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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/12/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.11.2025 – da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – depositate dall' avv.ta Daniela Rossi per l'attore, OR LO;
nonché dall' avv. Santo Spagnolo per l'odierna convenuta
[...]
- visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente Controparte_1
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile iscritto al n. 1184/2015 R.G. avente per oggetto: Assicurazioni contro danni
VERTENTE TRA
AL LO, (C.F. ) elettivamente C.F._1 domiciliato in indirizzo telematico e in Milazzo alla via Risorgimento n. 26, presso e nello studio dell'avvocata Daniela Rossi, che lo rappresenta e difende, giusta procura presente in atti
ATTORE contro
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano, via G. B. Cassinis n° 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante della Controparte_2
(cod. fisc ) elettivamente domiciliata in
[...] C.F._2 indirizzo telematico dell'avv. Spagnolo Santo, che la rappresenta e difende, giusta procura presente in atti
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att.
c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta in data
04.07.2015, LO OR ha chiesto la condanna della
[...]
(già ) al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'indennizzo assicurativo in virtù della polizza denominata contratto cumulativo extraprofessionale n. 133186190, Mod PD – FI – CUIDIPEX2
– stipulata dalla per assicurare contro gli Parte_1 infortuni il personale alle sue dipendenze – stante il verificarsi di evento sinistroso datato 03.04.2007, allorquando, ''mentre usciva nel balcone della sua abitazione urtava in maniera piuttosto violenta la testa nella serranda della porta finestra'', procurandosi un ''ematoma subdurale fronto- parietale bilaterale”, seguito da un intervento di “craniectomia bilaterale con svuotamento degli ematomi” ricondotto - rispetto ai postumi invalidanti dedotti - all'oggetto assicurativo.
L'attore, al riguardo, ha invocato la clausola contrattuale che prevede che
“E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente contestabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un danno biologico permanente.
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività dallo stesso praticate senza carattere di professionalità”.
A sostegno della domanda, in particolare, l'attore ha esposto: a) la presenza di copiosa documentazione rilasciata da strutture del servizio sanitario pubblico comprovante le patologie occorse in ragione dell'infortunio; b)
l'inoltro della regolare denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice con cui la contraente ( ha stipulato la polizza Parte_1 assicurativa a beneficio degli infortuni ai propri dipendenti;
c) l'attivazione della procedura di valutazione del danno da parte della compagnia, tramite richiesta di integrazione documentale;
d) l'archiviazione – a seguito di due perizie mediche condotte sulla persona dell'attore, da parte del medico pag. 2/15 fiduciario, dott. - della pratica rubricata al n. 130700715 per Per_1 mancanza di nesso causale tra patologia lamentata ed evento denunciato; e) l'attivazione della procedura di mediazione del 31.07.2014 conclusasi con esito negativo, per assenza della convenuta.
L'attore ha, quindi, adito l'intestato ufficio per sentir pronunciare il Giudice sulle seguenti domande: 1) dichiarare che stante l'occorso al signor
LO e le modalità con cui si è svolto, rientra perfettamente nelle condizioni contrattuali di polizza e condannare perciò la compagnia di assicurazione (oggi Controparte_2 Controparte_3
) all'adempimento del contratto di assicurazione medesimo;
[...]
2) accertare quindi la natura ed entità delle lesioni riportate dall'attore nell'infortunio patito dall'attore medesimo il giorno 03.04.2007 e descritto nelle premesse di citazione nonché il grado di permanente derivato, condannarsi la società convenuta al pagamento a favore dello stesso delle indennità previste dalla polizza assicurativa n. 133186190 e mod PD-FI-
CUIDIPEX2 richiamata in narrativa e offerte in copia come risulteranno quantificate ed accertate e che saranno dimostrate in corso di causa, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria , con integrale rimborso delle spese sostenute e di causa;
3) Accertare anche il danno patrimoniale ed il pregiudizio derivante dalla sofferenza soggettiva, danno morale, in quanto occorre valutare quello che per mera sintesi viene definito danno morale soggettivo, ossia quella tipologia di pregiudizio derivante dal turbamento dello stato d'animo della vittima, determinato dal fatto di cui è causa (omissis) riteniamo che questo pregiudizio debba quantificarsi in una percentuale di 1/3 da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di indennità previste dalla medesima polizza;
4) in via istruttoria ammettersi prova testimoniale (omissis) e CTU medico legale al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni patite dall'attore nell'infortunio del
03.04.2007 descritto in narrativa nonché la percentuale di invalidità permanente che ne è derivata 5) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. pag. 3/15 Il procedimento si è svolto nella resistenza della compagnia assicuratrice, la quale ha preliminarmente eccepito: a) la prescrizione e la decadenza del diritto all'indennizzo assicurativo ex art. 2952 II comma c.c. come modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008 (norma pure richiamata dall'art. 10 della nota informativa per contratto di assicurazione infortuni inserita nel fascicolo informativo consegnato alla società contraente
( ) in occasione della stipula della proposta di Controparte_4 assicurazione per infortuni del personale impiegato alle proprie dipendenze, dalla per decorso infrannuale del termine di Controparte_2 decadenza;
b) l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 2697 c.c. (e dell'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione) per non avere, l'assicurato, provato che sussistono tutti gli “elementi che valgano a costituire il suo diritto a termini di contratto” argomentando anche in ordine ai criteri di indennizzabilità (richiamati dell'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione) che riducono il premio in favore di assicurato non fisicamente sano e integro;
nel merito ha quindi domandato: c) la quantificazione della liquidazione della pretesa secondo i criteri previsti dalla polizza ovvero ai sensi degli artt. 5, 10, 18 e 19, accertando i postumi permanenti secondo le Tabelle INAIL previste dal contratto e con esclusione delle voci invocate a titolo di ITA, ITP, danno morale, in quanto non indennizzabili;
d) l'esclusione degli interessi da rivalutazione in applicazione del richiamo giurisprudenziale di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712 del 1995, stante la natura di debito di valore e non di valuta della dedotta obbligazione.
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita anche con prove orali e attraverso CTU condotta dalla dott.ssa
[...]
. Per_2
All'udienza del 03.12.2024, è stato disposto il richiamo della CTU
[...]
in ordine alla conformazione del nesso causale. Per_2
La causa -rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.03.25 e, poi, all'udienza del 12.11.25 ai sensi degli artt. 127 ter e 281 pag. 4/15 sexies c.p.c., dietro concessione di termini per scritti conclusivi – viene incamerata per la decisone.
****
Il titolo azionato dall'attore a base della richiesta di liquidazione è il contratto di assicurazione denominato contratto cumulativo extraprofessionale di cui alla polizza n. 133186190, Mod PD – FI – CUIDIPEX2), stipulata tra l'allora
[...]
e per assicurare contro gli infortuni il CP_2 Controparte_4 personale alle dipendenze di quest'ultima società, ai sensi di quanto stabilito all'art. 10 del contratto assicurativo (oggetto): “E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente contestabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un danno biologico permanente. L'assicurazione vale per gli infortuni che
l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività dallo stesso praticate senza carattere di professionalità” e 10 lett. b) dell'oggetto assicurativo: “gli infortuni conseguenti a malore fondatamente non dovuto a condizioni patologiche preesistenti'' (v. all. sub. 2 pag. 3 del fascicolo attoreo).
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo sollevata dalla compagnia convenuta, in applicazione della disciplina dell'art. 2952 c.c.
In generale – a fronte di contestazione proveniente dalla difesa della compagnia convenuta per cui “alcuna efficacia interruttiva può essere attribuita alla denuncia del sinistro del 22.05.2007” cosicché, rispetto al sinistro verificatosi in data 3.3.2007, la prima richiesta di risarcimento proveniente da parte attrice datata 3.12.2008, pervenuta/ricevuta dalla compagnia in data 9.12.2008, risulta successiva allo spirare del termine annuale contemplato ex art. 2952 c.c. ratione tempore previsto (cfr. memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (II termine)- vale, anzitutto, osservare che quando - come nella specie, ai sensi dell'art. 13 del contratto di Assicurazione, prodotto in atti (cfr. doc. n. 2 fascicolo convenuta) – è previsto l'obbligo delle parti di procedere all'accertamento delle lesioni tramite perizia affidata ad un medico fiduciario dell'assicurazione, la prescrizione del pag. 5/15 diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento della conclusione della proceduta arbitrale per la quantificazione del danno (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020,
n.19112).
Trattasi, a ben vedere, di applicazione della regola aurea ex art. 2935 c.c. – per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, normalmente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (cfr. art. 2952 co. II testo vigente ante novella ex D.L. 28.08.2008 n. 134 inserito dall'articolo 1 , comma 1, della legge 27 ottobre 2008, n. 166, in sede di conversione.) – con il temperamento previsto ai sensi dell'art. 2952 c.c. per le ipotesi in cui l'autonomia privata contempli, per la liquidazione ed esigibilità del credito da indennizzo, una procedura di accertamento (come quella che demanda ad un collegio medico la verifica dei presupposti della indennizzabilità del sinistro, previa visita medica).
Al di là del rilievo inerente all'operatività, nella fattispecie, del regime di prescrizione annuale, antecedente alla novella ex lege 106/2008 recante prescrizione biennale – essendo, l'art. 10 della nota informativa del contratto di assicurazione, rubricato “prescrizione e decadenza dei diritti previsti dal contratto'' ricognitivo del regime legale operante in relazione alla data (1.1.2013) di aggiornamento del modello di contratto-polizza cumulativa (cfr. doc. n. 2 fascicolo convenuta) – giacché l'art. 1 della legge di conversione del D.L.
134/2008 prevede l'entrata in vigore in data successiva alla pubblicazione in G.U.
(mancando, del resto, una più chiara e specifica convenzione in ordine all'efficacia retroattiva, rispetto ad un sinistro verificatosi in epoca (marzo 2007) antecedente alla novella recata con la legge di conversione del D.L. 134/2008 e tenuto conto che il dies a quo decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, nonché che tra le stesse parti è pacifica la evocazione del regime prescrizionale annuale) dagli atti di causa si evince che a fronte di sinistro occorso in data 3.3.2007, a seguito di denuncia di sinistro inoltrata con raccomandata del 22.6.2007 – entro, quindi, il termine annuale dalla data del sinistro (cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/03/2024 , n. 6702) - ha fatto seguito, pag. 6/15 invito a fornire i documenti indicati nella missiva del 18.7.2007 e invito (nella missiva del 7.5.2008) alla presentazione per la visita presso il medico fiduciario della compagnia (cfr. docc. n. 3, n. 4, n. 5 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
L'invito, inoltrato su impulso della compagnia assicuratrice (l'allora
[...]
è, dunque, avvenuto in un contesto – costituendone, esso stesso, CP_2 dimostrazione - di assenza di esplicita manifestazione dall'assicuratore della non spettanza dell'indennizzo per inoperatività della polizza (cfr. doc. n. 5 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Ne segue, allora, l'invocabilità del principio per cui la prescrizione del diritto all'indennizzo – normalmente decorrente dal giorno dell'evento (i.e. nella specie
3.3.2007) - inizia a decorrere dopo la chiusura dell'iter diretto alla liquidazione del danno alla salute, di cui all'art. 13 della nota informativa.
Nella specie, dalla documentazione in atti si ricava che tale termine è iniziato a decorrere dalla nota del 25.09.2008, recante comunicazione di non indennizzabilità del sinistro per carenza del nesso di causalità (cfr. doc. n. 6 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Sicché, anche in relazione alla prescrizione annuale, alla data della prima missiva
(del 3.12.2008) ricevuta dalla compagnia assicuratrice in data 9.12.2008, non risulta – contrariamente all'assunto svolto dalla Controparte_1
quale incorporante della (cfr. memoria ex art.
[...] Controparte_2
183 VI comma c.p.c. parte convenuta (II termine) – maturata la perdita del diritto all'indennizzo per decorso del termine di prescrizione.
Dall'ulteriore documentazione prodotta dall'attore emerge, altresì, il compimento di altri atti interruttivi recettizi in sequenza rispetto a primo ricevuto il 9.12.2008, in guisa da rendere, la notifica della citazione introduttiva, atto tempestivamente compiuto prima del decorso del termine a partire dal compimento dell'atto interruttivo precedente.
In particolare, gli atti interruttivi posti in essere tempestivamente a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito negativo della procedura di liquidazione sinistro
(25.09.2008) e successivi alla diffida ricevuta il 9.12.2008, sono rappresentati: 1) pag. 7/15 dalla lettera Ar n. alla datata 19/11/09, ricevuta il Controparte_2
25.11.2009; 2) dalla lettera Ar alla datata 5/10/10, ricevuta Controparte_2
l'11.10.2010; 3)dalla lettera Ar alla del 29/9/2011, spedita il Controparte_2
5.10.2011, ricevuta il 12.10.2011; 4) dalla Pec alla del Controparte_2
10/10/2012 spedita entro l'anno decorrente dal 12.10.2011 nonostante l'ulteriore lettera di invito a visita della del 21/10/2011, esitata ancora Controparte_2 negativamente con nota della del 17/05/2012; 5)dalla Pec Controparte_2 alla del 10/10/13 (cfr. docc. da n. 8 a n. 14 allegata alla Controparte_2 seconda memoria istruttoria parte attrice).
Ancora, prima della notifica della citazione, avvenuta il 4.7.2015, ulteriore atto interruttivo successivo alla pec del 10.10.2013, è l'istanza di mediazione inoltrata, conclusasi con verbale negativo del 31/07/2014 (cfr. doc. n. 15 allegato alla seconda memoria istruttoria parte attrice).
Ne segue, in definitiva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
Risolta l'eccezione preliminare di merito interposta – a fronte di domanda indennitaria chemira a conseguire “l'adempimento del contratto di assicurazione''
(cfr. conclusioni lett. a) della citazione pag. 13) - occorre verificare se l'occorso descritto in citazione sia suscettibile di copertura assicurativa alla luce sia delle condizioni di assicurazione inserite nella polizza - la quale, all'art. 9 stabilisce che
“E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgano a costituire il suo diritto a termini di contratto” – sia delle contestazioni mosse dalla compagnia convenuta, anche durante la fase stragiudiziale della vicenda.
