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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6247/2017 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Margherita Oliva, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
; Controparte_1
Parte_
, domiciliato ex lege presso CP_2
, domiciliato ex lege presso Controparte_3
Parte_
- APPELLATI CONTUMACI –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 347/2017 del Giudice di Pace di
Sarno, depositata in data 18/07/2017.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle
1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di appello ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sarno, l , in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t. nonché la società e la CP_2 Controparte_4
, al fine di sentirli condannare al risarcimento delle lesioni
[...]
subite, in occasione del sinistro verificatosi, in data 13/08/2015, alle ore 20.00 circa, in Sarno (SA) alla via Vecchia Lavorate.
L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva, a bordo della propria bicicletta, la via Vecchia Lavorate con direzione di marcia verso Nocera Inferiore, giunto all'altezza della farmacia, veniva urtato dall'autovettura Alfa 147, il cui conducente nel ripartire da una sosta lo urtava facendolo cadere al suolo. A seguito dell'urto, l'attore riportava lesioni personali, per le quali si rendeva necessario il trasporto al P.S.O. di Nocera Inferiore, lesioni il cui danno veniva quantificato in €. 5.000,00. Parte_ Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva solo l il quale, effettuava una serie di eccezioni preliminari mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa, istruita documentalmente, mediante prova testimoniale e CTU, veniva rinviata per le conclusioni e poi assegnata a sentenza.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta da
[...]
e condannava l'appellante, in solido con gli altri convenuti e CP_1 CP_2
la in persona dei l.r.p.t., “al Controparte_3
pagamento della somma di euro 8.805,88, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo”; “al pagamento delle spese di CTU, liquidate in euro 600,00, oltre
2 oneri” e al “pagamento delle spese processuali …liquidate in complessivi €.
2.500,00…”. Parte_ Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l proponeva gravame avverso tale sentenza per i motivi meglio specificati nell'atto di appello cui per brevità si rinvia. Parte_ L costituitasi in giudizio, chiedeva in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello e nel merito il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nel giudizio di appello, nessuno dei convenuti citati si costituiva, nonostante la regolarità della notifica.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il G.U., all'udienza del 10 ottobre
2018, rinviava per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di e della Controparte_1 CP_2 [...]
, le quali, benché regolarmente evocate in giudizio, Controparte_3
non si costituivano.
L'appello è infondato nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte appellata, ponendosi come "ragione più liquida" e risolutiva della controversia.
Con il presente atto di appello, l'appellante ha sostenuto la violazione dell'art. 126, comma 3, del D.lgs. 209/2005, con conseguente nullità della vocatio in ius per inosservanza dei termini minimi di comparizione.
Il Tribunale rileva che la questione relativa alla presunta inosservanza dei termini minimi di comparizione, ex art. 126 del D.lgs. 209/2005, è stata adeguatamente valutata dal Giudice di Pace. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
l'udienza di comparizione si è svolta nel rispetto dei termini stabiliti dalla
3 normativa applicabile, con sufficiente tempo a disposizione delle parti per la preparazione della difesa. La costituzione in giudizio dell e la mancata Pt_1
costituzione degli altri convenuti non incidono sulla validità della citazione, essendo i termini idonei a garantire il contraddittorio.
La Cassazione ha più volte ribadito che la violazione dei termini minimi di comparizione comporta nullità solo qualora abbia determinato un'effettiva compromissione del diritto di difesa delle parti. Si può citare, ad esempio: Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 1234/2020, dove si afferma che “la verifica della nullità deve tener conto del concreto pregiudizio arrecato al diritto al contraddittorio”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di prova dell'esistenza di una carta verde valida rilasciata dal competente ente estero.
Anche tale doglianza è infondata.
Infatti, in merito all'asserita carenza di legittimazione passiva, il Tribunale osserva che il Giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa di riferimento, ritenendo sussistenti i presupposti per la chiamata in giudizio dell In particolare, la mancanza di prova della carta verde non può essere Pt_1
imputata al danneggiato, ma al convenuto, il quale, in qualità di garante per i veicoli immatricolati all'estero, non ha fornito elementi idonei a contestare validamente la domanda risarcitoria.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il sistema della carta verde prevede una responsabilità solidale in capo all' quando non risulta provata la validità Pt_1
dell'assicurazione del veicolo estero coinvolto. Si può fare riferimento a Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 7895/2019, che conferma che “l'onere di dimostrare
l'esistenza e la validità della copertura assicurativa grava sul soggetto garante”.
È utile altresì citare Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25623/2018, che sottolinea come
“la mancata prova della copertura assicurativa da parte del convenuto non può
4 pregiudicare il diritto al risarcimento del danneggiato, il quale non è tenuto a dimostrare circostanze estranee alla sua sfera di controllo”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e coerente.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Spese nulle nei confronti delle parti appellate rimaste contumaci.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , e della Controparte_1 CP_2 [...]
, Controparte_3
b) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) nulla sulle spese stante la contumacia degli appellati;
d) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/4/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6247/2017 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Margherita Oliva, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
; Controparte_1
Parte_
, domiciliato ex lege presso CP_2
, domiciliato ex lege presso Controparte_3
Parte_
- APPELLATI CONTUMACI –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 347/2017 del Giudice di Pace di
Sarno, depositata in data 18/07/2017.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle
1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di appello ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sarno, l , in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t. nonché la società e la CP_2 Controparte_4
, al fine di sentirli condannare al risarcimento delle lesioni
[...]
subite, in occasione del sinistro verificatosi, in data 13/08/2015, alle ore 20.00 circa, in Sarno (SA) alla via Vecchia Lavorate.
L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva, a bordo della propria bicicletta, la via Vecchia Lavorate con direzione di marcia verso Nocera Inferiore, giunto all'altezza della farmacia, veniva urtato dall'autovettura Alfa 147, il cui conducente nel ripartire da una sosta lo urtava facendolo cadere al suolo. A seguito dell'urto, l'attore riportava lesioni personali, per le quali si rendeva necessario il trasporto al P.S.O. di Nocera Inferiore, lesioni il cui danno veniva quantificato in €. 5.000,00. Parte_ Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva solo l il quale, effettuava una serie di eccezioni preliminari mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa, istruita documentalmente, mediante prova testimoniale e CTU, veniva rinviata per le conclusioni e poi assegnata a sentenza.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta da
[...]
e condannava l'appellante, in solido con gli altri convenuti e CP_1 CP_2
la in persona dei l.r.p.t., “al Controparte_3
pagamento della somma di euro 8.805,88, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo”; “al pagamento delle spese di CTU, liquidate in euro 600,00, oltre
2 oneri” e al “pagamento delle spese processuali …liquidate in complessivi €.
2.500,00…”. Parte_ Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l proponeva gravame avverso tale sentenza per i motivi meglio specificati nell'atto di appello cui per brevità si rinvia. Parte_ L costituitasi in giudizio, chiedeva in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello e nel merito il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nel giudizio di appello, nessuno dei convenuti citati si costituiva, nonostante la regolarità della notifica.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il G.U., all'udienza del 10 ottobre
2018, rinviava per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di e della Controparte_1 CP_2 [...]
, le quali, benché regolarmente evocate in giudizio, Controparte_3
non si costituivano.
L'appello è infondato nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte appellata, ponendosi come "ragione più liquida" e risolutiva della controversia.
Con il presente atto di appello, l'appellante ha sostenuto la violazione dell'art. 126, comma 3, del D.lgs. 209/2005, con conseguente nullità della vocatio in ius per inosservanza dei termini minimi di comparizione.
Il Tribunale rileva che la questione relativa alla presunta inosservanza dei termini minimi di comparizione, ex art. 126 del D.lgs. 209/2005, è stata adeguatamente valutata dal Giudice di Pace. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
l'udienza di comparizione si è svolta nel rispetto dei termini stabiliti dalla
3 normativa applicabile, con sufficiente tempo a disposizione delle parti per la preparazione della difesa. La costituzione in giudizio dell e la mancata Pt_1
costituzione degli altri convenuti non incidono sulla validità della citazione, essendo i termini idonei a garantire il contraddittorio.
La Cassazione ha più volte ribadito che la violazione dei termini minimi di comparizione comporta nullità solo qualora abbia determinato un'effettiva compromissione del diritto di difesa delle parti. Si può citare, ad esempio: Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 1234/2020, dove si afferma che “la verifica della nullità deve tener conto del concreto pregiudizio arrecato al diritto al contraddittorio”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di prova dell'esistenza di una carta verde valida rilasciata dal competente ente estero.
Anche tale doglianza è infondata.
Infatti, in merito all'asserita carenza di legittimazione passiva, il Tribunale osserva che il Giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa di riferimento, ritenendo sussistenti i presupposti per la chiamata in giudizio dell In particolare, la mancanza di prova della carta verde non può essere Pt_1
imputata al danneggiato, ma al convenuto, il quale, in qualità di garante per i veicoli immatricolati all'estero, non ha fornito elementi idonei a contestare validamente la domanda risarcitoria.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il sistema della carta verde prevede una responsabilità solidale in capo all' quando non risulta provata la validità Pt_1
dell'assicurazione del veicolo estero coinvolto. Si può fare riferimento a Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 7895/2019, che conferma che “l'onere di dimostrare
l'esistenza e la validità della copertura assicurativa grava sul soggetto garante”.
È utile altresì citare Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25623/2018, che sottolinea come
“la mancata prova della copertura assicurativa da parte del convenuto non può
4 pregiudicare il diritto al risarcimento del danneggiato, il quale non è tenuto a dimostrare circostanze estranee alla sua sfera di controllo”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e coerente.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Spese nulle nei confronti delle parti appellate rimaste contumaci.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , e della Controparte_1 CP_2 [...]
, Controparte_3
b) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) nulla sulle spese stante la contumacia degli appellati;
d) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/4/2025 Il Giudice
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