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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2876/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1182/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 96 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 96 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 96 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado. Fa presente che per l'anno 2021 la Corte di
Primo grado ha rigettato il ricorso del contribuente.
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1182/6/2025, pronunciata il giorno 19/12/2024 e depositata il giorno 14/2/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 6°, decideva il ricorso n. 6416/2024 depositato il giorno 1/7/2024, proposto dalla sig.ra Resistente_1, in proprio ed in qualità di erede del sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, contro il Comune di Bova Marina nonché contro la Andreani Tributi S.r.l. società concessionaria per l'accertamento TARSU/TARES/TARI del Comune di Bova Marina.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 96/1/
(anni 2018-2020), notificato in data 11/4/2024, con il quale si contestava l'omessa dichiarazione ai fini TARI per i periodi d'imposta anni 2018-2020 e si intimava il pagamento della somma di € 582,76 per ciascuno dei tre suddetti anni, oltre € 29,14 di addizionale provinciale per ciascuno dei tre anni ed oltre interessi ed accessori, per un totale di € 1.973,00, con contestuale irrogazione di una sanzione di € 1.973,00, per omessa denuncia.
Con l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 96/1, la Andreani Tributi S.r.l. per il Comune di Bova
Marina riconduceva all'interno della categoria merceologica TARI “esposizioni, autosaloni” gli immobili siti nel comune di Bova Marina e ricompresi nell'azienda agricola facente capo - dapprima - al sig.
Nominativo_1, deceduto in data 12.12.2020, e - successivamente - alla di lui figlia ed erede universale, Resistente_1, imprenditrice agricola, odierna ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 184, comma
3, D. Lgs. 152/2006. mancata riconducibilità dei rifiuti prodotti alla categoria dei rifiuti urbani.
A giudizio della ricorrente La TARI non può essere richiesta per le aree in cui si producono rifiuti speciali, in quanto smaltiti dalle imprese contribuenti in via autonoma e tra questi sono annoverati tra i rifiuti speciali prodotti dall'attività agricola.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
162, L. 296/2006 - difetto assoluto di motivazione.
La ricorrente rilevava come l'atto impugnato manifestasse una illegittimità ed un altrettanto conclamato vizio di motivazione dal momento che riconduceva i cespiti de quo ad “esposizioni” ed “autosaloni” mentre si trattava di locali ricompresi nell'azienda agricola e funzionali alla stessa e pertanto esenti dall'imposta.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva per l'anno 2018 l'illegittimità dell'atto impugnato per maturata decadenza - violazione L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva per l'anno 2018 la illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione – violazione dell'art. 2948, n. 4 cod. civ. e dell'art. 2967 c.c.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D. Lgs. n.
472 del 1997.
A giudizio della ricorrente con l'atto impugnato era stata illegittimamente irrogata la - gravosa - sanzione del
100% sugli importi accertati contestando un'omessa dichiarazione.
Invece trattandosi di beni esenti, anche qualora si volesse prospettare un inadempimento dichiarativo, esso sarebbe riferibile esclusivamente al de cuius difatti in ambito di tributi locali la dichiarazione ha valenza c.d. ultra-attiva e non va reiterata ogni anno.
Sennonché il sig. Nominativo_1 è morto ed in ambito tributario, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n. 472 del 1997, le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi.
La società Andreani Tributi s.r.l., quale concessionaria dei tributi locali del Comune di Bova Marina, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 17/10/2024 . .
Il Comune di Bova Marina non si costituiva nel giudizio di primo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso e compensato le spese.
A giudizio della Corte Orbene, risultava dalla documentazione allegata al ricorso la sussistenza dei presupposti fondanti il diritto all'esenzione.
In particolare, era stata depositata la prova dell'esistenza dell'azienda agricola in capo al de cuius Nominativo_1 già a partire dal 30/5/2016, anteriormente al periodo oggetto d'imposizione. La medesima attività era stata svolta negli anni successivi anche dalla figlia di Nominativo_1, Resistente_1, che è subentrata gradatamente al padre già antecedentemente al suo decesso, avvenuto il 12/12/2020
Nel fascicolo aziendale dell'impresa agricola sono ricompresi - tra gli altri - i beni oggetto di tassazione, originariamente concessi in comodato dal padre Nominativo_1 alla figlia Resistente_1 e, successivamente, ricevuti in eredità. É stato anche prodotto in atti l'incarico conferito alla Società_1 S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società Andreani Tributi s.r.l., quale concessionaria dei tributi locali del Comune di Bova Marina, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato il giorno 2/9/2025 e depositato in pari data.
La sig.ra Resistente_1, in proprio ed in qualità di erede del sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 24/10/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 1, comma 684, L. 147/2013 in tema di obbligo di dichiarazione ai fini TARI. L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha del tutto omesso di considerare che la contribuente (e prima ancora suo padre) non aveva dichiarato ai fini TARI gli immobili tassati.
La sentenza avrebbe così violato l'art. 1, comma 684, L. 147/2013, il quale richiede che il contribuente effettui una dichiarazione ai fini TARI, nella quale ha l'onere di fare domanda al fine di beneficiare di riduzioni o esenzioni dell'imposta, fornendo dimostrazione dei relativi presupposti.
Tale motivo di appello è fondato.
Con Ordinanza Num. 14258 Anno 2025, pubblicata il 28/05/2025, la Corte di Cassazione Civile Sez. 5 ha chiarito che il presupposto della TARI è la detenzione o il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Sebbene esistano esenzioni per le aree pertinenziali non operative, spetta esclusivamente al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiarne. Nel caso di specie, il fatto stesso che l'area fosse utilizzata per l'attività lavorativa la qualificava come 'operativa' e quindi produttiva di rifiuti, rendendola pienamente soggetta a imposta. L'omissione nella dichiarazione ha precluso in radice qualsiasi possibilità di ottenere un'esenzione.
La Corte ha inoltre ribadito la natura permanente dell'obbligo dichiarativo in materia di tributi locali periodici come la TARI. La mancata denuncia di una superficie imponibile non si esaurisce in un unico illecito, ma si configura come una violazione continuata che si ripete per ogni anno d'imposta, giustificando l'azione accertativa del Comune per le annualità non ancora prescritte.
I giudici hanno infine confermato che, in caso di violazioni ripetute per più annualità relative allo stesso immobile, si applica il regime della continuazione, che prevede una sanzione unica aumentata, in luogo della somma aritmetica delle singole pene, in quanto più favorevole al contribuente.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 1, comma 642, L. 147/2013 in tema di onere della prova dello smaltimento di rifiuti speciali.
A giudizio dell'appellante la Corte di primo grado ha ritenuto sufficienti allo scopo delle semplici visure e un contratto con una ditta di smaltimento, peraltro datato 18/12/2020, cioè praticamente dopo l'ultimo anno oggetto di tassazione (appunto il 2020).
La sentenza avrebbe dunque violato le norme in materia di onere della prova, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede che la sussistenza dei requisiti per le esenzioni debba essere provata in modo rigoroso.
Anche tale motivo di appello è fondato.
Principio generale in tema di TARI è che l'esclusione del tributo avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l'avvenuto smaltimento in conformità alla normativa vigente (risoluzione 2/DF/2014
Dipartimento delle Finanze).
Anche con la predetta Ordinanza Num. 14258 Anno 2025, pubblicata il 28/05/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel processo tributario, l'onere della prova per le esenzioni o le agevolazioni fiscali grava sempre sul contribuente. L'amministrazione deve provare la fonte dell'obbligazione tributaria (il possesso di un'area potenzialmente produttiva di rifiuti), ma spetta al cittadino dimostrare di avere i requisiti per un trattamento di favore.
Nel caso in esame non vi è dubbio che il contratto con la ditta di smaltimento datato 18/12/2020 non è idoneo a provare che lo smaltimento sia avvenuto da parte di codesta ditta per le annualità 2018, 2019 e 2020. L'appello va dunque accolto con integrale riforma della sentenza appellata e conferma dell'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 96/1/ impugnato.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello e condanna la sig.ra Resistente_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in € 500,00 per il primo grado ed € 500,00 per il secondo grado oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2876/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1182/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 96 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 96 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 96 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado. Fa presente che per l'anno 2021 la Corte di
Primo grado ha rigettato il ricorso del contribuente.
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1182/6/2025, pronunciata il giorno 19/12/2024 e depositata il giorno 14/2/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 6°, decideva il ricorso n. 6416/2024 depositato il giorno 1/7/2024, proposto dalla sig.ra Resistente_1, in proprio ed in qualità di erede del sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, contro il Comune di Bova Marina nonché contro la Andreani Tributi S.r.l. società concessionaria per l'accertamento TARSU/TARES/TARI del Comune di Bova Marina.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 96/1/
(anni 2018-2020), notificato in data 11/4/2024, con il quale si contestava l'omessa dichiarazione ai fini TARI per i periodi d'imposta anni 2018-2020 e si intimava il pagamento della somma di € 582,76 per ciascuno dei tre suddetti anni, oltre € 29,14 di addizionale provinciale per ciascuno dei tre anni ed oltre interessi ed accessori, per un totale di € 1.973,00, con contestuale irrogazione di una sanzione di € 1.973,00, per omessa denuncia.
Con l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 96/1, la Andreani Tributi S.r.l. per il Comune di Bova
Marina riconduceva all'interno della categoria merceologica TARI “esposizioni, autosaloni” gli immobili siti nel comune di Bova Marina e ricompresi nell'azienda agricola facente capo - dapprima - al sig.
Nominativo_1, deceduto in data 12.12.2020, e - successivamente - alla di lui figlia ed erede universale, Resistente_1, imprenditrice agricola, odierna ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 184, comma
3, D. Lgs. 152/2006. mancata riconducibilità dei rifiuti prodotti alla categoria dei rifiuti urbani.
A giudizio della ricorrente La TARI non può essere richiesta per le aree in cui si producono rifiuti speciali, in quanto smaltiti dalle imprese contribuenti in via autonoma e tra questi sono annoverati tra i rifiuti speciali prodotti dall'attività agricola.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
162, L. 296/2006 - difetto assoluto di motivazione.
La ricorrente rilevava come l'atto impugnato manifestasse una illegittimità ed un altrettanto conclamato vizio di motivazione dal momento che riconduceva i cespiti de quo ad “esposizioni” ed “autosaloni” mentre si trattava di locali ricompresi nell'azienda agricola e funzionali alla stessa e pertanto esenti dall'imposta.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva per l'anno 2018 l'illegittimità dell'atto impugnato per maturata decadenza - violazione L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva per l'anno 2018 la illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione – violazione dell'art. 2948, n. 4 cod. civ. e dell'art. 2967 c.c.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D. Lgs. n.
472 del 1997.
A giudizio della ricorrente con l'atto impugnato era stata illegittimamente irrogata la - gravosa - sanzione del
100% sugli importi accertati contestando un'omessa dichiarazione.
Invece trattandosi di beni esenti, anche qualora si volesse prospettare un inadempimento dichiarativo, esso sarebbe riferibile esclusivamente al de cuius difatti in ambito di tributi locali la dichiarazione ha valenza c.d. ultra-attiva e non va reiterata ogni anno.
Sennonché il sig. Nominativo_1 è morto ed in ambito tributario, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n. 472 del 1997, le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi.
La società Andreani Tributi s.r.l., quale concessionaria dei tributi locali del Comune di Bova Marina, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 17/10/2024 . .
Il Comune di Bova Marina non si costituiva nel giudizio di primo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso e compensato le spese.
A giudizio della Corte Orbene, risultava dalla documentazione allegata al ricorso la sussistenza dei presupposti fondanti il diritto all'esenzione.
In particolare, era stata depositata la prova dell'esistenza dell'azienda agricola in capo al de cuius Nominativo_1 già a partire dal 30/5/2016, anteriormente al periodo oggetto d'imposizione. La medesima attività era stata svolta negli anni successivi anche dalla figlia di Nominativo_1, Resistente_1, che è subentrata gradatamente al padre già antecedentemente al suo decesso, avvenuto il 12/12/2020
Nel fascicolo aziendale dell'impresa agricola sono ricompresi - tra gli altri - i beni oggetto di tassazione, originariamente concessi in comodato dal padre Nominativo_1 alla figlia Resistente_1 e, successivamente, ricevuti in eredità. É stato anche prodotto in atti l'incarico conferito alla Società_1 S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società Andreani Tributi s.r.l., quale concessionaria dei tributi locali del Comune di Bova Marina, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato il giorno 2/9/2025 e depositato in pari data.
La sig.ra Resistente_1, in proprio ed in qualità di erede del sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 24/10/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 1, comma 684, L. 147/2013 in tema di obbligo di dichiarazione ai fini TARI. L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha del tutto omesso di considerare che la contribuente (e prima ancora suo padre) non aveva dichiarato ai fini TARI gli immobili tassati.
La sentenza avrebbe così violato l'art. 1, comma 684, L. 147/2013, il quale richiede che il contribuente effettui una dichiarazione ai fini TARI, nella quale ha l'onere di fare domanda al fine di beneficiare di riduzioni o esenzioni dell'imposta, fornendo dimostrazione dei relativi presupposti.
Tale motivo di appello è fondato.
Con Ordinanza Num. 14258 Anno 2025, pubblicata il 28/05/2025, la Corte di Cassazione Civile Sez. 5 ha chiarito che il presupposto della TARI è la detenzione o il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Sebbene esistano esenzioni per le aree pertinenziali non operative, spetta esclusivamente al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiarne. Nel caso di specie, il fatto stesso che l'area fosse utilizzata per l'attività lavorativa la qualificava come 'operativa' e quindi produttiva di rifiuti, rendendola pienamente soggetta a imposta. L'omissione nella dichiarazione ha precluso in radice qualsiasi possibilità di ottenere un'esenzione.
La Corte ha inoltre ribadito la natura permanente dell'obbligo dichiarativo in materia di tributi locali periodici come la TARI. La mancata denuncia di una superficie imponibile non si esaurisce in un unico illecito, ma si configura come una violazione continuata che si ripete per ogni anno d'imposta, giustificando l'azione accertativa del Comune per le annualità non ancora prescritte.
I giudici hanno infine confermato che, in caso di violazioni ripetute per più annualità relative allo stesso immobile, si applica il regime della continuazione, che prevede una sanzione unica aumentata, in luogo della somma aritmetica delle singole pene, in quanto più favorevole al contribuente.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 1, comma 642, L. 147/2013 in tema di onere della prova dello smaltimento di rifiuti speciali.
A giudizio dell'appellante la Corte di primo grado ha ritenuto sufficienti allo scopo delle semplici visure e un contratto con una ditta di smaltimento, peraltro datato 18/12/2020, cioè praticamente dopo l'ultimo anno oggetto di tassazione (appunto il 2020).
La sentenza avrebbe dunque violato le norme in materia di onere della prova, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede che la sussistenza dei requisiti per le esenzioni debba essere provata in modo rigoroso.
Anche tale motivo di appello è fondato.
Principio generale in tema di TARI è che l'esclusione del tributo avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l'avvenuto smaltimento in conformità alla normativa vigente (risoluzione 2/DF/2014
Dipartimento delle Finanze).
Anche con la predetta Ordinanza Num. 14258 Anno 2025, pubblicata il 28/05/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel processo tributario, l'onere della prova per le esenzioni o le agevolazioni fiscali grava sempre sul contribuente. L'amministrazione deve provare la fonte dell'obbligazione tributaria (il possesso di un'area potenzialmente produttiva di rifiuti), ma spetta al cittadino dimostrare di avere i requisiti per un trattamento di favore.
Nel caso in esame non vi è dubbio che il contratto con la ditta di smaltimento datato 18/12/2020 non è idoneo a provare che lo smaltimento sia avvenuto da parte di codesta ditta per le annualità 2018, 2019 e 2020. L'appello va dunque accolto con integrale riforma della sentenza appellata e conferma dell'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 96/1/ impugnato.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello e condanna la sig.ra Resistente_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in € 500,00 per il primo grado ed € 500,00 per il secondo grado oltre accessori di legge se dovuti.