La posizione del denunciante, infatti, risulta archiviata (respinta) per difetto di nesso eziologico fra le lesioni asseritamente lamentate e le patologie accertate in occasione delle visite mediche eseguite dal perito fiduciario a cui si è sottoposto l'attore danneggiato.
Anche all'interno dell'odierno giudizio, infatti, risulta reiterata la contestazione circa l'an - oltreché al quantum della pretesa attorea – avendo, tra le altre, la convenuta compagnia, dedotto la non verosimiglianza della “ricostruzione dei pag. 8/15 fatti offerta dall'attore atteso che tenuto conto dei sintomi lamentati (cefalea, confusione mentale, vertigini e nausea) di certo il LO si sarebbe recato immediatamente al Pronto Soccorso e non dopo 1 mese e 13 giorni dall'asserito incidente”(cfr. comparsa responsiva).
In generale, partendo dal dato normativo, il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo consiste nella verificazione di un danno costituente concretizzazione del rischio assicurato nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera (cfr. artt. 1882, 1895, 1896 c.c.).
Sicché, spetta al danneggiato dimostrare la verificazione di un evento coperto e sussumibile nella garanziaassicurativae che esso ha causato il danno di cui il danneggiato-assicurato reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/05/1997, n.4426). Trattasi, a ben vedere, di specificazione della regola generale prevista ex art. 2697
c.c.
Sempre in armonia coi principi di carattere generale, posta la natura negoziale del vincolo che scaturisce dal contratto di assicurazione, fonte di reciproci obblighi e diritti, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez Un.,
30/10/2001, n. 13533).
Nella specie, premessa la valenza ricognitiva di principi generali, riconnettibile agli artt. 9 e 10 delle condizioni generali di polizza – ove è stabilito, rispettivamente, che “E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgano a costituire il suo diritto a termini di contratto” e che “La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona pag. 9/15 fisicamente integra e sana” (cfr. doc. n. 2 fascicolo convenuta) – dal compendio processual-probatorio acquisito si riscontra: a) la ricorrenza del requisito soggettivo di cui all'art. 1 delle condizioni generali di polizza, risultando, l'attore- assicurato/beneficiario, adibito alla qualifica professionale di quadro (con retribuzione annua lorda di euro 39.245,92) al tempo del sinistro (non essendo, tra le altre, già oggetto di contestazione la circostanza dedotta sin dalla citazione, della natura di dipendente della di Milazzo contraente della polizza Parte_1 cumulativa ,comune documentato: cfr. doc. n 6 fascicolo attoreo); b) la operatività della polizza n. 133186190 "polizza assicurazioni infortuni - dipendenti" con decorrenza della copertura assicurativa - ai sensi dell'art.
1 - dal giorno (ore
00.00) dell'assunzione del dipendente sino al giorno (ore oo.oo) della risoluzione del rapporto di lavoro) (cfr. doc. n. 5 fascicolo attoreo).
Resta, dunque, da verificare la predicabilità dell'esistenza del nesso di causalità, al cospetto della circostanza – eccepita, come detto, in sede stragiudiziale dalla compagnia e ribadita tra le difese a base dell'atto responsivo – relativa alla eventuale preesistenza di patologia affliggente il LO, tale da provocare l'ematoma sub durale per il quale lo stesso è stato sottoposto a intervento chirurgico di svuotamento sotto durale cronico bilaterale, stante il riferimento - contenuto nel certificato rilasciato il 04/05/2011dall'Unità Operativa Complessa di
Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, Policlinico “G.
Martino”, richiamato espressamente dalla compagnia -al fatto che “Tale patologia può essere conseguente ad un trauma o avvenire in maniera spontanea” (cfr. seconda memoria istruttoria parte convenuta).
A proposito del nesso di causalità – cuore del thema disputandum – a fronte delle difese della convenuta – approfondite in sede di scritti conclusionali anche in esito al richiamo della consulente dell'ufficio, disposto sulla base dei rilievi manifestati dalla difesa attorea, attraverso adesione alle conclusioni e ai chiarimenti resi dalla CTU e, inoltre, richiamo alla circostanza, comprovata dalla stessa sequenza narrativa dell'attore, del decorso di un lasso di tempo apprezzabile (un mese e tredici giorni) tra l'asserito evento (violento urto della testa contro la serranda della porta finestra) con successiva insorgenza di cefalea, pag. 10/15 confusione mentale, vertigini e nausea e accesso al pronto soccorso (cfr.
COMPARSA CONCLUSIONALE del 6.10.2025 autorizzata con ordinanza dell'11.3.2025) - dal complesso delle conclusioni rassegnate dalla consulente dell'ufficio, anche alla luce dei chiarimenti forniti, non risulta predicabile con certezza l'esistenza del nesso di causalità.
Al riguardo, sebbene non si escluda, prima facie, che l'ematoma subdurale cronico fronto-parietale bilaterale, dal quale è stato affetto il periziando, possa essere conseguenza compatibile con la dinamica dell'incidente riferita in citazione
- ovvero il riferito urto violento contro la barra metallica della serranda con conseguente trauma diretto sul cranio, in corrispondenza del vertice avendo, la consulente, spiegato in termini chiari e intellegibili, sotto il profilo scientifico, che
“gli ematomi subdurali post-traumatici sono secondari ad una rottura delle vene
a ponte in seguito ad uno spostamento dell'encefalo all'interno della scatola cranica, in quanto, nel trauma cranico, la decelerazione angolare sulla testa determina un movimento rotatorio dell'encefalo rispetto a cranio e dura madre che rimangono più stabili, in conseguenza di ciò si determina una dislocazione dell'encefalo rispetto alla dura madre con rottura delle vene a ponte tra encefalo
e seni venosi” (cfr. pag. 14 relazione di CTU a firma dott.ssa – tuttavia, Per_3 dalle conclusioni rassegnate si evince che “Il nesso di causalità non può essere stabilito con estrema certezza, in quanto la discrepanza rilevata agli atti su quale sia stata la reale eziologia della sintomatologia di esordio della cefalea e quindi dell'ematoma subdurale cronico, non consente di soddisfare in maniera certa il criterio eziologico”(cfr. pag. 14 relazione di CTU a firma dott.ssa . Per_3
Inoltre, benché dagli accertamenti diagnostici eseguiti durante il ricovero ospedaliero finalizzato al trattamento chirurgico di craniectomia bilaterale per svuotamento degli ematomi – gli esiti dei quali vagliati dalla consulente stessa – non sia emersa la presenza di malformazioni vascolari e circoli patologici a carico dei vasi esplorati, tuttavia, il complesso di circostanze ricavabili dalla lettura della consulenza – attendibile, tra le altre, perché basata sullo studio di dati oggettivi quali quelli attinti da documentazione clinica di provenienza di struttura sanitaria pubblica (i.e. la Cartella clinica ricovero in Neurochirurgia AOU Policlinico pag. 11/15 Messina dal 16/05/2007 al 28/05/2007) e, altresì, di natura specialistica e ad un tempo, di formazione ad una distanza temporale ragionevole rispetto all'evento lesivo narrato in citazione (i.e. Certificato specialistico neurochirurgico, redatto dalla dott.ssa (NCH Policlinico Messina) (del 04/05/2011) (cfr. pag. Persona_4
8 relazione di CTU a firma dott.ssa – suggerisce, anche per la Per_3 concordanza e precisione delle circostanze addotte a sostegno della natura incognita della causa dell'ematoma, di apprezzare come nebuloso il nesso di causalità, sub specie di concreta ed effettiva verificazione dell'evento per come narrato in citazione.
