CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/10/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 434/2021 R. G. vertente tra
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
, titolare di P.IVA: , elettivamente domiciliato in
[...] Controparte_1 P.IVA_1
Messina, viale Luigi Cadorna n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Domenico (con PEC indicata), recapito professionale dell'avv. Gianpiero Picciolo, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, allegato alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore c.f.: CP_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Messina, via Giurba n. 6 (studio avv. Roberto Fiumara), P.IVA_2 presso e nel recapito professionale dell'avv. Francesco Aurelio Chillemi (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
________________
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 987/2020 emessa il 1° dicembre 2020 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto in materia di mediazione – pagamento provvigione.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellante: “1) precisa le conclusioni, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, sia di
1°, che di 2° grado, incluse le note di trattazione scritta del 27.11.2021, la comparsa conclusionale del 29.1.2024 e la nota integrativa 20.5.2024, già in atti”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto chiesto, anche in via preliminare, eccepito e dedotto in seno alla comparsa di costituzione e risposta ritualmente versata in atti, al contenuto delle note di trattazione scritta depositate per le precedenti udienze, nonché alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica già versate in atti, rilevando che controparte non ha curato il deposito delle note di replica così decadendo da ogni ulteriore attività processuale alla scadenza del correlato termine. Senza recesso e senza operare sanatoria alcuna, solo nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento della eccezione/domanda sopra indicata, l'Avv. Chillemi insiste, comunque, per la declaratoria di inammissibilità e/o di infondatezza nel merito dell'appello interposto da controparte e chiede che la causa venga posta in decisione con l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate in comparsa, qui da intendersi integralmente richiamate, riportate e trascritte, con conseguente integrale rigetto dell'interposto appello siccome inammissibile e/o infondato nel merito, con correlata conferma della sentenza impugnata e ciò con vittoria di spese e compensi di lite anche della presente fase processuale”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2021 titolare della Parte_1 [...]
(d'ora in avanti solo per brevità), ha proposto appello, nei confronti di Controparte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza indicata in CP_2 oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato le domande da lui proposte, nella qualità di titolare della – volte ad ottenere, previo accertamento del relativo diritto, la CP_1 condanna di al pagamento, in suo favore, nella qualità anzidetta, della somma CP_2 complessiva di € 259.200 (ossia € 216.000 + IVA) a titolo di compensi spettanti per le attività di mediazione dallo stesso svolta, n. q. anzidetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria – e lo ha condannato al rimborso delle spese di primo grado in favore della convenuta (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse accertato e dichiarato che, al tempo dei fatti per cui è causa (2006 e 2007), egli era regolarmente iscritto al ruolo/albo dei mediatori ed aveva titolo per espletare l'attività di mediazione, nonché che fossero dichiarati la validità degli accordi intervenuti tra le parti, l'idoneità delle scritture dell'8 febbraio 2006
e del 26 marzo 2007 ad assurgere a fonti di obbligazioni tra le parti ed il legittimo espletamento delle attività di mediazione per la vendita degli immobili descritti in atti, con conseguente obbligo di
2 controparte di pagare i compensi spettanti a lui per tali attività; ha chiesto, altresì, che, per l'effetto, fosse condannata a corrispondere alla la somma di € 216.000,00 + IVA (oggi CP_2 CP_1 al 22%), ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta giusta dalla Corte, a titolo di compensi di mediazione (provvigione), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In subordine, ha chiesto la condanna di al pagamento di € 22.000,00 + IVA CP_2
a titolo di compenso di mediazione spettantegli, in misura pari al 5% + IVA sul prezzo di vendita, in relazione al punto C) della narrativa dell'atto di appello, nonché al pagamento di € 66.500,00 + IVA
a titolo di compenso di mediazione spettantegli in relazione al punto D) della narrativa e, infine, al pagamento di € 19.500,00 + IVA, a titolo di compenso di mediazione spettantegli, in misura pari al
3% + IVA sul prezzo di vendita, in relazione al punto F) della narrativa. In via ancora più gradata, che fosse condannata l pagamento dei compensi provvigionali a lui spettanti a lui per CP_2 ciascuna singola operazione, in base alle tariffe professionali o agli usi vigenti, ovvero, in estremo subordine, da liquidare in via equitativa.
Ha, inoltre, articolato richieste istruttorie, quali l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e, in caso di esito anche parzialmente negativo, la prova per testi sulle stesse CP_2 circostanze, nonché l'ordine di esibizione ex artt. 210 e ss. c.p.c. e in subordine, la richiesta di informazioni scritte allo stesso ufficio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e, infine, la verificazione di tutte le sottoscrizioni disconosciute da controparte, con riferimento anche alle scritture dei 17 novembre
2005, 12 dicembre 2006, 8 febbraio 2006 e 26 marzo 2007 o solo ad alcune di esse, ammettendo all'uopo c.t.u. con riserva di produrre documenti di comparazione;
ha chiesto, poi, c.t.u. per accertare quanto meglio indicato alle lett. g) delle conclusioni dell'atto di appello (pag. 26), nonché c.t.u. fonica sul CD prodotto agli atti (si rimanda qui, per brevità, quanto al dettaglio delle richieste istruttorie, alle pagg. 24-27 dell'atto di appello).
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 29 ottobre 2021 si è costituita CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità o improcedibilità per difetto di legittimazione attiva dell'appellante; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile, così come della richiesta di inibitoria e delle istanze istruttorie, e riproponendo tutte le eccezioni preliminari (prescrizione ed altre), le domande e le conclusioni svolte in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e dato atto dell'implicita rinuncia dell'appellante alla richiesta di inibitoria, è stata fissata l'udienza dell'11
3 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, con rimessione al merito della delibazione delle richieste istruttorie, (udienza) poi differita, per carico di ruolo, al 27 novembre 2023.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c. (come inserito dal
D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente, la Corte, con ordinanza dell'8 ottobre 2024 “rilevato che del Collegio decidente non può far parte il Consigliere dr.ssa Marisa Salvo per ragioni di incompatibilità, essendone stata autorizzata l'astensione”, previa rimessione della causa sul ruolo, ha fissato l'udienza del 4 novembre
2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello formulata da sull'assunto che difetti, in capo all'odierno appellante, la legittimazione CP_2 ad impugnare.
L'appellata, in particolare, evidenzia che mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato proposto dalla “ P.IVA ”, così come tutta la Controparte_1 P.IVA_3 corrispondenza intercorsa tra le parti ed il ricorso in riassunzione (conseguente all'interruzione del giudizio per il decesso del difensore di risultano formalizzati dalla CP_2 Controparte_1
con l'indicazione anche del numero di partita IVA, essendo anche la sentenza di primo grado
[...] stata emessa nei confronti di “ titolare della RES Immobiliare di Sindoni Parte_1
AN UC”, al contrario l'atto di appello sarebbe stato proposto da “ , sia Parte_1 pure con l'indicazione, tra parentesi, della sua qualifica di “titolare di , CP_1 Controparte_1 tant'è che le conclusioni sarebbero state esplicitate nell'interesse del solo Parte_1
Assume, dunque, che il (in proprio) avrebbe illegittimamente effettuato una modifica CP_1 soggettiva della propria posizione processuale in sede di appello e ne eccepisce la carenza di legittimazione attiva per essere soggetto estraneo alle vicende del giudizio, con conseguente inammissibilità/improcedibilità dell'appello; dichiara, in ogni caso, di non accettare il contraddittorio in relazione alla posizione di soggetti diversi dalla RES IMMOBILIARE, che ha agito in primo grado.
Orbene, la Corte osserva che, contrariamente a quanto deduce l'appellata, nessuna modifica è stata operata nel presente grado da parte appellante sul piano soggettivo posto che dal dato letterale
4 dell'atto di appello e dalla lettura sistematica del suo contenuto, interpretando le espressioni in esso utilizzate non formalisticamente, bensì sul piano sostanziale, si comprende facilmente che l'impugnazione è stata proposta dal non in proprio, ma nella sua veste di titolare della CP_1 ditta individuale la stessa nella quale ha agito in primo grado. CP_1
Vale in proposito evidenziare, anzitutto, che nell'intestazione dell'atto di appello è dato leggere testualmente ( ) (…) (titolare di RES di p. Iva Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_1
)”, espressione - questa - chiara e univoca che dimostra senza alcun dubbio che P.IVA_1
l'impugnazione è stata da lui interposta non già personalmente, ma nella sua qualità di titolare della ditta individuale denominata di (appunto). CP_1 Controparte_1
L'impresa individuale, d'altra parte, non presenta alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale, valendo in proposito richiamare, in punto di diritto, il principio giurisprudenziale ribadito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, sicché l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad agire o resistere in giudizio promosso da o contro l'impresa, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta ed identificandosi essa con il suo titolare;
in questa prospettiva, quest'ultimo è sempre legittimato ad agire e resistere in giudizio per conto dell'impresa anche nell'ipotesi in cui non ne specifichi la qualità (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. nn. 20650/2021; 19735/2014;
14571/2012; 9260/2010; 28888/2008; 12757/2007).
Se si ha riguardo, poi, allo sviluppo argomentativo dell'intero atto di gravame, si comprende agevolmente come la parte appellante abbia agito in appello sempre nella sua veste di titolare dell'impresa individuale anzidetta, per fare valere pretese giuridiche connesse all'attività di mediazione della stessa, come avanzate in prime cure, senza alcuna modificazione sul piano soggettivo, potendosi anche per questa via - fermo restando sempre quanto si è appena evidenziato in punto di diritto – ritenere infondata l'eccezione preliminare come sopra avanzata dall'appellata.
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo di appello titolare Parte_1 della , si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda da lui proposta sull'assunto che non CP_1 ne avesse titolo in quanto non iscritto negli appositi albi dei mediatori.
Obietta che, al contrario, egli sarebbe stato iscritto sin dal 26 settembre 2005 nel ruolo degli agenti di affari in mediazione presso la Camera di Commercio di Messina, al n. 1043, come dimostrato dai documenti allegati in primo grado (indicati con i nn. 5 e 6) in uno con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. depositata il 2 aprile 2012, (atti) entrambi provenienti dalla Camera di Commercio di
5 Messina;
aggiunge che, con l'allegato n. 7 della stessa memoria, aveva prodotto un documento attestante il deposito, in data 16 novembre 2005, presso la Camera di Commercio di Messina, dei moduli contrattuali per gli agenti immobiliari, avendo, perciò, espletato legittimamente la propria attività di mediatore in ordine a ciascuna delle operazioni commerciali di che trattasi.
Evidenzia che solo dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 il diritto alla provvigione spetterebbe agli iscritti al REA o al Registro delle imprese, i quali abbiano comunicato regolarmente l'avvio dell'attività, potendosi parlare di “registro istituito dalla Camera di Commercio” solo a partire da tale data, mentre prima di allora sarebbe esistito solo l'“albo dei mediatori immobiliari”.
Sottolinea che l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione sarebbe cosa diversa dall'iscrizione alla sezione speciale dei piccoli imprenditori istituita presso la Camera di Commercio, rappresentando che le pronunce della Corte di cassazione richiamate nella impugnata sentenza si riferiscono all'albo dei mediatori e riguardano vicende antecedenti al D.lgs. n. 56/2010, quando non era ancora obbligatoria l'iscrizione alla sezione speciale dei piccoli imprenditori istituita presso la
Camera di Commercio.
Aggiunge che il principio “iura novit curia” avrebbe dovuto imporre al Giudice di primo grado l'esatta ricostruzione della vicenda e la corretta interpretazione dei documenti da lui prodotti, così da poter reputare raggiunta la prova che egli, sin dal 26 settembre 2005, era iscritto all'albo dei mediatori istituito presso la Camera di Commercio, possedendo perciò il necessario requisito per espletare l'attività di mediazione immobiliare per cui è causa.
Col secondo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della declaratoria di nullità dell'accordo intervenuto tra lui e la n base alle scritture private dell'8 febbraio 2006 e del 26 marzo CP_2
2007, fondata dal Tribunale sulla considerazione che l'iscrizione all'albo dei mediatori sia stata da lui effettuata in epoca successiva a tali scritture.
Ribadisce, ancora una volta, di avere provato in giudizio che sin dal 26 settembre 2005 egli era iscritto all'albo anzidetto, non potendosi ritenere nullo, perciò, l'accordo in questione, ma pienamente legittimo siccome stipulato in presenza del necessario requisito abilitativo, erroneamente disconosciuto dal primo Giudice.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché intimamente connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di cui si dirà.
La domanda del n. q., come si è detto, è volta al riconoscimento del diritto alla provvigione CP_1 per l'attività di mediazione immobiliare da lui pretesamente resa, nella suddetta veste, in relazione all'operazione di compravendita di un complesso immobiliare sito in Milazzo, via XX settembre,
6 avvenuta nel periodo dal dicembre 2006 al marzo 2007 – conclusasi, in particolare, con la stipula del contratto preliminare del 26 marzo 2007 -, oltre che, poi, alle vendite dei singoli appartamenti costruiti in loco da a seguito della demolizione del fabbricato di cui al predetto preliminare, CP_2 avvenute nel periodo luglio-dicembre 2009, nonché in relazione all'operazione di vendita (meglio permuta) di un terreno edificabile sito in Milazzo, con accesso dalla via Fulci, di cui al preliminare di stipulato l'8 febbraio 2006 ed alle vendite delle singole unità immobiliari in esso realizzate, operate nel periodo maggio-luglio 2008, attività delle quali si parlerà più avanti nel dettaglio, che si sono svolte, per quanto qui di specifico interesse, in un periodo temporale nel quale era vigente la normativa di cui alla legge n. 39 del 3 febbraio 1989.
Detto testo legislativo, all'art. 2, comma 1, prevede(va) che “presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale” e, al comma 2, che: “il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11”.
All'art. 6, comma 1, poi, si legge che: “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”.
Esso, dunque, ha istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione presso ciascuna Camera di
Commercio, sancendo l'obbligo per il “mediatore” di iscrizione in detto ruolo, conditio sine qua non per l'ottenimento del diritto alla provvigione.
Il sistema previsto dalla legge anzidetta è stato parzialmente modificato nell'anno 2010, dal d.lgs. n.
59 del 26 marzo 2010, n. 59, il quale, all'art. 73, sotto la rubrica “attività di intermediazione commerciale e di affari”, ha previsto, al comma 1, la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della l. n.
39 del 1989, disponendo che le attività disciplinate da tale legge siano soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti (comma 2); ha ulteriormente stabilito che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifichi il possesso dei requisiti e iscriva i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) previsto dall'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'art. 9 del d.P.R.
7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla l. 3 febbraio 1989, n. 39 (comma 3); ha
7 escluso l'applicabilità della nuova disciplina alle attività di agente d'affari non rientranti tra quelle disciplinate dalla l. n. 39 del 1989 (comma 4); ha disposto che le iscrizioni da esso previste per i soggetti diversi dalle imprese siano effettuate in una apposita sezione del R.E.A. e abbiano effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale
(comma 5); ha, infine, stabilito che, ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella l. n.
39 del 1989 si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.).
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il d.lgs. n. 59 del 2010 non ha fatto venire meno la preclusione alla corresponsione del corrispettivo per effetto della mancata iscrizione del mediatore al ruolo, essendosi affermato, piuttosto, che l'art. 73 citato ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2 della n. 39 del 1989, ma non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla
Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (cd. R.E.A.), assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla l. n. 39 del
1989.
Con la conseguenza che l'art. 6 della l. n. 39 del 1989 sopra richiamato testualmente deve essere interpretato nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (così Cass. S. U. 19161/2017; Cass. civ. nn.
762/2014; 10125/2011, 16147/2010).
Tanto posto in diritto, va detto subito che, nel caso in esame, parte attrice, con documentazione allegata alla memoria istruttoria depositata in primo grado in data 2 aprile 2012, dunque tempestivamente, ha dimostrato con sufficiente grado di certezza la propria iscrizione all'albo di cui all'art. 2 della legge n. 39/1989 sopra citata, ottemperando così al preciso onere sulla stessa gravante, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui spetta a chi invoca il pagamento della provvigione relativa all'attività di mediazione asseritamente svolta fornire la prova dell'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione in quanto “condizione dell'azione di pagamento della provvigione” (ex multis v. Cass. civ., n. 17482/2020).
Ha, in particolare, depositato in atti un documento datato 28 settembre 2005 (allegato n. 6 dell'anzidetta memoria), recante in calce la dicitura dattiloscritta “Il Dirigente Superiore - dr.
ET Donato” e su di essa una firma, oltre che il bollo (con scritta, per vero, non leggibile), avente
8 ad oggetto (testualmente): “iscrizione ruolo agenti affari in mediazione in applicazione del D.M.
21/12/1990 n. 452 (legge 3/2/1989 n. 39)”.
In tale documento si legge testualmente: “si notifica che il sig. nato a [...]_1 il 29/07/976 … è stato iscritto dal 26/09/2005 al n. 1043 sezione unica - elenco abilitazioni dal
26/09/1975 per agenti immobiliari – requisiti: corso più esame dal 26/09/2005, per agenti con mandato a titolo oneroso – requisiti: corso più esame”.
Ha prodotto, altresì, una nota in carta intestata alla da lui firmata, recante il timbro della CP_1
C.C.I.A.A. di Messina con la data del 16 novembre 2005, con cui sono stati depositati i “moduli di incarico di mediazione per vendita immobiliare, di locazione immobiliare, di proposta irrevocabile di acquisto immobiliare e di locazione immobiliare” (all. n. 7).
Ciò in virtù del disposto dell'art. 5, comma 4, della citata legge n. 39/1989 che testualmente prescrive:
“il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7” (ossia la commissione istituita presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per provvedere alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo).
In questa nota viene indicato espressamente, tra l'altro, che il (titolare della è CP_1 CP_1 iscritto presso la predetta Camera di Commercio nel ruolo dei mediatori al n. 1043.
A ciò deve aggiungersi che nelle copie autentiche dell'“incarico di mediazione” del 9 dicembre 2006
e della “proposta irrevocabile di acquisto” del 12 dicembre 2006 (prodotti parimenti in allegato alla memoria istruttoria suddetta, all. n. 1) – atti dei quali si dirà meglio nel prosieguo -, così come in quella della proposta irrevocabile di acquisto del 17 novembre 2005 (all. n. 3 della memoria medesima), accanto a ciascuna sottoscrizione del da lui vergata quale agente immobiliare, CP_1 per accettazione) è indicato espressamente il numero di iscrizione del relativo ruolo, e segnatamente il predetto n.1043.
Il Tribunale sul punto, dopo aver evidenziato che il veva prodotto, in uno alla memoria CP_1 sopra richiamata, un certificato storico del 3 marzo 2012 rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Messina
(allegato n. 5) attestante la sua richiesta di iscrizione alla sezione speciale in data 30 maggio 2007, ha rilevato come non fosse chiara la provenienza e la natura giuridica del documento datato 28 settembre
2005 – sopra richiamato - da cui sembrerebbe potersi ricavare che l'iscrizione fosse stata effettuata già in data 26 settembre 2005.
Ha ritenuto, dunque, che, non comprendendosi la ragione per la quale la Camera di Commercio avrebbe successivamente certificato una data di iscrizione diversa da quella del 26 settembre 2005
(ossia la data del 30 maggio 2007), il predetto documento del 28 settembre 2005 fosse irrilevante ai
9 fini del decidere in mancanza di una precisa ricostruzione dei fatti da parte del soggetto interessato,
e, in ogni caso, che non desse certezza in ordine all'iscrizione del ell'apposito ruolo dei CP_1 mediatori in epoca anteriore al 30 maggio 2007.
Ne ha fatto discendere il rigetto della domanda per difetto del requisito dell'iscrizione all'albo dei mediatori in capo all'attore in relazione agli affari conclusi per effetto della stipula dei contratti preliminari dell'8 febbraio 2006 e del 26 marzo 2007.
Siffatto convincimento non è condivisibile ad avviso della Corte.
Se è vero che il documento del 28 settembre 2005 non contiene una formale intestazione dalla quale potere evincerne la provenienza con assoluta certezza, nondimeno dall'annotazione presente in calce allo stesso si comprende che esso è stato reperito attraverso il server di “info-camere”, trattandosi all'evidenza della stampa di un documento digitale presente nell'archivio informatico della Camera di commercio (recante, peraltro, la firma digitale del difensore del a comprova della sua CP_1 più che verosimile provenienza da tale Ente e, per esso, dal suo “Dirigente superiore”.
Quanto alla natura dell'atto medesimo – che il Tribunale ha ritenuto parimenti dubbia -, rileva la
Corte che, avuto riguardo al suo tenore testuale, alla descrizione presente nell'“oggetto” e al destinatario in esso indicato, esso consiste, all'evidenza, nella notifica effettuata al a parte CP_1 della Camera di Commercio di Messina, in data 28 settembre 2005, dell'avvenuta sua iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, nella sezione unica, sia quale “agente immobiliare” che quale “agente con mandato a titolo oneroso”, a partire dal 26 settembre 2005 e, precisamente, al n.
“1043”.
In presenza di questo dato documentale chiaro, che riscontra in maniera precisa quanto dedotto dal ella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. in risposta alla relativa contestazione CP_1 di parte convenuta – di essere, cioè, iscritto all'albo dei mediatori ed abilitato all'esercizio della relativa attività sin dal 26 settembre 2005 – e che trova conferma, a sua volta, sia nel documento (all.
7 della citata memoria) comprovante il deposito presso la C.C.I.A.A. di Messina dei moduli sopra indicati (in adempimento del disposto del comma 4 dell'art. 5 legge 39/1989), sia nella specifica indicazione del numero di iscrizione anzidetto (“1043”) proprio negli atti di “conferimento incarico” del 9 dicembre 2006 e di “proposta irrevocabile di acquisto” del 12 dicembre 2006 sopra menzionati
(e dei quali si dirà meglio più avanti), non può mettersi in dubbio la circostanza che il CP_1 all'epoca delle attività per cui è causa, fosse regolarmente iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione istituito presso la Camera di commercio ai sensi dell'art. 2 della legge 39/1989, vigente ratione temporis.
10 Non può, perciò, essere condivisa la statuizione del primo Giudice di rigetto della domanda attorea relativamente agli affari conclusi per effetto dei contratti preliminari dell'8 febbraio 2006 e del 26 marzo 2007 basata sulla ritenuta carenza di prova in ordine alla iscrizione dello stesso nel ruolo degli agenti di affari in mediazione istituito dall'art. 2 della citata legge, dato che, come correttamente evidenziato dall'appellante, egli ha fornito in primo grado prova più che sufficiente della sua iscrizione in detto “ruolo” – l'unico esistente all'epoca dei predetti affari -, valendo rammentare anche, in punto di diritto, il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte secondo cui ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornirne detta prova per presunzioni (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. nn. 29506/2023; 20556/2021;
26292/2007).
Nel caso in esame, il on si è limitato ad offrire la prova per presunzioni di tale iscrizione CP_1 mediante l'indicazione del relativo dato numerico, ma ha fornito, come si è detto, più di un documento attestante adeguatamente detta iscrizione (ogni documento sopra descritto, considerato in sé e nella sua combinazione reciproca con gli altri documenti, dimostra la sua iscrizione all'albo dei mediatori al n. 1043), cosicché è da ritenere assolutamente provata la sussistenza di tale condizione dell'azione a fondamento del diritto al riconoscimento del compenso per l'attività di mediazione da lui prestata
(v. anche Cass. civ. nn. 16732/2011; 6292/2008; 10290/2007; 9380/2002; 2135/2000).
Nessuna contraddizione è ravvisabile, diversamente dall'opinione del Tribunale, tra l'iscrizione del el ruolo anzidetto avvenuta il 26 settembre 2005, da una parte, e la circostanza che dal CP_1 certificato storico della C.C.I.A.A. di Messina del 3 marzo 2012 (prodotto in atti) risulterebbe una diversa data di iscrizione.
A ben vedere, infatti, si tratta di due iscrizioni del tutto differenti, come anche giustamente fatto notare dall'appellante, dato che la prima riguarda il ruolo di cui all'art. 2 della legge 39/1989 - condizione necessaria per il riconoscimento del diritto alla provvigione all'epoca dei fatti (e sino a tutto il 2010)
-, laddove la seconda, invece, concerne l'iscrizione dell'impresa individuale del nel CP_1
Registro delle imprese (di cui alla legge n. 580/1993, art.8, in combinato con l'art. 2188 c.c.) con la qualifica di “piccolo imprenditore” - e segnatamente nella “sezione speciale” -, iscrizione che è obbligatoria per tutti coloro che svolgono attività economica in forma imprenditoriale, anche quale impresa individuale, avente una funzione distinta da quella dell'iscrizione all'albo dei mediatori, quanto meno sino alla sua soppressione avvenuta con l'art. 73 del D. lgs. n. 58/2010 (in epoca successiva, perciò, ai fatti per cui è causa).
11 Giova ribadire, infatti, che, come anche ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. nn.
762/2014; 10205/2011; 16147/2010), solo con l'art. 73 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – entrato in vigore l'8 maggio 2010 – è stato soppresso il ruolo dei mediatori previsto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, essendo stato prescritto che l'attività di mediazione sia assoggettata a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente (che previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative – R.E.A. - assegnando loro la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla legge n. 39 del 1989).
Tale modifica, però, non rileva ratione temporis nel presente giudizio, dove l'attore ha agito per il riconoscimento di compensi relativamente ad attività di mediazione svolta (secondo la sua prospettazione) in periodi tutti antecedenti all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, per la quale vale, dunque, solamente la sua documentata iscrizione del 26 settembre 2005 al n. 1043 del ruolo medesimo, senza che abbia rilievo specifico l'iscrizione dell'impresa individuale del CP_1 nella sezione speciale del Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Messina in data 30 maggio
2007, che – va precisato comunque – in sé non smentisce, né confligge con la circostanza (qui imprescindibile) dell'iscrizione del ell'albo dei mediatori, avvenuta il 26 settembre 2005, CP_1 di esclusivo interesse in questa sede, trattandosi di due ambiti diversi.
Né coglie nel segno l'argomento di parte appellata secondo cui i documenti nn. 6 e 7 allegati alla memoria istruttoria suddetta riguarderebbero, al più, il personalmente, che non sarebbe CP_1 parte in causa, e non già la di che risulta iscritta nel Registro delle imprese CP_1 Controparte_1 solo dal 30 maggio 2007, alla quale unicamente sarebbe riferibile l'attività di mediazione oggetto di causa.
Se, infatti, è innegabile che il a sempre dedotto, sin dall'atto di citazione introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado, che l'attività di mediazione per cui è causa è stata svolta da lui, quale titolare dell'impresa individuale nondimeno deve ribadirsi che, come già rilevato più sopra, l'impresa CP_1 individuale, sotto l'aspetto sostanziale (oltre che processuale), non presenta alcuna soggettività o autonoma imputabilità, distinta da quella del suo titolare.
Circostanza, questa, che implica evidentemente che quando, come nella specie, l'attività di mediazione sia svolta in forma di impresa individuale, è necessaria ma sufficiente, ai fini del diritto al pagamento della provvigione, l'iscrizione al ruolo dei mediatori esclusivamente del suo titolare che in concreto abbia svolto l'attività medesima.
Siffatta interpretazione, d'altra parte, appare essere quella maggiormente conforme al disposto dell'art. 3, comma quinto, della legge n. 39/1989 (qui applicabile ratione temporis) che prescrive
12 l'iscrizione all'albo dei mediatori per tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, nulla prevedendo, invece, in ordine all'iscrizione delle imprese stesse.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, particolarmente eloquente nel caso che ci occupa, secondo cui, ancorché tutti coloro che esercitano l'attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell'apposito ruolo professionale, a norma dell'art. 3, comma quinto, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, tuttavia a mente dell'art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, in caso di esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest'ultima è preposto a tale ramo di attività. Con la conseguenza che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati ed impegnativi per l'ente da cui dipendono;
essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti. Ha precisato, poi, per quanto qui di specifico interesse, che tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in cui l'attività di mediazione – come nella specie - sia svolta in forma di impresa individuale (si veda in tal senso Cass. civ. n. 2389/2024).
Ne discende che, in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, deve riconoscersi esistente, valida e provata in giudizio l'iscrizione di (titolare della Parte_1 CP_1
a partire dal 26 settembre 2005 nel ruolo degli agenti di affari in mediazione presso la Camera di
Commercio di Messina al n. 1043 sia quale “agente immobiliare” (di specifico rilievo in questa sede), sia quale “agente con mandato a titolo oneroso”.
Al motivo n. 3 il più che muovere una critica alla pronuncia impugnata, espone, CP_1 reiterandole, le circostanze di fatto e gli elementi costitutivi posti a fondamento delle domande avanzate con l'atto di citazione di primo grado.
Rappresenta, in particolare, che:
• con scrittura del 9 dicembre 2006 ha ricevuto, quale titolare della incarico di mediazione CP_1 da parte di per la vendita di un complesso immobiliare sito in Milazzo alla via Parte_2
XX Settembre, riconoscendo all'agenzia anzidetta un compenso provvigionale del 5% + IVA sul prezzo di vendita;
nel contempo ha conferito alla incarico in esclusiva per CP_2 CP_1
13 la vendita dei singoli appartamenti che avrebbe realizzato a seguito della demolizione del fabbricato (allegato n. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c.);
• in data 26 marzo 2007, per il tramite della quale promissaria acquirente, ha CP_1 CP_2 stipulato un contratto preliminare di vendita con CP_4 Controparte_5 CP_6
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_12 Controparte_13
, , e per il CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 prezzo di € 440.000,00, in ordine al fabbricato a tre elevazioni f.t., con annesso terreno di pertinenza, sito in Milazzo tra la via G. Del Bono e la via XX Settembre, individuato in catasto al fg. 5 mappale 358, sub 2, 3, 4, 5 e 6 (allegato n. 2 della memoria suddetta).
A suo dire, per effetto di tale stipula, sarebbe tenuta al pagamento del compenso di CP_2 mediazione in suo favore, per un ammontare complessivo di € 44.000 + IVA, e cioè 5% del prezzo di vendita + IVA a carico della parte promissaria acquirente e altro 5% sul prezzo di vendita + IVA
a carico della parte promittente venditrice.
Controparte sarebbe, altresì, debitrice, secondo la domanda qui reiterata dal nei confronti CP_1 della del compenso provvigionale relativo alla vendita di ciascuno degli appartamenti CP_1 realizzati e realizzandi dalla stessa seguito della demolizione del fabbricato suddetto, CP_2 per i quali detta società avrebbe conferito “mandato in esclusiva” all'agenzia, da intendersi dovuto in misura pari al 5% + IVA (per la parte acquirente), oltre ad altro 5% + IVA (per la parte venditrice), sul prezzo di acquisto delle singole unità immobiliari (così testualmente descritte: 1) fg. 5 particella
1916 sub 15, venduta a al prezzo di € 225.000,00 oltre IVA in data 3 luglio Parte_4
2009 (allegato 27 della memoria istruttoria suddetta); 2) fg. 5 particella 1916 sub 10, venduta ad al prezzo di € 200.000,00 oltre IVA in data 3 settembre 2009 (allegato 26 della Parte_5 memoria medesima); 3) fg. 5 particella 1916 sub 12, venduta ad , al prezzo di € Persona_1
180.000,00 oltre IVA in data 20 luglio 2009 (allegato 28 della stessa memoria); 4) fg. 5 particella
1916 sub 11, venduta ad e al prezzo di € 135.000,00 oltre IVA Parte_6 Persona_2 in data 23 settembre 2009 (allegato 29 della memoria); 5) fg. 5 particella 1916 sub 8, venduta a
, al prezzo di € 120.000,00 oltre IVA in data 23 dicembre 2009 (allegato 30 della CP_18 memoria); 6) fg. 5 particella 1916 sub 13, venduta a al prezzo di € 140.000,00 oltre IVA CP_19 in data 4 agosto 2009 (allegato 31 della memoria); 7) fg. 5 particella 1916 sub 14, venduta ad Per_3
e al prezzo di € 330.000,00 oltre IVA in data 3 agosto 2009 (allegato 32
[...] CP_20 della memoria).
Sostiene di avere provato in giudizio - non essendoci stata, in ogni caso, contestazione sul punto - che gli immobili venduti con i suddetti atti pubblici sono stati realizzati da nell'area CP_2
14 oggetto del preliminare del 26 marzo 2007 sopra richiamato e, ancor prima, oggetto della scrittura del 12 dicembre 2006 (contenente “proposta irrevocabile di acquisto”), con la quale la predetta società ha promesso di acquistare la medesima area conferendo al mediatore in esclusiva per Parte_7 la vendita dei singoli appartamenti che avrebbe costruito.
A dire del dunque, tali unità immobiliari rientrerebbero tra quelle per le quali CP_1 CP_2 avrebbe riconosciuto, con la citata scrittura del 26 marzo 2007, la provvigione alla che –
[...] CP_1 sostiene ancora – sarebbe pari a € 133.000,00 + IVA.
Evidenzia, poi, che tramite la stessa aveva stipulato l'8 febbraio 2006 con tale CP_2 CP_1
un preliminare per l'acquisto in permuta di un terreno edificabile, sito in Milazzo, Persona_4 con accesso sia dalla via Fulci, che dalla via Libertà, individuato in catasto al fg. 12, particelle 1655,
1337 e 372; con scrittura in pari data la stessa si era obbligata a dare alla in CP_2 CP_1 esclusiva la vendita delle unità immobiliari ricadenti nel costruendo complesso edilizio, riconoscendole una provvigione del 3% sul prezzo di vendita di ciascun immobile (allegato 4 della memoria istruttoria sopra richiamata).
A suo dire, dunque, la società appellata sarebbe tenuta a pagare, in favore della il compenso CP_1 provvigionale nell'anzidetta misura percentuale 3% + IVA (per la parte acquirente), oltre ad un altro
3% + IVA (per la parte venditrice), sul prezzo di vendita di ogni singola unità immobiliare realizzata a seguito della permuta del terreno da ultimo detto, e segnatamente gli immobili di seguito descritti:
I) fg. 12 particella 2054, venduta ad e al prezzo di € 200.000,00 Controparte_21 Parte_8 oltre IVA in data 20 maggio 2008 (allegato 35 della memoria istruttoria anzidetta); II) fg. 12 particella
2055, venduta a e al prezzo di € 230.000,00 oltre IVA il 9 maggio Persona_5 Parte_9
2008 (allegato 34 della memoria ridetta); III) fg. 12 particella 2053, venduta a al Parte_10 prezzo di € 220.000,00 oltre IVA in data 7 luglio 2008 (allegato 33 della stessa memoria).
Sostiene di avere provato in giudizio - non essendovi, comunque, stata contestazione sul punto - che gli immobili venduti con i suddetti atti pubblici sarebbero quelli realizzati da seguito CP_2 del preliminare dell'8 febbraio 2006 (sopra richiamato) rientrando, perciò, tra i beni per i quali la società stessa, con la coeva scrittura dell'8 febbraio 2006, avrebbe riconosciuto alla il CP_1 compenso provvigionale.
Tale che, in forza di queste operazioni immobiliari, detto compenso sarebbe pari a € 39.000,00 +
IVA, ammontando, perciò, a complessivi € 216.000,00 + IVA (oggi al 22%) la somma totale dovuta a lui da er la sua attività di mediazione. CP_2
Ribadisce che nessun esito avrebbero avuto le numerose richieste inoltrate a controparte, nonostante la società, per il tramite del suo legale rappresentante , avesse ammesso di CP_3 Parte_11 aver conferito gli incarichi in questione, riconoscendo l'intera attività di mediazione da lui espletata,
15 nonché, seppure informalmente, il debito nei di lui confronti, pur avendo sempre rinviato, però, il pagamento delle relative somme.
Insiste, perciò, per il riconoscimento dell'an e del quantum del compenso provvigionale per la suddetta attività di mediazione immobiliare.
Col quarto motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto le dichiarazioni di cui alle scritture dell'8 febbraio 2006 e del 26 marzo 2007 non idonee ad assurgere a fonte dell'obbligazione: obietta che tali documenti, ritualmente prodotti in primo grado (allegati 2 e 3 dell'atto di citazione e
2 e 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 2 aprile 2012), unitamente alla restante documentazione (anch'essa ritualmente prodotta), dimostrerebbero l'espletamento dell'attività di mediazione da parte della in favore della convenuta società, fondando il preteso diritto al CP_1 pagamento della provvigione e l'importo della stessa.
Evidenzia, in particolare, che nella scrittura privata del 26 marzo 2007, all'articolo 5, è scritto che “i sottoscritti ( e precisano che, per l'operazione di cui al presente preliminare di Pt_2 CP_2
Con vendita, si sono avvalse dell'agenzia immobiliare denominata di AN e che Parte_1
“al riguardo, le parti convengono che restano a carico della parte acquirente (ossia di CP_2 tutte le spese per la suddetta attività di mediazione”.
Nella scrittura privata dell'8 febbraio 2006 (stipulata da e dalla , invece, è CP_2 CP_1 scritto che “in data odierna, la società ha sottoscritto un preliminare, per l'acquisto in CP_2 permuta di un terreno, sito in Milazzo, località San Pietro, con accesso sia dalla via L. Fulci, che dalla via Libertà, in catasto rappresentato dalle particelle 1655, 1337 e 372 del foglio 12” e che “tale accordo è stato effettuato con l'intermediazione della agenzia di ciò CP_1 Pt_1 Parte_1 premesso, il sig. , n.q. di legale rappresentante di in pagamento Controparte_22 CP_2 delle spettanze di competenza dell'agenzia per la conclusione dell'operazione, si obbliga di dare in esclusiva la vendita delle unità immobiliari di pertinenza della società, ricadenti nel costruendo complesso edilizio, alla detta agenzia, riconoscendo alla stessa una provvigione del 3% sul prezzo di vendita”.
Si tratterebbe, dunque, di documenti che, a suo dire, farebbero piena prova delle obbligazioni per cui
è causa, contestando l'appellante ogni avversa deduzione circa la presunta “ineseguibilità” e/o
“risoluzione” del contratto preliminare del 26 marzo 2007, circostanza che, peraltro, a suo dire, sarebbe a lui inopponibile.
Col quinto motivo il si duole della mancata ammissione delle richieste istruttorie CP_1 formulate in prime cure.
Sostiene che la causa sarebbe documentalmente provata, ma insiste, ove occorra integrare la prova, nelle richieste istruttorie già articolate nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. in
16 data 2 aprile 2012 (più volte richiamata sopra), rigettate dal Tribunale con ordinanza del 6 dicembre
2012.
In particolare, reitera la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_2
e, in caso di esito anche solo parzialmente negativo, l'ammissione della prova per testi sulle medesime circostanze, con i testi già indicati nella memoria anzidetta;
chiede, inoltre, l'ordine di esibizione ex art. 210 e ss. c.p.c. e/o le informazioni ex art. 213 e ss. c.p.c. alla Camera di Commercio di Messina, la verificazione delle scritture disconosciute ex adverso e relativa c.t.u., nonché c.t.u. tecnica e c.t.u. fonica sul CD (come si è riportato già più sopra).
I motivi, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, meritano parziale accoglimento nei termini di cui si dirà appresso.
In diritto vale premettere che, secondo più che consolidata interpretazione giurisprudenziale del
Giudice di legittimità, il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un “affare”, con tale espressione dovendosi intendere il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioè, in virtù del quale sia costituito un vincolo che dà diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, rientrandovi anche la stipulazione di un contratto preliminare, sempre che si tratti di preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti (tra le tante v. Cass. civ. nn. 20132/2022; 11776/2019; 22273/2010;
22000/2007; 18779/2005; 15161/2004; 12022/2002; 4111/2001; 13132/1997).
Tanto premesso in iure, in punto di fatto occorre partire dalle allegazioni di cui alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che sono state puntualmente ribadite al n. 3 dell'atto di appello (come sopra riportato), non senza prima avere esaminato l'eccezione di prescrizione reiterata da parte appellata nella comparsa di costituzione (eccezione tempestivamente formulata in primo grado dalla convenuta con comparsa depositata il 31 ottobre 2011, entro il termine di veti giorni prima della udienza di comparizione indicata in citazione nel 24 novembre 2011).
La in particolare, sin dal predetto atto di costituzione nel giudizio di primo grado ha Parte_12 eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2950 c.c. del diritto del al pagamento della CP_1 provvigione, deducendo che tra le date dell'8 febbraio 2006 e, rispettivamente, del 26 marzo 2007 e quella di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (28 giugno 2011) era decorso abbondantemente il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2950 c.c., con conseguente estinzione del preteso diritto al compenso azionato dall'attore.
La stessa è stata ribadita ex art. 346 c.p.c. in questa sede.
17 Essa non merita accoglimento, in quanto risulta depositata in giudizio, in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 2 aprile 2012 (allegati dal n. 9 al n. 20), una serie di lettere raccomandate con avviso di ricevimento inviate con cadenza infra-annuale dal CP_1 quale titolare della R.E.S., al legale rappresentante di , CP_2 Controparte_22 regolarmente a lui recapitate, per richiedere il pagamento dei compensi provvigionali per cui è la presente causa;
e ciò a partire dal 26 novembre 2007 (missiva ricevuta dal in pari data); poi
CP_3 il 27 ottobre 2008 (ricevuta dal il 3 novembre 2008); poi il 1° settembre 2009 (ricevuta dal
CP_3 il 4 settembre 2009); poi, ancora, il 20 aprile 2010 (ricevuta dal il 30 aprile 2010) e
CP_3 CP_3 il 16 ottobre 2010 (ricevuta sempre dal il 20 ottobre 2010), sino alla domanda giudiziale del
CP_3
28 giugno 2011.
Il tutto, evidentemente, con effetto interruttivo del decorso del termine annuale suddetto, senza che, peraltro, la convenuta in primo grado (odierna appellata) abbia obiettato alcunché di specifico avverso la puntuale e documentata replica formulata sul punto dall'attore nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Venendo ora al merito della domanda di riconoscimento del diritto alla provvigione e di condanna della al suo pagamento in favore del titolare della rileva la Corte, CP_2 CP_1 CP_1 anzitutto, l'opportunità di distinguere tra la pretesa attività di mediazione riguardante l'operazione cui si riferiscono il preliminare di compravendita del 26 marzo 2007 (relativo al fabbricato a tre elevazioni f.t., con annesso terreno di pertinenza, sito in Milazzo tra la via G. Del Bono e la via XX
Settembre, individuato in catasto al fg. 5 mappali 358 sub 2, 3, 4, 5 e 6) e le compravendite delle singole unità immobiliari elencate sopra ai nn.
1-7 del terzo motivo di appello, da una parte, e quella relativa al preliminare dell'8 febbraio 2006 (concernente il terreno edificabile sito in Milazzo, con accesso sia dalla via Fulci sia dalla via Libertà, individuato in catasto al fg. 12, particelle 1655, 1337
e 372) e le vendite delle singole unità immobiliari sopra indicate (sempre al terzo motivo) ai numeri da I) a III), dall'altra.
Orbene, per quanto concerne il primo segmento di attività, il a fondamento della propria CP_1 pretesa, ha depositato:
• il modulo precompilato del 9 dicembre del 2006 (allegato n. 1), dal quale risulta che Parte_2
ha conferito incarico alla i procurare un acquirente per l'immobile sito in Milazzo,
[...] CP_1 via XX Settembre n. 37, alle condizioni in esso indicate, tra cui il riconoscimento all'agente immobiliare di un compenso provvigionale pari al 5% più IVA sul prezzo di vendita da corrispondere da parte del venditore all'agente immobiliare alla data convenuta per il pagamento
18 di cui al punto 6a) oppure, in mancanza di questa, entro trenta giorni dalla data di accettazione della proposta di acquisto (si veda, in particolare, l'art. 3 dell'atto);
• il modulo precompilato del 12 dicembre 2006 (allegato n. 1) dal quale emerge che
[...]
, nella sua qualità di amministratore unico di ha formalizzato, per il CP_3 CP_2
“tramite dell'agenzia di mediazione immobiliare R.E.S. di AN UC Sindoni”, proposta irrevocabile di acquisto del menzionato immobile, al prezzo di € 430.000,00, riconoscendosi alla stessa mediatrice un compenso provvigionale pari al 5% più IVA sul prezzo di acquisto che il proponente si è impegnato a versare alla data prevista per il primo versamento di cui al punto 3b) dello stesso atto o, in mancanza di questo, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della proposta medesima (si veda l'art. 8 dell'atto);
• copia autentica del preliminare di vendita del 26 marzo 2007, da cui si ricava che CP_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , CP_10 Controparte_11 Parte_2 Parte_3 Controparte_12
, , , e Controparte_13 CP_14 Controparte_15 Controparte_16 [...]
(comproprietari) hanno promesso di vendere e trasferire a in persona CP_17 CP_2 dell'A.U. e legale rappresentante p.t. , per il prezzo di € 440.000,00, tutto Controparte_22 ed intero il fabbricato a tre elevazioni f.t., con annesso terreno di pertinenza, sito in Milazzo tra la via Gen. Del Bono e la via XX Settembre, individuato in catasto al fg. 5 mappali 358 sub 2, 3, 4,
5 e 6.
Secondo la prospettazione del come si è riportato sopra, l'attività di mediazione per la CP_1 quale si pretende il compenso troverebbe titolo, anzitutto, nell'incarico conferitogli da Per_6 con la scrittura del 9 dicembre del 2006 e nella proposta irrevocabile di acquisto formulata
[...] il 12 dicembre 2006 da sfociati, poi, grazie alla sua opera di mediazione, nella stipula CP_2 del predetto contratto preliminare tra quest'ultima società e (più gli altri promittenti Parte_2 venditori) il 26 marzo 2007, per effetto della quale sarebbe, perciò, maturato il diritto al compenso in suo favore nella misura di € 44.000 + IVA pari al 5% (dovuto da parte acquirente) + 5% (dovuto da parte alienante), oltre IVA, sul prezzo di acquisto, alla cui corresponsione si sarebbero impegnati, rispettivamente, all'atto di conferimento dell'incarico (9 dicembre 2006) e Parte_2 ella proposta irrevocabile di acquisto del 12 dicembre 2006. CP_2
Detto importo – a dire del – gli sarebbe dovuto per intero dalla dato che CP_1 CP_2
(come si è riportato testualmente sopra) nel preliminare anzidetto le parti hanno convenuto che tutte le spese per la suddetta attività di mediazione sarebbe state a carico della parte acquirente.
Questa domanda è accoglibile nei termini di cui si dirà.
19 Lo svolgimento dell'attività di mediazione da parte della in relazione all'operazione sfociata CP_1 nel preliminare di vendita del 26 marzo 2007 risulta adeguatamente dimostrata da ciascuno dei tre documenti sopra illustrati, considerati in sé ed in combinazione tra loro.
Il primo – quello del 9 dicembre 2006 –, redatto su un modulo il cui frontespizio reca il logo e l'intestazione della nel quale figura, tra l'altro, il predetto numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. CP_1 di Messina, 1043), sottoscritto da entrambe le parti, prova incontestabilmente il conferimento dell'incarico all'agenzia immobiliare del sino a tutto il 31 dicembre 2007, da parte di CP_1
(comproprietario dell'immobile di cui al predetto contratto preliminare), in via Persona_6 esclusiva, per il reperimento di un acquirente del fabbricato con annesso terreno dia via XX Settembre sopra descritto alle dettagliate condizioni previste espressamente nello stesso (alla cui lettura qui si rimanda per brevità); con esso, per ciò che interessa specificamente in questa sede, è stato pattuito il compenso per la mediazione pari al 5% +IVA sul prezzo di vendita, da corrispondere dal venditore nei termini di cui si è già detto sopra.
Il secondo – quello del 12 dicembre 2006 -, redatto sempre su un modulo il cui frontespizio reca il logo e l'intestazione della (con gli altri dati identificativi dell'agenzia, tra cui il predetto CP_1 numero di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, 1043), dimostra incontestabilmente che , nella sua qualità di Amministratore Unico di ha Controparte_22 CP_2 formulato proposta irrevocabile di acquisto del fabbricato con annesso terreno di cui all'incarico di mediazione conferito alla dal;
la proposta reca in calce la firma del del CP_1 Pt_2 CP_1
n.q.. CP_3
Tra le varie condizioni pattuite, al n. 8, è previsto, per quanto qui di specifico interesse, l'impegno di quest'ultimo a pagare in favore del primo la provvigione nella misura del 5% +IVA sul prezzo di acquisto (come si è riportato sopra).
Giova a questo punto evidenziare che nel costituirsi in primo grado, ha disconosciuto Parte_12 la firma apposta sul predetto documento (“promessa irrevocabile di acquisto”) del 12 dicembre del
2006, prodotto in copia da controparte, nonché la sua conformità all'originale (aggiungendo anche, come si vedrà più avanti, che, ove l'originale del documento, eventualmente prodotto da controparte, avesse presentato, come la fotocopia, l'aggiunta a penna “PROGETTAZIONE E VENDITE ESC”, avrebbe proposto querela di falso).
A fronte di tale disconoscimento, il a formulato istanza di verificazione, che, però, non CP_1 ha avuto seguito in primo grado.
Nondimeno la Corte rileva che il “disconoscimento” enunciato da parte convenuta non è affatto idoneo, così come formulato, ad inficiare la valenza probatoria del documento di che trattasi, essendo stato effettuato in maniera oltremodo generica, mediante una mera formula di stile quale (si riporta
20 testualmente dalla comparsa di costituzione in primo grado) “contesta la validità della scrittura del
12/12/2006 trattandosi di fotocopia e non di originale;
(…) disconosce, intanto, la sua sottoscrizione
e/o la conformità all'originale della detta fotocopia, ai sensi dell'art. 2719 c.c.” (così a pag. 5 della comparsa di costituzione).
È noto, in punto di diritto, che secondo granitico insegnamento della Suprema Corte, se è vero che il disconoscimento della scrittura privata non richiede formule solenni, tuttavia esso deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo: la contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo (v. ex multis Cass. civ. nn. 17313/2021; 18042/2014; 12448/2012; 24456/2011).
Sulla stessa linea interpretativa il Giudice nomofilattico ha di recente ribadito che l'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (così Cass. civ. n. 19850/2024).
In tema, poi, di disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica – di specifico rilievo nel caso che ci occupa – la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, perché sia validamente effettuato e idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, esso necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cass. civ., nn. 7240/2019; 3620/2010).
E una tale specificità non si rinviene, invero, nel disconoscimento operato dalla società appellata nel caso di specie, fermo restando quanto si è detto più sopra sull'estrema genericità, comunque, della dichiarazione di disconoscimento medesima.
Ne deriva che esso non può reputarsi idoneo a mettere in discussione la valenza probatoria del documento del 12 dicembre 2006, che va, perciò, ribadita qui con certezza.
21 Continuando nella disamina degli elementi probatori acquisiti in merito all'operazione immobiliare relativa al fabbricato con annesso terreno di via XX settembre di Milazzo, viene in rilievo, poi, il preliminare di vendita stipulato tra (oltre agli altri comproprietari) e Parte_2 CP_2 nel quale risulta fissato il prezzo di vendita in € 440.000,00: in esso, tra le altre previsioni contrattuali, all'art. 5, terzo capoverso, si legge testualmente (per quanto qui di specifico interesse): “i sottoscritti precisano che per l'operazione di cui al presente preliminare di vendita si sono avvalse dell'agenzia immobiliare denominata RES DI AN CA SINDONI”; all'ultimo capoverso, è detto: “al riguardo le parti convengono che restano a carico della parte acquirente tutte le spese per la suddetta attività di mediazione”.
Comprovato è, allora, sulla base di tali evidenze documentali, oltre che in virtù della stretta successione temporale degli atti di riferimento, che la “conclusione dell'affare” (stipula del preliminare del 26 marzo 2007) che ha riguardato l'immobile di Milazzo, via XX settembre, tra i comproprietari dello stesso e è avvenuta per effetto diretto dell'intervento del CP_2 mediatore titolare della deponendo tutti gli atti anzidetti nel senso Parte_1 CP_1 che tra la sua opera mediatrice e la stipula del contratto medesimo è sussistito quel necessario nesso di causalità adeguata in virtù del quale può senz'altro riconoscersi in suo favore il diritto al compenso provvigionale, essendo stato determinante l'apporto eziologico del titolare della CP_1 CP_1 ai fini del perfezionamento dell'accordo tra le due parti anzidette, le quali sono state messe in contatto tra loro proprio grazie all'attività mediatrice dell'odierno appellante (cfr. Cass. civ. nn. 403/2024;
3165/2023).
D'altra parte, sono esse stesse ad affermare espressamente – come si è detto più sopra - nel contratto che “per l'operazione di cui al preliminare” in questione “si sono avvalse dell'agenzia immobiliare” del CP_1
Non vale in senso contrario l'argomento di parte appellata (già dalla stessa formulato in primo grado) secondo cui la pretesa di controparte, fondata sul preliminare del marzo 2007, sarebbe infondata non essendo l'affare giunto alla sua conclusione preventivata.
in particolare, ha eccepito che la promessa di vendita de qua sarebbe stata ineseguibile CP_2 al momento della sua stipulazione, poiché sottoposta alla specifica condizione della liberazione del bene dalle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, da effettuare da con Controparte_8 conseguente automatica risoluzione del contratto nel caso di non avveramento della stessa, giusta clausola di cui all'art. 4 dello stesso, essendosi, poi, il preliminare risolto per via della mancata liberazione suddetta.
In particolare, ha rappresentato la convenuta che alcuni dei promittenti venditori, ossia Parte_3
e , con missiva del 9 ottobre 2007 (depositata in
[...] Controparte_12 Controparte_13
22 atti), allo scadere del termine fissato nel preliminare per tale adempimento, avevano manifestato la loro volontà di attivare la clausola e di risolvere, quindi, il preliminare, tanto che a on CP_2 sarebbe rimasto altro se non prendere atto dell'avvenuta risoluzione del contratto stesso.
Ora, osserva la Corte che la clausola di cui all'art. 4 del preliminare – che ha previsto che qualora entro il termine del 30 settembre 2007 non avesse provveduto a liberare l'immobile Controparte_8 dalle iscrizioni pregiudizievoli indicate nello stesso articolo, il preliminare si sarebbe dovuto ritenere definitivamente e totalmente risolto – può qualificarsi in termini di condizione risolutiva o di clausola risolutiva espressa, la cui apposizione al preliminare non pregiudica, però, il diritto del mediatore alla provvigione, dato che, come si è detto più sopra, siffatto diritto sorge al momento della “conclusione dell'affare”, costituendo “affare” ai sensi dell'art. 1754 c.c. qualsiasi - purché univoca e concludente
- operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra due parti, ivi compresa la stipula di un contratto preliminare, indipendentemente dal fatto che si addivenga o meno, nel prosieguo, alla stipula del definitivo e dal motivo per cui la stipula del definitivo non ci sia stata (da ultimo v. Cass. civ. n. 7394/1924; 2359/2024; 34850/2023).
Viene in rilievo, a tal uopo, il disposto dell'art. 1757 c.c., in virtù del quale se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge se e nel momento in cui si verifica la condizione, mentre laddove vi sia apposta una condizione risolutiva – quale, nella specie, quella prevista nel citato art.
4 - il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione stessa.
Ciò in quanto quello che conta ai fini dell'insorgenza del diritto al compenso è – va rimarcato – il fatto che, grazie all'opera del mediatore, tra le parti messe in contatto da lui si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione oppure anche per la risoluzione del contratto stesso (cfr. sul punto Cass. civ. nn. 20132/2022; 13260/2009).
Riconosciuta, dunque, fondata nell'an la pretesa del in relazione all'operazione definita CP_1 col preliminare del 26 marzo 2007, per la determinazione della misura della provvigione occorre fare riferimento, oltre che a quanto previsto dalle parti ( nell'incarico di mediazione Controparte_23 medesima (del 9 dicembre 2006), anche a quanto pattuito dalle parti della scrittura del 12 dicembre
2006 ( , nella quale la società proponente (odierna appellata) ha dato atto Controparte_24 espressamente, in premessa, di avvalersi del “tramite dell'agenzia di mediazione immobiliare
, avendo poi, all'art. 8, dichiarato di “riconoscere ed accettare la mediazione dell'AGENTE CP_1
IMMOBILIARE” a favore del quale si è impegnata “a versare la provvigione del 5% + IVA sul prezzo di acquisto”.
Il ricorso alla misura pattizia del compenso risponde alla gerarchia delle fonti stabilite dal legislatore all'art. 1755, comma 2, c.c., secondo il quale solo qualora le parti non abbiano stabilito la misura
23 della provvigione (ma non è il caso di specie), essa dovrà essere determinata in base alle tariffe o, in mancanza, agli usi, o, ancora, dal giudice secondo equità.
In virtù di tale criterio, essendo stato stabilito dalle parti che il compenso del mediatore CP_1 titolare della fosse pari al 5% del prezzo di vendita dell'immobile e considerato che il prezzo CP_1
è stato pattuito nel preliminare nella misura di € 440.000,00, come si è detto, la provvigione ammonta a € 22.000,00 oltre IVA.
Tale importo è dovuto da nei cui soli confronti il credito è stato azionato nel presente CP_2 giudizio, non potendosi, invece, accogliere la domanda del ribadita in questa sede, di CP_1 pagamento dell'importo complessivo di € 44.000 (oltre IVA), ossia € 22.000 (+ IVA) per la parte promissaria acquirente (odierna convenuta/appellata) e € 22.000 (+ IVA) per la parte promittente venditrice ( + altri), dato che a norma del primo comma dell'art. 1755 c.c. “il Parte_2 mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Nel caso in esame, come si è detto, sussiste senz'altro quest'ultimo presupposto, essendo un dato comprovato che alla stipula del preliminare del marzo 2007 si è giunti proprio per effetto dell'opera di mediazione del essendo ciò stato, peraltro, riconosciuto da entrambe le parti dell'affare. CP_1
Ciò detto, è principio pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale che il diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento, dà luogo a due crediti distinti, i quali possono anche essere fatti valere in separati giudizi (così Cass. civ. nn. 28269/2019; 30730/2018; 1668/2005).
Nel presente giudizio il ha agito solo nei confronti di una delle parti dell'affare – ossia CP_1
– verso la quale ha richiesto in via principale il pagamento del compenso dovuto non CP_2 solo dalla stessa, ma anche dai promittenti venditori ( + gli altri sopra indicati); ciò Parte_2 in virtù della clausola contenuta nel preliminare (art. 5), al quale non ha preso parte il CP_1 secondo cui (testualmente) “le parti convengono che restano a carico della parte acquirente tutte le spese della suddetta attività di mediazione”.
La Corte ritiene, però, che dal contenuto di tale pattuizione non si evinca con chiarezza la volontà dei contraenti il preliminare di derogare alla regola codicistica di cui al primo comma dell'art. 1755 c.c.
- che pone a carico di ciascuna delle parti dell'affare il pagamento del compenso provvigionale - come interpretata dal diritto vivente della Suprema Corte - nel senso, cioè, che trattasi due crediti distinti azionabili anche in separati giudizio -, dato che la locuzione usata nel preliminare “tutte le spese della suddetta attività di mediazione” non esprime in maniera univoca e certa la volontà dei contraenti di porre a carico esclusivo di in deroga alla previsione legislativa di cui CP_2
24 all'art. 1755, comma 1, c.c., il pagamento del compenso dovuto al mediatore, sia quello posto ex lege
a suo carico, che quello da versare dall'altra parte del contratto ai sensi della stessa norma citata.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che nella nozione (per vero, generica) di “tutte le spese” di cui alla predetta clausola le parti abbiano inteso includere anche i compensi della mediazione, in punto di diritto potrebbe configurarsi nella fattispecie un'ipotesi di “accollo” cd. “interno” da parte di del debito di (e degli altri promittenti venditori) per il compenso CP_2 Parte_2 provvigionale da loro dovuto in favore del titolare della istituto non previsto dal CP_1 CP_1 codice civile (che all'art. 1273 c.c. prevede solo l'accollo esterno), il quale, com'è noto, non produce alcun effetto giuridico nei confronti del creditore medesimo, che, pertanto, in quanto estraneo all'accordo, non acquista nessun diritto verso il terzo.
Si ha accollo cd. interno o semplice, infatti, quando il terzo si impegna a tenere il debitore indenne dal peso dell'obbligo senza assumere il debito di fronte al creditore, il quale non può, quindi, da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione; con la conseguenza che l'accollante, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accollo (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. nn.
25159/2024; 38225/2021; 4604/2000; 8044/1997).
Nel caso in esame, perciò, anche a voler ritenere sussistente un'ipotesi di accollo da parte di CP_2 del debito dei MO (e degli altri promittenti venditori) verso il er il compenso
[...] CP_1 provvigionale loro dovuto a quest'ultimo in relazione alla mediazione conclusasi col preliminare del
26 marzo 2007, non avendo il artecipato alla stipula del preliminare contenente la clausola CP_1 suddetta e non avendo, conseguentemente, l'accollante assunto il debito dei MO (+ altri) di fronte a lui, l'accollo, in quanto atto meramente “interno” non riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1273 c.c., non ha prodotto alcun effetto giuridico nei confronti del mediatore CP_1
(creditore).
Con la conseguenza che la sua pretesa di pagamento (anche) della somma di € 22.000,00 + IVA dovuta a titolo di provvigione dai (+ altri) quali promittenti venditori avanzata nei confronti Pt_2 di non è accoglibile, non avendo egli acquistato alcun diritto verso quest'ultima per CP_2 effetto della clausola di che trattasi (si veda anche Cass. civ. n. 3479/1979).
L'odierna appellata è tenuta, perciò, a corrispondere solo la sua parte di provvigione, nella misura convenuta del 5% + IVA sul prezzo di acquisto dell'immobile oggetto del preliminare, pari, come si
è detto, a € 22.000,00 (+ IVA).
Su tale importo sono dovuti gli interessi al saggio legale a decorrere dalla data del 26 novembre 2007, di ricezione da parte del ( della prima lettera raccomandata di cui si CP_3 Controparte_25
è detto sopra, valevole come costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., trattandosi - quella
25 verso il mediatore - di un'obbligazione non di valore ma di valuta, in relazione alla quale sono dovuti gli interessi dal giorno della mora, e non anche la rivalutazione, pur chiesta dall'attore, la quale può essere riconosciuta, ai sensi del citato art. 1224 c.c., comma 2, soltanto se il danneggiato alleghi e provi il maggior danno, non allegato, né provato nel caso di specie (cfr. Cass. civ. nn. 22322/2007;
186/1982).
Non merita accoglimento invece, ad avviso della Corte, per le ragioni di cui appresso, la richiesta di pagamento: a) della somma di € 133.000 + IVA (o, in subordine, € 66.500 + IVA) a titolo di compenso per la pretesa mediazione attuata con riferimento alle vendite dei n. 7 immobili costruiti da CP_2
a seguito della demolizione del fabbricato di via XX Settembre, né b) della somma di € 39.000
[...]
+ IVA (o, in subordine, di € 19.500 + IVA) a titolo di compenso provvigionale per l'attività di mediazione relativa alla vendita “in esclusiva” delle tre unità immobiliari costruite sul terreno edificabile oggetto della permuta dell'8 febbraio 2006.
Quanto alla prima (sub a), come si è accennato più sopra, il ha sostenuto che CP_1 CP_2 sarebbe debitrice verso di lui dell'importo di € 133.000 (+ IVA) quale compenso provvigionale
[...] relativo all'attività di mediazione dalla svolta in ordine alla vendita di ciascuno degli CP_1 appartamenti realizzati dalla stessa società a seguito della demolizione del fabbricato di via XX
Settembre oggetto del preliminare del marzo 2007 (segnatamente le sette unità immobiliari indicate nel dettaglio sopra, identificate in catasto al foglio 5 particella 1916 sub 15, 10, 12, 11, 8, 13 e 14, i cui atti di vendita sono stati prodotti dal n allegato alla memoria del 2 aprile 2012, ai nn. CP_1
27, 26, 28, 29, 30, 31 e 32).
Assume che per tali vendite egli, quale titolare della avrebbe avuto conferito da CP_1 CP_2 incarico “in esclusiva” secondo quanto risulterebbe dalla prodotta documentazione, con la previsione di un compenso pari al 5% (+IVA) sul prezzo di vendita di ciascuno degli appartamenti suddetti;
in particolare, tale conferimento si evincerebbe, a suo dire, dall'espressione “PROGETTAZIONE E
VENDITE ESC”, aggiunta a penna in uno spazio vuoto dell'art. 8 del citato modulo del 12 dicembre
2006 contenente la “promessa irrevocabile di acquisto” formulata dall'A. U. della CP_2
Va detto subito che la società convenuta, costituendosi in primo grado, ha riconosciuto solamente che la aveva “garantito la fattibilità dell'affare, la piena e libera disponibilità del bene da parte CP_1 dei promittenti venditori, la inesistenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli”, avendo proposto ad essa “l'acquisto dell'immobile in Milazzo di proprietà di e coeredi per il prezzo Parte_2 di € 430.000,00” ed avendo predisposto il “correlato atto di promessa, integrandolo negli spazi bianchi secondo le raggiunte intese” (pag. 2 della comparsa di costituzione in primo grado).
26 Ha negato, invece, di aver conferito alla incarico “in esclusiva” per la vendita dei singoli CP_1 appartamenti che avrebbe realizzato a seguito della demolizione del fabbricato oggetto del preliminare: a tal riguardo, la convenuta, dopo avere disconosciuto, come si è accennato sopra, la firma apposta sul documento del 12 dicembre del 2006 prodotto in copia dal e la sua CP_1 conformità all'originale, ha, in ogni caso, rappresentato che, ove l'originale del documento eventualmente depositato da controparte avesse presentato, come la fotocopia, l'aggiunta a penna della annotazione “PROGETTAZIONE E VENDITE ESC”, avrebbe proposto querela di falso (cosa, poi, non avvenuta).
Orbene, ribadite le considerazioni sopra illustrate circa la genericità ed inidoneità del disconoscimento operato dalla convenuta, deve evidenziarsi comunque che, anche a volere ritenere autentica l'espressione letterale “progettazione e vendite esc” aggiunta a penna nel modulo dattiloscritto della proposta irrevocabile di acquisto del 12 dicembre 2006 (al punto n. 8), dalla stessa non può evincersi la prova del conferimento al titolare della dell'incarico di CP_1 CP_1 mediazione in relazione alla vendita dei singoli appartamenti costruiti da a seguito CP_2 della demolizione del fabbricato di cui al preliminare del 17 marzo 2007.
L'annotazione anzidetta, infatti, è troppo laconica e non adeguatamente contestualizzata per poterla riferire univocamente all'incarico di vendita in esclusiva degli appartamenti realizzandi da CP_2 dopo la demolizione del fabbricato di via XX Settembre, come invece vorrebbe l'appellante,
[...] oltre al fatto che l'espressione “esc” rimane monca e non può, come tale, essere letta necessariamente come “esclusiva”, potendo significare anche “escluse” o simili;
in ogni caso, come giustamente osservato dalla convenuta/appellata, non si vede in che modo l'attività di “progettazione” (parola presente anch'essa in detta aggiunta a penna) potrebbe essere attribuita all'agenzia immobiliare del che si occupa solo di “mediazione” e non anche di progettazione, appunto. CP_1
L'aggiunta a penna, sul documento, della suddetta espressione non può, in altri termini, ritenersi in sé sufficiente a dimostrare il conferimento dell'incarico di vendita in esclusiva delle n. 7 unità immobiliari suddette, vieppiù in assenza di ulteriori elementi che depongano in tal senso ed a fronte della specifica contestazione, sul punto, di CP_2
Né nell'atto di conferimento dell'incarico del 9 dicembre 2006 esiste alcuna clausola che preveda tale tipo di attività conferita in esclusiva al - nemmeno accennata all'art. 12 dell'atto che CP_1 stabilisce analiticamente gli “obblighi dell'agente immobiliare”, né in altre parti dell'atto -, né tanto meno in quello del 12 dicembre 2006 (eccetto che scarna espressione aggiunta a penna di cui si è detto), né nel preliminare di vendita del 26 marzo 2007 è contenuto alcun minimo riferimento a tale pretesa attribuzione in esclusiva all'agenzia immobiliare del ell'incarico di mediazione CP_1 per la vendita dei singoli appartamenti di che trattasi.
27 Vengono in rilievo, poi, in senso contrario all'assunto attoreo, i testi dei singoli contratti di vendita delle unità immobiliari de quibus che sono stati prodotti in atti dal allegati da 26 a 32 della CP_1 memoria).
Dal loro contenuto testuale non solo non si evince affatto che la relativa vendita sia stata conclusa per il tramite dell'apporto eziologico del mediatore titolare della ma risulta addirittura CP_1 CP_1 attestata la circostanza contraria, che, cioè, essi sono stati stipulati, tutti, senza l'opera di qualsivoglia agenzia immobiliare e/o mediatore.
All'art. 3 di ognuno degli atti di cui agli allegati 26, 27, 28, 29 e 30 si legge, infatti, che le parti hanno dichiarato espressamente che “per l'operazione di cui al presente atto non si sono avvalse di agenzie immobiliari”, e nei restanti due atti si legge (parimenti) la seguente dichiarazione delle parti: rispettivamente, nell'atto del 4 agosto 2009 in Notaio “dichiarano le parti che la presente Per_7 compravendita non è stata conclusa con l'intervento di mediatore alcuno” (art. 3) e, in quello del 3 agosto 2009 in Notaio “nella conclusione del presente affare non si sono avvalsi dell'attività Per_8 di mediatori” (art. 2, lett. a).
Ne discende che non vi è prova concreta del fatto che, quanto alle predette singole vendite, la
“conclusione dell'affare” è avvenuta per effetto dell'intervento di mediazione dell'agenzia del risultando, anzi il contrario dal testo di ciascun atto negoziale secondo quanto si è riportato CP_1 testualmente da ultimo, cui consegue il rigetto, in parte qua, della domanda attorea.
Né, d'altra parte, tale prova potrebbe trarsi – come vorrebbe l'appellante – dalle visure catastali prodotte in atti (allegato n. 36) dato che, evidentemente, esse nulla sono in grado di dimostrare in ordine all'asserito concreto svolgimento dell'attività di mediazione da parte del non CP_1 contenendo alcuna annotazione in tal senso com'è dato evincere agevolmente dalla lettura delle stesse.
Analoghe considerazioni possono effettuarsi, mutatis mutandis, anche in ordine all'ulteriore pretesa attorea (di cui sopra sub b), di corresponsione del compenso provvigionale per l'asserita attività di mediazione relativa alle vendite delle tre unità immobiliari più in alto specificate, realizzate da a seguito della permuta del terreno edificabile sito in Milazzo, con accesso dalla via CP_2
Fulci e dalla via Libertà, in catasto al foglio 12 particelle nn. 1655, 1337 e 372.
Trattasi, cioè, della vendita del 20 maggio 2008 dell'immobile in catasto al foglio 12, particella 2054
(allegato 35 della memoria del 2 aprile 2012), di quella del 9 maggio 2008 (allegato n. 34 della stessa memoria) relativa all'unità immobiliare in catasto al foglio 12, particella 2055, e della vendita del 7 luglio 2008 (allegato n. 33 della stessa memoria) dell'unità immobiliare in catasto al foglio 12, particella 2053.
28 In particolare, il a dedotto, al riguardo, come si è accennato sopra, che l'8 febbraio 2006 CP_1 veva sottoscritto con tale un preliminare per l'acquisto in permuta CP_2 Persona_4 del predetto terreno edificabile sito in Milazzo, via Fulci, e che, con scrittura stilata e sottoscritta in pari data tra le due parti della presente causa, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 si era obbligata a conferire alla in via esclusiva, la vendita delle unità immobiliari ricadenti CP_1 nel costruendo complesso edilizio, riconoscendo alla medesima una provvigione del 3% sul prezzo di vendita di ciascun immobile.
A fondamento di siffatti assunti l'attore/appellante ha prodotto in giudizio la copia autenticata della scrittura privata da ultimo detta – stipulata con l'8 febbraio 2006 -, oltre che la copia CP_2 dei tre contratti di vendita su indicati, nonché la copia autenticata della “promessa irrevocabile di acquisto in permuta” dell'immobile “edificabile” di proprietà di , sito in Milazzo, Persona_4 via Fulci n. 70 del 27 novembre 2005, sottoscritta dal dal legale rappresentante di CP_1
da , su carta recante nel frontespizio il logo della e le altre CP_2 Persona_4 CP_1 notizie relative alla impresa individuale del (compreso il numero di iscrizione del ruolo CP_1 degli agenti di affari di mediazione, 1043).
La scrittura privata dell'8 febbraio 2006 è stata “disconosciuta” da ma, in ordine a CP_2 tale disconoscimento, valgono in questa sede le stesse considerazioni già esplicitate sopra con riferimento al disconoscimento del documento del 12 dicembre 2006.
Trattasi invero, anche nel caso di specie, di un “disconoscimento” formulato in maniera del tutto generica, come tale inidoneo a rendere inutilizzabile, ai fini del decidere, la scrittura dell'8 febbraio
2006 (avendo la convenuta testualmente dichiarato sul punto, a pag. 8 della comparsa di costituzione in primo grado): “la società contesta la validità della scrittura dell'08/02/2006 CP_2 trattandosi di fotocopia e non di originale, allo stato essa disconosce, intanto la sua sottoscrizione
e/o la conformità all'originale della fotocopia, ai sensi dell'art. 2719 c.c.”).
Tanto premesso, evidenzia la Corte che in detta scrittura privata il l'A. CP_1 CP_26 [...]
, dopo avere dato atto che nella stessa data quest'ultima società aveva Parte_13 sottoscritto un preliminare per l'acquisto in permuta “del terreno sito in Milazzo località San Pietro con accesso sia dalla via L. Fulci che dalla via Libertà, in catasto rappresentato dalle particelle 1655 di are 1,08, 1337 di are 2,80 e 372 di are 10,26 del foglio 12” e che tale accordo era stato effettuato
“con l'intermediazione della agenzia R.E.S. di ”, hanno stabilito che Parte_1 in pagamento delle spettanze di competenza della si obbligava a “dare in CP_2 CP_1 esclusiva la vendita delle unità di pertinenza della società ricadenti nel costruendo complesso edilizio di cui sopra alla detta agenzia riconoscendo alla stessa una provvigione del 3% sul prezzo di
29 vendita”, aggiungendo anche che, qualora la permuta non fosse stata stipulata per mancata approvazione del progetto, nulla sarebbe stato dovuto alla predetta agenzia.
Ora, a prescindere dal fatto che non risulta prodotto in atti il preliminare di permuta dell'8 febbraio
2006, volendo ritenere provato, sulla base del suddetto riconoscimento espresso contenuto nella scrittura privata (aggiuntiva) dell'8 febbraio 2006 (prodotta in atti), lo svolgimento dell'attività di mediazione da parte del ell'operazione immobiliare de qua, intercorsa tra CP_1 CP_2
e , definita col preliminare di permuta stipulato in pari data, giova evidenziare Persona_4 che, quale corrispettivo di siffatta attività di mediazione, le parti ( hanno previsto Parte_14 non già il pagamento di una somma di denaro (a titolo di provvigione), bensì l'obbligo di CP_2 di “dare in esclusiva” al titolare della “la vendita delle unità immobiliari di
[...] CP_1 CP_1 pertinenza della società ricadenti nel costruendo complesso edilizio” riconoscendo all'agenzia del indi, una provvigione del 3% sul prezzo di vendita. CP_1
Che il corrispettivo della mediazione per l'operazione di promessa di permuta sia stato convenuto tra le parti non già in denaro, ma nella prestazione obbligatoria assunta da i conferire al CP_2
'attività di mediazione per la vendita degli immobili da costruire sul terreno in questione CP_1 si può ricavare anche dalla “promessa irrevocabile di acquisto in permuta” del 27 novembre 2005 sopra richiamata, nella quale, sebbene con un'annotazione scritta a penna all'art. 8 nella parte relativa al compenso di mediazione, si legge “vendita unità immobiliari”, non essendo, di contro, compilata la parte concernente la misura percentuale della provvigione.
Il n.q., rivendica oggi, nel presente giudizio, il pagamento di una somma pari al 3% + IVA CP_1 del prezzo di vendita di ciascuna delle tre unità immobiliari costruite da sul terreno CP_2 permutato, a titolo di compenso provvigionale, senza tuttavia fornire la prova - preliminare ed essenziale - del fatto che la società anzidetta abbia adempiuto l'obbligo, dedotto in contratto (ossia nella scrittura privata dell'8 febbraio 2006), di “dare in esclusiva” alla sua agenzia immobiliare la vendita medesima.
Di tale adempimento non vi traccia negli atti di causa, mentre, d'altra parte, ciò che risulta documentalmente provato dal testo dei tre contratti di vendita prodotti in atti (allegati nn. 33, 34 e 35 della ridetta memoria istruttoria) è che in ognuno di essi, secondo quanto è agevole ricavare dalla semplice lettura dei negozi, è contenuta la dichiarazione espressa che per la stipula della vendita medesima le parti non si sono avvalse della mediazione di alcuno.
Può dirsi, allora, che non è stata raggiunta in giudizio la prova concreta del conferimento al CP_1 da parte di dell'incarico della vendita in esclusiva degli immobili costruiti sul terreno CP_2 edificabile di via Fulci di Milazzo, essendo, piuttosto, stata acquisita in atti la dimostrazione che le
30 tre vendite sono avvenute senza la mediazione di alcuno, avendovi verosimilmente provveduto n via diretta. CP_2
In questo quadro, non è fondata la pretesa del elativa al pagamento della provvigione per CP_1 la mediazione relativa al preliminare di permuta, consistente, a suo avviso, nel 3% + IVA del prezzo di vendita di ciascuna unità immobiliare compravenduta, dato che è mancata, a monte, la prova dell'adempimento dell'obbligazione assunta da (di “dare in esclusiva” all'agenzia CP_2 immobiliare del la vendita di tali immobili) essendovi, d'altra parte, in atti, la CP_1 dimostrazione che le vendite sono avvenute, invece, senza l'attività di mediazione di alcuno.
Deve ribadirsi in proposito che affinché il mediatore possa conseguire il diritto alla provvigione è necessario, ai sensi del più volte citato art. 1755 c.c., che la conclusione dell'affare sia conseguenza diretta del suo intervento, non essendo sufficiente, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della
Corte di Cassazione, che il mediatore abbia messo in contatto le parti, richiedendosi, piuttosto, che il suo intervento sia stato determinante nella “conclusione dell'affare” e abbia creato un legame causa- effetto che ha portato all'accordo secondo l'interpretazione consolidata della Suprema Corte sopra più diffusamente richiamata.
Nel caso in esame – si ribadisce - in relazione all'operazione di vendita delle tre unità immobiliari suddette il non ha dimostrato di avere in concreto svolto alcuna effettiva attività di CP_1 mediazione, fermo restando che, prima di ogni altra cosa, è mancata la prova che bbia CP_2 adempiuto l'obbligazione (“di dare in esclusiva” a lui la vendita degli immobili da costruire sul terreno permutato) da lei assunta (con la scrittura dell'8 febbraio 2006) quale corrispettivo dell'attività di mediazione svolta dal er la permuta del terreno di via Fulci, risultando dai CP_1 testi contrattuali suddetti, piuttosto, il suo inadempimento.
In difetto di prova che abbia conferito al l'incarico di mediazione (in CP_2 CP_1 esclusiva) per la vendita dei tre immobili anzidetti, come si era obbligata a fare nella scrittura privata dell'8 febbraio 2006, e, vieppiù, in presenza della prova documentale ed oggettiva che le tre vendite sono state stipulate senza la mediazione di alcuno, ben altro sarebbe stato lo strumento di tutela azionabile dall'odierno appellante: non già l'azione di pagamento del corrispettivo della mediazione per il preliminare di permuta (calcolato in una misura percentuale sul prezzo delle compravendite di immobili nelle quali egli non risulta avere svolto alcuna attività di mediazione), bensì una domanda di tipo risarcitorio o simile, avente come causa petendi l'inadempimento dell'obbligo assunto da quale corrispettivo della mediazione per l'affare della permuta) di conferire allo stesso CP_2 mediatore l'incarico di provvedere alla vendita (in esclusiva) degli immobili costruendi sul terreno permutato
31 Domanda, quest'ultima, diversa da quella oggetto del presente giudizio, che, perciò, per tutte le ragioni sin qui esposte, non può trovare accoglimento.
Sul quinto motivo di appello, con cui il i duole della mancata ammissione da parte del CP_1
Tribunale delle richieste istruttorie suddette, che sono stare riproposte in questa sede, è sufficiente rilevare che, eccetto che per l'operazione immobiliare definitasi col preliminare del 26 marzo 2007, adeguatamente provata, per le altre pretese attività di mediazione asseritamente poste in essere dalla con correlato diritto del l compenso provvigionale, l'insufficienza probatoria non CP_1 CP_1 può essere sopperita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_2 ovvero, in subordine, mediante la prova testimoniale articolata dal dato che, anche al di CP_1 là della genericità dei relativi capitoli testimoniali, in ogni caso si tratterebbe di dimostrare attraverso prove costituende talune circostanze (quali l'attribuzione al ell'incarico di mediazione in CP_1 esclusiva per la vendita delle singole unità immobiliari collegate all'operazione del 26 marzo 2007, nonché di quello per la vendita delle unità immobiliari collegate all'operazione dell'8 febbraio 2006) che non solo non risultano attestate dai documenti che le riguardano, ma addirittura ne risultano oggettivamente smentite, dato che, come si è spiegato sopra, in tutti e ciascuno dei singoli atti di vendita anzidetti è dichiarato espressamente (da oltre che dall'altro contraente) che la CP_2 stipula è avvenuta senza l'intervento di alcun mediatore e/o agenzia immobiliare.
Ne deriva il rigetto anche del quinto motivo di appello.
In definitiva l'appello è accoglibile solo in parte secondo quanto si è detto sin qui, dovendosi rigettare nel resto, seppure per ragioni diverse dai motivi posti dal Tribunale a fondamento della sua decisione,
(ragioni) che, come si è visto, hanno riguardato il merito delle domande attoree.
In proposito vale richiamare il granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né quello del “tantum devolutum quantum appellatum”, il giudice che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati specificamente o non espressamente menzionati dal primo giudice (ex multis Cass. Civ. nn. 513/2019; 20652/2009).
Il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata, impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali tra le parti, comprese
32 quelle del primo grado, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, senza potere distinguere tra le varie fasi e gradi del giudizio, che è e rimane unico anche in presenza di impugnazione (v. Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che il titolare della all'esito del doppio grado, è CP_1 CP_1 risultato vittorioso sulla domanda di riconoscimento del diritto alla provvigione con conseguente condanna di al suo pagamento, la quale è stata articolata in un unico capo sebbene CP_2 riferibile a tre distinte asserite attività di mediazione, il rimborso delle spese di lite va posto in suo favore a totale carico della parte convenuta, odierna appellata, in virtù del principio di soccombenza,
e ciò anche se il quantum debeatur è stato ridimensionato alquanto rispetto alla domanda attorea
(volta, come si è detto, ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di € 259.200, ossia € 216.000 + IVA).
Vale richiamare in proposito il principio affermato di recente dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (come nella specie) non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (ossia, dei presupposti di cui a tale comma, diversi dalla “reciproca soccombenza”, non sussistenti nella specie).
Tanto posto, le spese devono liquidarsi in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
(applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014 (anche tenuto conto della modifica operata con il D. M. 147/2022, n. d. r.), cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
33 dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia, da individuare in base al diritto complessivamente accertato (scaglione da € 26.001 a € 52.0000, tenuto conto dell'accrescimento della somma liquidata dovuta all'applicazione dell'IVA e degli interessi) e applicando i valori tariffari medi secondo la regola ordinaria, in considerazione della media complessità delle questioni disputate e della correlata entità delle prestazioni difensive rese, le spese si liquidano in complessivi € 7.616,00 a titolo di onorario, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione e € 2.905,00 per la fase decisionale.
Per il secondo grado – avuto riguardo agli stessi criteri di cui sopra – si liquida la somma di € 5.809,00
a titolo di onorario, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.843,00 per la fase istruttoria (stante le richieste istruttorie delle parti) e € 1.911,00 per la fase decisionale.
Vanno aggiunti, per entrambi i gradi, il rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni diversa domanda, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 31 maggio 2021 da titolare della Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza n. 987/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 1° dicembre
2020, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma, in parte qua, della sentenza impugnata, riconosce il diritto di titolare della alla Parte_1 Controparte_1 provvigione per l'attività di mediazione effettuata da lui in relazione all'operazione immobiliare conclusasi con il contratto preliminare di vendita del 26 marzo 2007 (di cui in parte motiva), quantificandone l'importo in € 22.000 + IVA, e, per l'effetto, condanna in persona Parte_12 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1 titolare della della somma di € 22.000,00 + IVA, oltre interessi al Controparte_1 saggio legale dal 26 novembre 2007 al soddisfo;
34 • rigetta nel resto (seppure per ragioni riguardanti il merito delle domande attoree, diverse da quelle poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione);
• condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore CP_2 di nella qualità di titolare della delle spese Parte_1 Controparte_1 di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00 a titolo di onorario (suddivisi come in parte motiva) e, quanto al secondo grado, in complessivi € 5.809,00
a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del contributo unificato ed alle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e IVA (ove dovuta).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
35
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 434/2021 R. G. vertente tra
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
, titolare di P.IVA: , elettivamente domiciliato in
[...] Controparte_1 P.IVA_1
Messina, viale Luigi Cadorna n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Domenico (con PEC indicata), recapito professionale dell'avv. Gianpiero Picciolo, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, allegato alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore c.f.: CP_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Messina, via Giurba n. 6 (studio avv. Roberto Fiumara), P.IVA_2 presso e nel recapito professionale dell'avv. Francesco Aurelio Chillemi (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
________________
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 987/2020 emessa il 1° dicembre 2020 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto in materia di mediazione – pagamento provvigione.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellante: “1) precisa le conclusioni, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, sia di
1°, che di 2° grado, incluse le note di trattazione scritta del 27.11.2021, la comparsa conclusionale del 29.1.2024 e la nota integrativa 20.5.2024, già in atti”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto chiesto, anche in via preliminare, eccepito e dedotto in seno alla comparsa di costituzione e risposta ritualmente versata in atti, al contenuto delle note di trattazione scritta depositate per le precedenti udienze, nonché alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica già versate in atti, rilevando che controparte non ha curato il deposito delle note di replica così decadendo da ogni ulteriore attività processuale alla scadenza del correlato termine. Senza recesso e senza operare sanatoria alcuna, solo nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento della eccezione/domanda sopra indicata, l'Avv. Chillemi insiste, comunque, per la declaratoria di inammissibilità e/o di infondatezza nel merito dell'appello interposto da controparte e chiede che la causa venga posta in decisione con l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate in comparsa, qui da intendersi integralmente richiamate, riportate e trascritte, con conseguente integrale rigetto dell'interposto appello siccome inammissibile e/o infondato nel merito, con correlata conferma della sentenza impugnata e ciò con vittoria di spese e compensi di lite anche della presente fase processuale”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2021 titolare della Parte_1 [...]
(d'ora in avanti solo per brevità), ha proposto appello, nei confronti di Controparte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza indicata in CP_2 oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato le domande da lui proposte, nella qualità di titolare della – volte ad ottenere, previo accertamento del relativo diritto, la CP_1 condanna di al pagamento, in suo favore, nella qualità anzidetta, della somma CP_2 complessiva di € 259.200 (ossia € 216.000 + IVA) a titolo di compensi spettanti per le attività di mediazione dallo stesso svolta, n. q. anzidetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria – e lo ha condannato al rimborso delle spese di primo grado in favore della convenuta (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse accertato e dichiarato che, al tempo dei fatti per cui è causa (2006 e 2007), egli era regolarmente iscritto al ruolo/albo dei mediatori ed aveva titolo per espletare l'attività di mediazione, nonché che fossero dichiarati la validità degli accordi intervenuti tra le parti, l'idoneità delle scritture dell'8 febbraio 2006
e del 26 marzo 2007 ad assurgere a fonti di obbligazioni tra le parti ed il legittimo espletamento delle attività di mediazione per la vendita degli immobili descritti in atti, con conseguente obbligo di
2 controparte di pagare i compensi spettanti a lui per tali attività; ha chiesto, altresì, che, per l'effetto, fosse condannata a corrispondere alla la somma di € 216.000,00 + IVA (oggi CP_2 CP_1 al 22%), ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta giusta dalla Corte, a titolo di compensi di mediazione (provvigione), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In subordine, ha chiesto la condanna di al pagamento di € 22.000,00 + IVA CP_2
a titolo di compenso di mediazione spettantegli, in misura pari al 5% + IVA sul prezzo di vendita, in relazione al punto C) della narrativa dell'atto di appello, nonché al pagamento di € 66.500,00 + IVA
a titolo di compenso di mediazione spettantegli in relazione al punto D) della narrativa e, infine, al pagamento di € 19.500,00 + IVA, a titolo di compenso di mediazione spettantegli, in misura pari al
3% + IVA sul prezzo di vendita, in relazione al punto F) della narrativa. In via ancora più gradata, che fosse condannata l pagamento dei compensi provvigionali a lui spettanti a lui per CP_2 ciascuna singola operazione, in base alle tariffe professionali o agli usi vigenti, ovvero, in estremo subordine, da liquidare in via equitativa.
Ha, inoltre, articolato richieste istruttorie, quali l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e, in caso di esito anche parzialmente negativo, la prova per testi sulle stesse CP_2 circostanze, nonché l'ordine di esibizione ex artt. 210 e ss. c.p.c. e in subordine, la richiesta di informazioni scritte allo stesso ufficio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e, infine, la verificazione di tutte le sottoscrizioni disconosciute da controparte, con riferimento anche alle scritture dei 17 novembre
2005, 12 dicembre 2006, 8 febbraio 2006 e 26 marzo 2007 o solo ad alcune di esse, ammettendo all'uopo c.t.u. con riserva di produrre documenti di comparazione;
ha chiesto, poi, c.t.u. per accertare quanto meglio indicato alle lett. g) delle conclusioni dell'atto di appello (pag. 26), nonché c.t.u. fonica sul CD prodotto agli atti (si rimanda qui, per brevità, quanto al dettaglio delle richieste istruttorie, alle pagg. 24-27 dell'atto di appello).
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 29 ottobre 2021 si è costituita CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità o improcedibilità per difetto di legittimazione attiva dell'appellante; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile, così come della richiesta di inibitoria e delle istanze istruttorie, e riproponendo tutte le eccezioni preliminari (prescrizione ed altre), le domande e le conclusioni svolte in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e dato atto dell'implicita rinuncia dell'appellante alla richiesta di inibitoria, è stata fissata l'udienza dell'11
3 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, con rimessione al merito della delibazione delle richieste istruttorie, (udienza) poi differita, per carico di ruolo, al 27 novembre 2023.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c. (come inserito dal
D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente, la Corte, con ordinanza dell'8 ottobre 2024 “rilevato che del Collegio decidente non può far parte il Consigliere dr.ssa Marisa Salvo per ragioni di incompatibilità, essendone stata autorizzata l'astensione”, previa rimessione della causa sul ruolo, ha fissato l'udienza del 4 novembre
2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello formulata da sull'assunto che difetti, in capo all'odierno appellante, la legittimazione CP_2 ad impugnare.
L'appellata, in particolare, evidenzia che mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato proposto dalla “ P.IVA ”, così come tutta la Controparte_1 P.IVA_3 corrispondenza intercorsa tra le parti ed il ricorso in riassunzione (conseguente all'interruzione del giudizio per il decesso del difensore di risultano formalizzati dalla CP_2 Controparte_1
con l'indicazione anche del numero di partita IVA, essendo anche la sentenza di primo grado
[...] stata emessa nei confronti di “ titolare della RES Immobiliare di Sindoni Parte_1
AN UC”, al contrario l'atto di appello sarebbe stato proposto da “ , sia Parte_1 pure con l'indicazione, tra parentesi, della sua qualifica di “titolare di , CP_1 Controparte_1 tant'è che le conclusioni sarebbero state esplicitate nell'interesse del solo Parte_1
Assume, dunque, che il (in proprio) avrebbe illegittimamente effettuato una modifica CP_1 soggettiva della propria posizione processuale in sede di appello e ne eccepisce la carenza di legittimazione attiva per essere soggetto estraneo alle vicende del giudizio, con conseguente inammissibilità/improcedibilità dell'appello; dichiara, in ogni caso, di non accettare il contraddittorio in relazione alla posizione di soggetti diversi dalla RES IMMOBILIARE, che ha agito in primo grado.
Orbene, la Corte osserva che, contrariamente a quanto deduce l'appellata, nessuna modifica è stata operata nel presente grado da parte appellante sul piano soggettivo posto che dal dato letterale
4 dell'atto di appello e dalla lettura sistematica del suo contenuto, interpretando le espressioni in esso utilizzate non formalisticamente, bensì sul piano sostanziale, si comprende facilmente che l'impugnazione è stata proposta dal non in proprio, ma nella sua veste di titolare della CP_1 ditta individuale la stessa nella quale ha agito in primo grado. CP_1
Vale in proposito evidenziare, anzitutto, che nell'intestazione dell'atto di appello è dato leggere testualmente ( ) (…) (titolare di RES di p. Iva Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_1
)”, espressione - questa - chiara e univoca che dimostra senza alcun dubbio che P.IVA_1
l'impugnazione è stata da lui interposta non già personalmente, ma nella sua qualità di titolare della ditta individuale denominata di (appunto). CP_1 Controparte_1
L'impresa individuale, d'altra parte, non presenta alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale, valendo in proposito richiamare, in punto di diritto, il principio giurisprudenziale ribadito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, sicché l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad agire o resistere in giudizio promosso da o contro l'impresa, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta ed identificandosi essa con il suo titolare;
in questa prospettiva, quest'ultimo è sempre legittimato ad agire e resistere in giudizio per conto dell'impresa anche nell'ipotesi in cui non ne specifichi la qualità (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. nn. 20650/2021; 19735/2014;
14571/2012; 9260/2010; 28888/2008; 12757/2007).
Se si ha riguardo, poi, allo sviluppo argomentativo dell'intero atto di gravame, si comprende agevolmente come la parte appellante abbia agito in appello sempre nella sua veste di titolare dell'impresa individuale anzidetta, per fare valere pretese giuridiche connesse all'attività di mediazione della stessa, come avanzate in prime cure, senza alcuna modificazione sul piano soggettivo, potendosi anche per questa via - fermo restando sempre quanto si è appena evidenziato in punto di diritto – ritenere infondata l'eccezione preliminare come sopra avanzata dall'appellata.
Tanto premesso e venendo al merito, col primo motivo di appello titolare Parte_1 della , si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda da lui proposta sull'assunto che non CP_1 ne avesse titolo in quanto non iscritto negli appositi albi dei mediatori.
Obietta che, al contrario, egli sarebbe stato iscritto sin dal 26 settembre 2005 nel ruolo degli agenti di affari in mediazione presso la Camera di Commercio di Messina, al n. 1043, come dimostrato dai documenti allegati in primo grado (indicati con i nn. 5 e 6) in uno con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. depositata il 2 aprile 2012, (atti) entrambi provenienti dalla Camera di Commercio di
5 Messina;
aggiunge che, con l'allegato n. 7 della stessa memoria, aveva prodotto un documento attestante il deposito, in data 16 novembre 2005, presso la Camera di Commercio di Messina, dei moduli contrattuali per gli agenti immobiliari, avendo, perciò, espletato legittimamente la propria attività di mediatore in ordine a ciascuna delle operazioni commerciali di che trattasi.
Evidenzia che solo dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 il diritto alla provvigione spetterebbe agli iscritti al REA o al Registro delle imprese, i quali abbiano comunicato regolarmente l'avvio dell'attività, potendosi parlare di “registro istituito dalla Camera di Commercio” solo a partire da tale data, mentre prima di allora sarebbe esistito solo l'“albo dei mediatori immobiliari”.
Sottolinea che l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione sarebbe cosa diversa dall'iscrizione alla sezione speciale dei piccoli imprenditori istituita presso la Camera di Commercio, rappresentando che le pronunce della Corte di cassazione richiamate nella impugnata sentenza si riferiscono all'albo dei mediatori e riguardano vicende antecedenti al D.lgs. n. 56/2010, quando non era ancora obbligatoria l'iscrizione alla sezione speciale dei piccoli imprenditori istituita presso la
Camera di Commercio.
Aggiunge che il principio “iura novit curia” avrebbe dovuto imporre al Giudice di primo grado l'esatta ricostruzione della vicenda e la corretta interpretazione dei documenti da lui prodotti, così da poter reputare raggiunta la prova che egli, sin dal 26 settembre 2005, era iscritto all'albo dei mediatori istituito presso la Camera di Commercio, possedendo perciò il necessario requisito per espletare l'attività di mediazione immobiliare per cui è causa.
Col secondo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della declaratoria di nullità dell'accordo intervenuto tra lui e la n base alle scritture private dell'8 febbraio 2006 e del 26 marzo CP_2
2007, fondata dal Tribunale sulla considerazione che l'iscrizione all'albo dei mediatori sia stata da lui effettuata in epoca successiva a tali scritture.
Ribadisce, ancora una volta, di avere provato in giudizio che sin dal 26 settembre 2005 egli era iscritto all'albo anzidetto, non potendosi ritenere nullo, perciò, l'accordo in questione, ma pienamente legittimo siccome stipulato in presenza del necessario requisito abilitativo, erroneamente disconosciuto dal primo Giudice.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché intimamente connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di cui si dirà.
La domanda del n. q., come si è detto, è volta al riconoscimento del diritto alla provvigione CP_1 per l'attività di mediazione immobiliare da lui pretesamente resa, nella suddetta veste, in relazione all'operazione di compravendita di un complesso immobiliare sito in Milazzo, via XX settembre,
6 avvenuta nel periodo dal dicembre 2006 al marzo 2007 – conclusasi, in particolare, con la stipula del contratto preliminare del 26 marzo 2007 -, oltre che, poi, alle vendite dei singoli appartamenti costruiti in loco da a seguito della demolizione del fabbricato di cui al predetto preliminare, CP_2 avvenute nel periodo luglio-dicembre 2009, nonché in relazione all'operazione di vendita (meglio permuta) di un terreno edificabile sito in Milazzo, con accesso dalla via Fulci, di cui al preliminare di stipulato l'8 febbraio 2006 ed alle vendite delle singole unità immobiliari in esso realizzate, operate nel periodo maggio-luglio 2008, attività delle quali si parlerà più avanti nel dettaglio, che si sono svolte, per quanto qui di specifico interesse, in un periodo temporale nel quale era vigente la normativa di cui alla legge n. 39 del 3 febbraio 1989.
Detto testo legislativo, all'art. 2, comma 1, prevede(va) che “presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale” e, al comma 2, che: “il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11”.
All'art. 6, comma 1, poi, si legge che: “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”.
Esso, dunque, ha istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione presso ciascuna Camera di
Commercio, sancendo l'obbligo per il “mediatore” di iscrizione in detto ruolo, conditio sine qua non per l'ottenimento del diritto alla provvigione.
Il sistema previsto dalla legge anzidetta è stato parzialmente modificato nell'anno 2010, dal d.lgs. n.
59 del 26 marzo 2010, n. 59, il quale, all'art. 73, sotto la rubrica “attività di intermediazione commerciale e di affari”, ha previsto, al comma 1, la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della l. n.
39 del 1989, disponendo che le attività disciplinate da tale legge siano soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti (comma 2); ha ulteriormente stabilito che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifichi il possesso dei requisiti e iscriva i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) previsto dall'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'art. 9 del d.P.R.
7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla l. 3 febbraio 1989, n. 39 (comma 3); ha
7 escluso l'applicabilità della nuova disciplina alle attività di agente d'affari non rientranti tra quelle disciplinate dalla l. n. 39 del 1989 (comma 4); ha disposto che le iscrizioni da esso previste per i soggetti diversi dalle imprese siano effettuate in una apposita sezione del R.E.A. e abbiano effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale
(comma 5); ha, infine, stabilito che, ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella l. n.
39 del 1989 si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.).
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il d.lgs. n. 59 del 2010 non ha fatto venire meno la preclusione alla corresponsione del corrispettivo per effetto della mancata iscrizione del mediatore al ruolo, essendosi affermato, piuttosto, che l'art. 73 citato ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2 della n. 39 del 1989, ma non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla
Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (cd. R.E.A.), assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla l. n. 39 del
1989.
Con la conseguenza che l'art. 6 della l. n. 39 del 1989 sopra richiamato testualmente deve essere interpretato nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (così Cass. S. U. 19161/2017; Cass. civ. nn.
762/2014; 10125/2011, 16147/2010).
Tanto posto in diritto, va detto subito che, nel caso in esame, parte attrice, con documentazione allegata alla memoria istruttoria depositata in primo grado in data 2 aprile 2012, dunque tempestivamente, ha dimostrato con sufficiente grado di certezza la propria iscrizione all'albo di cui all'art. 2 della legge n. 39/1989 sopra citata, ottemperando così al preciso onere sulla stessa gravante, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui spetta a chi invoca il pagamento della provvigione relativa all'attività di mediazione asseritamente svolta fornire la prova dell'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione in quanto “condizione dell'azione di pagamento della provvigione” (ex multis v. Cass. civ., n. 17482/2020).
Ha, in particolare, depositato in atti un documento datato 28 settembre 2005 (allegato n. 6 dell'anzidetta memoria), recante in calce la dicitura dattiloscritta “Il Dirigente Superiore - dr.
ET Donato” e su di essa una firma, oltre che il bollo (con scritta, per vero, non leggibile), avente
8 ad oggetto (testualmente): “iscrizione ruolo agenti affari in mediazione in applicazione del D.M.
21/12/1990 n. 452 (legge 3/2/1989 n. 39)”.
In tale documento si legge testualmente: “si notifica che il sig. nato a [...]_1 il 29/07/976 … è stato iscritto dal 26/09/2005 al n. 1043 sezione unica - elenco abilitazioni dal
26/09/1975 per agenti immobiliari – requisiti: corso più esame dal 26/09/2005, per agenti con mandato a titolo oneroso – requisiti: corso più esame”.
Ha prodotto, altresì, una nota in carta intestata alla da lui firmata, recante il timbro della CP_1
C.C.I.A.A. di Messina con la data del 16 novembre 2005, con cui sono stati depositati i “moduli di incarico di mediazione per vendita immobiliare, di locazione immobiliare, di proposta irrevocabile di acquisto immobiliare e di locazione immobiliare” (all. n. 7).
Ciò in virtù del disposto dell'art. 5, comma 4, della citata legge n. 39/1989 che testualmente prescrive:
“il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7” (ossia la commissione istituita presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per provvedere alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo).
In questa nota viene indicato espressamente, tra l'altro, che il (titolare della è CP_1 CP_1 iscritto presso la predetta Camera di Commercio nel ruolo dei mediatori al n. 1043.
A ciò deve aggiungersi che nelle copie autentiche dell'“incarico di mediazione” del 9 dicembre 2006
e della “proposta irrevocabile di acquisto” del 12 dicembre 2006 (prodotti parimenti in allegato alla memoria istruttoria suddetta, all. n. 1) – atti dei quali si dirà meglio nel prosieguo -, così come in quella della proposta irrevocabile di acquisto del 17 novembre 2005 (all. n. 3 della memoria medesima), accanto a ciascuna sottoscrizione del da lui vergata quale agente immobiliare, CP_1 per accettazione) è indicato espressamente il numero di iscrizione del relativo ruolo, e segnatamente il predetto n.1043.
Il Tribunale sul punto, dopo aver evidenziato che il veva prodotto, in uno alla memoria CP_1 sopra richiamata, un certificato storico del 3 marzo 2012 rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Messina
(allegato n. 5) attestante la sua richiesta di iscrizione alla sezione speciale in data 30 maggio 2007, ha rilevato come non fosse chiara la provenienza e la natura giuridica del documento datato 28 settembre
2005 – sopra richiamato - da cui sembrerebbe potersi ricavare che l'iscrizione fosse stata effettuata già in data 26 settembre 2005.
Ha ritenuto, dunque, che, non comprendendosi la ragione per la quale la Camera di Commercio avrebbe successivamente certificato una data di iscrizione diversa da quella del 26 settembre 2005
(ossia la data del 30 maggio 2007), il predetto documento del 28 settembre 2005 fosse irrilevante ai
9 fini del decidere in mancanza di una precisa ricostruzione dei fatti da parte del soggetto interessato,
e, in ogni caso, che non desse certezza in ordine all'iscrizione del ell'apposito ruolo dei CP_1 mediatori in epoca anteriore al 30 maggio 2007.
Ne ha fatto discendere il rigetto della domanda per difetto del requisito dell'iscrizione all'albo dei mediatori in capo all'attore in relazione agli affari conclusi per effetto della stipula dei contratti preliminari dell'8 febbraio 2006 e del 26 marzo 2007.
Siffatto convincimento non è condivisibile ad avviso della Corte.
Se è vero che il documento del 28 settembre 2005 non contiene una formale intestazione dalla quale potere evincerne la provenienza con assoluta certezza, nondimeno dall'annotazione presente in calce allo stesso si comprende che esso è stato reperito attraverso il server di “info-camere”, trattandosi all'evidenza della stampa di un documento digitale presente nell'archivio informatico della Camera di commercio (recante, peraltro, la firma digitale del difensore del a comprova della sua CP_1 più che verosimile provenienza da tale Ente e, per esso, dal suo “Dirigente superiore”.
Quanto alla natura dell'atto medesimo – che il Tribunale ha ritenuto parimenti dubbia -, rileva la
Corte che, avuto riguardo al suo tenore testuale, alla descrizione presente nell'“oggetto” e al destinatario in esso indicato, esso consiste, all'evidenza, nella notifica effettuata al a parte CP_1 della Camera di Commercio di Messina, in data 28 settembre 2005, dell'avvenuta sua iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, nella sezione unica, sia quale “agente immobiliare” che quale “agente con mandato a titolo oneroso”, a partire dal 26 settembre 2005 e, precisamente, al n.
“1043”.
In presenza di questo dato documentale chiaro, che riscontra in maniera precisa quanto dedotto dal ella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. in risposta alla relativa contestazione CP_1 di parte convenuta – di essere, cioè, iscritto all'albo dei mediatori ed abilitato all'esercizio della relativa attività sin dal 26 settembre 2005 – e che trova conferma, a sua volta, sia nel documento (all.
7 della citata memoria) comprovante il deposito presso la C.C.I.A.A. di Messina dei moduli sopra indicati (in adempimento del disposto del comma 4 dell'art. 5 legge 39/1989), sia nella specifica indicazione del numero di iscrizione anzidetto (“1043”) proprio negli atti di “conferimento incarico” del 9 dicembre 2006 e di “proposta irrevocabile di acquisto” del 12 dicembre 2006 sopra menzionati
(e dei quali si dirà meglio più avanti), non può mettersi in dubbio la circostanza che il CP_1 all'epoca delle attività per cui è causa, fosse regolarmente iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione istituito presso la Camera di commercio ai sensi dell'art. 2 della legge 39/1989, vigente ratione temporis.
10 Non può, perciò, essere condivisa la statuizione del primo Giudice di rigetto della domanda attorea relativamente agli affari conclusi per effetto dei contratti preliminari dell'8 febbraio 2006 e del 26 marzo 2007 basata sulla ritenuta carenza di prova in ordine alla iscrizione dello stesso nel ruolo degli agenti di affari in mediazione istituito dall'art. 2 della citata legge, dato che, come correttamente evidenziato dall'appellante, egli ha fornito in primo grado prova più che sufficiente della sua iscrizione in detto “ruolo” – l'unico esistente all'epoca dei predetti affari -, valendo rammentare anche, in punto di diritto, il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte secondo cui ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornirne detta prova per presunzioni (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. nn. 29506/2023; 20556/2021;
26292/2007).
Nel caso in esame, il on si è limitato ad offrire la prova per presunzioni di tale iscrizione CP_1 mediante l'indicazione del relativo dato numerico, ma ha fornito, come si è detto, più di un documento attestante adeguatamente detta iscrizione (ogni documento sopra descritto, considerato in sé e nella sua combinazione reciproca con gli altri documenti, dimostra la sua iscrizione all'albo dei mediatori al n. 1043), cosicché è da ritenere assolutamente provata la sussistenza di tale condizione dell'azione a fondamento del diritto al riconoscimento del compenso per l'attività di mediazione da lui prestata
(v. anche Cass. civ. nn. 16732/2011; 6292/2008; 10290/2007; 9380/2002; 2135/2000).
Nessuna contraddizione è ravvisabile, diversamente dall'opinione del Tribunale, tra l'iscrizione del el ruolo anzidetto avvenuta il 26 settembre 2005, da una parte, e la circostanza che dal CP_1 certificato storico della C.C.I.A.A. di Messina del 3 marzo 2012 (prodotto in atti) risulterebbe una diversa data di iscrizione.
A ben vedere, infatti, si tratta di due iscrizioni del tutto differenti, come anche giustamente fatto notare dall'appellante, dato che la prima riguarda il ruolo di cui all'art. 2 della legge 39/1989 - condizione necessaria per il riconoscimento del diritto alla provvigione all'epoca dei fatti (e sino a tutto il 2010)
-, laddove la seconda, invece, concerne l'iscrizione dell'impresa individuale del nel CP_1
Registro delle imprese (di cui alla legge n. 580/1993, art.8, in combinato con l'art. 2188 c.c.) con la qualifica di “piccolo imprenditore” - e segnatamente nella “sezione speciale” -, iscrizione che è obbligatoria per tutti coloro che svolgono attività economica in forma imprenditoriale, anche quale impresa individuale, avente una funzione distinta da quella dell'iscrizione all'albo dei mediatori, quanto meno sino alla sua soppressione avvenuta con l'art. 73 del D. lgs. n. 58/2010 (in epoca successiva, perciò, ai fatti per cui è causa).
11 Giova ribadire, infatti, che, come anche ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. nn.
762/2014; 10205/2011; 16147/2010), solo con l'art. 73 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – entrato in vigore l'8 maggio 2010 – è stato soppresso il ruolo dei mediatori previsto dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, essendo stato prescritto che l'attività di mediazione sia assoggettata a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente (che previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative – R.E.A. - assegnando loro la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla legge n. 39 del 1989).
Tale modifica, però, non rileva ratione temporis nel presente giudizio, dove l'attore ha agito per il riconoscimento di compensi relativamente ad attività di mediazione svolta (secondo la sua prospettazione) in periodi tutti antecedenti all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, per la quale vale, dunque, solamente la sua documentata iscrizione del 26 settembre 2005 al n. 1043 del ruolo medesimo, senza che abbia rilievo specifico l'iscrizione dell'impresa individuale del CP_1 nella sezione speciale del Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Messina in data 30 maggio
2007, che – va precisato comunque – in sé non smentisce, né confligge con la circostanza (qui imprescindibile) dell'iscrizione del ell'albo dei mediatori, avvenuta il 26 settembre 2005, CP_1 di esclusivo interesse in questa sede, trattandosi di due ambiti diversi.
Né coglie nel segno l'argomento di parte appellata secondo cui i documenti nn. 6 e 7 allegati alla memoria istruttoria suddetta riguarderebbero, al più, il personalmente, che non sarebbe CP_1 parte in causa, e non già la di che risulta iscritta nel Registro delle imprese CP_1 Controparte_1 solo dal 30 maggio 2007, alla quale unicamente sarebbe riferibile l'attività di mediazione oggetto di causa.
Se, infatti, è innegabile che il a sempre dedotto, sin dall'atto di citazione introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado, che l'attività di mediazione per cui è causa è stata svolta da lui, quale titolare dell'impresa individuale nondimeno deve ribadirsi che, come già rilevato più sopra, l'impresa CP_1 individuale, sotto l'aspetto sostanziale (oltre che processuale), non presenta alcuna soggettività o autonoma imputabilità, distinta da quella del suo titolare.
Circostanza, questa, che implica evidentemente che quando, come nella specie, l'attività di mediazione sia svolta in forma di impresa individuale, è necessaria ma sufficiente, ai fini del diritto al pagamento della provvigione, l'iscrizione al ruolo dei mediatori esclusivamente del suo titolare che in concreto abbia svolto l'attività medesima.
Siffatta interpretazione, d'altra parte, appare essere quella maggiormente conforme al disposto dell'art. 3, comma quinto, della legge n. 39/1989 (qui applicabile ratione temporis) che prescrive
12 l'iscrizione all'albo dei mediatori per tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, nulla prevedendo, invece, in ordine all'iscrizione delle imprese stesse.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, particolarmente eloquente nel caso che ci occupa, secondo cui, ancorché tutti coloro che esercitano l'attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell'apposito ruolo professionale, a norma dell'art. 3, comma quinto, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, tuttavia a mente dell'art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, in caso di esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest'ultima è preposto a tale ramo di attività. Con la conseguenza che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati ed impegnativi per l'ente da cui dipendono;
essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti. Ha precisato, poi, per quanto qui di specifico interesse, che tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in cui l'attività di mediazione – come nella specie - sia svolta in forma di impresa individuale (si veda in tal senso Cass. civ. n. 2389/2024).
Ne discende che, in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, deve riconoscersi esistente, valida e provata in giudizio l'iscrizione di (titolare della Parte_1 CP_1
a partire dal 26 settembre 2005 nel ruolo degli agenti di affari in mediazione presso la Camera di
Commercio di Messina al n. 1043 sia quale “agente immobiliare” (di specifico rilievo in questa sede), sia quale “agente con mandato a titolo oneroso”.
Al motivo n. 3 il più che muovere una critica alla pronuncia impugnata, espone, CP_1 reiterandole, le circostanze di fatto e gli elementi costitutivi posti a fondamento delle domande avanzate con l'atto di citazione di primo grado.
Rappresenta, in particolare, che:
• con scrittura del 9 dicembre 2006 ha ricevuto, quale titolare della incarico di mediazione CP_1 da parte di per la vendita di un complesso immobiliare sito in Milazzo alla via Parte_2
XX Settembre, riconoscendo all'agenzia anzidetta un compenso provvigionale del 5% + IVA sul prezzo di vendita;
nel contempo ha conferito alla incarico in esclusiva per CP_2 CP_1
13 la vendita dei singoli appartamenti che avrebbe realizzato a seguito della demolizione del fabbricato (allegato n. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c.);
• in data 26 marzo 2007, per il tramite della quale promissaria acquirente, ha CP_1 CP_2 stipulato un contratto preliminare di vendita con CP_4 Controparte_5 CP_6
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_12 Controparte_13
, , e per il CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 prezzo di € 440.000,00, in ordine al fabbricato a tre elevazioni f.t., con annesso terreno di pertinenza, sito in Milazzo tra la via G. Del Bono e la via XX Settembre, individuato in catasto al fg. 5 mappale 358, sub 2, 3, 4, 5 e 6 (allegato n. 2 della memoria suddetta).
A suo dire, per effetto di tale stipula, sarebbe tenuta al pagamento del compenso di CP_2 mediazione in suo favore, per un ammontare complessivo di € 44.000 + IVA, e cioè 5% del prezzo di vendita + IVA a carico della parte promissaria acquirente e altro 5% sul prezzo di vendita + IVA
a carico della parte promittente venditrice.
Controparte sarebbe, altresì, debitrice, secondo la domanda qui reiterata dal nei confronti CP_1 della del compenso provvigionale relativo alla vendita di ciascuno degli appartamenti CP_1 realizzati e realizzandi dalla stessa seguito della demolizione del fabbricato suddetto, CP_2 per i quali detta società avrebbe conferito “mandato in esclusiva” all'agenzia, da intendersi dovuto in misura pari al 5% + IVA (per la parte acquirente), oltre ad altro 5% + IVA (per la parte venditrice), sul prezzo di acquisto delle singole unità immobiliari (così testualmente descritte: 1) fg. 5 particella
1916 sub 15, venduta a al prezzo di € 225.000,00 oltre IVA in data 3 luglio Parte_4
2009 (allegato 27 della memoria istruttoria suddetta); 2) fg. 5 particella 1916 sub 10, venduta ad al prezzo di € 200.000,00 oltre IVA in data 3 settembre 2009 (allegato 26 della Parte_5 memoria medesima); 3) fg. 5 particella 1916 sub 12, venduta ad , al prezzo di € Persona_1
180.000,00 oltre IVA in data 20 luglio 2009 (allegato 28 della stessa memoria); 4) fg. 5 particella
1916 sub 11, venduta ad e al prezzo di € 135.000,00 oltre IVA Parte_6 Persona_2 in data 23 settembre 2009 (allegato 29 della memoria); 5) fg. 5 particella 1916 sub 8, venduta a
, al prezzo di € 120.000,00 oltre IVA in data 23 dicembre 2009 (allegato 30 della CP_18 memoria); 6) fg. 5 particella 1916 sub 13, venduta a al prezzo di € 140.000,00 oltre IVA CP_19 in data 4 agosto 2009 (allegato 31 della memoria); 7) fg. 5 particella 1916 sub 14, venduta ad Per_3
e al prezzo di € 330.000,00 oltre IVA in data 3 agosto 2009 (allegato 32
[...] CP_20 della memoria).
Sostiene di avere provato in giudizio - non essendoci stata, in ogni caso, contestazione sul punto - che gli immobili venduti con i suddetti atti pubblici sono stati realizzati da nell'area CP_2
14 oggetto del preliminare del 26 marzo 2007 sopra richiamato e, ancor prima, oggetto della scrittura del 12 dicembre 2006 (contenente “proposta irrevocabile di acquisto”), con la quale la predetta società ha promesso di acquistare la medesima area conferendo al mediatore in esclusiva per Parte_7 la vendita dei singoli appartamenti che avrebbe costruito.
A dire del dunque, tali unità immobiliari rientrerebbero tra quelle per le quali CP_1 CP_2 avrebbe riconosciuto, con la citata scrittura del 26 marzo 2007, la provvigione alla che –
[...] CP_1 sostiene ancora – sarebbe pari a € 133.000,00 + IVA.
Evidenzia, poi, che tramite la stessa aveva stipulato l'8 febbraio 2006 con tale CP_2 CP_1
un preliminare per l'acquisto in permuta di un terreno edificabile, sito in Milazzo, Persona_4 con accesso sia dalla via Fulci, che dalla via Libertà, individuato in catasto al fg. 12, particelle 1655,
1337 e 372; con scrittura in pari data la stessa si era obbligata a dare alla in CP_2 CP_1 esclusiva la vendita delle unità immobiliari ricadenti nel costruendo complesso edilizio, riconoscendole una provvigione del 3% sul prezzo di vendita di ciascun immobile (allegato 4 della memoria istruttoria sopra richiamata).
A suo dire, dunque, la società appellata sarebbe tenuta a pagare, in favore della il compenso CP_1 provvigionale nell'anzidetta misura percentuale 3% + IVA (per la parte acquirente), oltre ad un altro
3% + IVA (per la parte venditrice), sul prezzo di vendita di ogni singola unità immobiliare realizzata a seguito della permuta del terreno da ultimo detto, e segnatamente gli immobili di seguito descritti:
I) fg. 12 particella 2054, venduta ad e al prezzo di € 200.000,00 Controparte_21 Parte_8 oltre IVA in data 20 maggio 2008 (allegato 35 della memoria istruttoria anzidetta); II) fg. 12 particella
2055, venduta a e al prezzo di € 230.000,00 oltre IVA il 9 maggio Persona_5 Parte_9
2008 (allegato 34 della memoria ridetta); III) fg. 12 particella 2053, venduta a al Parte_10 prezzo di € 220.000,00 oltre IVA in data 7 luglio 2008 (allegato 33 della stessa memoria).
Sostiene di avere provato in giudizio - non essendovi, comunque, stata contestazione sul punto - che gli immobili venduti con i suddetti atti pubblici sarebbero quelli realizzati da seguito CP_2 del preliminare dell'8 febbraio 2006 (sopra richiamato) rientrando, perciò, tra i beni per i quali la società stessa, con la coeva scrittura dell'8 febbraio 2006, avrebbe riconosciuto alla il CP_1 compenso provvigionale.
Tale che, in forza di queste operazioni immobiliari, detto compenso sarebbe pari a € 39.000,00 +
IVA, ammontando, perciò, a complessivi € 216.000,00 + IVA (oggi al 22%) la somma totale dovuta a lui da er la sua attività di mediazione. CP_2
Ribadisce che nessun esito avrebbero avuto le numerose richieste inoltrate a controparte, nonostante la società, per il tramite del suo legale rappresentante , avesse ammesso di CP_3 Parte_11 aver conferito gli incarichi in questione, riconoscendo l'intera attività di mediazione da lui espletata,
15 nonché, seppure informalmente, il debito nei di lui confronti, pur avendo sempre rinviato, però, il pagamento delle relative somme.
Insiste, perciò, per il riconoscimento dell'an e del quantum del compenso provvigionale per la suddetta attività di mediazione immobiliare.
Col quarto motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto le dichiarazioni di cui alle scritture dell'8 febbraio 2006 e del 26 marzo 2007 non idonee ad assurgere a fonte dell'obbligazione: obietta che tali documenti, ritualmente prodotti in primo grado (allegati 2 e 3 dell'atto di citazione e
2 e 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 2 aprile 2012), unitamente alla restante documentazione (anch'essa ritualmente prodotta), dimostrerebbero l'espletamento dell'attività di mediazione da parte della in favore della convenuta società, fondando il preteso diritto al CP_1 pagamento della provvigione e l'importo della stessa.
Evidenzia, in particolare, che nella scrittura privata del 26 marzo 2007, all'articolo 5, è scritto che “i sottoscritti ( e precisano che, per l'operazione di cui al presente preliminare di Pt_2 CP_2
Con vendita, si sono avvalse dell'agenzia immobiliare denominata di AN e che Parte_1
“al riguardo, le parti convengono che restano a carico della parte acquirente (ossia di CP_2 tutte le spese per la suddetta attività di mediazione”.
Nella scrittura privata dell'8 febbraio 2006 (stipulata da e dalla , invece, è CP_2 CP_1 scritto che “in data odierna, la società ha sottoscritto un preliminare, per l'acquisto in CP_2 permuta di un terreno, sito in Milazzo, località San Pietro, con accesso sia dalla via L. Fulci, che dalla via Libertà, in catasto rappresentato dalle particelle 1655, 1337 e 372 del foglio 12” e che “tale accordo è stato effettuato con l'intermediazione della agenzia di ciò CP_1 Pt_1 Parte_1 premesso, il sig. , n.q. di legale rappresentante di in pagamento Controparte_22 CP_2 delle spettanze di competenza dell'agenzia per la conclusione dell'operazione, si obbliga di dare in esclusiva la vendita delle unità immobiliari di pertinenza della società, ricadenti nel costruendo complesso edilizio, alla detta agenzia, riconoscendo alla stessa una provvigione del 3% sul prezzo di vendita”.
Si tratterebbe, dunque, di documenti che, a suo dire, farebbero piena prova delle obbligazioni per cui
è causa, contestando l'appellante ogni avversa deduzione circa la presunta “ineseguibilità” e/o
“risoluzione” del contratto preliminare del 26 marzo 2007, circostanza che, peraltro, a suo dire, sarebbe a lui inopponibile.
Col quinto motivo il si duole della mancata ammissione delle richieste istruttorie CP_1 formulate in prime cure.
Sostiene che la causa sarebbe documentalmente provata, ma insiste, ove occorra integrare la prova, nelle richieste istruttorie già articolate nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. in
16 data 2 aprile 2012 (più volte richiamata sopra), rigettate dal Tribunale con ordinanza del 6 dicembre
2012.
In particolare, reitera la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_2
e, in caso di esito anche solo parzialmente negativo, l'ammissione della prova per testi sulle medesime circostanze, con i testi già indicati nella memoria anzidetta;
chiede, inoltre, l'ordine di esibizione ex art. 210 e ss. c.p.c. e/o le informazioni ex art. 213 e ss. c.p.c. alla Camera di Commercio di Messina, la verificazione delle scritture disconosciute ex adverso e relativa c.t.u., nonché c.t.u. tecnica e c.t.u. fonica sul CD (come si è riportato già più sopra).
I motivi, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, meritano parziale accoglimento nei termini di cui si dirà appresso.
In diritto vale premettere che, secondo più che consolidata interpretazione giurisprudenziale del
Giudice di legittimità, il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un “affare”, con tale espressione dovendosi intendere il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioè, in virtù del quale sia costituito un vincolo che dà diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, rientrandovi anche la stipulazione di un contratto preliminare, sempre che si tratti di preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti (tra le tante v. Cass. civ. nn. 20132/2022; 11776/2019; 22273/2010;
22000/2007; 18779/2005; 15161/2004; 12022/2002; 4111/2001; 13132/1997).
Tanto premesso in iure, in punto di fatto occorre partire dalle allegazioni di cui alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che sono state puntualmente ribadite al n. 3 dell'atto di appello (come sopra riportato), non senza prima avere esaminato l'eccezione di prescrizione reiterata da parte appellata nella comparsa di costituzione (eccezione tempestivamente formulata in primo grado dalla convenuta con comparsa depositata il 31 ottobre 2011, entro il termine di veti giorni prima della udienza di comparizione indicata in citazione nel 24 novembre 2011).
La in particolare, sin dal predetto atto di costituzione nel giudizio di primo grado ha Parte_12 eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2950 c.c. del diritto del al pagamento della CP_1 provvigione, deducendo che tra le date dell'8 febbraio 2006 e, rispettivamente, del 26 marzo 2007 e quella di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (28 giugno 2011) era decorso abbondantemente il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2950 c.c., con conseguente estinzione del preteso diritto al compenso azionato dall'attore.
La stessa è stata ribadita ex art. 346 c.p.c. in questa sede.
17 Essa non merita accoglimento, in quanto risulta depositata in giudizio, in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 2 aprile 2012 (allegati dal n. 9 al n. 20), una serie di lettere raccomandate con avviso di ricevimento inviate con cadenza infra-annuale dal CP_1 quale titolare della R.E.S., al legale rappresentante di , CP_2 Controparte_22 regolarmente a lui recapitate, per richiedere il pagamento dei compensi provvigionali per cui è la presente causa;
e ciò a partire dal 26 novembre 2007 (missiva ricevuta dal in pari data); poi
CP_3 il 27 ottobre 2008 (ricevuta dal il 3 novembre 2008); poi il 1° settembre 2009 (ricevuta dal
CP_3 il 4 settembre 2009); poi, ancora, il 20 aprile 2010 (ricevuta dal il 30 aprile 2010) e
CP_3 CP_3 il 16 ottobre 2010 (ricevuta sempre dal il 20 ottobre 2010), sino alla domanda giudiziale del
CP_3
28 giugno 2011.
Il tutto, evidentemente, con effetto interruttivo del decorso del termine annuale suddetto, senza che, peraltro, la convenuta in primo grado (odierna appellata) abbia obiettato alcunché di specifico avverso la puntuale e documentata replica formulata sul punto dall'attore nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Venendo ora al merito della domanda di riconoscimento del diritto alla provvigione e di condanna della al suo pagamento in favore del titolare della rileva la Corte, CP_2 CP_1 CP_1 anzitutto, l'opportunità di distinguere tra la pretesa attività di mediazione riguardante l'operazione cui si riferiscono il preliminare di compravendita del 26 marzo 2007 (relativo al fabbricato a tre elevazioni f.t., con annesso terreno di pertinenza, sito in Milazzo tra la via G. Del Bono e la via XX
Settembre, individuato in catasto al fg. 5 mappali 358 sub 2, 3, 4, 5 e 6) e le compravendite delle singole unità immobiliari elencate sopra ai nn.
1-7 del terzo motivo di appello, da una parte, e quella relativa al preliminare dell'8 febbraio 2006 (concernente il terreno edificabile sito in Milazzo, con accesso sia dalla via Fulci sia dalla via Libertà, individuato in catasto al fg. 12, particelle 1655, 1337
e 372) e le vendite delle singole unità immobiliari sopra indicate (sempre al terzo motivo) ai numeri da I) a III), dall'altra.
Orbene, per quanto concerne il primo segmento di attività, il a fondamento della propria CP_1 pretesa, ha depositato:
• il modulo precompilato del 9 dicembre del 2006 (allegato n. 1), dal quale risulta che Parte_2
ha conferito incarico alla i procurare un acquirente per l'immobile sito in Milazzo,
[...] CP_1 via XX Settembre n. 37, alle condizioni in esso indicate, tra cui il riconoscimento all'agente immobiliare di un compenso provvigionale pari al 5% più IVA sul prezzo di vendita da corrispondere da parte del venditore all'agente immobiliare alla data convenuta per il pagamento
18 di cui al punto 6a) oppure, in mancanza di questa, entro trenta giorni dalla data di accettazione della proposta di acquisto (si veda, in particolare, l'art. 3 dell'atto);
• il modulo precompilato del 12 dicembre 2006 (allegato n. 1) dal quale emerge che
[...]
, nella sua qualità di amministratore unico di ha formalizzato, per il CP_3 CP_2
“tramite dell'agenzia di mediazione immobiliare R.E.S. di AN UC Sindoni”, proposta irrevocabile di acquisto del menzionato immobile, al prezzo di € 430.000,00, riconoscendosi alla stessa mediatrice un compenso provvigionale pari al 5% più IVA sul prezzo di acquisto che il proponente si è impegnato a versare alla data prevista per il primo versamento di cui al punto 3b) dello stesso atto o, in mancanza di questo, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della proposta medesima (si veda l'art. 8 dell'atto);
• copia autentica del preliminare di vendita del 26 marzo 2007, da cui si ricava che CP_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , CP_10 Controparte_11 Parte_2 Parte_3 Controparte_12
, , , e Controparte_13 CP_14 Controparte_15 Controparte_16 [...]
(comproprietari) hanno promesso di vendere e trasferire a in persona CP_17 CP_2 dell'A.U. e legale rappresentante p.t. , per il prezzo di € 440.000,00, tutto Controparte_22 ed intero il fabbricato a tre elevazioni f.t., con annesso terreno di pertinenza, sito in Milazzo tra la via Gen. Del Bono e la via XX Settembre, individuato in catasto al fg. 5 mappali 358 sub 2, 3, 4,
5 e 6.
Secondo la prospettazione del come si è riportato sopra, l'attività di mediazione per la CP_1 quale si pretende il compenso troverebbe titolo, anzitutto, nell'incarico conferitogli da Per_6 con la scrittura del 9 dicembre del 2006 e nella proposta irrevocabile di acquisto formulata
[...] il 12 dicembre 2006 da sfociati, poi, grazie alla sua opera di mediazione, nella stipula CP_2 del predetto contratto preliminare tra quest'ultima società e (più gli altri promittenti Parte_2 venditori) il 26 marzo 2007, per effetto della quale sarebbe, perciò, maturato il diritto al compenso in suo favore nella misura di € 44.000 + IVA pari al 5% (dovuto da parte acquirente) + 5% (dovuto da parte alienante), oltre IVA, sul prezzo di acquisto, alla cui corresponsione si sarebbero impegnati, rispettivamente, all'atto di conferimento dell'incarico (9 dicembre 2006) e Parte_2 ella proposta irrevocabile di acquisto del 12 dicembre 2006. CP_2
Detto importo – a dire del – gli sarebbe dovuto per intero dalla dato che CP_1 CP_2
(come si è riportato testualmente sopra) nel preliminare anzidetto le parti hanno convenuto che tutte le spese per la suddetta attività di mediazione sarebbe state a carico della parte acquirente.
Questa domanda è accoglibile nei termini di cui si dirà.
19 Lo svolgimento dell'attività di mediazione da parte della in relazione all'operazione sfociata CP_1 nel preliminare di vendita del 26 marzo 2007 risulta adeguatamente dimostrata da ciascuno dei tre documenti sopra illustrati, considerati in sé ed in combinazione tra loro.
Il primo – quello del 9 dicembre 2006 –, redatto su un modulo il cui frontespizio reca il logo e l'intestazione della nel quale figura, tra l'altro, il predetto numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. CP_1 di Messina, 1043), sottoscritto da entrambe le parti, prova incontestabilmente il conferimento dell'incarico all'agenzia immobiliare del sino a tutto il 31 dicembre 2007, da parte di CP_1
(comproprietario dell'immobile di cui al predetto contratto preliminare), in via Persona_6 esclusiva, per il reperimento di un acquirente del fabbricato con annesso terreno dia via XX Settembre sopra descritto alle dettagliate condizioni previste espressamente nello stesso (alla cui lettura qui si rimanda per brevità); con esso, per ciò che interessa specificamente in questa sede, è stato pattuito il compenso per la mediazione pari al 5% +IVA sul prezzo di vendita, da corrispondere dal venditore nei termini di cui si è già detto sopra.
Il secondo – quello del 12 dicembre 2006 -, redatto sempre su un modulo il cui frontespizio reca il logo e l'intestazione della (con gli altri dati identificativi dell'agenzia, tra cui il predetto CP_1 numero di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, 1043), dimostra incontestabilmente che , nella sua qualità di Amministratore Unico di ha Controparte_22 CP_2 formulato proposta irrevocabile di acquisto del fabbricato con annesso terreno di cui all'incarico di mediazione conferito alla dal;
la proposta reca in calce la firma del del CP_1 Pt_2 CP_1
n.q.. CP_3
Tra le varie condizioni pattuite, al n. 8, è previsto, per quanto qui di specifico interesse, l'impegno di quest'ultimo a pagare in favore del primo la provvigione nella misura del 5% +IVA sul prezzo di acquisto (come si è riportato sopra).
Giova a questo punto evidenziare che nel costituirsi in primo grado, ha disconosciuto Parte_12 la firma apposta sul predetto documento (“promessa irrevocabile di acquisto”) del 12 dicembre del
2006, prodotto in copia da controparte, nonché la sua conformità all'originale (aggiungendo anche, come si vedrà più avanti, che, ove l'originale del documento, eventualmente prodotto da controparte, avesse presentato, come la fotocopia, l'aggiunta a penna “PROGETTAZIONE E VENDITE ESC”, avrebbe proposto querela di falso).
A fronte di tale disconoscimento, il a formulato istanza di verificazione, che, però, non CP_1 ha avuto seguito in primo grado.
Nondimeno la Corte rileva che il “disconoscimento” enunciato da parte convenuta non è affatto idoneo, così come formulato, ad inficiare la valenza probatoria del documento di che trattasi, essendo stato effettuato in maniera oltremodo generica, mediante una mera formula di stile quale (si riporta
20 testualmente dalla comparsa di costituzione in primo grado) “contesta la validità della scrittura del
12/12/2006 trattandosi di fotocopia e non di originale;
(…) disconosce, intanto, la sua sottoscrizione
e/o la conformità all'originale della detta fotocopia, ai sensi dell'art. 2719 c.c.” (così a pag. 5 della comparsa di costituzione).
È noto, in punto di diritto, che secondo granitico insegnamento della Suprema Corte, se è vero che il disconoscimento della scrittura privata non richiede formule solenni, tuttavia esso deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo: la contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo (v. ex multis Cass. civ. nn. 17313/2021; 18042/2014; 12448/2012; 24456/2011).
Sulla stessa linea interpretativa il Giudice nomofilattico ha di recente ribadito che l'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (così Cass. civ. n. 19850/2024).
In tema, poi, di disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica – di specifico rilievo nel caso che ci occupa – la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, perché sia validamente effettuato e idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, esso necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cass. civ., nn. 7240/2019; 3620/2010).
E una tale specificità non si rinviene, invero, nel disconoscimento operato dalla società appellata nel caso di specie, fermo restando quanto si è detto più sopra sull'estrema genericità, comunque, della dichiarazione di disconoscimento medesima.
Ne deriva che esso non può reputarsi idoneo a mettere in discussione la valenza probatoria del documento del 12 dicembre 2006, che va, perciò, ribadita qui con certezza.
21 Continuando nella disamina degli elementi probatori acquisiti in merito all'operazione immobiliare relativa al fabbricato con annesso terreno di via XX settembre di Milazzo, viene in rilievo, poi, il preliminare di vendita stipulato tra (oltre agli altri comproprietari) e Parte_2 CP_2 nel quale risulta fissato il prezzo di vendita in € 440.000,00: in esso, tra le altre previsioni contrattuali, all'art. 5, terzo capoverso, si legge testualmente (per quanto qui di specifico interesse): “i sottoscritti precisano che per l'operazione di cui al presente preliminare di vendita si sono avvalse dell'agenzia immobiliare denominata RES DI AN CA SINDONI”; all'ultimo capoverso, è detto: “al riguardo le parti convengono che restano a carico della parte acquirente tutte le spese per la suddetta attività di mediazione”.
Comprovato è, allora, sulla base di tali evidenze documentali, oltre che in virtù della stretta successione temporale degli atti di riferimento, che la “conclusione dell'affare” (stipula del preliminare del 26 marzo 2007) che ha riguardato l'immobile di Milazzo, via XX settembre, tra i comproprietari dello stesso e è avvenuta per effetto diretto dell'intervento del CP_2 mediatore titolare della deponendo tutti gli atti anzidetti nel senso Parte_1 CP_1 che tra la sua opera mediatrice e la stipula del contratto medesimo è sussistito quel necessario nesso di causalità adeguata in virtù del quale può senz'altro riconoscersi in suo favore il diritto al compenso provvigionale, essendo stato determinante l'apporto eziologico del titolare della CP_1 CP_1 ai fini del perfezionamento dell'accordo tra le due parti anzidette, le quali sono state messe in contatto tra loro proprio grazie all'attività mediatrice dell'odierno appellante (cfr. Cass. civ. nn. 403/2024;
3165/2023).
D'altra parte, sono esse stesse ad affermare espressamente – come si è detto più sopra - nel contratto che “per l'operazione di cui al preliminare” in questione “si sono avvalse dell'agenzia immobiliare” del CP_1
Non vale in senso contrario l'argomento di parte appellata (già dalla stessa formulato in primo grado) secondo cui la pretesa di controparte, fondata sul preliminare del marzo 2007, sarebbe infondata non essendo l'affare giunto alla sua conclusione preventivata.
in particolare, ha eccepito che la promessa di vendita de qua sarebbe stata ineseguibile CP_2 al momento della sua stipulazione, poiché sottoposta alla specifica condizione della liberazione del bene dalle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, da effettuare da con Controparte_8 conseguente automatica risoluzione del contratto nel caso di non avveramento della stessa, giusta clausola di cui all'art. 4 dello stesso, essendosi, poi, il preliminare risolto per via della mancata liberazione suddetta.
In particolare, ha rappresentato la convenuta che alcuni dei promittenti venditori, ossia Parte_3
e , con missiva del 9 ottobre 2007 (depositata in
[...] Controparte_12 Controparte_13
22 atti), allo scadere del termine fissato nel preliminare per tale adempimento, avevano manifestato la loro volontà di attivare la clausola e di risolvere, quindi, il preliminare, tanto che a on CP_2 sarebbe rimasto altro se non prendere atto dell'avvenuta risoluzione del contratto stesso.
Ora, osserva la Corte che la clausola di cui all'art. 4 del preliminare – che ha previsto che qualora entro il termine del 30 settembre 2007 non avesse provveduto a liberare l'immobile Controparte_8 dalle iscrizioni pregiudizievoli indicate nello stesso articolo, il preliminare si sarebbe dovuto ritenere definitivamente e totalmente risolto – può qualificarsi in termini di condizione risolutiva o di clausola risolutiva espressa, la cui apposizione al preliminare non pregiudica, però, il diritto del mediatore alla provvigione, dato che, come si è detto più sopra, siffatto diritto sorge al momento della “conclusione dell'affare”, costituendo “affare” ai sensi dell'art. 1754 c.c. qualsiasi - purché univoca e concludente
- operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra due parti, ivi compresa la stipula di un contratto preliminare, indipendentemente dal fatto che si addivenga o meno, nel prosieguo, alla stipula del definitivo e dal motivo per cui la stipula del definitivo non ci sia stata (da ultimo v. Cass. civ. n. 7394/1924; 2359/2024; 34850/2023).
Viene in rilievo, a tal uopo, il disposto dell'art. 1757 c.c., in virtù del quale se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge se e nel momento in cui si verifica la condizione, mentre laddove vi sia apposta una condizione risolutiva – quale, nella specie, quella prevista nel citato art.
4 - il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione stessa.
Ciò in quanto quello che conta ai fini dell'insorgenza del diritto al compenso è – va rimarcato – il fatto che, grazie all'opera del mediatore, tra le parti messe in contatto da lui si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione oppure anche per la risoluzione del contratto stesso (cfr. sul punto Cass. civ. nn. 20132/2022; 13260/2009).
Riconosciuta, dunque, fondata nell'an la pretesa del in relazione all'operazione definita CP_1 col preliminare del 26 marzo 2007, per la determinazione della misura della provvigione occorre fare riferimento, oltre che a quanto previsto dalle parti ( nell'incarico di mediazione Controparte_23 medesima (del 9 dicembre 2006), anche a quanto pattuito dalle parti della scrittura del 12 dicembre
2006 ( , nella quale la società proponente (odierna appellata) ha dato atto Controparte_24 espressamente, in premessa, di avvalersi del “tramite dell'agenzia di mediazione immobiliare
, avendo poi, all'art. 8, dichiarato di “riconoscere ed accettare la mediazione dell'AGENTE CP_1
IMMOBILIARE” a favore del quale si è impegnata “a versare la provvigione del 5% + IVA sul prezzo di acquisto”.
Il ricorso alla misura pattizia del compenso risponde alla gerarchia delle fonti stabilite dal legislatore all'art. 1755, comma 2, c.c., secondo il quale solo qualora le parti non abbiano stabilito la misura
23 della provvigione (ma non è il caso di specie), essa dovrà essere determinata in base alle tariffe o, in mancanza, agli usi, o, ancora, dal giudice secondo equità.
In virtù di tale criterio, essendo stato stabilito dalle parti che il compenso del mediatore CP_1 titolare della fosse pari al 5% del prezzo di vendita dell'immobile e considerato che il prezzo CP_1
è stato pattuito nel preliminare nella misura di € 440.000,00, come si è detto, la provvigione ammonta a € 22.000,00 oltre IVA.
Tale importo è dovuto da nei cui soli confronti il credito è stato azionato nel presente CP_2 giudizio, non potendosi, invece, accogliere la domanda del ribadita in questa sede, di CP_1 pagamento dell'importo complessivo di € 44.000 (oltre IVA), ossia € 22.000 (+ IVA) per la parte promissaria acquirente (odierna convenuta/appellata) e € 22.000 (+ IVA) per la parte promittente venditrice ( + altri), dato che a norma del primo comma dell'art. 1755 c.c. “il Parte_2 mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Nel caso in esame, come si è detto, sussiste senz'altro quest'ultimo presupposto, essendo un dato comprovato che alla stipula del preliminare del marzo 2007 si è giunti proprio per effetto dell'opera di mediazione del essendo ciò stato, peraltro, riconosciuto da entrambe le parti dell'affare. CP_1
Ciò detto, è principio pacifico nell'interpretazione giurisprudenziale che il diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento, dà luogo a due crediti distinti, i quali possono anche essere fatti valere in separati giudizi (così Cass. civ. nn. 28269/2019; 30730/2018; 1668/2005).
Nel presente giudizio il ha agito solo nei confronti di una delle parti dell'affare – ossia CP_1
– verso la quale ha richiesto in via principale il pagamento del compenso dovuto non CP_2 solo dalla stessa, ma anche dai promittenti venditori ( + gli altri sopra indicati); ciò Parte_2 in virtù della clausola contenuta nel preliminare (art. 5), al quale non ha preso parte il CP_1 secondo cui (testualmente) “le parti convengono che restano a carico della parte acquirente tutte le spese della suddetta attività di mediazione”.
La Corte ritiene, però, che dal contenuto di tale pattuizione non si evinca con chiarezza la volontà dei contraenti il preliminare di derogare alla regola codicistica di cui al primo comma dell'art. 1755 c.c.
- che pone a carico di ciascuna delle parti dell'affare il pagamento del compenso provvigionale - come interpretata dal diritto vivente della Suprema Corte - nel senso, cioè, che trattasi due crediti distinti azionabili anche in separati giudizio -, dato che la locuzione usata nel preliminare “tutte le spese della suddetta attività di mediazione” non esprime in maniera univoca e certa la volontà dei contraenti di porre a carico esclusivo di in deroga alla previsione legislativa di cui CP_2
24 all'art. 1755, comma 1, c.c., il pagamento del compenso dovuto al mediatore, sia quello posto ex lege
a suo carico, che quello da versare dall'altra parte del contratto ai sensi della stessa norma citata.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che nella nozione (per vero, generica) di “tutte le spese” di cui alla predetta clausola le parti abbiano inteso includere anche i compensi della mediazione, in punto di diritto potrebbe configurarsi nella fattispecie un'ipotesi di “accollo” cd. “interno” da parte di del debito di (e degli altri promittenti venditori) per il compenso CP_2 Parte_2 provvigionale da loro dovuto in favore del titolare della istituto non previsto dal CP_1 CP_1 codice civile (che all'art. 1273 c.c. prevede solo l'accollo esterno), il quale, com'è noto, non produce alcun effetto giuridico nei confronti del creditore medesimo, che, pertanto, in quanto estraneo all'accordo, non acquista nessun diritto verso il terzo.
Si ha accollo cd. interno o semplice, infatti, quando il terzo si impegna a tenere il debitore indenne dal peso dell'obbligo senza assumere il debito di fronte al creditore, il quale non può, quindi, da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione; con la conseguenza che l'accollante, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accollo (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. nn.
25159/2024; 38225/2021; 4604/2000; 8044/1997).
Nel caso in esame, perciò, anche a voler ritenere sussistente un'ipotesi di accollo da parte di CP_2 del debito dei MO (e degli altri promittenti venditori) verso il er il compenso
[...] CP_1 provvigionale loro dovuto a quest'ultimo in relazione alla mediazione conclusasi col preliminare del
26 marzo 2007, non avendo il artecipato alla stipula del preliminare contenente la clausola CP_1 suddetta e non avendo, conseguentemente, l'accollante assunto il debito dei MO (+ altri) di fronte a lui, l'accollo, in quanto atto meramente “interno” non riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1273 c.c., non ha prodotto alcun effetto giuridico nei confronti del mediatore CP_1
(creditore).
Con la conseguenza che la sua pretesa di pagamento (anche) della somma di € 22.000,00 + IVA dovuta a titolo di provvigione dai (+ altri) quali promittenti venditori avanzata nei confronti Pt_2 di non è accoglibile, non avendo egli acquistato alcun diritto verso quest'ultima per CP_2 effetto della clausola di che trattasi (si veda anche Cass. civ. n. 3479/1979).
L'odierna appellata è tenuta, perciò, a corrispondere solo la sua parte di provvigione, nella misura convenuta del 5% + IVA sul prezzo di acquisto dell'immobile oggetto del preliminare, pari, come si
è detto, a € 22.000,00 (+ IVA).
Su tale importo sono dovuti gli interessi al saggio legale a decorrere dalla data del 26 novembre 2007, di ricezione da parte del ( della prima lettera raccomandata di cui si CP_3 Controparte_25
è detto sopra, valevole come costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., trattandosi - quella
25 verso il mediatore - di un'obbligazione non di valore ma di valuta, in relazione alla quale sono dovuti gli interessi dal giorno della mora, e non anche la rivalutazione, pur chiesta dall'attore, la quale può essere riconosciuta, ai sensi del citato art. 1224 c.c., comma 2, soltanto se il danneggiato alleghi e provi il maggior danno, non allegato, né provato nel caso di specie (cfr. Cass. civ. nn. 22322/2007;
186/1982).
Non merita accoglimento invece, ad avviso della Corte, per le ragioni di cui appresso, la richiesta di pagamento: a) della somma di € 133.000 + IVA (o, in subordine, € 66.500 + IVA) a titolo di compenso per la pretesa mediazione attuata con riferimento alle vendite dei n. 7 immobili costruiti da CP_2
a seguito della demolizione del fabbricato di via XX Settembre, né b) della somma di € 39.000
[...]
+ IVA (o, in subordine, di € 19.500 + IVA) a titolo di compenso provvigionale per l'attività di mediazione relativa alla vendita “in esclusiva” delle tre unità immobiliari costruite sul terreno edificabile oggetto della permuta dell'8 febbraio 2006.
Quanto alla prima (sub a), come si è accennato più sopra, il ha sostenuto che CP_1 CP_2 sarebbe debitrice verso di lui dell'importo di € 133.000 (+ IVA) quale compenso provvigionale
[...] relativo all'attività di mediazione dalla svolta in ordine alla vendita di ciascuno degli CP_1 appartamenti realizzati dalla stessa società a seguito della demolizione del fabbricato di via XX
Settembre oggetto del preliminare del marzo 2007 (segnatamente le sette unità immobiliari indicate nel dettaglio sopra, identificate in catasto al foglio 5 particella 1916 sub 15, 10, 12, 11, 8, 13 e 14, i cui atti di vendita sono stati prodotti dal n allegato alla memoria del 2 aprile 2012, ai nn. CP_1
27, 26, 28, 29, 30, 31 e 32).
Assume che per tali vendite egli, quale titolare della avrebbe avuto conferito da CP_1 CP_2 incarico “in esclusiva” secondo quanto risulterebbe dalla prodotta documentazione, con la previsione di un compenso pari al 5% (+IVA) sul prezzo di vendita di ciascuno degli appartamenti suddetti;
in particolare, tale conferimento si evincerebbe, a suo dire, dall'espressione “PROGETTAZIONE E
VENDITE ESC”, aggiunta a penna in uno spazio vuoto dell'art. 8 del citato modulo del 12 dicembre
2006 contenente la “promessa irrevocabile di acquisto” formulata dall'A. U. della CP_2
Va detto subito che la società convenuta, costituendosi in primo grado, ha riconosciuto solamente che la aveva “garantito la fattibilità dell'affare, la piena e libera disponibilità del bene da parte CP_1 dei promittenti venditori, la inesistenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli”, avendo proposto ad essa “l'acquisto dell'immobile in Milazzo di proprietà di e coeredi per il prezzo Parte_2 di € 430.000,00” ed avendo predisposto il “correlato atto di promessa, integrandolo negli spazi bianchi secondo le raggiunte intese” (pag. 2 della comparsa di costituzione in primo grado).
26 Ha negato, invece, di aver conferito alla incarico “in esclusiva” per la vendita dei singoli CP_1 appartamenti che avrebbe realizzato a seguito della demolizione del fabbricato oggetto del preliminare: a tal riguardo, la convenuta, dopo avere disconosciuto, come si è accennato sopra, la firma apposta sul documento del 12 dicembre del 2006 prodotto in copia dal e la sua CP_1 conformità all'originale, ha, in ogni caso, rappresentato che, ove l'originale del documento eventualmente depositato da controparte avesse presentato, come la fotocopia, l'aggiunta a penna della annotazione “PROGETTAZIONE E VENDITE ESC”, avrebbe proposto querela di falso (cosa, poi, non avvenuta).
Orbene, ribadite le considerazioni sopra illustrate circa la genericità ed inidoneità del disconoscimento operato dalla convenuta, deve evidenziarsi comunque che, anche a volere ritenere autentica l'espressione letterale “progettazione e vendite esc” aggiunta a penna nel modulo dattiloscritto della proposta irrevocabile di acquisto del 12 dicembre 2006 (al punto n. 8), dalla stessa non può evincersi la prova del conferimento al titolare della dell'incarico di CP_1 CP_1 mediazione in relazione alla vendita dei singoli appartamenti costruiti da a seguito CP_2 della demolizione del fabbricato di cui al preliminare del 17 marzo 2007.
L'annotazione anzidetta, infatti, è troppo laconica e non adeguatamente contestualizzata per poterla riferire univocamente all'incarico di vendita in esclusiva degli appartamenti realizzandi da CP_2 dopo la demolizione del fabbricato di via XX Settembre, come invece vorrebbe l'appellante,
[...] oltre al fatto che l'espressione “esc” rimane monca e non può, come tale, essere letta necessariamente come “esclusiva”, potendo significare anche “escluse” o simili;
in ogni caso, come giustamente osservato dalla convenuta/appellata, non si vede in che modo l'attività di “progettazione” (parola presente anch'essa in detta aggiunta a penna) potrebbe essere attribuita all'agenzia immobiliare del che si occupa solo di “mediazione” e non anche di progettazione, appunto. CP_1
L'aggiunta a penna, sul documento, della suddetta espressione non può, in altri termini, ritenersi in sé sufficiente a dimostrare il conferimento dell'incarico di vendita in esclusiva delle n. 7 unità immobiliari suddette, vieppiù in assenza di ulteriori elementi che depongano in tal senso ed a fronte della specifica contestazione, sul punto, di CP_2
Né nell'atto di conferimento dell'incarico del 9 dicembre 2006 esiste alcuna clausola che preveda tale tipo di attività conferita in esclusiva al - nemmeno accennata all'art. 12 dell'atto che CP_1 stabilisce analiticamente gli “obblighi dell'agente immobiliare”, né in altre parti dell'atto -, né tanto meno in quello del 12 dicembre 2006 (eccetto che scarna espressione aggiunta a penna di cui si è detto), né nel preliminare di vendita del 26 marzo 2007 è contenuto alcun minimo riferimento a tale pretesa attribuzione in esclusiva all'agenzia immobiliare del ell'incarico di mediazione CP_1 per la vendita dei singoli appartamenti di che trattasi.
27 Vengono in rilievo, poi, in senso contrario all'assunto attoreo, i testi dei singoli contratti di vendita delle unità immobiliari de quibus che sono stati prodotti in atti dal allegati da 26 a 32 della CP_1 memoria).
Dal loro contenuto testuale non solo non si evince affatto che la relativa vendita sia stata conclusa per il tramite dell'apporto eziologico del mediatore titolare della ma risulta addirittura CP_1 CP_1 attestata la circostanza contraria, che, cioè, essi sono stati stipulati, tutti, senza l'opera di qualsivoglia agenzia immobiliare e/o mediatore.
All'art. 3 di ognuno degli atti di cui agli allegati 26, 27, 28, 29 e 30 si legge, infatti, che le parti hanno dichiarato espressamente che “per l'operazione di cui al presente atto non si sono avvalse di agenzie immobiliari”, e nei restanti due atti si legge (parimenti) la seguente dichiarazione delle parti: rispettivamente, nell'atto del 4 agosto 2009 in Notaio “dichiarano le parti che la presente Per_7 compravendita non è stata conclusa con l'intervento di mediatore alcuno” (art. 3) e, in quello del 3 agosto 2009 in Notaio “nella conclusione del presente affare non si sono avvalsi dell'attività Per_8 di mediatori” (art. 2, lett. a).
Ne discende che non vi è prova concreta del fatto che, quanto alle predette singole vendite, la
“conclusione dell'affare” è avvenuta per effetto dell'intervento di mediazione dell'agenzia del risultando, anzi il contrario dal testo di ciascun atto negoziale secondo quanto si è riportato CP_1 testualmente da ultimo, cui consegue il rigetto, in parte qua, della domanda attorea.
Né, d'altra parte, tale prova potrebbe trarsi – come vorrebbe l'appellante – dalle visure catastali prodotte in atti (allegato n. 36) dato che, evidentemente, esse nulla sono in grado di dimostrare in ordine all'asserito concreto svolgimento dell'attività di mediazione da parte del non CP_1 contenendo alcuna annotazione in tal senso com'è dato evincere agevolmente dalla lettura delle stesse.
Analoghe considerazioni possono effettuarsi, mutatis mutandis, anche in ordine all'ulteriore pretesa attorea (di cui sopra sub b), di corresponsione del compenso provvigionale per l'asserita attività di mediazione relativa alle vendite delle tre unità immobiliari più in alto specificate, realizzate da a seguito della permuta del terreno edificabile sito in Milazzo, con accesso dalla via CP_2
Fulci e dalla via Libertà, in catasto al foglio 12 particelle nn. 1655, 1337 e 372.
Trattasi, cioè, della vendita del 20 maggio 2008 dell'immobile in catasto al foglio 12, particella 2054
(allegato 35 della memoria del 2 aprile 2012), di quella del 9 maggio 2008 (allegato n. 34 della stessa memoria) relativa all'unità immobiliare in catasto al foglio 12, particella 2055, e della vendita del 7 luglio 2008 (allegato n. 33 della stessa memoria) dell'unità immobiliare in catasto al foglio 12, particella 2053.
28 In particolare, il a dedotto, al riguardo, come si è accennato sopra, che l'8 febbraio 2006 CP_1 veva sottoscritto con tale un preliminare per l'acquisto in permuta CP_2 Persona_4 del predetto terreno edificabile sito in Milazzo, via Fulci, e che, con scrittura stilata e sottoscritta in pari data tra le due parti della presente causa, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 si era obbligata a conferire alla in via esclusiva, la vendita delle unità immobiliari ricadenti CP_1 nel costruendo complesso edilizio, riconoscendo alla medesima una provvigione del 3% sul prezzo di vendita di ciascun immobile.
A fondamento di siffatti assunti l'attore/appellante ha prodotto in giudizio la copia autenticata della scrittura privata da ultimo detta – stipulata con l'8 febbraio 2006 -, oltre che la copia CP_2 dei tre contratti di vendita su indicati, nonché la copia autenticata della “promessa irrevocabile di acquisto in permuta” dell'immobile “edificabile” di proprietà di , sito in Milazzo, Persona_4 via Fulci n. 70 del 27 novembre 2005, sottoscritta dal dal legale rappresentante di CP_1
da , su carta recante nel frontespizio il logo della e le altre CP_2 Persona_4 CP_1 notizie relative alla impresa individuale del (compreso il numero di iscrizione del ruolo CP_1 degli agenti di affari di mediazione, 1043).
La scrittura privata dell'8 febbraio 2006 è stata “disconosciuta” da ma, in ordine a CP_2 tale disconoscimento, valgono in questa sede le stesse considerazioni già esplicitate sopra con riferimento al disconoscimento del documento del 12 dicembre 2006.
Trattasi invero, anche nel caso di specie, di un “disconoscimento” formulato in maniera del tutto generica, come tale inidoneo a rendere inutilizzabile, ai fini del decidere, la scrittura dell'8 febbraio
2006 (avendo la convenuta testualmente dichiarato sul punto, a pag. 8 della comparsa di costituzione in primo grado): “la società contesta la validità della scrittura dell'08/02/2006 CP_2 trattandosi di fotocopia e non di originale, allo stato essa disconosce, intanto la sua sottoscrizione
e/o la conformità all'originale della fotocopia, ai sensi dell'art. 2719 c.c.”).
Tanto premesso, evidenzia la Corte che in detta scrittura privata il l'A. CP_1 CP_26 [...]
, dopo avere dato atto che nella stessa data quest'ultima società aveva Parte_13 sottoscritto un preliminare per l'acquisto in permuta “del terreno sito in Milazzo località San Pietro con accesso sia dalla via L. Fulci che dalla via Libertà, in catasto rappresentato dalle particelle 1655 di are 1,08, 1337 di are 2,80 e 372 di are 10,26 del foglio 12” e che tale accordo era stato effettuato
“con l'intermediazione della agenzia R.E.S. di ”, hanno stabilito che Parte_1 in pagamento delle spettanze di competenza della si obbligava a “dare in CP_2 CP_1 esclusiva la vendita delle unità di pertinenza della società ricadenti nel costruendo complesso edilizio di cui sopra alla detta agenzia riconoscendo alla stessa una provvigione del 3% sul prezzo di
29 vendita”, aggiungendo anche che, qualora la permuta non fosse stata stipulata per mancata approvazione del progetto, nulla sarebbe stato dovuto alla predetta agenzia.
Ora, a prescindere dal fatto che non risulta prodotto in atti il preliminare di permuta dell'8 febbraio
2006, volendo ritenere provato, sulla base del suddetto riconoscimento espresso contenuto nella scrittura privata (aggiuntiva) dell'8 febbraio 2006 (prodotta in atti), lo svolgimento dell'attività di mediazione da parte del ell'operazione immobiliare de qua, intercorsa tra CP_1 CP_2
e , definita col preliminare di permuta stipulato in pari data, giova evidenziare Persona_4 che, quale corrispettivo di siffatta attività di mediazione, le parti ( hanno previsto Parte_14 non già il pagamento di una somma di denaro (a titolo di provvigione), bensì l'obbligo di CP_2 di “dare in esclusiva” al titolare della “la vendita delle unità immobiliari di
[...] CP_1 CP_1 pertinenza della società ricadenti nel costruendo complesso edilizio” riconoscendo all'agenzia del indi, una provvigione del 3% sul prezzo di vendita. CP_1
Che il corrispettivo della mediazione per l'operazione di promessa di permuta sia stato convenuto tra le parti non già in denaro, ma nella prestazione obbligatoria assunta da i conferire al CP_2
'attività di mediazione per la vendita degli immobili da costruire sul terreno in questione CP_1 si può ricavare anche dalla “promessa irrevocabile di acquisto in permuta” del 27 novembre 2005 sopra richiamata, nella quale, sebbene con un'annotazione scritta a penna all'art. 8 nella parte relativa al compenso di mediazione, si legge “vendita unità immobiliari”, non essendo, di contro, compilata la parte concernente la misura percentuale della provvigione.
Il n.q., rivendica oggi, nel presente giudizio, il pagamento di una somma pari al 3% + IVA CP_1 del prezzo di vendita di ciascuna delle tre unità immobiliari costruite da sul terreno CP_2 permutato, a titolo di compenso provvigionale, senza tuttavia fornire la prova - preliminare ed essenziale - del fatto che la società anzidetta abbia adempiuto l'obbligo, dedotto in contratto (ossia nella scrittura privata dell'8 febbraio 2006), di “dare in esclusiva” alla sua agenzia immobiliare la vendita medesima.
Di tale adempimento non vi traccia negli atti di causa, mentre, d'altra parte, ciò che risulta documentalmente provato dal testo dei tre contratti di vendita prodotti in atti (allegati nn. 33, 34 e 35 della ridetta memoria istruttoria) è che in ognuno di essi, secondo quanto è agevole ricavare dalla semplice lettura dei negozi, è contenuta la dichiarazione espressa che per la stipula della vendita medesima le parti non si sono avvalse della mediazione di alcuno.
Può dirsi, allora, che non è stata raggiunta in giudizio la prova concreta del conferimento al CP_1 da parte di dell'incarico della vendita in esclusiva degli immobili costruiti sul terreno CP_2 edificabile di via Fulci di Milazzo, essendo, piuttosto, stata acquisita in atti la dimostrazione che le
30 tre vendite sono avvenute senza la mediazione di alcuno, avendovi verosimilmente provveduto n via diretta. CP_2
In questo quadro, non è fondata la pretesa del elativa al pagamento della provvigione per CP_1 la mediazione relativa al preliminare di permuta, consistente, a suo avviso, nel 3% + IVA del prezzo di vendita di ciascuna unità immobiliare compravenduta, dato che è mancata, a monte, la prova dell'adempimento dell'obbligazione assunta da (di “dare in esclusiva” all'agenzia CP_2 immobiliare del la vendita di tali immobili) essendovi, d'altra parte, in atti, la CP_1 dimostrazione che le vendite sono avvenute, invece, senza l'attività di mediazione di alcuno.
Deve ribadirsi in proposito che affinché il mediatore possa conseguire il diritto alla provvigione è necessario, ai sensi del più volte citato art. 1755 c.c., che la conclusione dell'affare sia conseguenza diretta del suo intervento, non essendo sufficiente, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della
Corte di Cassazione, che il mediatore abbia messo in contatto le parti, richiedendosi, piuttosto, che il suo intervento sia stato determinante nella “conclusione dell'affare” e abbia creato un legame causa- effetto che ha portato all'accordo secondo l'interpretazione consolidata della Suprema Corte sopra più diffusamente richiamata.
Nel caso in esame – si ribadisce - in relazione all'operazione di vendita delle tre unità immobiliari suddette il non ha dimostrato di avere in concreto svolto alcuna effettiva attività di CP_1 mediazione, fermo restando che, prima di ogni altra cosa, è mancata la prova che bbia CP_2 adempiuto l'obbligazione (“di dare in esclusiva” a lui la vendita degli immobili da costruire sul terreno permutato) da lei assunta (con la scrittura dell'8 febbraio 2006) quale corrispettivo dell'attività di mediazione svolta dal er la permuta del terreno di via Fulci, risultando dai CP_1 testi contrattuali suddetti, piuttosto, il suo inadempimento.
In difetto di prova che abbia conferito al l'incarico di mediazione (in CP_2 CP_1 esclusiva) per la vendita dei tre immobili anzidetti, come si era obbligata a fare nella scrittura privata dell'8 febbraio 2006, e, vieppiù, in presenza della prova documentale ed oggettiva che le tre vendite sono state stipulate senza la mediazione di alcuno, ben altro sarebbe stato lo strumento di tutela azionabile dall'odierno appellante: non già l'azione di pagamento del corrispettivo della mediazione per il preliminare di permuta (calcolato in una misura percentuale sul prezzo delle compravendite di immobili nelle quali egli non risulta avere svolto alcuna attività di mediazione), bensì una domanda di tipo risarcitorio o simile, avente come causa petendi l'inadempimento dell'obbligo assunto da quale corrispettivo della mediazione per l'affare della permuta) di conferire allo stesso CP_2 mediatore l'incarico di provvedere alla vendita (in esclusiva) degli immobili costruendi sul terreno permutato
31 Domanda, quest'ultima, diversa da quella oggetto del presente giudizio, che, perciò, per tutte le ragioni sin qui esposte, non può trovare accoglimento.
Sul quinto motivo di appello, con cui il i duole della mancata ammissione da parte del CP_1
Tribunale delle richieste istruttorie suddette, che sono stare riproposte in questa sede, è sufficiente rilevare che, eccetto che per l'operazione immobiliare definitasi col preliminare del 26 marzo 2007, adeguatamente provata, per le altre pretese attività di mediazione asseritamente poste in essere dalla con correlato diritto del l compenso provvigionale, l'insufficienza probatoria non CP_1 CP_1 può essere sopperita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_2 ovvero, in subordine, mediante la prova testimoniale articolata dal dato che, anche al di CP_1 là della genericità dei relativi capitoli testimoniali, in ogni caso si tratterebbe di dimostrare attraverso prove costituende talune circostanze (quali l'attribuzione al ell'incarico di mediazione in CP_1 esclusiva per la vendita delle singole unità immobiliari collegate all'operazione del 26 marzo 2007, nonché di quello per la vendita delle unità immobiliari collegate all'operazione dell'8 febbraio 2006) che non solo non risultano attestate dai documenti che le riguardano, ma addirittura ne risultano oggettivamente smentite, dato che, come si è spiegato sopra, in tutti e ciascuno dei singoli atti di vendita anzidetti è dichiarato espressamente (da oltre che dall'altro contraente) che la CP_2 stipula è avvenuta senza l'intervento di alcun mediatore e/o agenzia immobiliare.
Ne deriva il rigetto anche del quinto motivo di appello.
In definitiva l'appello è accoglibile solo in parte secondo quanto si è detto sin qui, dovendosi rigettare nel resto, seppure per ragioni diverse dai motivi posti dal Tribunale a fondamento della sua decisione,
(ragioni) che, come si è visto, hanno riguardato il merito delle domande attoree.
In proposito vale richiamare il granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né quello del “tantum devolutum quantum appellatum”, il giudice che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati specificamente o non espressamente menzionati dal primo giudice (ex multis Cass. Civ. nn. 513/2019; 20652/2009).
Il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata, impone alla Corte di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali tra le parti, comprese
32 quelle del primo grado, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, senza potere distinguere tra le varie fasi e gradi del giudizio, che è e rimane unico anche in presenza di impugnazione (v. Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che il titolare della all'esito del doppio grado, è CP_1 CP_1 risultato vittorioso sulla domanda di riconoscimento del diritto alla provvigione con conseguente condanna di al suo pagamento, la quale è stata articolata in un unico capo sebbene CP_2 riferibile a tre distinte asserite attività di mediazione, il rimborso delle spese di lite va posto in suo favore a totale carico della parte convenuta, odierna appellata, in virtù del principio di soccombenza,
e ciò anche se il quantum debeatur è stato ridimensionato alquanto rispetto alla domanda attorea
(volta, come si è detto, ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di € 259.200, ossia € 216.000 + IVA).
Vale richiamare in proposito il principio affermato di recente dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (come nella specie) non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (ossia, dei presupposti di cui a tale comma, diversi dalla “reciproca soccombenza”, non sussistenti nella specie).
Tanto posto, le spese devono liquidarsi in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
(applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014 (anche tenuto conto della modifica operata con il D. M. 147/2022, n. d. r.), cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
33 dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia, da individuare in base al diritto complessivamente accertato (scaglione da € 26.001 a € 52.0000, tenuto conto dell'accrescimento della somma liquidata dovuta all'applicazione dell'IVA e degli interessi) e applicando i valori tariffari medi secondo la regola ordinaria, in considerazione della media complessità delle questioni disputate e della correlata entità delle prestazioni difensive rese, le spese si liquidano in complessivi € 7.616,00 a titolo di onorario, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione e € 2.905,00 per la fase decisionale.
Per il secondo grado – avuto riguardo agli stessi criteri di cui sopra – si liquida la somma di € 5.809,00
a titolo di onorario, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.843,00 per la fase istruttoria (stante le richieste istruttorie delle parti) e € 1.911,00 per la fase decisionale.
Vanno aggiunti, per entrambi i gradi, il rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni diversa domanda, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 31 maggio 2021 da titolare della Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza n. 987/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 1° dicembre
2020, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma, in parte qua, della sentenza impugnata, riconosce il diritto di titolare della alla Parte_1 Controparte_1 provvigione per l'attività di mediazione effettuata da lui in relazione all'operazione immobiliare conclusasi con il contratto preliminare di vendita del 26 marzo 2007 (di cui in parte motiva), quantificandone l'importo in € 22.000 + IVA, e, per l'effetto, condanna in persona Parte_12 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1 titolare della della somma di € 22.000,00 + IVA, oltre interessi al Controparte_1 saggio legale dal 26 novembre 2007 al soddisfo;
34 • rigetta nel resto (seppure per ragioni riguardanti il merito delle domande attoree, diverse da quelle poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione);
• condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore CP_2 di nella qualità di titolare della delle spese Parte_1 Controparte_1 di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00 a titolo di onorario (suddivisi come in parte motiva) e, quanto al secondo grado, in complessivi € 5.809,00
a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del contributo unificato ed alle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e IVA (ove dovuta).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
35