Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4654 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 35662/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MI
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/10/2024 da
(BOLZANO (BZ), 24/10/1969) Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]8 39055 PINETA DI LAIVES ITALIA con l'Avv. FEDRIZZI SILVIA nei confronti di
(ROMA (RM), 26/03/1970) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]4 20100 MI ITALIA con l'Avv. MIGLINO MARCO
AVV.TO CRISTINA FORNARO CURATORE SPECIALE
Controparte_2Con comunicazione all' in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AN degli atti del procedimento in data 21.10.2024 e 22
11.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
PRECISAZIONI CONGIUNTE delle CONCLUSIONI ( sottoscritte e depositate in data 28 e
2.1.2025)
1. Entrambi i figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori
2. i figli minori si trasferiranno a vivere presso la madre a si sposteranno la loro residenza e verranno iscritti alle scuole a Bolzano/LA territorialmente competenti
3. il padre verserà titolo di contributo al mantenimento ordinario per entrambi i figli R_ ed
R_ l'importo di euro 225 per ogni figlio e quindi complessivamente euro 450 sino alla loro comprovata indipendenza economica;
tale importo per aver versato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese è soggetto a rivalutazione automatica annuale;
4. il signor CP_1 parteciperà alle spese straordinarie relative ai figli in una misura del 50% come previsto dalla legge garantendo ai figli la partecipazione ad un'attività sportiva e ricreativa. le spese saranno concordate di volta in volta tra le parti al padre
5. al padre viene conosciuto riconosciuto un ampio diritto-dovere di visita dei due figli minori che egli vedrà e terrà con sé previo accordo in tal senso con la madre e con i figli stessi e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici
6. l'assegno unico e tutti i contributi pubblici relativi ai figli e spetteranno in via esclusiva alla madre Parte_1 dal momento del trasferimento dei figli presso di lei.
7. le detrazioni fiscali per i figli spetteranno al 100% alla madre
8. mantenere la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi di LA (BZ) per la signora Pt 1 e AN per il signor CP_1 i quali continueranno a monitorare la situazione familiare e relazioneranno semestralmente alla Procura per i minorenni di
Bolzano luogo ove prenderanno la residenza i minori
9. le parti si impegnano a dar corso a un coordinamento genitoriale con il sostegno dei rispettivi servizi sociali al fine di aprire un dialogo tra gli stessi
10. a tacitazione di ogni pretesa economica reciproca pretesa economica in relazione sia al procedimento Sub 7895/2024 che al presente procedimento le parti dichiarano che dal momento in cui i figli si trasferiranno dalla madre, ella verserà al signor CP_1 l'importo omnicomprensivo di euro 7650 in rate mensili in regione di euro 450 ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese sino alla completa estinzione di quanto dovuto
11. le parti dichiarano di aver regolamentato ogni questione patrimoniale e non è di non avere più nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo se non quello concordato in questo atto
12. spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà ex articolo 13 comma 8 legge professionale forense
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno avuto un relazione sentimentale dalla quale nascevano rispettivamente in data 11
Febbraio 2007 e il25 ottobre 2010 i figli R_, oggi maggiorenne, ed R_ in seguito alla fine della relazione sentimentale avanti al tribunale di Bolzano regolamentavano il collocamento il mantenimento e il diritto di visita relativamente ai figli minori. Nel 2023 con decreto del tribunale per i Minorenni di Bolzano i due figli minori venivano collocati presso il padre;
Parte_1Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/10/2024 ha chiesto, previa assunzione di tutte le necessarie informazioni relativamente alla condizione dei minori e dei nuclei familiari sia presso i servizi sociali del Comune di AN sia presso i servizi sociali del Comune di LA, i minori venissero affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che venisse disposto il collocamento dei figli presso la madre con trasferimento della loro residenza ai fini anche di consentire l'iscrizione alle scuole territorialmente competenti, che il padre dal momento del trasferimento dei figli presso la madre provvedesse al loro mantenimento corrispondendo l'importo di euro 250 mensili per ciascun figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi genitori
Permetteva la ricorrente che in seguito alla fine della relazione sentimentale le parti avevano provveduto alla
.
regolamentazione del collocamento, mantenimento e delle viste veniva regolamentata avanti al Tribunale di Bolzano con decreto n. decreto del 31.08.2014 nel 2023 con decreto del Tribunale per i Minorenni di Bolzano i due figli minori della coppia
.
venivano collocati dal padre ( decisione determinata dalla relazione che la madre a quel tempo intratteneva con il sig. Parte_2 che sottoponeva sia la stessa compagna che i di lei figli a violenza fisica e psicologica) posta fine a tale relazione violenta con il sig. Parte 2 e procedeva a sporgere denuncia -
.
querela per maltrattamenti nei suoi confronti, con conseguente apertura presso il Tribunale penale di Bolzano del procedimento penale sub RGNR 2934/2023 a cui seguiva l'emissione di misura cautelare di non avvicinamento e la fissazione di udienza innanzi al GUP, dott.
Perathoner, per il 15.10.2024. In questo periodo in cui i figli erano rimasti dal padre vivendo dapprima a Roma presso la casa dei nonni paterni, ove si trovava il padre con la sua compagna ed hanno concluso l'anno scolastico in corso, 2022/23, per poi trasferirsi nell' estate 2023, sempre con il padre e la sua compagna a AN: per l'anno scolastico 2023/24 i due figli minori Per 1 ed R_ venivano iscritti a scuola a AN;
In seguito al collocamento dei figli dal padre, la madre ha mantenuto regolari e costanti
.
contatti telefonici con entrambi i figli, nonché visite con gli stessi: a giugno 2024, appena finita la scuola a AN, giusto accordo con il padre entrambi i figli si recavano a LA
(BZ) dalla madre, per trascorrere l'intera estate, sino al nuovo inizio di anno scolastico
2024/25 sperimentando i positivi cambiamenti della madr entrambi i minori all'approssimarsi della fine delle ferie, hanno espresso il profondo desiderio
•
di tornare a stare stabilmente con la madre a LA e di proseguire a Bolzano il proprio percorso scolastico: entrambi i figli hanno riportato una certa sofferenza a vivere a AN sia per il clima in casa con il padre e la sua compagna, signora Pt_3 e dei loro comportamenti molto rigidi e poco accoglienti, nonchè di altre problematiche, anche di ambientazione sociale e scolastica, che sono sfociate in manifestazione di profondo disagio in capo ad entrambi, contrarie al loro benessere e alla crescita;
del grave malessere con cui entrambi vivono a AN dal padre e della volontà di entrambi
•
di tornare a stare stabilmente a LA dalla madre e di riprendere la loro vita anche scolastica a Bolzano, i ragazzi hanno informato anche sia il Servizio sociale di LA, in persona dell'assistente sociale che l'assistente sociale di AN, dott.ssa Persona_3
Angelica Janet Child;
. sussiste alcun pericolo per i minori,
• il padre non solo si rifiuta di avere un dialogo con la signora Pt_1, ma non sente ragioni nemmeno con il Servizio Sociale, dichiarando ai figli persino che non gli importa nulla di quanto dichiarasse il Servizio Sociale sulla madre ed esigendo perentoriamente che i figli rientrassero a AN, anche contro la loro volontà atteggiamenti che ha generato nei minori profonda angoscia, ansia e disagio, sia nelle immediatezze del rientro a AN
Con decreto del 12.1..2024 il Giudice delegato, nominata curatore specie dei minori l'Avvocato
Cristina FORNARO, incaricava i Servizi sociali di MI ( luogo di residenza del padre e dei minori) in collaborazione con quelli di LA (Bz) (luogo di residenza della madre) di prendere con urgenza in carico il nucleo familiare e di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo familiare allagato facendo pervenire entro il 18.1.2025 una sintetica relazione sulle condizioni psicofisiche di entrambi i genitori e dei minori Persona_4 (11.2.2007) ed Persona_5 (25.10.2010), anche attraverso colloqui con pediatra e insegnanti, sulle competenze genitoriali di entrambi, con accessi domiciliari presso la residenza materna, segnalando a questa Autorità giudiziaria senza ritardo ogni eventuale pregiudizio per minori e fissava l'udienza di comparizione personale avanti a sé
CP_3 costituitosi in giudizio Controparte_1 pur contestando le circostanze evidenziate dalla ricorrente in riscorso evidenziava che tra lo stesso e la ricorrente erano intervenuti accordi complessivi: le parti depositavano infatti un accordo- l'accordo trascritto in epigrafe,
Anche il Curatore Speciale nominato evidenziava dapprima il comportamento ambivalente mostrato dai ragazzi e si riservata di meglio approfondire le proprie conclusioni all'esito di un più approfondito ascolto dei minori dei genitori e dei servizi sociali;
