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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1305/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
27.6.2024
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PULSONI FABIO, IANNUZZI TIZIANA e MARESCA
SILVIA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Treviso Via Giovanni Pozzobon n. 3,
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, racc. Persona_1
7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_1
Croce 929,
1 e con tro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
- resistente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAPPELLUTI FRANCESCO e SCHIAVULLI
PASQUALE, giusta procura generale alle liti rep. n 118151, racc. n. 33798, in data 29.8.2024,
del Notaio di Venezia, elettivamente domiciliato in Venezia S. Croce n. 712 Persona_2
O G G ETTO : O bbl i go contri buti vo del dat o re di l avoro .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
accertare e dichiarare la legittimità del comportamento tenuto dalla ed in particolare Parte_1
accertare:
da un lato l'insussistenza delle presunte divergenza tra il e le timbrature dei singoli Pt_2
dipendenti, atteso che i minuti di poco precedenti e successivi l'inizio e la fine del turno di lavoro,
così come emergenti dalle timbrature, non costituiscono lavoro effettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 e ss. del vigente C.C.N.L. del settore e pertanto non integrano gli estremi del lavoro straordinario e non devono essere compensati con le maggiorazioni ed il trattamento ivi previsti;
dall'altro lato l'insussistenza di un diritto al riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive per i
13 lavoratori indicati nei verbali unici di accertamento e notificazione indicati in epigrafe, stante nel caso di specie la sussistenza delle deroghe previste dall'art. 120 del C.C.N.L. del settore per le giornate rispettivamente dal 28 e al 29 luglio 2019 per gli allora dipendenti Pt_3 Pt_4 [...]
e , date in cui all'interno della filiale di Lastra a Signa si è proceduto alla preparazione Pt_5 Per_3
dell'inventario concluso poi lo stesso 29 luglio 2019, nonché per le giornate dal 1° e al 6 luglio
2019 per e giorni in cui venivano effettuati gli allestimenti per il periodo dei Parte_5 Pt_3
saldi di stagione;
dall'altro lato ancora l'insussistenza di un diritto per i lavoratori , Pt_4 Per_4 Pt_3
Part
, , a percepire la c.d. “indennità Per_5 Per_6 Per_3 Per_7 Persona_8 Per_9 Per_10
di cassa” per il periodo di cui è causa, non essendo stati dimostrati e comunque non sussistendo in capo ai suddetti lavoratori i tre contestuali requisiti previsti dall'art. 205 del C.C.N.L. del settore;
2 e per l'effetto annullare/revocare i 6 verbali unici di accertamento e notificazione emessi dalla ITL
di Firenze in data 9 dicembre 2020: n. FI00001/2020-634-02, n. FI00001/2020-634-03, n.
FI00001/2020-634-04, n. FI00001/2020-634-05, n. FI00001/2020-634-06, n. FI00001/2020-634-
07 e di tutti gli atti ad essi conseguenti emessi dall' e dall' di Venezia;
nei confronti dei CP_1 CP_2
CP_ ricorrenti, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e di conseguenza condannare l' sede di
Venezia a restituire alla società ricorrente l'importo di euro 5.591,69 maggiorato di interessi e rivalutazione a suo tempo versato dalla con riserva e con diritto di ripetizione, al solo Parte_1
ed esclusivo fine di evitare la mancata concessione del Durc.
Per CP_1
dichiarare l'inammissibilità della domanda di annullamento del verbale ispettivo, spese rifuse;
- respingersi il ricorso e le domande tutte formulate dal ricorrente nei confronti dell , CP_1
accertando e dichiarare la debenza del credito dell' nei confronti della ricorrente, CP_1
condannando parte ricorrente al relativo pagamento con spese diritti ed onorari di causa rifusi.
Per : CP_2
- respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. contestava la sussistenza di un proprio debito contributivo nei confronti di Parte_1
ed come invece accertato in sede ispettiva dall'ITL in 6 verbali ispettivi CP_2 CP_1
redatti con riferimento alla filiale “Upim” di Lastra a Signa (FI), e dai quali erano scaturiti diffida ad adempiere di del 12.7.2023 – riferita ad addebiti pari rispettivamente ad CP_1
€ 3.352,04 a titolo di contributi omessi ed € 2.210,30 a titolo di sanzioni, importo corrisposto con riserva di ripetizione – e sollecito del 22.5.2023. Premesso che CP_2
con detti verbali si ritenevano lavorate da taluni dipendenti ore superiori rispetto a quelle
Parte riportate a omessa la fruizione di riposi e non corrisposta la dovuta indennità di cassa, la società ricorrente sosteneva la correttezza del proprio operato e l'assenza delle omissioni rilevate.
3 2. Costituendosi in giudizio ed sostenevano invece la effettività delle omissioni CP_1 CP_2
conseguenti agli accertamenti ispettivi posti in essere da ITL, a fronte dei dati documentali acquisiti in sede ispettiva e delle dichiarazioni dei lavoratori, concludendo per il rigetto del ricorso. eccepiva altresì l'inammissibilità della domanda tesa CP_1
all'annullamento dei verbali ITL.
3. Non ammesse le istanze istruttorie per le ragioni di cui all'ordinanza del 25.10.2024, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Va premesso che il giudizio odierno è ammissibile in quanto volto (anche)
all'accertamento negativo di un debito contributivo ed conseguente ai CP_1 CP_2
verbali ispettivi, come implicitamente richiesto con il ricorso, mentre è da ritenersi inammissibile in sé la domanda di annullamento dei verbali ispettivi ITL sia perché svolta nei confronti di soggetti privi di legittimazione rispetto a detto atto, sia perché atto meramente prodromico a determinazioni eventualmente lesive di diritti della ricorrente.
5. Un tanto precisato, la pretesa sottesa alle domande di cui al ricorso è fondata, non essendo accertate dal giudizio – anche per la ripartizione degli oneri probatori nei giudizi de quo
– le omissioni invece conseguenti agli accertamenti condotti dalla ITL relativamente al personale impiegato presso la filiale “Upim” di Lastra a Signa (FI).
6. Quanto allo svolgimento di attività lavorativa non registrata a LUL: il verbale ispettivo accerta una non piena corrispondenza tra orari riportato a LUL ed orario risultante dalle timbrature del badge per 13 lavoratori. Si tratta di discrepanze che riguardano pochi minuti precedenti all'inizio del turno o successivi alla fine turno, e che gli ispettori hanno
Parte sommato tra loro per determinare la mancata registrazione a
Senonché nel fare ciò:
a) non si è tenuto conto che l'art 136 del CCNL prescrive l'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario, che non può ritenersi implicita in relazione a
4 pochi minuti pre o post turno di lavoro – diversa sarebbe la circostanza di lavoratori usualmente impegnati in orari aggiuntivi di una certa consistenza -, tenuto conto che
Part Parte registrava a gli orari eccedenti il turno superiori a 15 minuti;
si rileva che la circostanza che l'addebito sia riferito a pochi minuti eccedenti/successivi al turno per un verso non è stata contestata dalle parti resistente, e per altro verso si ricava indirettamente dalla circostanza che le ore straordinarie indicate nelle tabelle allegate ai verbali ispettivi sono comprensive di quelle già inserite, per importi non di molto inferiori, nelle buste paga (in cui risultano riportate nel mese successivo a quello di prestazione); del resto nelle dichiarazioni assunte dai dipendenti solo la ha Parte_6
riferito di avere notato criticità nel raffronto tra timbrature e orario di lavoro indicato in busta paga, per essersi recata da sindacato, mentre gli altri dipendenti hanno dichiarato di non aver percepito alcuna difformità dal che si desume che questa –
accertata in sede ispettiva e dunque da ritenersi effettivamente esistente – non era sensibile;
b) non è stato valutato l'effettivo orario lavorativo dei lavoratori nel corso dei turni, in particolare non sono state valutate le pause intermedie garantite al personale, che anche ex art. 118 CCNL non costituirebbero orario di lavoro, sulle quali parte ricorrente aveva offerto la prova (cap. 29);
c) in giudizio non si è chiesta la prova circa l'espletamento da parte dei lavoratori di effettiva attività lavorativa in quei frangenti. E' pur vero che il tempo di lavoro comprende anche quello necessario per gli adempimenti preliminari all'attività
lavorativa, come per il cambio tuta, tuttavia serve la prova che, appunto, le tempistiche in questione siano state utilizzate o per attività lavorativa o per l'adempimento di attività preliminari e nel caso di specie nulla risulta a questo proposito dal verbale ispettivo.
7. Quanto ai mancati riposti giornalieri per 11 ore consecutive nelle 3 giornate indicate per i lavoratori , e : la violazione riscontrata in sede Parte_5 Per_11 Pt_3 Pt_4 Per_3
5 ispettiva non comporta alcun addebito contributivo per cui non sussiste l'interesse all'accertamento negativo nei confronti di ed . CP_1 CP_2
8. Quanto alla mancata corresponsione dell'indennità di cassa, l'art. 205 del CCNL ne prescrive la spettanza al “personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze,”, laddove manca la prova di una responsabilità dei lavoratori cui si riferiscono i verbali – addetti ad operazioni varie, tra cui quelle di cassa - “piena e completa” nella gestione della cassa, mentre dalle buste paga non risulta comminata alcuna trattenuta a questo titolo. La circostanza, valorizzata in sede ispettiva, della chiusura cassa ad ogni cambio turno (riferita dai lavoratori in sede ispettiva)
non implica necessariamente l'attribuzione della responsabilità come richiesta dal CCNL,
Part potendo ciò essere finalizzato alla sola quadratura, tenuto conto peraltro che ha dedotto (e richiesto di provare sub cap. 49) che “il c.d. “controllo cassa”, finalizzato alla sua quadratura e alla conseguente eventuale individuazione delle differenze negative e positive fosse, contrariamente a quanto affermato dagli effettuato a fine giornata. CP_3
9. In conclusione, devono ritenersi non dovuti maggiori contributi e premi in CP_1 CP_2
relazione agli esiti dei verbali ispettivi per cui è causa.
Part 10. va dunque condannato a restituire ad l'importo di € 5.591,69 corrisposto con CP_1
riserva di ripetizione, oltre interessi dal versamento al saldo.
11. Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura della metà a fronte dell'inammissibilità della domanda di annullamento dei verbali ispettivi, e per il residuo,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara inammissibile la domanda di annullamento dei verbali ispettivi;
- dichiara non dovuti maggiori contributi e premi in relazione agli esiti dei CP_1 CP_2
verbali ispettivi per cui è causa;
6 Part
- condanna a restituire ad l'importo di € 5.591,69, oltre interessi dal versamento CP_1
al saldo.
Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna ed a rifondere alla CP_1 CP_2
società ricorrente le residue spese di lite, per importo di € 1.800,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè delle spese di contributo unificato di
€ 43,00.
Venezia, 28/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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