Decreto presidenziale 3 febbraio 2025
Decreto cautelare 4 febbraio 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 03/06/2025, n. 10764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10764 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10764/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA IC, PE L'NN, PA DE, IU BI RA, AR LA LL, IN LU RA, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Buttafoco, Giovanni Fiaccavento, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 149, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Commissione Interministeriale Ripam, Formez P.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituita in giudizio;
nei confronti
RT Di MA, RA AR, SI IS AR RA, FA ST, CA D'NO, IL PA, LA Padova, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria pubblicata in data 20 novembre 2024 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Archivista nella parte in cui non ha riconosciuto ai ricorrenti la corretta attribuzione del punteggio per i titoli di servizio indicati in domanda e così non ha: 1. riconosciuto alla dott.ssa RA IC il punteggio complessivo di 69,670; 2. riconosciuto al dott. PE dell''NN il punteggio complessivo di 60,750; 3. riconosciuto alla dott.ssa PA DE il punteggio complessivo di 57,583; 4. riconosciuto alla dott.ssa IU BI RA il punteggio complessivo di 62,000; 5. riconosciuto alla dott.ssa AR LA LL il punteggio complessivo di 61,503; 6. riconosciuto alla dott.ssa IN LU RA il punteggio complessivo di 66,250.
- dell'avviso di apertura del portale per la scelta delle sedi di lavoro, pubblicato in data 9 gennaio 2025 sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero della cultura (raggiungibile al seguente link: https://trasparenza.cultura.gov.it/archivio22_bandi-diconcorso_0_65_874_1.html) con riguardo al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Archivista;
- nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali;
per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
della documentazione prodotta dalle Amministrazioni resistenti con il deposito in atti effettuato in data 21.2.2025 e segnatamente il verbale del 15.2.2025 della Commissione esaminatrice, nominata dalla Commissione RIPAM con delibera n. 5 del 18.4.2023 e successivamente integrata e modificata con i provvedimenti n. 16 del 11.5.2023, n. 27 del 22.5.2023, n. 42 del 3.8.2023, n. 43 del 28.8.2023 e n. 49 del 27.10.2023, per la procedura di selezione del concorso pubblico per il reclutamento di un contingente di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano (G.U. n. 88 del 08-11-2022 e G.U. n. 97 del 09.12.2022) e, in ogni caso, a tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso principale;
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
della graduatoria pubblicata in data 19 marzo 2025 all’esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, per il profilo di Funzionario Archivista e comunicata in pari data a mezzo pec ai ricorrenti nella parte in cui nella parte in cui non ha riconosciuto ai ricorrenti la corretta attribuzione del punteggio per i titoli di servizio indicati in domanda e così non ha: 1. riconosciuto alla dott.ssa RA IC il punteggio complessivo di 69,670 2. riconosciuto al dott. PE dell’NN il punteggio complessivo di 60,750 3. riconosciuto alla dott.ssa PA DE il punteggio complessivo di 57,583 4. riconosciuto alla dott.ssa IU BI RA il punteggio complessivo di 62,000 5. riconosciuto alla dott.ssa AR LA LL il punteggio complessivo di 61,503 6. riconosciuto alla dott.ssa IN LU RA il punteggio complessivo di 66,250, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi dei ricorrenti, e, in ogni caso, di tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Commissione Interministeriale Ripam, del Formez P.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio i ricorrenti si dolgono, in primis , della graduatoria, pubblicata il 20 novembre 2024, all’esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della Cultura, ad eccezione della Provincia di Bolzano, per il profilo di Funzionario Archivista, nella parte in cui non è stato, in tesi, riconosciuto a ciascuno di essi il corretto punteggio per i titoli di servizio indicati in domanda. In particolare, la Commissione di concorso non avrebbe riconosciuto ai ricorrenti il corretto punteggio previsto dall’articolo 8 del bando di concorso per i titoli di servizio ed in particolare il punteggio di cui al comma 4 del ridetto articolo, il quale prevedeva l’attribuzione di “ 1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al proilo professionale per cui si concorre, per un massimo di 10 punti”. Più nello specifico i ricorrenti RA IC, PE L'NN, IU BI RA, AR LA LL, IN LU RA, rivendicano il punteggio, in tesi, loro spettante per l’attività svolta presso Pubbliche amministrazioni quali dipendenti inquadrati in II area con la qualifica di Assistenti, mentre la ricorrente PA DE per quella svolta nel corso del servizio civile universale, assumendone la valutabilità ai fini del punteggio per titoli di servizio, in quanto attività comunque prestate nel settore archivistico.
2. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
““A) VIOLAZIONE DI LEGGE Violazione dell’art. 8 del bando di concorso - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. – Violazione dell’art. 18, d.lgs. n. 40/2017 ”.
I ricorrenti hanno sul punto dedotto che la graduatoria sarebbe stata predisposta “ in aperta contraddizione e, comunque, senza motivazione alcuna e con manifesta illogicità rispetto ai requisiti indicati dal bando per la valutazione dei titoli di servizio dei candidati al concorso indicato in premessa per il profilo Archivista ”. L’art. 8, comma 4, del bando avrebbe, infatti, stabilito l’attribuzione di 1 punto per ogni di anno lavoro prestato in favore della P.A., senza distinzione di tipologia contrattuale, disimpegnando « attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre ». Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il punteggio premiale di cui al citato articolo 8 avrebbe dovuto essere attribuito, prescindendo dalla “ formale qualificazione, titolazione, struttura” , ma solo in ragione della concreta attività svolta, ove effettivamente riferibile al profilo professionale dell’Archivista, avuto riguardo all’ordinamento professionale del personale del Ministero della Cultura. In tal senso il punteggio in argomento avrebbe dovuto essere riconosciuto a tutti quei soggetti, come i ricorrenti, che, non essendo già Funzionari e, dunque, non potendo già svolgere attività proprie del Funzionario Archivista, siano, comunque, stati attivi presso le Amministrazioni pubbliche, svolgendo attività attinenti agli Archivi ed ai compiti degli Archivisti di tutela, valorizzazione, cura, gestione e fruizione degli stessi.
“B) ECCESSO DI POTERE Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e sviamento dell’interesse pubblico ”.
Contestano, ancora, i ricorrenti che l’omessa valorizzazione – totale o parziale –, con conseguente ridotto o assente riconoscimento del punteggio, per i titoli di servizio configurerebbe, altresì, “un evidente sviamento dell’interesse pubblico giacché la graduatoria di merito risulta alterata”.
Infine in ricorso riportano le posizioni di ciascuno di essi, allegando la pregressa esperienza lavorativa presso pubbliche amministrazioni con mansioni in attività, in tesi, afferenti il profilo oggetto di concorso.
3. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti in epigrafe, opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.
4. In vista della Camera di consiglio del 25 febbraio 2025 queste ultime hanno depositato il verbale della Commissione di concorso del 15 febbraio 2025, avente ad oggetto l’impugnativa proposta dai ricorrenti e recante la conferma dei punteggi già attribuiti a ciascuno di essi a cagione dei seguenti chiarimenti:
- ““ l’attinenza dei titoli presentati dai candidati è stata determinata in riferimento a quanto stabilito dall’art. 1 del medesimo Bando che si riporta di seguito e che, per quanto attiene al profilo Archivista di Stato Codice 01, ha definito con precisione l’ambito delle relative attività professionali, condotte in autonomia, come di seguito testualmente riportato, riferendosi espressamente a precise azioni direttive, progettuali, elaborative e organizzative: “ Descrizione del profilo: svolge attività di studio, ricerca, catalogazione, protezione, gestione, tutela, valorizzazione e formazione inerenti ai beni archivistici. Dirige strutture di livello non dirigenziale e coordina attività di vari settori; svolge attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza. Progetta, dirige e svolge interventi di ricognizione, riordinamento, conservazione e valorizzazione degli archivi e delle raccolte di documenti, anche mediante la costituzione di banche di dati e la creazione di copie o di sostitutivi di sicurezza e di consultazione. Cura e dirige i servizi di sala di studio e svolge attività di consulenza e di assistenza scientifica al pubblico e a istituzioni per le ricerche archivistiche. Elabora i sistemi di classificazione e i piani di selezione dei documenti d’archivio aventi valore permanente e cura la descrizione analitica dei documenti proposti per lo scarto nei casi previsti dalle norme vigenti. Cura la progettazione e la gestione dei servizi archivistici relativi agli archivi in formazione e dei sistemi di gestione informatizzata dei documenti e dei flussi documentali di un’area organizzativa omogenea ai sensi di legge. Programma e organizza manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalità scientifiche e divulgative e partecipa, in rappresentanza dell’Amministrazione, a commissioni tecniche e convegni. Svolge le funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro. Svolge attività di docenza e formazione nelle Scuole di Archivistica e nei corsi organizzati dall’Amministrazione, progettando e realizzando programmi educativi e i materiali didattici. Cura le attività editoriali del settore e redige repertori, pubblicazioni e testi scientifici ””.
-“ Ai fini del riconoscimento ai candidati delle attività dichiarate nei termini di “attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre, per un massimo di 10 punti”, la Commissione, alla luce di quanto sopra riferito, fa presente che non ha ritenuto sufficiente il solo fatto di aver svolto delle attività lavorative presso istituti archivistici o su beni archivistici. Molte delle attività svolte presso gli istituti archivistici o aventi per oggetto i beni archivistici prevedono infatti il concorso collaborativo di ulteriori professionalità che, tuttavia, vi partecipano in maniera subordinata o comunque non autonoma e dunque in forma non attinente a quella delineata nell profilo di funzionario Archivista di Stato secondo quanto riportato nell’art. 1 del Bando”;
- “in ottemperanza al comma 2 dell'art. 8 del bando di concorso che prevede che, oltre al possesso dei titoli maturati entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono “valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione”, la Commissione rileva che ai fini di una corretta valutazione le attività lavorative reclamate potevano e dovevano essere trattate dai candidati come singole attività separate indicando la data d'inizio e quella di fine attività nonché la percentuale di tempo settimanale impiegato per ciascuna attività, facendo riferimento inoltre alla presenza di specifici ordini e attestati di servizio, non riportati, tranne in un caso, nelle rispettive domande di candidatura”.
5. Le Camere di consiglio del 25 febbraio 2025 e del 1° aprile 2025 sono state entrambe rinviate per consentire alla parte ricorrente la preannunciata proposizione dei motivi aggiunti avverso il verbale di cui al punto precedente e la graduatoria rettificata ripubblicata il 19 marzo 2025;
9. Con motivi aggiunti notificati in data 4 marzo 2025 i ricorrenti hanno, in particolare, contestato i contenuti del verbale del 15 febbraio 2025, deducendo che con lo stesso la Commissione avrebbe introdotto “surrettiziamente ”, ora per allora, i criteri di valutazione dei titoli di servizio e che, in ogni caso, illogicamente la stessa Commissione, nel valutare i titoli dei candidati aspiranti funzionari, avrebbe considerato “ solo quelle attività che i concorsisti avessero svolto da “Funzionari Archivisti” in autonomia”. Deducono ancora con i citati motivi aggiunti che illegittimamente la Commissione avrebbe preteso che i candidati indicassero non singolarmente le esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni, ma le singole attività svolte, giorno per giorno, nei tanti anni di lavoro, ancorchè tale possibilità di specificazione non sarebbe stata compatibile con la modulistica pre-impostata, e che, nel non considerare le attività svolte dai ricorrenti, avrebbe assunto una condotta discriminatoria nei confronti del personale interno di II area, le cui attività risulterebbero sovrapponibili a quelle di III area.
6. Con motivi aggiunti notificati in data 31 marzo 2025 i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria rettificata pubblicata in data 19 marzo 2025, nella parte in cui non risulta ancora loro riconosciuto il corretto punteggio per i titoli di servizio, riproponendo, avverso la nuova graduatoria, gli stessi vizi già dedotti con riguardo alla graduatoria originaria.
7. In vista della Camera di consiglio del 20 maggio 2025, con dichiarazione notificata a controparte il 15 maggio 2025, i ricorrenti RA IC, PE ELNN, IU BI RA, AR LA LL, e IN LU RA hanno rappresentato di voler rinunciare al ricorso in ragione della dedotta circostanza per la quale “la procedura concorsuale si è definita dapprima con una graduatoria e, solo successivamente alla proposizione del ricorso, con un’altra, in esito alla quale i ricorrenti hanno ottenuto l’assegnazione desiderata ”.
8. Alla suddetta Camera di consiglio, preso atto del permanere dell’interesse alla decisione in capo alla sola ricorrente PA DE, è stato dato alle parti sia l’avviso ex art 73 c.p.a. di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso in relazione alla posizione dei ricorrenti rinunciatari, stante il carattere irrituale della loro rinuncia, sia l’avviso ex art 60 c.p.a. di una possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata con riguardo a tutti i ricorrenti ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
10. Preliminarmente il ricorso va dichiarato improcedibile in relazione ai ricorrenti rinunciatari RA IC, PE ELNN, IU BI RA, AR LA LL, e IN LU RA. Invero, pur non recando la rinuncia i requisiti di formalità di cui all’articolo 84, comma 3, c.p.a. in ragione della intempestività della notifica a controparte, intervenuta a meno di dieci giorni dalla data di udienza, il ricorso va dichiarato comunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., in quanto, a norma dell’art 84, comma 4, c.p.a., “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”.
11. Rispetto alla ricorrente PA DE il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato.
11.1. Preliminarmente va rilevato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ In sede di pubblico concorso, la P.A. è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del G.A., salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili, dovendosi all'uopo considerare che non è stata fornita la prova di macroscopici vizi nell'operato della Commissione, ma solo di scelte non condivise dalla ricorrente” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 3 ottobre 2024, n.17154).
Tanto premesso, la ricorrente pretende di avere diritto al punteggio previsto per i titoli di servizio dall’articolo 8 del bando di concorso per aver svolto l’attività di “Volontario Servizio Civile” presso l’archivio dell'Università Sapienza di Roma, impiegata nel progetto “Universitas rerum. Gestione, conservazione, fruizione di beni archivistici” nonché, con riguardo all’archivio ordinario, nella fascicolazione e riordino documentazione nei fascicoli personali; con riguardo all’archivio di deposito, al censimento; selezione finalizzata al versamento e allo scarto e redazione dei relativi elenchi ed infine, con riguardo all’archivio storico, alla revisione ed informatizzazione degli strumenti di ricerca/basi di dati.
Sennonchè per tale attività la Commissione non ha ritenuto di attribuire alla candidata alcun punteggio. Come chiarito dalla stessa Commissione nel verbale del 15 febbraio 2025, “ Pur considerando che ai sensi del disposto dell’art. 18, comma 4 del D.Lgs. n. 40/2017, «Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche», la Commissione ha ritenuto che il titolo indicato è in contrasto con il comma 4 dell'art. 8 del bando che, per i titoli di servizio, prevede una valutazione positiva esclusivamente “in attività lavorative riferite al profilo professionale per cui si concorre”. Non sono state valutate le prestazioni svolte a titolo di servizio civile che, per loro natura, non si configurano come attività svolte in autonomia, ma sotto la direzione di altre professionalità e con una qualifica che non prevede il possesso specifici titoli di studio, tanto meno d’ambito archivistico ”.
Dunque la Commissione, pur considerando, nel rispetto del D.Lgs n. 40/2017, il periodo di volontariato svolto dalla ricorrente nell’ambito del servizio civile universale una attività di lavoro al servizio della Pubblica Amministrazione, non ha riconosciuto alla stessa alcun punteggio per tale attività in ragione dei contenuti, dell’oggetto e delle modalità di svolgimento di quest’ultima all’interno dell’Amministrazione.
In effetti il punteggio di cui all’articolo 8, comma 4, secondo periodo, del bando è espressamente previsto in relazione alla sola “esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre, per un massimo di 10 punti ”. La lettera della disposizione di bando è chiara: l’esperienza professionale pregressa computabile ai fini dell’attribuzione del ridetto punteggio deve aver comportato lo svolgimento di attività che siano “ specificamente riferite al profilo professionale ” oggetto di concorso, nella sua peculiarità. Orbene le attività proprie del profilo di Funzionario Archivista per cui ha concorso la ricorrente sono indicate all’articolo 1 del bando nelle seguenti: “ svolge attività di studio, ricerca, catalogazione, protezione, gestione, tutela, valorizzazione e formazione inerenti ai beni archivistici. Dirige strutture di livello non dirigenziale e coordina attività di vari settori; svolge attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza. Progetta, dirige e svolge interventi di ricognizione, riordinamento, conservazione e valorizzazione degli archivi e delle raccolte di documenti, anche mediante la costituzione di banche di dati e la creazione di copie o di sostitutivi di sicurezza e di consultazione. Cura e dirige i servizi di sala di studio e svolge attività di consulenza e di assistenza scientifica al pubblico e a istituzioni per le ricerche archivistiche. Elabora i sistemi di classificazione e i piani di selezione dei documenti d'archivio aventi valore permanente e cura la descrizione analitica dei documenti proposti per lo scarto nei casi previsti dalle norme vigenti. Cura la progettazione e la gestione dei servizi archivistici relativi agli archivi in formazione e dei sistemi di gestione informatizzata dei documenti e dei flussi documentali di un'area organizzativa omogenea ai sensi di legge. Programma e organizza manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalità scientifiche e divulgative e partecipa, in rappresentanza dell'Amministrazione, a commissioni tecniche e convegni. Svolge le funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro. Svolge attività di docenza e formazione nelle Scuole di Archivistica e nei corsi organizzati dall'Amministrazione, progettando e realizzando programmi educativi e i materiali didattici. Cura le attività editoriali del settore e redige repertori, pubblicazioni e testi scientifici”.
La specificità del ruolo del Funzionario Archivista e la peculiarità della sua posizione all’interno della organizzazione amministrativa, in uno con la peculiarità delle attività affidate allo stesso, siccome elencate all’articolo 1, rende evidente che queste ultime non siano né sovrapponibili né riconducibili alle attività indicate nella domanda dalla ricorrente ed innanzi riportate.
La circostanza che la ricorrente abbia, nel corso del proprio periodo di volontariato, svolto attività inerenti i servizi archivistici, non è sufficiente ad integrare il requisito prescritto dal bando ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’articolo 8, comma 4, secondo periodo, non dimostrando, tale circostanza, lo svolgimento di attività afferenti proprio il profilo di Funzionario, il quale, come visto, è chiamato a svolgere una pluralità di attività anche di coordinamento, iniziativa, organizzazione, direzione e programmazione, che, di fatto, la ricorrente non dimostra di aver svolto durante il suo periodo di volontariato.
Né coglie nel segno l’argomento di parte ricorrente secondo il quale ingiustamente la Commissione avrebbe valorizzato solo i candidati capaci di spendere la propria pregressa esperienza già nel profilo di funzionario, così discriminando i candidati aventi esperienza in attività corrispondenti ad una qualifica inferiore. Il titolo di servizio di cui si controverte non integra un requisito di accesso al concorso de quo , ma un requisito idoneo a consentire al candidato che lo possieda solo un punteggio premiale, il che esclude il profilo discriminante rilevato da parte ricorrente.
Né è irragionevole che l’Amministrazione, nel bando di concorso, abbia voluto valorizzare chi fosse già dotato di una esperienza nel profilo di Funzionario: essendo il concorso in argomento rivolto a selezionare soggetti che devono ricoprire un profilo chiamato, come visto, a svolgere attività di coordinamento, organizzazione, programmazione, con margini di autonomia decisoria, va da sé che valorizzare, tramite un punteggio premiale, l’esperienza in tale peculiare attività favorisca l’ingresso nei ruoli pubblici di soggetti già pronti e formati per assumere il delicato ruolo messo a concorso.
Per quanto detto, la condotta della Commissione non risulta, dunque, aver contraddetto il bando né essere viziata sub specie di eccesso di potere.
11.2. Infondati sono anche i primi motivi aggiunti.
I chiarimenti di cui al verbale della Commissione del 15 febbraio 2025 non costituiscono affatto criteri di valutazione dei titoli di servizio adottati ex post dalla stessa. La conformità delle valutazioni della Commissione alla portata letterale del bando, con riguardo al combinato disposto dell’articolo 8, comma 4, e dell’articolo 1, come detto al punto precedente, rende intellegibile il percorso logico seguito dalla Commissione nell’escludere la computabilità dell’attività svolta dalla ricorrente nel corso del periodo di volontariato. Percorso solo chiarito nel verbale del 15 febbraio, che nulla aggiunge a quanto già puntualmente descritto nel bando ed applicato dalla Commissione.
Né quanto ulteriormente chiarito dalla Commissione nel citato verbale circa la necessità di indicare specificatamente le “singole attività separate indicando la data d'inizio e quella di fine attività nonché la percentuale di tempo settimanale impiegato per ciascuna attività, facendo riferimento inoltre alla presenza di specifici ordini e attestati di servizio”, rappresenta un criterio di valutazione introdotto ex post dalla Commissione. Tale specificazione era già espressamente richiesta nel bando, che al richiamato articolo 8, comma 4, ultimo periodo, prevede che “Nel caso di periodi inferiori all'anno, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di servizio, il punteggio sarà attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come mese intero frazioni di mese superiori a quindici giorni e non conteggiando quelle inferiori”. Da tale prescrizione della legge di concorso avrebbe dovuto essere evidente a ciascun candidato la necessità di indicare la data di inizio e di fine dell’attività e la percentuale di tempo settimanale impiegato al fine del corretto computo del periodo di servizio e, conseguentemente, del corretto punteggio.
11.3 Da quanto innanzi concluso circa l’infondatezza del ricorso e dei primi motivi aggiunti discende l’infondatezza dei secondi motivi aggiunti, con i quali la graduatoria rettificata, pubblicata il 19 marzo 2025, è stata impugnata per illegittimità derivata.
12. In conclusione il ricorso, i primi motivi aggiunti ed i secondi motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili in relazione ai ricorrenti RA IC, PE L'NN, IU BI RA, AR LA LL, IN LU RA. In relazione alla ricorrente PA DE il ricorso, i primi motivi aggiunti ed i secondi motivi aggiunti vanno rigettati perché infondati.
13. Le spese possono essere compensate fra tutti i ricorrenti e le Amministrazioni resistenti attesa la peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e come integrato da motivi aggiunti:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso in relazione ai ricorrenti rinunciatari RA IC, PE L'NN, IU BI RA, AR LA LL e IN LU RA;
- rigetta il ricorso introduttivo ed i due ricorsi per motivi aggiunti rispetto alla ricorrente PA DE;
- compensa le spese di lite fra tutti i ricorrenti e le Amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO