TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7954/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott.Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) , Parte_1 nata a [...] il [...] residente in [...] Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. Concetta Sannino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , nato a [...] [...] Parte_2
residente in [...]
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F. C.F._2 con l'Avv. Concetta Sannino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in a Cassano d'Adda il 14 aprile 2012 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cassano d'Adda al n.2 P.2 S.A Uff.1; in comunione legale.
con il seguente figlio: ( C.F. ) nato a [...] il [...] Per_1 C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: • dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Cassano d'Adda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso il Per_1 padre ai fini della residenza anagrafica.
2) trascorrerà con il padre i giorni di lunedì, martedì, sabato e domenica, mentre trascorrerà con Pt_2 la mamma il mercoledì, il giovedì ed il venerdì. Le settimane si alterneranno tra i genitori. Con riguardo alle feste Natalizie, trascorrerà il giorno del 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre Per_1 con l'altro come pure il 31 dicembre ed il giorno 1 gennaio, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. trascorrerà con il padre due settimane non consecutive durante le vacanze estive con Per_1 preavviso alla madre entro il mese di maggio del periodo e del luogo di svolgimento delle stesse. Nel caso in cui il minore dovesse uscire dal territorio italiano, il genitore che lo accompagnerà dovrà chiedere il consenso dell'altro genitore.
3) La casa familiare sita a Cassano d'Adda, via Madre Ester Viscardi, n.2 di proprietà del signor Pt_2 sarà assegnata a quest'ultimo. Si dà atto che la GN ha lasciato la casa coniugale il giorno 1 febbraio Pt_1
2025.
4) Il signor verserà alla GN , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_2 Pt_1 di € 400.00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita a partire dall'anno successivo alla prima udienza anche se di trattazione scritta.
L'assegno Unico sarà interamente trattenuto dalla GN . Pt_1
5) I genitori si faranno carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, nelle quali concordemente decidono di inserire anche il cambio vestiario stagionale, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Il signor si impegna a versare, alla sottoscrizione del presente ricorso, alla GN Pt_2
la somma di € 4000,00 a titolo di regolamentazione di rapporti patrimoniali preesistenti. Pt_1
7) Nell'interesse di i genitori si impegnano, in caso di cambio abitazione, a tenere una Per_1 distanza tra le abitazioni non superiore a 20 KM.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale . Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Cassano d'Adda il 14 aprile 2012 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cassano d'Adda al n.2 P.2 S.A Uff.1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG