Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2005, n. 1668
CASS
Sentenza 27 gennaio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento, dà luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quanto essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo - trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono; ne segue l'applicabilità del regime proprio delle cause inscindibili in materia di gravami, per cui la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve contro tutte le altre parti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2005, n. 1668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1668
    Data del deposito : 27 gennaio 2005

    Testo completo