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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/05/2024, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3528/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento titolarità esclusiva di somme depositate su conto corrente bancario cointestato
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo RT
Sandomenico, Federica Sandomenico e Roberta Sandomenico, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Penna, come da CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
, RES.TE IN SANT'AGATA DEI GOTI, VIA STARZA N. Controparte_2
22
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1/2/2024, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5/10/2022 Pt_1 esponeva che con procura speciale per notaio del
[...] Persona_1
20/9/2005 rep. n. 15029, la SI.ra nominava procuratrice Controparte_2 speciale essa RM «... affinchè provveda in nome vece e RT conto, allo svincolo e smobilizzo dei contanti ed altre eventuali posizioni di titoli e fondi presso la di Benevento intestati a Organizzazione_1
; all'apertura di un conto corrente a nome di essa mandante CP_3 presso la sul quale dovranno Controparte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 essere accreditate le suddette somme, ricadute nella succitata successione, con possibilità di fare operazioni di investimento e disinvestimento in titoli
e/o fondi dì qualunque tipo: la medesima pertanto autorizza la nominata procuratrice a sottoscrivere il relativo contratto di conto corrente, i moduli ed ogni dichiarazione che la riterrà necessari ed opportuni a tale Org_1 scopo;
a svolgere operazioni di versamento e prelevamento, anche mediante bonifico, richiedere estratti conti libretti e tutto quant'altro necessario per
l'esecuzione della suddetta apertura di conto corrente. Il tutto da ora con la promessa dì rato e valido e con esonero da parte della Organizzazione_1
filiale di Benevento da qualunque responsabilità al riguardo». In
[...] forza di detta procura, essa ricorrente apriva nel 2006 il conto corrente n. Contr 25816 presso la filiale della di Benevento, intestato a , Controparte_2 sul quale si facevano confluire le somme della RM Controparte_2 derivanti dalla successione ereditaria. Aggiungeva che, nell'esecuzione di tale incarico, al fine di garantire e difendere il patrimonio della sorella, che attraversava un periodo di difficoltà personali, essa ricorrente faceva transitare parte delle somme depositate sul cc n. 25816, in due distinti conti correnti: a) il conto corrente n. 64 intrattenuto presso la Org_2
Filiale di Benevento, via P. Nenni n. 13; b) il conto corrente n. 1277841 intrattenuto presso la Filiale di Sant'Agata dei Goti, Via Starza Org_3
n.24 e per garantire la massima trasparenza nella gestione delle somme, decideva di cointestare, con il consenso della Sig.ra stessa e Controparte_2 di tutti i familiari, i due rapporti di conto corrente sopra indicati (n. 64 e n.
1277841) alla sorella in forza anche di un dovere morale CP_1 recepito dalla stessa nel testamento olografo della defunta madre CP_3 che citava espressamente: «Pongo il solo obbligo che la quota di
[...]
venga gestita dalle sorelle che provvederanno al bisogno di CP
dando di volta in volta, anche secondo quote periodiche le somme CP
a lei dovute». Precisava, inoltre, che a partire dal 29 maggio 2015 per , Org_3
e dal 5 giugno 2015 per per operare sui conti correnti occorre il Org_2 consenso di ambedue le intestatarie. Sul conto corrente intrattenuto sulla n. 64, al 08/09/2022, risulta essere depositata la somma di Org_2
€ 230.880,24, mentre sul conto corrente n. 1277841 intrattenuto sulla , Org_3 al 09/09/2022 risulta essere depositata la somma di € 86.016,64, per un totale di € 316.896,88 come da estratti conto prodotti in atti. Deterioratisi i rapporti tra le germane, la SI.ra chiedeva alla scrivente la Controparte_2 Pt_1 restituzione delle somme versate sui menzionati conti nn. 64 e 1277841, ma l'operazione non poteva essere eseguita poiché la SI.ra CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 rifiutava di prestare il necessario consenso. Nel 2016, lamentando l'illegittimo svuotamento del conto n. 25816, la SI.ra Controparte_2 conveniva in giudizio la la quale, a sua volta, Organizzazione_1 chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della scrivente e il relativo giudizio n. RG 5587/2016 terminava con la sentenza n. 985/2022, del 27/04/2022, che rigettava ogni pretesa della SI.ra . Nelle more del giudizio, Controparte_2 la SI.ra agiva in via monitoria contro essa Controparte_2 RT per la restituzione di tutte le somme a suo tempo transitate dal conto n. 25816, ai conti n. 64 e n. 1277841 e il Tribunale di Benevento, emanava quindi il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1239/2021 del 22/11/2021
(RG. 4190/2021), con il quale veniva ingiunto ad essa di RT pagare immediatamente senza dilazione in favore della sorella
[...]
l'importo di £ 317.395,07 per la causale di cui al ricorso, oltre CP accessori e in data 13/7/2022, la SI.ra , in forza di deto Controparte_2 titolo giudiziale, ha notificato atto di pignoramento presso terzi alla scrivente, nonché alle Banche depositarie dei conti n. 64 ( e n. Org_2
1277841 ( ), fino alla concorrenza di € 480.000,00. La ricorrente Org_3 argomentava in diritto che secondo la Suprema Corte, «la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa» (Cass. 29 aprile 2019, n. 11375; Cass. 23 febbraio
2021, n. 4838; Cass. 18 agosto 1993, n. 8758), per cui essa intendeva conseguire una pronuncia che, superando la presunzione dell'art. 1298 c.c., accerti e dichiari che la convenuta SI.ra non ha in effetti alcun CP_1 diritto sulle somme giacenti sul conto corrente n. 64 intrattenuto presso la
Filiale di Benevento, via P. Nenni n. 13, e sul conto Org_2 corrente n. 1277841 intrattenuto presso la Filiale di Sant'Agata Org_3 dei Goti, Via Starza n.24. A sostegno della domanda, la ricorrente evidenziava che dalla abbondante documentazione bancaria prodotta risultano tracciate tutte le operazioni di deposito effettuate sui conti correnti nn. 64 e
1277841, risalendo alla provenienza delle relative somme dal conto corrente Contr n. 25816, aperto presso la filiale della di Benevento, ed intestato alla SI.ra e che le suddette operazioni sono state compiute tutte Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 esclusivamente dalla scrivente , sola procuratrice della sorella RT
, non avendo la SI.ra ricevuto analoghi poteri di CP CP_1 rappresentanza;
e tale circostanza è confermata dal fatto che la SI.ra ha convenuto in giudizio (Tribunale di Benevento, RG Controparte_2
5587/2016) essa ricorrente e la depositaria del conto n. 25816, ma non Org_1 anche la SI.ra , proprio sull'assunto che la procuratrice avrebbe CP_1 agito abusivamente nel compimento delle operazioni di trasferimento dei fondi. Dalla contabilità bancaria risulta poi che le sole operazioni compiute, nel corso del tempo, dalla SI.ra sono consistite in emissioni di CP_1 assegni, prelievi o bonifici (e svincoli di investimenti sempre e solo in favore della RM ), con una singola eccezione relativa a un versamento CP eseguito per la restituzione di somme erroneamente prelevate a conferma del fatto che il danaro non era proprio ma della RM . In pratica CP risulta documentale che la SI.ra non ha contribuito in alcun CP_1 modo alla costituzione della provvista sui conti correnti nn. 64 e 1277841, così soddisfacendo l'onere probatorio ai fini del superamento della presunzione dell'art. 1298 c.c. della titolarità al 50% tra le due cointestatarie delle somme depositate sui due conti correnti bancari, atteso che le somme versate su detti conti provengono tutte dal patrimonio della SI.ra CP
, circostanza più volte espressamente riconosciuta da essa ricorrente e
[...]
a conoscenza della Questa, però, pur pienamente Controparte_2 consapevole della circostanza che le somme prelevate dal suo conto corrente sono state versate su conti cointestati alle sorelle e ha agire nei CP_1 Pt_1 soli confronti di quest'ultima, per l'intero importo. Ne è derivata la situazione che, pur essendo pacifico ed incontestato che sui due conti correnti nn. 64 e
1277841 vi siano somme di spettanza della , essa ricorrente, Controparte_2 condannata a restituirle, non può disporne in restituzione perché i conti sono formalmente cointestati alla con conseguente illegittimo CP_1 arricchimento di quest'ultima a danno dell'odierna ricorrente, la quale, da un lato, dovrebbe restituire alla sorella l'intero importo a suo tempo CP prelevato dal c.c. n. 25816 e, dall'altro, si vedrebbe sottrarre una parte di tale importo a favore della cointestataria . Per tali motivi la ricorrente CP_1 chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che la SI.ra non ha CP_1 alcun diritto o ragione, neppure parziale, sugli importi depositati sul conto corrente n. 64 intrattenuto presso la Filiale di Benevento, Org_2 via P. Nenni n. 13 e sugli importi depositati sul conto corrente n. 1277841 intrattenuto presso la Filiale di Sant'Agata dei Goti, Via Starza Org_3
n.24 e per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente ha la piena ed
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 esclusiva titolarità e disponibilità degli importi depositati sui predetti conti, con ogni conseguente facoltà di disposizione.
Costituitasi in giudizio, deduceva che non risponde al vero CP_1 la circostanza riportata dalla ricorrente ove assume che essa non CP_1 avrebbe acconsentito alla restituzione delle somme giacenti sui conti n. 64 e
1277841, ma allegava che in realtà, sui conti 64 e 1277841 erano transitate - a titolo di restituzione - somme che la ricorrente aveva più volte prelevato dal conto corrente afferente l'attività commerciale gestita in via esclusiva da
, in origine cointestato fra le predette, e sul quale si poteva CP_1 operare con firma disgiunta. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Fatta esperire la mediazione obbligatoria, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ordinata la chiamata in causa di , Controparte_2 dichiarata la contumacia di quest'ultima, non costituitasi in giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Oggetto del presente giudizio è l'identificazione del soggetto che ha versato i fondi ad oggi esistenti sui conti correnti n. 64, intrattenuto presso la
Filiale di Benevento, via P. Nenni n. 13, e n. 1277841, Org_2 intrattenuto presso la Filiale di Sant'Agata dei Goti, Via Starza Org_3
n.24. Tale identificazione, infatti, permette di superare la presunzione dell'art. 1298 c.c. come ben esposto dalla ricorrente in fatto e in diritto.
Tale prova è stata pienamente fornita dalla ricorrente producendo tutta la documentazione contrattuale e bancaria e la circostanza non è stata nemmeno specificamente contestata dalla resistente, la quale si è limitata ad affermare genericamente e apoditticamente che ha un diritto sul 50% delle somme depositate sui due conti, spiegando, né provando il perché di questa sua allegazione. Anzi la resistente ha ammesso di non aver mai fatto operazioni su detti conti considerando che già disponeva di un conto corrente personale – conto n. 000001283229 acceso presso la – a mezzo del quale venivano Org_3 effettuate tutte le operazioni afferenti la sua attività commerciale.
D'altra parte le uniche operazioni fatte dalla risultano CP_1 essere sempre prelievi e gli unici versamenti sono, come indicato in causale, quelli provenienti da “trasferimento fondi rinvenienti da vendita titoli”, “da svincolo dep. e ” o, ancora, “per vendita CP_6 CP_1 RT titoli 20 quote tutte eseguite nell'interesse della Organizzazione_4 [...]
e con fondi provenienti da altro originario conto della medesima. CP
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 Del tutto priva di prova è poi risultata l'allegazione della resistente, secondo la quale sui conti 64 e 1277841 sono transitate - a titolo di restituzione - somme che la ricorrente ha più volte prelevato dal conto corrente afferente l'attività commerciale gestita in via esclusiva da
[...]
, in origine cointestato fra le predette, e sul quale si poteva operare con CP_1 firma disgiunta. D'altra parte, avendo le anche distinti conti personali, CP non vi era motivo di operare le presunte restituzioni sui due conti cointestati, dove erano affluite le sole somme di spettanza della , come Controparte_2 pure accertato giudizialmente dal Tribunale di Benevento.
Risulta, dunque, provato che la è il solo soggetto che ha RT alimentato detti conti correnti, sebbene con somme provenienti tutte da fondi di spettanza esclusiva di , ma gestite dalla e Controparte_2 RT da questa illegittimamente depositati sui due predetti conti, accesi andando oltre i limiti della procura conferitole dalla sorella . CP
Né ha rilevanza nel presente giudizio che - pienamente Controparte_2 consapevole della circostanza che le somme prelevate dal suo conto corrente erano state versate su conti cointestati alle sorelle e - abbia agito CP_1 Pt_1 giudizialmente nei confronti della sola . RT
Dall'iniziativa giudiziaria di discende, come necessaria Controparte_2 ed incontestabile conseguenza, che possa rivendicare per RT intero gli importi presenti sui conti correnti nn. 64 e 1277841, poiché soltanto in tal modo si potrà realizzare il riequilibrio patrimoniale perseguito dalla con restituzione dei fondi a quest'ultima.. Laddove, Controparte_2 invece, si affermasse un qualunque diritto sugli importi depositati su conti correnti oggetto di giudizio in capo alla , si realizzerebbe di fatto CP_1 un illegittimo arricchimento di quest'ultima a danno dell'odierna ricorrente, la quale, da un lato, dovrebbe restituire alla sorella l'intero importo CP
a suo tempo prelevato dal c.c. n. 25816 e, dall'altro, si vedrebbe sottrarre una parte di tale importo a favore della cointestataria . CP_1
In definitiva, le vicende dei conti correnti nn. 64 e 1277841, la documentazione prodotta e la condotta delle parti (sia delle cointestatarie, sia della SI.ra ) permettono di affermare con sicurezza che i Controparte_2 conti correnti bancari nn. 64 e 1277841 sono stati costituiti ed alimentati da con fondi provenienti dal patrimonio della , RT Controparte_2 la quale oggi giustamente rivendica la restituzione integrale di tali somme dalla . La , invece, non ha contribuito in alcun RT CP_1 modo alla consistenza dei suddetti conti correnti, per cui la RT ha, pertanto, diritto di conseguire una pronuncia che la dichiari unica titolare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 degli importi depositati sui conti correnti nn. 64 e 1277841, al fine di riequilibrare la propria consistenza patrimoniale e onorare alla pretesa restitutoria formulata dalla . Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 nella misura tariffaria media, ridotta del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , sebbene CP_1 cointestataria, non ha alcun diritto o ragione, neppure parziale, sugli importi depositati sul conto corrente n. 64 intrattenuto presso la
[...]
Filiale di Benevento, via P. Nenni n. 13 e sugli importi CP_7 depositati sul conto corrente n. 1277841 intrattenuto presso la Org_3
Filiale di Sant'Agata dei Goti, Via Starza n.24 e per l'effetto,
[...] dichiara che la ricorrente ha la piena ed esclusiva titolarità RT
e disponibilità degli importi depositati sui predetti conti, con ogni conseguente piena facoltà di disposizione delle somme, che provengono da provviste costituite dalla con fondi della RT [...]
CP
2) Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 634,00 per esborsi ed euro 11.228,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in data 30/4/2024 Il Giudice
dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3528/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento titolarità esclusiva di somme depositate su conto corrente bancario cointestato
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo RT
Sandomenico, Federica Sandomenico e Roberta Sandomenico, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Penna, come da CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
, RES.TE IN SANT'AGATA DEI GOTI, VIA STARZA N. Controparte_2
22
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1/2/2024, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5/10/2022 Pt_1 esponeva che con procura speciale per notaio del
[...] Persona_1
20/9/2005 rep. n. 15029, la SI.ra nominava procuratrice Controparte_2 speciale essa RM «... affinchè provveda in nome vece e RT conto, allo svincolo e smobilizzo dei contanti ed altre eventuali posizioni di titoli e fondi presso la di Benevento intestati a Organizzazione_1
; all'apertura di un conto corrente a nome di essa mandante CP_3 presso la sul quale dovranno Controparte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 essere accreditate le suddette somme, ricadute nella succitata successione, con possibilità di fare operazioni di investimento e disinvestimento in titoli
e/o fondi dì qualunque tipo: la medesima pertanto autorizza la nominata procuratrice a sottoscrivere il relativo contratto di conto corrente, i moduli ed ogni dichiarazione che la riterrà necessari ed opportuni a tale Org_1 scopo;
a svolgere operazioni di versamento e prelevamento, anche mediante bonifico, richiedere estratti conti libretti e tutto quant'altro necessario per
l'esecuzione della suddetta apertura di conto corrente. Il tutto da ora con la promessa dì rato e valido e con esonero da parte della Organizzazione_1
filiale di Benevento da qualunque responsabilità al riguardo». In
[...] forza di detta procura, essa ricorrente apriva nel 2006 il conto corrente n. Contr 25816 presso la filiale della di Benevento, intestato a , Controparte_2 sul quale si facevano confluire le somme della RM Controparte_2 derivanti dalla successione ereditaria. Aggiungeva che, nell'esecuzione di tale incarico, al fine di garantire e difendere il patrimonio della sorella, che attraversava un periodo di difficoltà personali, essa ricorrente faceva transitare parte delle somme depositate sul cc n. 25816, in due distinti conti correnti: a) il conto corrente n. 64 intrattenuto presso la Org_2
Filiale di Benevento, via P. Nenni n. 13; b) il conto corrente n. 1277841 intrattenuto presso la Filiale di Sant'Agata dei Goti, Via Starza Org_3
n.24 e per garantire la massima trasparenza nella gestione delle somme, decideva di cointestare, con il consenso della Sig.ra stessa e Controparte_2 di tutti i familiari, i due rapporti di conto corrente sopra indicati (n. 64 e n.