Sia i Servizi sociali del comune di LA sia quelli di AN inviavano all'autorità giudiziaria le relazioni di approfondimenti richiesto
Il Curatore sociale depositata in data 14.3.2025 ulteriore memoria
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 28.5.2025 le parti confermavano la richiesta di cui all'accordo già depositato evidenziando che, nel frattempo la figlia R_ era divenuta maggiorenne. Chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione
Il curatore speciale nelle medesima udienza dichiarava di aderire agli accordi come raggiunti tra le parti ritenendo gli sessi effettivamente rispondenti agli interessi dei minori
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse R_ e di R_ oggi maggiorenne che, anche alla luce della relazione dei Servizi Sociali, possano nella presente sede essere ratificati e fatti propri dal Collegio
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate. Le spese del Curatore Speciale, nella misura liquidata dal Collegio con separato decreto a gueriti di specifica richiesta del Curatore stesso, debbono essere poste a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuno
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
35662 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Affida il minore R_ in via condivisa ad entrambi i genitori
2. Dispone che i figli minori si trasferiranno a vivere presso la madre a si sposteranno la loro residenza e verranno iscritti alle scuole a Bolzano/LA territorialmente competenti
3. Dispone che il padre verserà titolo di contributo al mantenimento ordinario per entrambi i figli
R_ ed R_ l'importo di euro 225 per ogni figlio e quindi complessivamente euro 450 sino alla loro comprovata indipendenza economica;
tale importo per aver versato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese è soggetto a rivalutazione automatica annuale;
4. Dispone che il signor CP_1 parteciperà alle spese straordinarie relative ai figli in una misura del 50% come previsto dalla legge garantendo ai figli la partecipazione ad un'attività sportiva e ricreativa. le spese saranno concordate di volta in volta tra le parti al padre
5. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé R_ liberamente previo accordo in tal senso con la madre e con R_ stesso e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici
6. Dispone che l'assegno unico e tutti i contributi pubblici relativi ai figli spetteranno in via esclusiva alla madre Parte_1 dal momento del trasferimento dei figli presso di lei.
7. Prede atto che le parti si sono accordate nel senso che le detrazioni fiscali per i figli spetteranno al 100% alla madre
8. Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi di LA (BZ) per la signora Pt 1 e AN per il signor CP_1 i quali continueranno a monitorare la situazione familiare e relazioneranno semestralmente al Giudice Tutelare di Bolzano luogo ove prenderanno la residenza i minori
9. Prende atto che le parti si impegnano a dar corso a un coordinamento genitoriale con il sostegno dei rispettivi servizi sociali al fine di aprire un dialogo tra gli stessi
10. Prende atto che a tacitazione di ogni pretesa economica reciproca pretesa economica in relazione sia al procedimento Sub 7895/2024 che al presente procedimento le parti dichiarano che dal momento in cui i figli si trasferiranno dalla madre, ella verserà al signor CP_1
l'importo omnicomprensivo di euro 7650 in rate mensili in regione di euro 450 ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese sino alla completa estinzione di quanto dovuto 11. Prende atto che le parti dichiarano di aver regolamentato ogni questione patrimoniale e non è di non avere più nulla da pretendere reciprocamente a nessun titolo se non quello concordato in questo atto
12. Compensa tra le parti le spese di lite e dispone che le spese del Curatore Speciale, nella misura liquidata dal Collegio con separato decreto a seguito di specifica richiesta del Curatore stesso, siano poste a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuno
13. Manda al Giudice Tutelare di Bolzano per l'apertura del procedimento di vigilanza
Così deciso in AN, nella Camera di Consiglio del 28.5.2025 Si comunichi anche
Ai servizi sociali del Comune di LA(BZ)
• Ai servizi sociali del Comune di AN
• Al Giudice Tutelare di Bolzano
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai