Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica
Montante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16936 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. SPEDALE SALVATORE, per mandato in atti;
– parte attrice –
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Piazza Marina n°39 CP_1
“Palazzo Rostagno” e rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello
( ), giusta procura generale alle liti R.E.P. n. 16 del CodiceFiscale_1
4/5/2021;
– parte convenuta –
Oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il ed esponeva: Controparte_1
- di aver fissato la propria dimora abituale fin dal 1985, senza soluzione di continuità, a in Via Tiro a Segno n. 60, Scala A, Piano 8; CP_1
1
- di aver appreso il 5.03.2021 che il di aveva proceduto CP_1 CP_1 all'emissione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità nei suoi confronti a far data dal 16.11.2016, all'indirizzo di residenza in Via Tiro a
Segno n. 60 e il 12.03.2021 l' di aveva Controparte_3 CP_1 comunicato la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza per
“…Mancanza del requisito di residenza”.
Deduceva che tra il settembre 2014 ed il febbraio 2015, coevamente all'espletamento degli accertamenti anagrafici da parte della Polizia
Municipale, aveva svolto attività lavorativa fuori dal Comune di e CP_1 proprio in quel periodo aveva messo a disposizione del fratello Parte_2
l'abitazione di Via Tiro a Segno n. 60.
[...]
Lamentava che l'avvio del procedimento era avvenuto per l'accertamento della residenza solo nei confronti di coniuge già Controparte_2 giudizialmente separato dall'odierna attrice, mentre i successivi due accertamenti del 24.09.2015 e del 28.06.2016, che riguardavano anche l'odierna esponente, erano stati effettuati in un arco temporale inferiore ad un anno, in violazione delle prescrizioni stabilite dalla circolare ISTAT n.
21/1990.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare la lesione del suo diritto soggettivo alla iscrizione nel registro della popolazione anagrafica residente nel Comune di a cagione del provvedimento di cancellazione CP_1 anagrafica per irreperibilità accertata n. 1303/2016 del 16.11.2016 (prot.
1855006) dell'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di , nonché di CP_1 annullare e/o revocare e/o disapplicare il provvedimento di cancellazione e di ordinare, previo accertamento del diritto alla residenza dell'attrice, al
Sindaco pro tempore del anche nella sua qualità di Controparte_1 ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, di procedere alla immediata iscrizione, con efficacia ex tunc e senza interruzione e soluzione di continuità, della Sig.ra nel registro della popolazione Parte_1
2 anagrafica residente nel Comune di a far data dall'8.09.1984. CP_1
2. Il si costituiva in giudizio, dopo la celebrazione Controparte_1 dell'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa del
4/4/2023, con comparsa depositata in data 8/1/2024 e contestava le richieste di parte attrice sul rilievo che in data 12/12/2014 con nota prot.
1008686 inviata alla sig.ra era stato comunicato l'avvio del Pt_1 procedimento anagrafico per irreperibilità accertata e la stessa era stata invitata altresì a regolarizzare la sua posizione, ma, nonostante la comunicazione fosse stata consegnata e firmata in data 12/5/2015, non era stato dato riscontro e sollecitava, dunque, il rigetto delle domande attoree.
3. La causa, istruita mediante assunzione della prova testimoniale articolata dall'attrice, è stata posta in decisione all'udienza del 10/2/2025, celebrata con modalità cartolare, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. In via preliminare occorre osservare che le controversie relative all'iscrizione e alla cancellazione dai registri anagrafici della popolazione spettano al giudice ordinario, in quanto riguardano posizioni di diritto soggettivo, considerato che le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità all'Amministrazione procedente (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 7637/2020 e T.A.R.
Roma, Sez. II, n. 3276/2022).
4.1 Sempre preliminarmente va rilevato che l'amministrazione convenuta si è costituita tardivamente, quando erano ormai maturate le preclusioni istruttorie e dev'essere, pertanto, dichiarata inammissibile la produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 8/1/2024.
5. Nel merito le domande proposte da parte attrice sono fondate e meritano accoglimento sulla scorta e nei limiti delle seguenti considerazioni.
Giova, anzitutto, premettere che, come ha avuto cura di precisare la
Suprema Corte, la residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali
3 relazioni sociali, familiari ed affettive. La verifica di tali requisiti, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, deve avvenire da parte degli organi preposti con modalità che si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione, con l'onere a carico del richiedente di indicare, fornendone adeguata motivazione,
i periodi in cui sarà certa la sua assenza dall'abitazione, sì da consentire al comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli restanti
(Cass. n. 3841 del 15/02/2021). La Corte, nella pronuncia n. 1738/1986, ha, altresì, affermato che questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Di fronte alla presenza di variegate situazioni che possono verificarsi nella vita di ogni giorno (svolgimento dell'attività lavorativa in parte in un luogo e in parte in un altro, frequentazione di un corso di studi universitari in località anche distante dalla propria abitazione, etc), ciò che rileva ai fini della individuazione della residenza, intesa come dimora abituale, è dunque la permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile (c.d. elemento oggettivo), ma tale che non debba essere necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzi dirimente, dell'intenzione di stabilirvisi stabilmente (c.d. elemento soggettivo), rivelata dalle proprie consuetudini di vita e dalle proprie relazioni familiari e sociali. Quest'altro elemento sussiste allorquando - come già evidenziato da questa Corte - un soggetto, pur non soggiornando permanentemente in un luogo, in relazione ai plurimi impegni che possono caratterizzare la sua vita, vi ritorna non appena può, instaurando ivi le proprie più significative relazioni sociali ed affettive.
E' stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che ai fini della verifica, da parte dei competenti organi comunali, dell'effettività della residenza anagrafica dichiarata, i controlli devono essere improntati al principio di leale collaborazione tra il cittadino e l'amministrazione, teso a contemperare l'esigenza pubblicistica di prevenire ogni possibile abuso del soggetto richiedente con quella di rispettare i tempi delle ordinarie attività
4 lavorative e della vita quotidiana, con la conseguenza che, se è plausibile che i controlli siano svolti tenendo conto che in determinate fasce orarie il soggetto richiedente è assente, non può pretendersi, tuttavia, che gli accessi finalizzati alla verifica dell'effettività della residenza siano previamente concordati con l'amministrazione (Cass. n. 8982 del 30/03/2023).
A mente dell'art. 11 del DPR n. 223 del 1989, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, tra l'altro, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.
L'ISTAT, con la circolare n. 21 del 5 aprile 1990, ha chiarito che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
Orbene, facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in disamina, è agevole osservare che, come risulta dalla documentazione posta a corredo dell'atto introduttivo, la Polizia Municipale aveva effettuato un primo accesso presso l'abitazione di Via Tiro a Segno n. 60, Scala A, Piano 8 a il 18/2/2014 unicamente per che non risultava CP_1 Controparte_2 abitarvi come “riferito dai residenti”, tuttavia a quella data era stata pronunciata la separazione consensuale da , che era stata Parte_1 omologata dal Tribunale con decreto del 22/01/2013 (doc. n. 1) e, del resto, dal verbale in parola non si ricava alcun riferimento all'attrice.
Solo successivamente gli accertamenti disposti dal hanno invece CP_1 riguardato anche l'odierna attrice e, segnatamente, la Polizia Municipale aveva poi effettuato due accessi: il primo il 24/9/2015, a seguito della richiesta inoltrata dal Comune il 12/12/2024, ed era risultato che si era trasferita e l'appartamento era occupato da altro nucleo familiare, il secondo il 28/6/2016 ed era emerso che era stato ivi rinvenuto solo e Controparte_2 Parte_1
era sloggiata, come riferito dal portiere (si veda all.to n. 19).
[...]
Non può, dunque, revocarsi in dubbio che nella fattispecie in esame i controlli eseguiti nei confronti di presso il luogo di Parte_1 residenza sono stati solo due e non sono stati effettuati in un arco di almeno un anno (il 24/9/2015 e il 28/6/2016), a dispetto di quanto stabilito nella
5 richiamata circolare dell'ISTAT in relazione al disposto dell'art. 11 del DPR n.
223 del 1989 in base al quale la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.
Nel corso dell'istruttoria è stata, peraltro, assunta la deposizione testimoniale del fratello, , il quale, all'udienza del 16/1/2024, Parte_2 ha raccontato che tra il mese di agosto 2014 e dicembre 2015 era stato ospitato dalla sorella presso la sua abitazione di Via Tiro a Segno n. 60 in e ha soggiunto: “Io sovente, infatti, mi reco a casa di mia sorella che CP_1 vive a in quanto lavoro a e vivo invece a CP_1 CP_1 Pt_3
Io ho avuto la residenza anagrafica in quell'appartamento, che era la casa di famiglia, se non ricordo male, sino al 2010 (…)” (si veda verb. dell'u. cit.).
Non può, del resto, neppure tralasciarsi di considerare che all'atto introduttivo sono stati allegati un contratto di assunzione di Parte_1
, con sede di lavoro a Parma, per il periodo dall'1 settembre al 31
[...] ottobre 2014 e alcune buste paga sino al mese di febbraio 2015 (all.ti nn. 12
e 13), nonché le ricevute di pagamento di fatture intestate alla predetta, per alcuni mesi, dal 2015 sino al 2020, per l'utenza di energia elettrica dell'appartamento di Via Tiro a Segno n. 60 in (all. n. 11). CP_1
Orbene, alla stregua delle risultanze della documentazione versata in atti e della testimonianza assunta, deve ritenersi che nello specifico il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità n. 1303/2016 del
16.11.2016 (prot. 1855006) dell'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di CP_1 sia stato adottato in difetto dei presupposti stabiliti dall'art. 11 del DPR n. 223 del 1989, con conseguente lesione in capo a del diritto Parte_1 soggettivo alla iscrizione nel registro della popolazione anagrafica residente nel
Comune di CP_1
In conclusione, sulla scorta delle argomentazioni illustrate, va ordinato al
Sindaco pro tempore del , anche nella sua qualità di CP_1 CP_1 ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione anagrafica residente, di procedere alla iscrizione della Sig.ra nel registro della popolazione anagrafica residente nel Parte_1
6 Comune di previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione CP_1 anagrafica per irreperibilità n. 1303/2016 del 16.11.2016 (prot. 1855006).
6. Le spese seguono, infine, la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività svolta e della assenza di questioni di seria complessità, in relazione alla controversia di valore indeterminabile basso, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 115/2002, poiché è stata Parte_1 ammessa al patrocinio a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 17/11/2022.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti così provvede:
• ordina al Sindaco pro tempore del di procedere alla Controparte_1 iscrizione della Sig.ra nel registro della popolazione Parte_1 anagrafica residente nel Comune di , previa disapplicazione del CP_1 provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità n.
1303/2016 del 16.11.2016 (prot. 1855006);
7 • condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi euro 2.800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo, in data 4/06/2025.
Il Giudice
Monica Montante
8