In questa direzione militano, in particolare, le dichiarazioni rese dall'attore in occasione della raccolta anamnestica dei dati in vista dell'intervento chirurgico, apprezzabili perché provenienti dalla stessa parte danneggiata e in un contesto temporale (16/05/2007) a breve distanza (ai fini della memoria) del violento urto con la serranda (3.3.3007).
Si legge, al riguardo, nella relazione di CTU all'atto del ricovero in neurochirurgia il periziando ha dichiarato un esordio di cefalea non ricondotto a precedente evento traumatico, bensì al fatto che “circa un mese addietro, mentre si trovava a bordo di un aereo, in seguito ad una perdita di quota, avrebbe avvertito un violento dolore nucale e successivamente cefalea di tipo pulsante in regione frontale” (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma dott.ssa . Per_3
Inoltre, benché il periziato abbia dichiarato in sede di indagini peritali – rispondendo in ordine al “motivo della diversa dichiarazione” – che “sul momento non si ricordava del trauma, ma solo del viaggio aereo che a suo dire avrebbe effettuato prima del riferito trauma cranico (ma non ricorda la data precisa del volo) e che si è ricordato solo in un secondo momento dell'urto con la serranda ed anche del giorno esatto in cui si sarebbe verificato tale incidente domestico” nondimeno, dalle indagini espletate – basate, come detto, sulla documentazione clinica prodotta da parte attrice - è emerso che anche nel certificato della dott.ssa
, specialista in Neurochirurgia, non si fa menzione di “alcun trauma come Per_4 evento scatenante l'ematoma subdurale del periziando, neanche nel certificato redatto dopo 4 anni (04/05/2011)” riscontrandosi unicamente l'attestazione che pag. 12/15 “la raccolta ematica si è formata un mese prima dell'intervento secondo quanto si evince dall'anamnesi) (ribadendo pertanto quanto era stato precedentemente attestato)” (cfr. pag. 7 e altresì pagg. 12-13 relazione di CTU a firma dott.ssa
[...]
. Per_3
Anche, poi, volgendo lo sguardo ai chiarimenti resi dalla CTU, permane lo stato di incertezza della causa dell'ematoma sub durale posto a base della richiesta di indennizzo avanzata dall'attore.
Dai chiarimenti resi, in particolare, emerge da un lato conferma che la panangiografia cerebrale ha escluso anomalie vascolari preesistenti, dall'altro che
l'incertezza dell'origine dell'ematoma trova riscontro nella richiesta di RM encefalo formulata dallo specialista neurochirurgo, nel senso – spiegato dalla consulente – che “l'incertezza è tale che i sanitari hanno ritenuto opportuno eseguire anche una panangiografia cerebrale”.
Richiesta priva di seguito ove invece i sanitari avessero avuto contezza che si trattava di ematoma post traumatico (cfr. relazione a chiarimento depositata il
13.1.2025).
Anche dalla relazione a chiarimento, dunque, resta confortata la conclusione circa l'incertezza del nesso di causalità – sotto il profilo del trauma cranico non documentato -dal momento che in nessuna documentazione medica si fa riferimento all'episodio traumatico narrato in citazione.
Corrobora, d'altronde, la attendibilità degli esiti della relazione anche la serie di circostanze acquisite in atti tra cui, la discrasia tra la natura traumatica dell'evento che si deduce occorso in data 3.3.2007 – descritto come urto violento e, quindi, di sicura impressione nella memoria del danneggiato non solo per la cefalea che si associa normalmente (descritta, nel caso di specie, pure come sintomatologia insorta, unitamente a nausea) - e la assenza di ricordo in occasione della fase pre- chirurgica, al cospetto di un quadro clinico coevo al ricovero declinabile come privo di sintomi di deficit cognitivo.
Si legge, al riguardo, nella relazione di CTU che la TC ed RMN encefalo effettuati in fase pre-chirurgica, “hanno mostrato solo l'effetto compressivo dall'esterno, ma non un danno organico dell'encefalo” e, inoltre, che se il periziando “avesse pag. 13/15 avuto sintomi ascrivibili ad un danno dell'encefalo, vale a dire deficit delle funzioni cognitive, attentive, emotive e del comportamento, sicuramente sarebbero state effettuate delle visite specialistiche neurologiche o psichiatriche e sarebbe stata consigliata l'esecuzione di uno studio RMN encefalo per un miglior inquadramento diagnostico, cosa che di fatto agli atti risulta inesistente, ad eccezione di una visita neurologica recente eseguita 12 anni dopo l'intervento per ematoma subdurale”(cfr. pagg. 11-12 relazione di CTU a firma dott.ssa
[...]
. Per_3
La valenza assorbente delle superiori considerazioni – riflesso della concordanza, gravità e precisione dei dati ricavabili dalla CTU, completa, esauriente e motivata, specie alla stregua dei chiarimenti resi – rende irrilevante il narrato dei testi escussi tenuto conto, peraltro, della anomalia del mancato ricordo, al tempo della raccolta anamnestica in fase pre-chirurgica (con riguardo, appunto, al trauma subito, descritto negli stessi articolati di prova orale come urto violento fonte di stato confusionale) con la presenza, il giorno dell'occorso, di testimoni (cfr. conclusioni istruttorie atto di citazione).
La domanda, pertanto, va respinta.
Le spese di CTU – rivelatasi elemento di prova a sostegno delle difese della convenuta – vanno definitivamente poste a carico della parte attrice soccombente
(liquidate con separato decreto in atti).
Le spese di lite, invece, al cospetto di infondata eccezione di prescrizione – reiterata pure negli scritti conclusivi – a fronte di orientamento costante in giurisprudenza circa la ancorabilità del dies a quo della prescrizione al momento di chiusura della procedura di liquidazione prevista quando, come nel caso in trattazione, non vi sia stata contestazione sulla indennizzabilità (come dimostra l'apertura del sinistro e la sua numerazione specifica, in uno all'invito a presentarsi a visita presso il medico fiduciario) meritano compensazione ai sensi dell'art. 92 co. II c.p.c. come interpretato sotto la lente della sentenza n. 77 del
19.4.2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
pag. 14/15 Il Tribunale intestato, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1184/2015, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da LO OR nei confronti dell'
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 per le causali di cui in parte motiva;
2) pone definitivamente le spese relative alla ctu espletata, nella misura liquidata con separato decreto a carico di parte soccombente;
3) compensa le spese del procedimento riferite a onorari e compensi e a spese vive per le causali di cui in parte motiva;
Barcellona P.G. 2.12.2025
la Giudice
(dott.ssa Elisa Di Giovanni)
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.11.2025 – da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – depositate dall' avv.ta Daniela Rossi per l'attore, OR LO;
nonché dall' avv. Santo Spagnolo per l'odierna convenuta
[...]
- visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente Controparte_1
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile iscritto al n. 1184/2015 R.G. avente per oggetto: Assicurazioni contro danni
VERTENTE TRA
AL LO, (C.F. ) elettivamente C.F._1 domiciliato in indirizzo telematico e in Milazzo alla via Risorgimento n. 26, presso e nello studio dell'avvocata Daniela Rossi, che lo rappresenta e difende, giusta procura presente in atti
ATTORE contro
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano, via G. B. Cassinis n° 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante della Controparte_2
(cod. fisc ) elettivamente domiciliata in
[...] C.F._2 indirizzo telematico dell'avv. Spagnolo Santo, che la rappresenta e difende, giusta procura presente in atti
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att.
c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta in data
04.07.2015, LO OR ha chiesto la condanna della
[...]
(già ) al pagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'indennizzo assicurativo in virtù della polizza denominata contratto cumulativo extraprofessionale n. 133186190, Mod PD – FI – CUIDIPEX2
– stipulata dalla per assicurare contro gli Parte_1 infortuni il personale alle sue dipendenze – stante il verificarsi di evento sinistroso datato 03.04.2007, allorquando, ''mentre usciva nel balcone della sua abitazione urtava in maniera piuttosto violenta la testa nella serranda della porta finestra'', procurandosi un ''ematoma subdurale fronto- parietale bilaterale”, seguito da un intervento di “craniectomia bilaterale con svuotamento degli ematomi” ricondotto - rispetto ai postumi invalidanti dedotti - all'oggetto assicurativo.
L'attore, al riguardo, ha invocato la clausola contrattuale che prevede che
“E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente contestabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un danno biologico permanente.
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività dallo stesso praticate senza carattere di professionalità”.
A sostegno della domanda, in particolare, l'attore ha esposto: a) la presenza di copiosa documentazione rilasciata da strutture del servizio sanitario pubblico comprovante le patologie occorse in ragione dell'infortunio; b)
l'inoltro della regolare denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice con cui la contraente ( ha stipulato la polizza Parte_1 assicurativa a beneficio degli infortuni ai propri dipendenti;
c) l'attivazione della procedura di valutazione del danno da parte della compagnia, tramite richiesta di integrazione documentale;
d) l'archiviazione – a seguito di due perizie mediche condotte sulla persona dell'attore, da parte del medico pag. 2/15 fiduciario, dott. - della pratica rubricata al n. 130700715 per Per_1 mancanza di nesso causale tra patologia lamentata ed evento denunciato; e) l'attivazione della procedura di mediazione del 31.07.2014 conclusasi con esito negativo, per assenza della convenuta.
L'attore ha, quindi, adito l'intestato ufficio per sentir pronunciare il Giudice sulle seguenti domande: 1) dichiarare che stante l'occorso al signor
LO e le modalità con cui si è svolto, rientra perfettamente nelle condizioni contrattuali di polizza e condannare perciò la compagnia di assicurazione (oggi Controparte_2 Controparte_3
) all'adempimento del contratto di assicurazione medesimo;
[...]
2) accertare quindi la natura ed entità delle lesioni riportate dall'attore nell'infortunio patito dall'attore medesimo il giorno 03.04.2007 e descritto nelle premesse di citazione nonché il grado di permanente derivato, condannarsi la società convenuta al pagamento a favore dello stesso delle indennità previste dalla polizza assicurativa n. 133186190 e mod PD-FI-
CUIDIPEX2 richiamata in narrativa e offerte in copia come risulteranno quantificate ed accertate e che saranno dimostrate in corso di causa, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria , con integrale rimborso delle spese sostenute e di causa;
3) Accertare anche il danno patrimoniale ed il pregiudizio derivante dalla sofferenza soggettiva, danno morale, in quanto occorre valutare quello che per mera sintesi viene definito danno morale soggettivo, ossia quella tipologia di pregiudizio derivante dal turbamento dello stato d'animo della vittima, determinato dal fatto di cui è causa (omissis) riteniamo che questo pregiudizio debba quantificarsi in una percentuale di 1/3 da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di indennità previste dalla medesima polizza;
4) in via istruttoria ammettersi prova testimoniale (omissis) e CTU medico legale al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni patite dall'attore nell'infortunio del
03.04.2007 descritto in narrativa nonché la percentuale di invalidità permanente che ne è derivata 5) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. pag. 3/15 Il procedimento si è svolto nella resistenza della compagnia assicuratrice, la quale ha preliminarmente eccepito: a) la prescrizione e la decadenza del diritto all'indennizzo assicurativo ex art. 2952 II comma c.c. come modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008 (norma pure richiamata dall'art. 10 della nota informativa per contratto di assicurazione infortuni inserita nel fascicolo informativo consegnato alla società contraente
( ) in occasione della stipula della proposta di Controparte_4 assicurazione per infortuni del personale impiegato alle proprie dipendenze, dalla per decorso infrannuale del termine di Controparte_2 decadenza;
b) l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 2697 c.c. (e dell'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione) per non avere, l'assicurato, provato che sussistono tutti gli “elementi che valgano a costituire il suo diritto a termini di contratto” argomentando anche in ordine ai criteri di indennizzabilità (richiamati dell'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione) che riducono il premio in favore di assicurato non fisicamente sano e integro;
nel merito ha quindi domandato: c) la quantificazione della liquidazione della pretesa secondo i criteri previsti dalla polizza ovvero ai sensi degli artt. 5, 10, 18 e 19, accertando i postumi permanenti secondo le Tabelle INAIL previste dal contratto e con esclusione delle voci invocate a titolo di ITA, ITP, danno morale, in quanto non indennizzabili;
d) l'esclusione degli interessi da rivalutazione in applicazione del richiamo giurisprudenziale di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712 del 1995, stante la natura di debito di valore e non di valuta della dedotta obbligazione.
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita anche con prove orali e attraverso CTU condotta dalla dott.ssa
[...]
. Per_2
All'udienza del 03.12.2024, è stato disposto il richiamo della CTU
[...]
in ordine alla conformazione del nesso causale. Per_2
La causa -rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.03.25 e, poi, all'udienza del 12.11.25 ai sensi degli artt. 127 ter e 281 pag. 4/15 sexies c.p.c., dietro concessione di termini per scritti conclusivi – viene incamerata per la decisone.
****
Il titolo azionato dall'attore a base della richiesta di liquidazione è il contratto di assicurazione denominato contratto cumulativo extraprofessionale di cui alla polizza n. 133186190, Mod PD – FI – CUIDIPEX2), stipulata tra l'allora
[...]
e per assicurare contro gli infortuni il CP_2 Controparte_4 personale alle dipendenze di quest'ultima società, ai sensi di quanto stabilito all'art. 10 del contratto assicurativo (oggetto): “E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obbiettivamente contestabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un danno biologico permanente. L'assicurazione vale per gli infortuni che
l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività dallo stesso praticate senza carattere di professionalità” e 10 lett. b) dell'oggetto assicurativo: “gli infortuni conseguenti a malore fondatamente non dovuto a condizioni patologiche preesistenti'' (v. all. sub. 2 pag. 3 del fascicolo attoreo).
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo sollevata dalla compagnia convenuta, in applicazione della disciplina dell'art. 2952 c.c.
In generale – a fronte di contestazione proveniente dalla difesa della compagnia convenuta per cui “alcuna efficacia interruttiva può essere attribuita alla denuncia del sinistro del 22.05.2007” cosicché, rispetto al sinistro verificatosi in data 3.3.2007, la prima richiesta di risarcimento proveniente da parte attrice datata 3.12.2008, pervenuta/ricevuta dalla compagnia in data 9.12.2008, risulta successiva allo spirare del termine annuale contemplato ex art. 2952 c.c. ratione tempore previsto (cfr. memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (II termine)- vale, anzitutto, osservare che quando - come nella specie, ai sensi dell'art. 13 del contratto di Assicurazione, prodotto in atti (cfr. doc. n. 2 fascicolo convenuta) – è previsto l'obbligo delle parti di procedere all'accertamento delle lesioni tramite perizia affidata ad un medico fiduciario dell'assicurazione, la prescrizione del pag. 5/15 diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento della conclusione della proceduta arbitrale per la quantificazione del danno (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020,
n.19112).
Trattasi, a ben vedere, di applicazione della regola aurea ex art. 2935 c.c. – per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, normalmente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (cfr. art. 2952 co. II testo vigente ante novella ex D.L. 28.08.2008 n. 134 inserito dall'articolo 1 , comma 1, della legge 27 ottobre 2008, n. 166, in sede di conversione.) – con il temperamento previsto ai sensi dell'art. 2952 c.c. per le ipotesi in cui l'autonomia privata contempli, per la liquidazione ed esigibilità del credito da indennizzo, una procedura di accertamento (come quella che demanda ad un collegio medico la verifica dei presupposti della indennizzabilità del sinistro, previa visita medica).
Al di là del rilievo inerente all'operatività, nella fattispecie, del regime di prescrizione annuale, antecedente alla novella ex lege 106/2008 recante prescrizione biennale – essendo, l'art. 10 della nota informativa del contratto di assicurazione, rubricato “prescrizione e decadenza dei diritti previsti dal contratto'' ricognitivo del regime legale operante in relazione alla data (1.1.2013) di aggiornamento del modello di contratto-polizza cumulativa (cfr. doc. n. 2 fascicolo convenuta) – giacché l'art. 1 della legge di conversione del D.L.
134/2008 prevede l'entrata in vigore in data successiva alla pubblicazione in G.U.
(mancando, del resto, una più chiara e specifica convenzione in ordine all'efficacia retroattiva, rispetto ad un sinistro verificatosi in epoca (marzo 2007) antecedente alla novella recata con la legge di conversione del D.L. 134/2008 e tenuto conto che il dies a quo decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, nonché che tra le stesse parti è pacifica la evocazione del regime prescrizionale annuale) dagli atti di causa si evince che a fronte di sinistro occorso in data 3.3.2007, a seguito di denuncia di sinistro inoltrata con raccomandata del 22.6.2007 – entro, quindi, il termine annuale dalla data del sinistro (cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/03/2024 , n. 6702) - ha fatto seguito, pag. 6/15 invito a fornire i documenti indicati nella missiva del 18.7.2007 e invito (nella missiva del 7.5.2008) alla presentazione per la visita presso il medico fiduciario della compagnia (cfr. docc. n. 3, n. 4, n. 5 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
L'invito, inoltrato su impulso della compagnia assicuratrice (l'allora
[...]
è, dunque, avvenuto in un contesto – costituendone, esso stesso, CP_2 dimostrazione - di assenza di esplicita manifestazione dall'assicuratore della non spettanza dell'indennizzo per inoperatività della polizza (cfr. doc. n. 5 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Ne segue, allora, l'invocabilità del principio per cui la prescrizione del diritto all'indennizzo – normalmente decorrente dal giorno dell'evento (i.e. nella specie
3.3.2007) - inizia a decorrere dopo la chiusura dell'iter diretto alla liquidazione del danno alla salute, di cui all'art. 13 della nota informativa.
Nella specie, dalla documentazione in atti si ricava che tale termine è iniziato a decorrere dalla nota del 25.09.2008, recante comunicazione di non indennizzabilità del sinistro per carenza del nesso di causalità (cfr. doc. n. 6 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Sicché, anche in relazione alla prescrizione annuale, alla data della prima missiva
(del 3.12.2008) ricevuta dalla compagnia assicuratrice in data 9.12.2008, non risulta – contrariamente all'assunto svolto dalla Controparte_1
quale incorporante della (cfr. memoria ex art.
[...] Controparte_2
183 VI comma c.p.c. parte convenuta (II termine) – maturata la perdita del diritto all'indennizzo per decorso del termine di prescrizione.
Dall'ulteriore documentazione prodotta dall'attore emerge, altresì, il compimento di altri atti interruttivi recettizi in sequenza rispetto a primo ricevuto il 9.12.2008, in guisa da rendere, la notifica della citazione introduttiva, atto tempestivamente compiuto prima del decorso del termine a partire dal compimento dell'atto interruttivo precedente.
In particolare, gli atti interruttivi posti in essere tempestivamente a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito negativo della procedura di liquidazione sinistro
(25.09.2008) e successivi alla diffida ricevuta il 9.12.2008, sono rappresentati: 1) pag. 7/15 dalla lettera Ar n. alla datata 19/11/09, ricevuta il Controparte_2
25.11.2009; 2) dalla lettera Ar alla datata 5/10/10, ricevuta Controparte_2
l'11.10.2010; 3)dalla lettera Ar alla del 29/9/2011, spedita il Controparte_2
5.10.2011, ricevuta il 12.10.2011; 4) dalla Pec alla del Controparte_2
10/10/2012 spedita entro l'anno decorrente dal 12.10.2011 nonostante l'ulteriore lettera di invito a visita della del 21/10/2011, esitata ancora Controparte_2 negativamente con nota della del 17/05/2012; 5)dalla Pec Controparte_2 alla del 10/10/13 (cfr. docc. da n. 8 a n. 14 allegata alla Controparte_2 seconda memoria istruttoria parte attrice).
Ancora, prima della notifica della citazione, avvenuta il 4.7.2015, ulteriore atto interruttivo successivo alla pec del 10.10.2013, è l'istanza di mediazione inoltrata, conclusasi con verbale negativo del 31/07/2014 (cfr. doc. n. 15 allegato alla seconda memoria istruttoria parte attrice).
Ne segue, in definitiva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
Risolta l'eccezione preliminare di merito interposta – a fronte di domanda indennitaria chemira a conseguire “l'adempimento del contratto di assicurazione''
(cfr. conclusioni lett. a) della citazione pag. 13) - occorre verificare se l'occorso descritto in citazione sia suscettibile di copertura assicurativa alla luce sia delle condizioni di assicurazione inserite nella polizza - la quale, all'art. 9 stabilisce che
“E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgano a costituire il suo diritto a termini di contratto” – sia delle contestazioni mosse dalla compagnia convenuta, anche durante la fase stragiudiziale della vicenda.
La posizione del denunciante, infatti, risulta archiviata (respinta) per difetto di nesso eziologico fra le lesioni asseritamente lamentate e le patologie accertate in occasione delle visite mediche eseguite dal perito fiduciario a cui si è sottoposto l'attore danneggiato.
Anche all'interno dell'odierno giudizio, infatti, risulta reiterata la contestazione circa l'an - oltreché al quantum della pretesa attorea – avendo, tra le altre, la convenuta compagnia, dedotto la non verosimiglianza della “ricostruzione dei pag. 8/15 fatti offerta dall'attore atteso che tenuto conto dei sintomi lamentati (cefalea, confusione mentale, vertigini e nausea) di certo il LO si sarebbe recato immediatamente al Pronto Soccorso e non dopo 1 mese e 13 giorni dall'asserito incidente”(cfr. comparsa responsiva).
In generale, partendo dal dato normativo, il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo consiste nella verificazione di un danno costituente concretizzazione del rischio assicurato nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera (cfr. artt. 1882, 1895, 1896 c.c.).
Sicché, spetta al danneggiato dimostrare la verificazione di un evento coperto e sussumibile nella garanziaassicurativae che esso ha causato il danno di cui il danneggiato-assicurato reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/05/1997, n.4426). Trattasi, a ben vedere, di specificazione della regola generale prevista ex art. 2697
c.c.
Sempre in armonia coi principi di carattere generale, posta la natura negoziale del vincolo che scaturisce dal contratto di assicurazione, fonte di reciproci obblighi e diritti, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez Un.,
30/10/2001, n. 13533).
Nella specie, premessa la valenza ricognitiva di principi generali, riconnettibile agli artt. 9 e 10 delle condizioni generali di polizza – ove è stabilito, rispettivamente, che “E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgano a costituire il suo diritto a termini di contratto” e che “La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona pag. 9/15 fisicamente integra e sana” (cfr. doc. n. 2 fascicolo convenuta) – dal compendio processual-probatorio acquisito si riscontra: a) la ricorrenza del requisito soggettivo di cui all'art. 1 delle condizioni generali di polizza, risultando, l'attore- assicurato/beneficiario, adibito alla qualifica professionale di quadro (con retribuzione annua lorda di euro 39.245,92) al tempo del sinistro (non essendo, tra le altre, già oggetto di contestazione la circostanza dedotta sin dalla citazione, della natura di dipendente della di Milazzo contraente della polizza Parte_1 cumulativa ,comune documentato: cfr. doc. n 6 fascicolo attoreo); b) la operatività della polizza n. 133186190 "polizza assicurazioni infortuni - dipendenti" con decorrenza della copertura assicurativa - ai sensi dell'art.
1 - dal giorno (ore
00.00) dell'assunzione del dipendente sino al giorno (ore oo.oo) della risoluzione del rapporto di lavoro) (cfr. doc. n. 5 fascicolo attoreo).
Resta, dunque, da verificare la predicabilità dell'esistenza del nesso di causalità, al cospetto della circostanza – eccepita, come detto, in sede stragiudiziale dalla compagnia e ribadita tra le difese a base dell'atto responsivo – relativa alla eventuale preesistenza di patologia affliggente il LO, tale da provocare l'ematoma sub durale per il quale lo stesso è stato sottoposto a intervento chirurgico di svuotamento sotto durale cronico bilaterale, stante il riferimento - contenuto nel certificato rilasciato il 04/05/2011dall'Unità Operativa Complessa di
Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, Policlinico “G.
Martino”, richiamato espressamente dalla compagnia -al fatto che “Tale patologia può essere conseguente ad un trauma o avvenire in maniera spontanea” (cfr. seconda memoria istruttoria parte convenuta).
A proposito del nesso di causalità – cuore del thema disputandum – a fronte delle difese della convenuta – approfondite in sede di scritti conclusionali anche in esito al richiamo della consulente dell'ufficio, disposto sulla base dei rilievi manifestati dalla difesa attorea, attraverso adesione alle conclusioni e ai chiarimenti resi dalla CTU e, inoltre, richiamo alla circostanza, comprovata dalla stessa sequenza narrativa dell'attore, del decorso di un lasso di tempo apprezzabile (un mese e tredici giorni) tra l'asserito evento (violento urto della testa contro la serranda della porta finestra) con successiva insorgenza di cefalea, pag. 10/15 confusione mentale, vertigini e nausea e accesso al pronto soccorso (cfr.
COMPARSA CONCLUSIONALE del 6.10.2025 autorizzata con ordinanza dell'11.3.2025) - dal complesso delle conclusioni rassegnate dalla consulente dell'ufficio, anche alla luce dei chiarimenti forniti, non risulta predicabile con certezza l'esistenza del nesso di causalità.
Al riguardo, sebbene non si escluda, prima facie, che l'ematoma subdurale cronico fronto-parietale bilaterale, dal quale è stato affetto il periziando, possa essere conseguenza compatibile con la dinamica dell'incidente riferita in citazione
- ovvero il riferito urto violento contro la barra metallica della serranda con conseguente trauma diretto sul cranio, in corrispondenza del vertice avendo, la consulente, spiegato in termini chiari e intellegibili, sotto il profilo scientifico, che
“gli ematomi subdurali post-traumatici sono secondari ad una rottura delle vene
a ponte in seguito ad uno spostamento dell'encefalo all'interno della scatola cranica, in quanto, nel trauma cranico, la decelerazione angolare sulla testa determina un movimento rotatorio dell'encefalo rispetto a cranio e dura madre che rimangono più stabili, in conseguenza di ciò si determina una dislocazione dell'encefalo rispetto alla dura madre con rottura delle vene a ponte tra encefalo
e seni venosi” (cfr. pag. 14 relazione di CTU a firma dott.ssa – tuttavia, Per_3 dalle conclusioni rassegnate si evince che “Il nesso di causalità non può essere stabilito con estrema certezza, in quanto la discrepanza rilevata agli atti su quale sia stata la reale eziologia della sintomatologia di esordio della cefalea e quindi dell'ematoma subdurale cronico, non consente di soddisfare in maniera certa il criterio eziologico”(cfr. pag. 14 relazione di CTU a firma dott.ssa . Per_3
Inoltre, benché dagli accertamenti diagnostici eseguiti durante il ricovero ospedaliero finalizzato al trattamento chirurgico di craniectomia bilaterale per svuotamento degli ematomi – gli esiti dei quali vagliati dalla consulente stessa – non sia emersa la presenza di malformazioni vascolari e circoli patologici a carico dei vasi esplorati, tuttavia, il complesso di circostanze ricavabili dalla lettura della consulenza – attendibile, tra le altre, perché basata sullo studio di dati oggettivi quali quelli attinti da documentazione clinica di provenienza di struttura sanitaria pubblica (i.e. la Cartella clinica ricovero in Neurochirurgia AOU Policlinico pag. 11/15 Messina dal 16/05/2007 al 28/05/2007) e, altresì, di natura specialistica e ad un tempo, di formazione ad una distanza temporale ragionevole rispetto all'evento lesivo narrato in citazione (i.e. Certificato specialistico neurochirurgico, redatto dalla dott.ssa (NCH Policlinico Messina) (del 04/05/2011) (cfr. pag. Persona_4
8 relazione di CTU a firma dott.ssa – suggerisce, anche per la Per_3 concordanza e precisione delle circostanze addotte a sostegno della natura incognita della causa dell'ematoma, di apprezzare come nebuloso il nesso di causalità, sub specie di concreta ed effettiva verificazione dell'evento per come narrato in citazione.
In questa direzione militano, in particolare, le dichiarazioni rese dall'attore in occasione della raccolta anamnestica dei dati in vista dell'intervento chirurgico, apprezzabili perché provenienti dalla stessa parte danneggiata e in un contesto temporale (16/05/2007) a breve distanza (ai fini della memoria) del violento urto con la serranda (3.3.3007).
Si legge, al riguardo, nella relazione di CTU all'atto del ricovero in neurochirurgia il periziando ha dichiarato un esordio di cefalea non ricondotto a precedente evento traumatico, bensì al fatto che “circa un mese addietro, mentre si trovava a bordo di un aereo, in seguito ad una perdita di quota, avrebbe avvertito un violento dolore nucale e successivamente cefalea di tipo pulsante in regione frontale” (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma dott.ssa . Per_3
Inoltre, benché il periziato abbia dichiarato in sede di indagini peritali – rispondendo in ordine al “motivo della diversa dichiarazione” – che “sul momento non si ricordava del trauma, ma solo del viaggio aereo che a suo dire avrebbe effettuato prima del riferito trauma cranico (ma non ricorda la data precisa del volo) e che si è ricordato solo in un secondo momento dell'urto con la serranda ed anche del giorno esatto in cui si sarebbe verificato tale incidente domestico” nondimeno, dalle indagini espletate – basate, come detto, sulla documentazione clinica prodotta da parte attrice - è emerso che anche nel certificato della dott.ssa
, specialista in Neurochirurgia, non si fa menzione di “alcun trauma come Per_4 evento scatenante l'ematoma subdurale del periziando, neanche nel certificato redatto dopo 4 anni (04/05/2011)” riscontrandosi unicamente l'attestazione che pag. 12/15 “la raccolta ematica si è formata un mese prima dell'intervento secondo quanto si evince dall'anamnesi) (ribadendo pertanto quanto era stato precedentemente attestato)” (cfr. pag. 7 e altresì pagg. 12-13 relazione di CTU a firma dott.ssa
[...]
. Per_3
Anche, poi, volgendo lo sguardo ai chiarimenti resi dalla CTU, permane lo stato di incertezza della causa dell'ematoma sub durale posto a base della richiesta di indennizzo avanzata dall'attore.
Dai chiarimenti resi, in particolare, emerge da un lato conferma che la panangiografia cerebrale ha escluso anomalie vascolari preesistenti, dall'altro che
l'incertezza dell'origine dell'ematoma trova riscontro nella richiesta di RM encefalo formulata dallo specialista neurochirurgo, nel senso – spiegato dalla consulente – che “l'incertezza è tale che i sanitari hanno ritenuto opportuno eseguire anche una panangiografia cerebrale”.
Richiesta priva di seguito ove invece i sanitari avessero avuto contezza che si trattava di ematoma post traumatico (cfr. relazione a chiarimento depositata il
13.1.2025).
Anche dalla relazione a chiarimento, dunque, resta confortata la conclusione circa l'incertezza del nesso di causalità – sotto il profilo del trauma cranico non documentato -dal momento che in nessuna documentazione medica si fa riferimento all'episodio traumatico narrato in citazione.
Corrobora, d'altronde, la attendibilità degli esiti della relazione anche la serie di circostanze acquisite in atti tra cui, la discrasia tra la natura traumatica dell'evento che si deduce occorso in data 3.3.2007 – descritto come urto violento e, quindi, di sicura impressione nella memoria del danneggiato non solo per la cefalea che si associa normalmente (descritta, nel caso di specie, pure come sintomatologia insorta, unitamente a nausea) - e la assenza di ricordo in occasione della fase pre- chirurgica, al cospetto di un quadro clinico coevo al ricovero declinabile come privo di sintomi di deficit cognitivo.
Si legge, al riguardo, nella relazione di CTU che la TC ed RMN encefalo effettuati in fase pre-chirurgica, “hanno mostrato solo l'effetto compressivo dall'esterno, ma non un danno organico dell'encefalo” e, inoltre, che se il periziando “avesse pag. 13/15 avuto sintomi ascrivibili ad un danno dell'encefalo, vale a dire deficit delle funzioni cognitive, attentive, emotive e del comportamento, sicuramente sarebbero state effettuate delle visite specialistiche neurologiche o psichiatriche e sarebbe stata consigliata l'esecuzione di uno studio RMN encefalo per un miglior inquadramento diagnostico, cosa che di fatto agli atti risulta inesistente, ad eccezione di una visita neurologica recente eseguita 12 anni dopo l'intervento per ematoma subdurale”(cfr. pagg. 11-12 relazione di CTU a firma dott.ssa
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La valenza assorbente delle superiori considerazioni – riflesso della concordanza, gravità e precisione dei dati ricavabili dalla CTU, completa, esauriente e motivata, specie alla stregua dei chiarimenti resi – rende irrilevante il narrato dei testi escussi tenuto conto, peraltro, della anomalia del mancato ricordo, al tempo della raccolta anamnestica in fase pre-chirurgica (con riguardo, appunto, al trauma subito, descritto negli stessi articolati di prova orale come urto violento fonte di stato confusionale) con la presenza, il giorno dell'occorso, di testimoni (cfr. conclusioni istruttorie atto di citazione).
La domanda, pertanto, va respinta.
Le spese di CTU – rivelatasi elemento di prova a sostegno delle difese della convenuta – vanno definitivamente poste a carico della parte attrice soccombente
(liquidate con separato decreto in atti).
Le spese di lite, invece, al cospetto di infondata eccezione di prescrizione – reiterata pure negli scritti conclusivi – a fronte di orientamento costante in giurisprudenza circa la ancorabilità del dies a quo della prescrizione al momento di chiusura della procedura di liquidazione prevista quando, come nel caso in trattazione, non vi sia stata contestazione sulla indennizzabilità (come dimostra l'apertura del sinistro e la sua numerazione specifica, in uno all'invito a presentarsi a visita presso il medico fiduciario) meritano compensazione ai sensi dell'art. 92 co. II c.p.c. come interpretato sotto la lente della sentenza n. 77 del
19.4.2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
pag. 14/15 Il Tribunale intestato, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1184/2015, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da LO OR nei confronti dell'
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 per le causali di cui in parte motiva;
2) pone definitivamente le spese relative alla ctu espletata, nella misura liquidata con separato decreto a carico di parte soccombente;
3) compensa le spese del procedimento riferite a onorari e compensi e a spese vive per le causali di cui in parte motiva;
Barcellona P.G. 2.12.2025
la Giudice
(dott.ssa Elisa Di Giovanni)
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