Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5123/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.4.2025 da
1) Parte_1
nato/a OS (Romania) il 23.07.1986 cittadino/a: rumena
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gianfranco Idotta presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) , Parte_2 nato/a VE il 15 luglio 1982 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maia Maria Eugenia Reni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in VE (VB) il 23.07.2022
(anno 2022 atto n. 00449, parte 2, serie C1)
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio diretto, in applicazione della legge rumena, di cui la moglie è cittadina, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a Milano, in Viale Fulvio Testi n. 110, in comunione indivisa fra i coniugi con le quote già indicate - ossia i 65/100 di proprietà del sig. e i 35/100 di proprietà della Pt_2 sig.ra – è stata acquistata in data 22 dicembre 2015 con atto di compravendita avanti il Pt_1
Notaio con Studio in RR AG (MI) (n. rep. 189572; n. racc. 16324), Persona_1 composta dalle seguenti porzioni immobiliari: a) appartamento al quinto piano composto di ingresso, tre locali, cucina, due bagni e due balconi oltre cantina al primo piano seminterrato e b) box e autorimessa al secondo piano seminterrato.
Le predette porzioni immobiliari sono censite al NCEU di Milano come segue: - la porzione di cui alla lett. a): foglio 103, mappale 67, subalterno 20, zona censuaria 3, Viale Fulvio Testi n. 110, piano
5 – S1, cat. A/3, classe 3, vani 6,5, superficie catastale totale mq 110, totale escluse aree scoperte mq
107, rendita catastale Euro 738,53;
- la porzione di cui alla lett. b): foglio 103, mappale 105, subalterno 47, zona censuaria 3, Viale
Fulvio Testi n. 110, piano S2, cat. C/6, classe 8, mq 13, sup. cat. Tot. mq 13, rendita catastale Euro
88,62.
3) Le predette porzioni immobiliari vengono assegnate per intero al sig. , al quale Parte_2 dunque verrà trasferita la proprietà della quota indivisa pari a 35/100 intestata alla sig.ra
[...] entro il 30 settembre 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376 c.c., verso la Parte_1 corresponsione a favore di quest'ultima di una somma di Euro 70.000,00 (settantamila/00). Le parti concordano che detto importo venga corrisposto il giorno del rogito dal sig. alla moglie, Pt_2 al netto del 50 % delle spese condominiali ordinarie e straordinarie (con riferimento a quelle straordinarie le parti concordano che vengano suddivise tra loro al 50% soltanto quelle da versare entro la data del rogito, indipendentemente dalle spese che sono state o verranno comunque eventualmente deliberate entro quella data e andranno pagate successivamente) e delle utenze, nonché del 50 % della rata di mutuo versata dal sig. dal mese di marzo 2025 incluso sino Pt_2 alla data del rogito. Le Parti conteggeranno tale importo equivalente al 50% delle spese sopra evidenziate relative a detto periodo e scomputeranno detta somma dal prezzo di vendita di Euro
70.000,00.
4) Le Parti si danno atto che il trasferimento della quota dell'immobile a favore del marito di cui al precedente punto 3) viene effettuato con l'intento di consentire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi matrimoniale insorta.
Le Parti concordano che il predetto trasferimento della quota di proprietà della casa familiare venga effettuato entro il termine predetto del 30 settembre 2025, ma, in ogni caso, successivamente all'emissione della sentenza di divorzio da parte del Tribunale. Tuttavia, qualora la sig.ra dovesse avere l'esigenza di rogitare prima dell'emissione della Pt_1 sentenza di divorzio, con conseguente impossibilità per il sig. di usufruire Pt_2 dell'agevolazione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74/1987 (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e tributo), la stessa si dovrà far carico di tutte le imposte, tasse e di ogni tributo conseguente alla vendita, a patto che il sig. , ai sensi del comma 497 articolo Pt_2 1 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) chiede che la base imponibile per la liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52 commi 4 e 5 D.P.R. 131/1986 (cosiddetto valore catastale) e che continui a usufruire delle agevolazioni per la prima casa a sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 1995 n.549. Le spese notarili, invece, saranno in ogni caso a carico del Sig. . Pt_2
5) il sig. acconsente che, a seguito del rogito avente ad oggetto le porzioni Parte_2 immobiliari di cui sopra la sig.ra possa continuare a vivere presso Parte_1
l'abitazione di Viale Fulvio Testi n. 110 alle medesime condizioni attualmente condivise dai coniugi
(ossia, pagamento al 50% tra loro della rata di mutuo, delle utenze e delle spese condominiali ordinarie e straordinarie) per un periodo massimo di sei mesi dal rogito, così da consentirle di reperire una diversa soluzione abitativa. In ogni caso le Parti concordano che la moglie lascerà
l'abitazione a condizione che le sia stato corrisposto dal marito il saldo dovuto per la cessione della sua quota di comproprietà della casa familiare.
6) il sig. , a partire dal giorno successivo all'uscita da casa della sig.ra Parte_2 Pt_1 si farà carico integralmente delle rate mensili di rimborso del mutuo ipotecario della durata di anni
25, per l'importo capitale di Euro 230.454,69, contratto dai sigg.ri e Parte_2 [...] con Banca Credit Agricole Italia S.p.A. con atto stipulato dal Notaio Parte_1 [...]
in data 27/04/2020 racc. n. 5486 rep. n. 6596 (doc. 4). Pertanto, a far data dal Persona_2 mese successivo all'uscita da casa, la sig.ra dovrà intendersi integralmente Parte_1 liberata dall'obbligo di pagamento delle rate di mutuo, utenze e condominio (come meglio sopra precisato) e il sig. si accollerà integralmente il mutuo e fornirà a Banca Credit Parte_2
Agricole Italia S.p.A. ogni eventuale ulteriore garanzia necessaria a far sì che il suddetto accollo sia liberatorio, con dichiarazione espressa da parte della suddetta banca di liberazione della sig.ra la quale dovrà pervenire entro la data di cessione da parte della sig.ra Parte_1 della quota indivisa di proprietà di 35/100 di cui si è detto sopra;
Pt_1
6) i coniugi concordano che i beni mobili presenti presso la casa familiare verranno tra gli stessi suddivisi conformemente all'elenco allegato al presente ricorso sub doc. 5;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano entrambi alla corresponsione di una somma di mantenimento in loro favore;
8) i coniugi, con l'esatto adempimento del presente accordo, dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale in ogni modo connessa al rapporto coniugale e dichiarano così di non aver reciprocamente più nulla a pretendere per alcuna ragione e/o titolo per ragioni dipendenti dal matrimonio;
9) per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
10) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio diretto, avendo i coniugi scelto l'applicazione della legge rumena ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) Regolamento UE n. 1259/2010 ed avendo accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in VE (VB) in data 23.07.2022 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE (VB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG