Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 735/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 735/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: , nato a Venosa (PZ) in [...] Parte_1 C.F._1
11.10.1977 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. SONIA PAGLIALUNGA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Venosa C.F._2
(PZ) alla via Vittorio Emanuele II n. 3 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(PZ) in data 1.11.1983 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIA CRACA (C.F.: ), C.F._4
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Venosa (PZ) al rione della Pace n. 1 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da verbale di udienza dell'11.12.2024; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 2.4.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in Venosa (PZ) il 27.5.2006, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli NT (14.4.2007), Persona_1
(10.5.2012) e (15.7.2016), e che, a seguito di convenzione di separazione Per_2 all'esito della negoziazione assistita, il Pubblico Ministero in data 17.2.2023 (deposito
21.2.2023) aveva rilasciato l'autorizzazione all'accordo (N. 20/23 R.G.A.C.).
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II Alla prima udienza del 14.6.2024, la quale è stata celebrata in forma cartolare, il
Giudice, esaminate le condizioni divorzili convenute dalle parti private e avendo rilevato che l'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i tre figli posto in capo al padre, messo in relazione con tutte le altre condizioni di carattere economico (assegno unico al 50%, spese straordinarie al 50%, modifica di quanto era stato previsto in sede di negoziazione assistita circa il prestito ), non CP_2 appariva rispondente all'interesse della prole attesi i redditi del padre, ha fissato l'udienza del 18.9.2024 disponendo la comparizione personale dei coniugi innanzi a sé contestualmente invitandoli a dedurre in merito ed eventualmente a modificare le condizioni divorzili, ordinando -altresì- la trasmissione degli atti al P.M. in sede.
All'udienza da ultimo indicata, alla luce della rinuncia al mandato difensivo dell'Avv. Sonia Paglialunga, versata in atti in data 12.9.2024, e sentita la ricorrente
, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.10.2024 per Controparte_1
consentire al marito-ricorrente di munirsi di altro difensore e interloquire rispetto al rilievo effettuato dal Tribunale.
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Disposto un rinvio per assenza del Giudice relatore, all'udienza dell'11.12.2024 la difesa di ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, Controparte_1 atteso che la propria assistita non prestava più il consenso all'emissione della sentenza divorzile alle condizioni di cui al ricorso, né vi era stato modo -medio tempore- di rinvenire altro accordo divorzile poiché il marito non aveva mai risposto alle proposte successivamente effettuate. Sicché, constatato che nessuno era comparso nell'interesse di , la causa è stata riservata per la decisione. Parte_1
III Orbene, in ordine alla revoca del consenso effettuata dalla moglie-ricorrente necessita osservare che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi antecedentemente all'entrata in vigore nell'ordinamento giuridico italiano della c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 10.10.2022 - Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda congiunta di divorzio. La Corte di Cassazione ha precisato che «la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta
l'improcedibilità della domanda congiunta di divorzio, in quanto il tribunale deve comunque provvedere all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili e agli interessi dei figli minori. La domanda congiunta di divorzio dà, infatti, luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale
l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 l. n. 898/1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole e i rapporti economici» (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 24.7.2018, n. 19540; in senso conforme si vedano Cass. civ., sez. VI - 1, 2.5.2018, n. 10463 in motivazione;
Cass. civ., sez. I, 8.7.1998, n. 6664; più di recente si veda anche Cass. civ., sez. VI, ord., 7.7.2021, n.19348, in motivazione: «secondo questa Corte infatti, qualora sia
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stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori, poiché a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale
l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale L. n. 898 del 1970, ex art. 3, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Sez. 6 - 1, n. 19540 del 24/07/2018, Rv. 650192 - 01); secondo
l'orientamento così consolidato, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, ed è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi».
Il principio di diritto espresso dal citato orientamento nomofilattico risulta applicabile al caso di specie, sebbene il presente giudizio sia retto dal Titolo IV bis -
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, che ha uniformato il rito con riguardo alle domande congiunte di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni (artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c.), e nonostante le abrogazioni operate dal
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Legislatore riformatore alla Legge divorzile, poiché le modifiche normative intervenute non appaiono incidenti sulla questione della revoca unilatera del consenso effettuata nel giudizio di divorzio congiunto, non essendo mutato nulla in ordine alla natura negoziale e processuale dell'accordo.
Ciò posto, dunque attesa la procedibilità della domanda divorzile per le esposte ragioni, nel caso di specie i ricorrenti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 473 bis.51, commi 3 e 4, c.p.c., sono stati invitati a dedurre in ordine alla somma mensile determinata di comune accordo a titolo di mantenimento ordinario indiretto della prole, individuata in complessivi euro 300,00 al mese per tutti e tre i figli minorenni, come già esposto nel paragrafo II.
La moglie-ricorrente, presente all'udienza del 18.9.2024 fissata per la comparizione delle parti per discutere di quanto rilevato, ha dichiarato di aver sottoscritto il ricorso divorzile, dunque l'accordo relativo alle condizioni di divorzio, liberamente e senza alcuna riserva. Tuttavia, la ricorrente ha anche dichiarato di aver accettato l'accordo divorzile poiché il marito le aveva sempre detto che non avrebbe dovuto tener conto dell'importo previsto nelle condizioni (di separazione e divorzio), in quanto l'avrebbe sostenuta economicamente in ogni caso, cosa che -poi- in concreto non è avvenuta (a tal fine la ricorrente ha raccontato della vicenda concernente il minacciato distacco delle utenze della casa familiare accaduto nell'estate del 2022, per la compiuta esposizione della quale si rimanda al verbale di udienza del 18.9.2024).
Di contro, il marito-ricorrente non è comparso all'udienza del 18.9.2024 e il suo difensore ha chiesto disporsi rinvio per aver rinunciato al mandato difensivo.
Nonostante la rinuncia al mandato difensivo (la cui comunicazione al marito-ricorrente
è stata comprovata in atti mediante il deposito della busta telematica relativa alla mail inoltrata dal difensore al ricorrente), nessun nuovo difensore si è costituito in giudizio nell'interesse del marito-ricorrente, sicché si richiama l'operatività dell'art. 85 c.p.c.
Ebbene, in mancanza di modificazioni in ordine all'importo convenuto a titolo di mantenimento ordinario indiretto della prole (tre figli minori) e posto in capo al padre, pari a complessivi euro 300,00 al mese sino ad aprile 2029 e a complessivi euro 400,00 da maggio 2029 (cfr. punto G delle condizioni divorzili), si ritiene che la domanda - allo stato- debba essere rigettata ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.
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Invero, il citato referente normativo testualmente recita: «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda». Così come già rilevato con provvedimento del 14.6.2024, l'importo convenuto a titolo di mantenimento indiretto ordinario per la prole non risulta corrispondente all'interesse dei tre figli minorenni posto in relazione alla capacità reddituale del padre, come risultante dalle dichiarazioni reddituali depositate nel fascicolo telematico, e alle altre condizioni divorzili.
Il padre è risultato percettore di reddito da lavoro dipendete e assimilato dell'importo annuale lordo pari a euro 35.740,00 (reddito complessivo euro 36.282,00), secondo il modello 730/2021 relativo ai redditi 2020, a fronte della percezione reddituale da parte della moglie nello stesso arco temporale della somma annuale lorda di euro 16.566,00 per lavoro dipendente o assimilato. Il padre è risultato percettore di reddito da lavoro dipendente o assimilato dell'importo annuale lordo pari a euro
35.900,00 (imposta netta euro 4.958,00), secondo il modello 730/2022 relativo ai redditi 2021, a fronte della percezione reddituale da parte della moglie nello stesso arco temporale della somma annuale lorda di euro 22.322,00 (imposta netta euro 4.214,00); nonché percettore di reddito da lavoro dipendente e assimilato dell'importo annuale lordo pari a euro 31.613,00 (imposta netta euro 3.971,00), secondo il modello 730/2023 relativo ai redditi 2022. Dunque, in grado di contribuire al sostentamento materiale della prole in misura superiore a quella convenuta in ricorso, atteso che la somma mensile prevista per ciascun figlio è pari a euro 100,00 al mese sino al 2029, dunque - secondo la comune esperienza- del tutto insufficiente alla crescita di un figlio, tenuto conto della capacità economica paterna complessiva. A ciò si aggiunga il contegno processuale del ricorrente, che non è comparso all'udienza fissata per la comparizione personale né ha dedotto alcunché in merito alla sollevata questione in disamina.
Talché, non ritenendo conforme all'interesse della prole quanto convenuto, la domanda -allo stato- deve essere respinta.
IV Il Collegio ritiene che non vada adottata alcuna statuizione in ordine alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
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P.Q.M.
visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.
-rigetta, allo stato, la domanda;
-nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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