118,50 per esborsi, oltre a rimborso forfetario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
4