1277841) alla sorella in forza anche di un dovere morale CP_1 recepito dalla stessa nel testamento olografo della defunta madre CP_3 che citava espressamente: «Pongo il solo obbligo che la quota di
[...]
venga gestita dalle sorelle che provvederanno al bisogno di CP
dando di volta in volta, anche secondo quote periodiche le somme CP
a lei dovute». Precisava, inoltre, che a partire dal 29 maggio 2015 per , Org_3
e dal 5 giugno 2015 per per operare sui conti correnti occorre il Org_2 consenso di ambedue le intestatarie. Sul conto corrente intrattenuto sulla n. 64, al 08/09/2022, risulta essere depositata la somma di Org_2
€ 230.880,24, mentre sul conto corrente n. 1277841 intrattenuto sulla , Org_3 al 09/09/2022 risulta essere depositata la somma di € 86.016,64, per un totale di € 316.896,88 come da estratti conto prodotti in atti. Deterioratisi i rapporti tra le germane, la SI.ra chiedeva alla scrivente la Controparte_2 Pt_1 restituzione delle somme versate sui menzionati conti nn. 64 e 1277841, ma l'operazione non poteva essere eseguita poiché la SI.ra CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 rifiutava di prestare il necessario consenso. Nel 2016, lamentando l'illegittimo svuotamento del conto n. 25816, la SI.ra Controparte_2 conveniva in giudizio la la quale, a sua volta, Organizzazione_1 chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della scrivente e il relativo giudizio n. RG 5587/2016 terminava con la sentenza n. 985/2022, del 27/04/2022, che rigettava ogni pretesa della SI.ra . Nelle more del giudizio, Controparte_2 la SI.ra agiva in via monitoria contro essa Controparte_2 RT per la restituzione di tutte le somme a suo tempo transitate dal conto n. 25816, ai conti n. 64 e n. 1277841 e il Tribunale di Benevento, emanava quindi il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1239/2021 del 22/11/2021
(RG. 4190/2021), con il quale veniva ingiunto ad essa di RT pagare immediatamente senza dilazione in favore della sorella
[...]
l'importo di £ 317.395,07 per la causale di cui al ricorso, oltre CP accessori e in data 13/7/2022, la SI.ra , in forza di deto Controparte_2 titolo giudiziale, ha notificato atto di pignoramento presso terzi alla scrivente, nonché alle Banche depositarie dei conti n. 64 ( e n. Org_2
1277841 ( ), fino alla concorrenza di € 480.000,00. La ricorrente Org_3 argomentava in diritto che secondo la Suprema Corte, «la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa» (Cass. 29 aprile 2019, n. 11375; Cass. 23 febbraio
2021, n. 4838; Cass. 18 agosto 1993, n. 8758), per cui essa intendeva conseguire una pronuncia che, superando la presunzione dell'art. 1298 c.c., accerti e dichiari che la convenuta SI.ra non ha in effetti alcun CP_1 diritto sulle somme giacenti sul conto corrente n. 64 intrattenuto presso la
Filiale di Benevento, via P. Nenni n. 13, e sul conto Org_2 corrente n. 1277841 intrattenuto presso la Filiale di Sant'Agata Org_3 dei Goti, Via Starza n.24. A sostegno della domanda, la ricorrente evidenziava che dalla abbondante documentazione bancaria prodotta risultano tracciate tutte le operazioni di deposito effettuate sui conti correnti nn. 64 e
1277841, risalendo alla provenienza delle relative somme dal conto corrente Contr n. 25816, aperto presso la filiale della di Benevento, ed intestato alla SI.ra e che le suddette operazioni sono state compiute tutte Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 esclusivamente dalla scrivente , sola procuratrice della sorella RT
, non avendo la SI.ra ricevuto analoghi poteri di CP CP_1 rappresentanza;
e tale circostanza è confermata dal fatto che la SI.ra ha convenuto in giudizio (Tribunale di Benevento, RG Controparte_2
5587/2016) essa ricorrente e la depositaria del conto n. 25816, ma non Org_1 anche la SI.ra , proprio sull'assunto che la procuratrice avrebbe CP_1 agito abusivamente nel compimento delle operazioni di trasferimento dei fondi. Dalla contabilità bancaria risulta poi che le sole operazioni compiute, nel corso del tempo, dalla SI.ra sono consistite in emissioni di CP_1 assegni, prelievi o bonifici (e svincoli di investimenti sempre e solo in favore della RM ), con una singola eccezione relativa a un versamento CP eseguito per la restituzione di somme erroneamente prelevate a conferma del fatto che il danaro non era proprio ma della RM . In pratica CP risulta documentale che la SI.ra non ha contribuito in alcun CP_1 modo alla costituzione della provvista sui conti correnti nn. 64 e 1277841, così soddisfacendo l'onere probatorio ai fini del superamento della presunzione dell'art. 1298 c.c. della titolarità al 50% tra le due cointestatarie delle somme depositate sui due conti correnti bancari, atteso che le somme versate su detti conti provengono tutte dal patrimonio della SI.ra CP
, circostanza più volte espressamente riconosciuta da essa ricorrente e
[...]
a conoscenza della Questa, però, pur pienamente Controparte_2 consapevole della circostanza che le somme prelevate dal suo conto corrente sono state versate su conti cointestati alle sorelle e ha agire nei CP_1 Pt_1 soli confronti di quest'ultima, per l'intero importo. Ne è derivata la situazione che, pur essendo pacifico ed incontestato che sui due conti correnti nn. 64 e
1277841 vi siano somme di spettanza della , essa ricorrente, Controparte_2 condannata a restituirle, non può disporne in restituzione perché i conti sono formalmente cointestati alla con conseguente illegittimo CP_1 arricchimento di quest'ultima a danno dell'odierna ricorrente, la quale, da un lato, dovrebbe restituire alla sorella l'intero importo a suo tempo CP prelevato dal c.c. n. 25816 e, dall'altro, si vedrebbe sottrarre una parte di tale importo a favore della cointestataria . Per tali motivi la ricorrente CP_1 chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che la SI.ra non ha CP_1 alcun diritto o ragione, neppure parziale, sugli importi depositati sul conto corrente n. 64 intrattenuto presso la Filiale di Benevento, Org_2 via P. Nenni n. 13 e sugli importi depositati sul conto corrente n. 1277841 intrattenuto presso la Filiale di Sant'Agata dei Goti, Via Starza Org_3
n.24 e per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente ha la piena ed
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 esclusiva titolarità e disponibilità degli importi depositati sui predetti conti, con ogni conseguente facoltà di disposizione.
Costituitasi in giudizio, deduceva che non risponde al vero CP_1 la circostanza riportata dalla ricorrente ove assume che essa non CP_1 avrebbe acconsentito alla restituzione delle somme giacenti sui conti n. 64 e
1277841, ma allegava che in realtà, sui conti 64 e 1277841 erano transitate - a titolo di restituzione - somme che la ricorrente aveva più volte prelevato dal conto corrente afferente l'attività commerciale gestita in via esclusiva da
, in origine cointestato fra le predette, e sul quale si poteva CP_1 operare con firma disgiunta. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Fatta esperire la mediazione obbligatoria, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ordinata la chiamata in causa di , Controparte_2 dichiarata la contumacia di quest'ultima, non costituitasi in giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Oggetto del presente giudizio è l'identificazione del soggetto che ha versato i fondi ad oggi esistenti sui conti correnti n. 64, intrattenuto presso la
Filiale di Benevento, via P. Nenni n. 13, e n. 1277841, Org_2 intrattenuto presso la Filiale di Sant'Agata dei Goti, Via Starza Org_3
n.24. Tale identificazione, infatti, permette di superare la presunzione dell'art. 1298 c.c. come ben esposto dalla ricorrente in fatto e in diritto.
Tale prova è stata pienamente fornita dalla ricorrente producendo tutta la documentazione contrattuale e bancaria e la circostanza non è stata nemmeno specificamente contestata dalla resistente, la quale si è limitata ad affermare genericamente e apoditticamente che ha un diritto sul 50% delle somme depositate sui due conti, spiegando, né provando il perché di questa sua allegazione. Anzi la resistente ha ammesso di non aver mai fatto operazioni su detti conti considerando che già disponeva di un conto corrente personale – conto n. 000001283229 acceso presso la – a mezzo del quale venivano Org_3 effettuate tutte le operazioni afferenti la sua attività commerciale.
D'altra parte le uniche operazioni fatte dalla risultano CP_1 essere sempre prelievi e gli unici versamenti sono, come indicato in causale, quelli provenienti da “trasferimento fondi rinvenienti da vendita titoli”, “da svincolo dep. e ” o, ancora, “per vendita CP_6 CP_1 RT titoli 20 quote tutte eseguite nell'interesse della Organizzazione_4 [...]
e con fondi provenienti da altro originario conto della medesima. CP
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 Del tutto priva di prova è poi risultata l'allegazione della resistente, secondo la quale sui conti 64 e 1277841 sono transitate - a titolo di restituzione - somme che la ricorrente ha più volte prelevato dal conto corrente afferente l'attività commerciale gestita in via esclusiva da
[...]
, in origine cointestato fra le predette, e sul quale si poteva operare con CP_1 firma disgiunta. D'altra parte, avendo le anche distinti conti personali, CP non vi era motivo di operare le presunte restituzioni sui due conti cointestati, dove erano affluite le sole somme di spettanza della , come Controparte_2 pure accertato giudizialmente dal Tribunale di Benevento.
Risulta, dunque, provato che la è il solo soggetto che ha RT alimentato detti conti correnti, sebbene con somme provenienti tutte da fondi di spettanza esclusiva di , ma gestite dalla e Controparte_2 RT da questa illegittimamente depositati sui due predetti conti, accesi andando oltre i limiti della procura conferitole dalla sorella . CP
Né ha rilevanza nel presente giudizio che - pienamente Controparte_2 consapevole della circostanza che le somme prelevate dal suo conto corrente erano state versate su conti cointestati alle sorelle e - abbia agito CP_1 Pt_1 giudizialmente nei confronti della sola . RT
Dall'iniziativa giudiziaria di discende, come necessaria Controparte_2 ed incontestabile conseguenza, che possa rivendicare per RT intero gli importi presenti sui conti correnti nn. 64 e 1277841, poiché soltanto in tal modo si potrà realizzare il riequilibrio patrimoniale perseguito dalla con restituzione dei fondi a quest'ultima.. Laddove, Controparte_2 invece, si affermasse un qualunque diritto sugli importi depositati su conti correnti oggetto di giudizio in capo alla , si realizzerebbe di fatto CP_1 un illegittimo arricchimento di quest'ultima a danno dell'odierna ricorrente, la quale, da un lato, dovrebbe restituire alla sorella l'intero importo CP
a suo tempo prelevato dal c.c. n. 25816 e, dall'altro, si vedrebbe sottrarre una parte di tale importo a favore della cointestataria . CP_1
In definitiva, le vicende dei conti correnti nn. 64 e 1277841, la documentazione prodotta e la condotta delle parti (sia delle cointestatarie, sia della SI.ra ) permettono di affermare con sicurezza che i Controparte_2 conti correnti bancari nn. 64 e 1277841 sono stati costituiti ed alimentati da con fondi provenienti dal patrimonio della , RT Controparte_2 la quale oggi giustamente rivendica la restituzione integrale di tali somme dalla . La , invece, non ha contribuito in alcun RT CP_1 modo alla consistenza dei suddetti conti correnti, per cui la RT ha, pertanto, diritto di conseguire una pronuncia che la dichiari unica titolare
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 degli importi depositati sui conti correnti nn. 64 e 1277841, al fine di riequilibrare la propria consistenza patrimoniale e onorare alla pretesa restitutoria formulata dalla . Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 nella misura tariffaria media, ridotta del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , sebbene CP_1 cointestataria, non ha alcun diritto o ragione, neppure parziale, sugli importi depositati sul conto corrente n. 64 intrattenuto presso la
[...]
Filiale di Benevento, via P. Nenni n. 13 e sugli importi CP_7 depositati sul conto corrente n. 1277841 intrattenuto presso la Org_3
Filiale di Sant'Agata dei Goti, Via Starza n.24 e per l'effetto,
[...] dichiara che la ricorrente ha la piena ed esclusiva titolarità RT
e disponibilità degli importi depositati sui predetti conti, con ogni conseguente piena facoltà di disposizione delle somme, che provengono da provviste costituite dalla con fondi della RT [...]
CP
2) Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 634,00 per esborsi ed euro 11.228,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in data 30/4/2024 Il Giudice
dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7