CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI IN, Presidente
MONACIS LU, Relatore
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1501/2018 depositato il 17/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Con Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 1 - Sede Torino - C.so Sebastopoli, N. 3 10134
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2018 A 15009/RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Milano, e dal dott. Difensore_2, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1 – Milano – ha impugnato il diniego di rimborso notificato il 29/5/2018 dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino in materia di accise sul gasolio per il secondo e terzo trimestre del 2015 ed il primo e secondo trimestre del
2017.
La Ricorrente_1 chiede alla Corte di accertare la illegittimità del diniego di rimborso impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituito l'Ufficio contestando le argomentazioni avversarie, e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Il processo è stato sospeso in attesa della pronuncia, in materia, della Corte di Cassazione che ha deciso il 19/4/2023 con l'Ordinanza n. 19867/2023.
All'udienza del 10 febbraio 2026, riassunto il processo, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 spa, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Milano, e dal dott. Difensore_2, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1 – Milano – ha impugnato il diniego di rimborso notificato il 29/5/2018 dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino in materia di accise sul gasolio per il secondo e terzo trimestre del 2015 ed il primo e secondo trimestre del
2017.
La Ricorrente_1 chiede alla Corte di accertare la illegittimità del diniego di rimborso impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituito l'Ufficio contestando le argomentazioni avversarie, e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Il processo è stato sospeso in attesa della pronuncia, in materia, della Corte di Cassazione che ha deciso il 19/4/2023 con l'Ordinanza n. 19867/2023.
All'udienza del 10 febbraio 2026, riassunto il processo, la causa è stata decisa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ufficio che si liquidano in euro 5000.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI IN, Presidente
MONACIS LU, Relatore
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1501/2018 depositato il 17/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Con Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 1 - Sede Torino - C.so Sebastopoli, N. 3 10134
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2018 A 15009/RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Milano, e dal dott. Difensore_2, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1 – Milano – ha impugnato il diniego di rimborso notificato il 29/5/2018 dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino in materia di accise sul gasolio per il secondo e terzo trimestre del 2015 ed il primo e secondo trimestre del
2017.
La Ricorrente_1 chiede alla Corte di accertare la illegittimità del diniego di rimborso impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituito l'Ufficio contestando le argomentazioni avversarie, e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Il processo è stato sospeso in attesa della pronuncia, in materia, della Corte di Cassazione che ha deciso il 19/4/2023 con l'Ordinanza n. 19867/2023.
All'udienza del 10 febbraio 2026, riassunto il processo, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 spa, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Milano, e dal dott. Difensore_2, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1 – Milano – ha impugnato il diniego di rimborso notificato il 29/5/2018 dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino in materia di accise sul gasolio per il secondo e terzo trimestre del 2015 ed il primo e secondo trimestre del
2017.
La Ricorrente_1 chiede alla Corte di accertare la illegittimità del diniego di rimborso impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituito l'Ufficio contestando le argomentazioni avversarie, e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Il processo è stato sospeso in attesa della pronuncia, in materia, della Corte di Cassazione che ha deciso il 19/4/2023 con l'Ordinanza n. 19867/2023.
All'udienza del 10 febbraio 2026, riassunto il processo, la causa è stata decisa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ufficio che si liquidano in euro 5000.